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CONTRATTO DI TRASPORTO E NOLEGGIO

Il contratto di traporto è un contratto con il quale una parte si obbliga,

verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.

È un contratto consensuale, non formale e a prestazioni corrispettive.

Nel trasporto delle persone , il vettore ha l'obbligo di vigilare circa

l'incolumità del passeggero durante il trasporto; nel caso di trasporto

delle cose, l'oggetto da trasferire è affidato dal mittente al vettore che

lo prende soltanto in custodia.

Il trasporto si divide in terrestre (gomma, ferroviari e fune), marittimo

e aereo. Il codice civile disciplina il trasporto terrestre, ma anche i

trasporti per via d'acqua o per via d'aria, ferroviari e postali in quanto

non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali

(art. 1680).

Sul vettore incombe la responsabilità per il ritardo, per

l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto e risponde dei sinistri

che colpiscono la persona -viaggiatore durante il viaggio. Risponde

anche dell'avaria o della perdita della cosa se non prova di aver

adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art.1681). Il vettore

per essere esonerato dalla responsabilità può dimostrare che l'evento

lesivo è riferibile ai terzi, ossia i viaggiatori, o che sia derivato da caso

fortuito. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del

vettore durante il viaggio.

Il viaggiatore che ha subito il danno può ottenere il risarcimento del

danno dimostrando in concreto l'esistenza del contratto di traporto e

la sussistenza del danno connesso al trasporto (nesso di casualità

materiale).

Nel caso di contratto oneroso, persiste l'illecito contrattuale; in caso di

contratto gratuito, quello aquiliano. Persiste il trasporto amichevole o

di cortesia, come l'autostop, il quale si riferisce a un trasporto gratuito

e volontario, senza alcun vincolo contrattuale o interesse economico

per il vettore. È diverso dal trasporto gratuito, che, pur senza

compenso, è legato a un interesse del vettore, anche se indiretto. In

sostanza, il trasporto di cortesia è un gesto di gentilezza o amicizia.

Nel trasporto di cose, il mittente assume l'obbligo di trasferire le merci

dal mittente al destinatario e ne risponde di eventuale

deterioramento. Il mittente deve fornire con esattezza a vettore i dati

concerni il destinatario e il suo domicilio e la cosa data in custodia. A

carico del mittente, vi sono i danni recati dall'inesattezza o omissione

delle indicazioni o mancata o irregolare consegna dei documenti. Su

richiesta del vettore , il mittente deve rilasciare una lettera di vettura

con la propria sottoscrizione e le modalità convenuta riguardanti il

trasporto e su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un

duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se

non gli è stata rilasciata, una ricevuta di carico con le stesse

indicazioni.

Tra i diritti del mittente, vi è quello di sospendere il trasporto,

chiedendo la restituzione della cosa ovvero ordinare la consegna a

un destinatario diverso. Il vettore ha diritto ad un'indennità quando

l'inizio o la continuità del trasporto sono impediti da cause a lui non

imputabili, oltre al rimborso delle spese. Tuttavia, deve informare

immediatamente il mittente e chiedere eventuali informazioni (art.

1686).

Il destinatario ha il diritto di chiedere la riconsegna al vettore qualora

le cose siano arrivate a destinazione o è scaduto il termine in cui

sarebbero dovute arrivare. Il risarcimento del danno può essere

chiesto in seguito alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto, della

consegna delle merce, l'evento lesivo e i danna recati e il nesso di

casualità tra l'evento e il trasporto. Il contratto può contenere clausole

che stabiliscono presunzioni di fortuito (art. 1694).

Nel caso di trasporto cumulativi, ciascun vettore risponde nell'ambito

del proprio percorso e il danno per ritardo o interruzione del viaggio

si determina in relazione all'intero percorso. Rispondono tutti i vettori

in solido, giacché è difficile provare quale vettore sia responsabile

effettivamente del danno.

Nei trasporti che prevedono l'impiego di più vettori, una parte del

percorso è affidata a un vettore e la restante all'altro vettore. In tal

caso, ogni vettore risponde dei danni causati al viaggiatore durante il

proprio percorso

La Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ufficialmente

denominata "Convenzione relativa al contratto di trasporto

internazionale di merci su strada" (CMR), è un trattato internazionale

che disciplina il trasporto di merci su strada tra diversi paesi,

regolando le responsabilità del vettore e la stesura dei documenti di

trasporto.

La CMR mira a uniformare le normative in materia di trasporto

internazionale di merci su strada, stabilendo regole chiare e precise

per le parti coinvolte nel contratto di trasporto.

Si applica a tutti i contratti di trasporto di merci su strada a

pagamento tra due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte

contraente della convenzione.

La CMR definisce le responsabilità del vettore in caso di perdita,

avaria o ritardo della merce durante il trasporto.Il documento

fondamentale per il trasporto internazionale di merci su strada è la

lettera di vettura CMR, che deve contenere specifiche informazioni

come le caratteristiche della merce, le condizioni di trasporto e le

responsabilità delle parti.La convenzione non si applica ai trasporti in

conto proprio, ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali

internazionali, ai trasporti funebri e ai traslochi.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Robarc05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.
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