CONTRATTO DI TRASPORTO E NOLEGGIO
Il contratto di traporto è un contratto con il quale una parte si obbliga,
verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.
È un contratto consensuale, non formale e a prestazioni corrispettive.
Nel trasporto delle persone , il vettore ha l'obbligo di vigilare circa
l'incolumità del passeggero durante il trasporto; nel caso di trasporto
delle cose, l'oggetto da trasferire è affidato dal mittente al vettore che
lo prende soltanto in custodia.
Il trasporto si divide in terrestre (gomma, ferroviari e fune), marittimo
e aereo. Il codice civile disciplina il trasporto terrestre, ma anche i
trasporti per via d'acqua o per via d'aria, ferroviari e postali in quanto
non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali
(art. 1680).
Sul vettore incombe la responsabilità per il ritardo, per
l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto e risponde dei sinistri
che colpiscono la persona -viaggiatore durante il viaggio. Risponde
anche dell'avaria o della perdita della cosa se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (art.1681). Il vettore
per essere esonerato dalla responsabilità può dimostrare che l'evento
lesivo è riferibile ai terzi, ossia i viaggiatori, o che sia derivato da caso
fortuito. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del
vettore durante il viaggio.
Il viaggiatore che ha subito il danno può ottenere il risarcimento del
danno dimostrando in concreto l'esistenza del contratto di traporto e
la sussistenza del danno connesso al trasporto (nesso di casualità
materiale).
Nel caso di contratto oneroso, persiste l'illecito contrattuale; in caso di
contratto gratuito, quello aquiliano. Persiste il trasporto amichevole o
di cortesia, come l'autostop, il quale si riferisce a un trasporto gratuito
e volontario, senza alcun vincolo contrattuale o interesse economico
per il vettore. È diverso dal trasporto gratuito, che, pur senza
compenso, è legato a un interesse del vettore, anche se indiretto. In
sostanza, il trasporto di cortesia è un gesto di gentilezza o amicizia.
Nel trasporto di cose, il mittente assume l'obbligo di trasferire le merci
dal mittente al destinatario e ne risponde di eventuale
deterioramento. Il mittente deve fornire con esattezza a vettore i dati
concerni il destinatario e il suo domicilio e la cosa data in custodia. A
carico del mittente, vi sono i danni recati dall'inesattezza o omissione
delle indicazioni o mancata o irregolare consegna dei documenti. Su
richiesta del vettore , il mittente deve rilasciare una lettera di vettura
con la propria sottoscrizione e le modalità convenuta riguardanti il
trasporto e su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un
duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se
non gli è stata rilasciata, una ricevuta di carico con le stesse
indicazioni.
Tra i diritti del mittente, vi è quello di sospendere il trasporto,
chiedendo la restituzione della cosa ovvero ordinare la consegna a
un destinatario diverso. Il vettore ha diritto ad un'indennità quando
l'inizio o la continuità del trasporto sono impediti da cause a lui non
imputabili, oltre al rimborso delle spese. Tuttavia, deve informare
immediatamente il mittente e chiedere eventuali informazioni (art.
1686).
Il destinatario ha il diritto di chiedere la riconsegna al vettore qualora
le cose siano arrivate a destinazione o è scaduto il termine in cui
sarebbero dovute arrivare. Il risarcimento del danno può essere
chiesto in seguito alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto, della
consegna delle merce, l'evento lesivo e i danna recati e il nesso di
casualità tra l'evento e il trasporto. Il contratto può contenere clausole
che stabiliscono presunzioni di fortuito (art. 1694).
Nel caso di trasporto cumulativi, ciascun vettore risponde nell'ambito
del proprio percorso e il danno per ritardo o interruzione del viaggio
si determina in relazione all'intero percorso. Rispondono tutti i vettori
in solido, giacché è difficile provare quale vettore sia responsabile
effettivamente del danno.
Nei trasporti che prevedono l'impiego di più vettori, una parte del
percorso è affidata a un vettore e la restante all'altro vettore. In tal
caso, ogni vettore risponde dei danni causati al viaggiatore durante il
proprio percorso
La Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ufficialmente
denominata "Convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada" (CMR), è un trattato internazionale
che disciplina il trasporto di merci su strada tra diversi paesi,
regolando le responsabilità del vettore e la stesura dei documenti di
trasporto.
La CMR mira a uniformare le normative in materia di trasporto
internazionale di merci su strada, stabilendo regole chiare e precise
per le parti coinvolte nel contratto di trasporto.
Si applica a tutti i contratti di trasporto di merci su strada a
pagamento tra due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte
contraente della convenzione.
La CMR definisce le responsabilità del vettore in caso di perdita,
avaria o ritardo della merce durante il trasporto.Il documento
fondamentale per il trasporto internazionale di merci su strada è la
lettera di vettura CMR, che deve contenere specifiche informazioni
come le caratteristiche della merce, le condizioni di trasporto e le
responsabilità delle parti.La convenzione non si applica ai trasporti in
conto proprio, ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali
internazionali, ai trasporti funebri e ai traslochi.
Contratto di noleggio
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