GARANZIE DEL CEDENTE NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO
Quando un credito viene ceduto e la cessione è a titolo oneroso, cioè con un corrispettivo in denaro o
altra utilità, il cedente deve garantire al cessionario che il credito esiste nel momento in cui viene
ceduto. Questa garanzia si chiama veritas nominis, che significa appunto "verità del nome", cioè che il
credito è reale. Tuttavia, il cedente non garantisce che il debitore sarà in grado di pagare, a meno che
non sia stato espressamente concordato. Quindi, la garanzia si limita all'esistenza del credito e non alla
sua effettiva riscossione.
Se invece la cessione è gratuita, il cedente garantisce l'esistenza del credito solo se lo ha promesso
espressamente. Anche in questo caso, non risponde della solvibilità del debitore. In pratica, il
cessionario si assume il rischio che il debitore non paghi. Questa cessione si dice "pro soluto", perché
libera il cedente da ulteriori responsabilità.
GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE
È comunque possibile che il cedente si impegni a garantire anche che il debitore pagherà, con un patto
specifico. In tal caso si parla di cessione "pro solvendo", cioè il cedente resta responsabile se il debitore
non paga. Se infatti il debitore risulta insolvente, il cedente dovrà restituire ciò che ha ricevuto dal
cessionario e risarcire i danni eventualmente subiti.
CESSIONE SOLUTORIA
Quando la cessione viene fatta per pagare un debito che il cedente ha verso il cessionario, si chiama
cessione solutoria. In questo caso, la legge presume che la cessione sia pro solvendo, cioè che il cedente
si libera solo quando il cessionario riceve davvero il pagamento dal debitore. Se invece il cessionario
decide di liberare subito il cedente, anche se il debitore non ha ancora pagato, allora si tratta di una
cessione pro soluto.
DIFFERENZE CON LA DELEGAZIONE ATTIVA
Nella cessione del credito, l'accordo è fatto tra il creditore originario e il nuovo creditore (cessionario).
Il debitore ceduto non partecipa all'accordo e resta estraneo.
Nella delegazione attiva, invece, l'accordo coinvolge anche il debitore, perché è lui a ricevere l’ordine
di pagare a un nuovo creditore. Inoltre, nella cessione il vecchio creditore viene sostituito, mentre nella
delegazione attiva può essere aggiunto un altro creditore senza eliminare il precedente.
B) MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
§ 209. LE DIVERSE IPOTESI DI MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO
Il soggetto che deve adempiere un’obbligazione, cioè il debitore, può essere sostituito con un altro in
tre modi previsti dal codice civile:
• Delegazione passiva (articoli 1268-1271)
• Espromissione (articolo 1272)
• Accollo (articoli 1273 e seguenti) 125
Perché il vecchio debitore venga liberato, è necessario il consenso del creditore. Se manca questo
consenso, il nuovo debitore si aggiunge, ma il precedente resta obbligato.
§ 210. LA DELEGAZIONE PASSIVA
DELEGAZIONE A PROMETTERE
In questo caso, il debitore originario (delegante) dice a un terzo (delegato) di assumersi l'obbligo verso
il creditore (delegatario). Quindi, il terzo promette di pagare al creditore. Questo tipo di delegazione
non libera automaticamente il primo debitore, a meno che il creditore non lo dichiari esplicitamente.
Se il creditore non lo libera, si dice che la delegazione è cumulativa, cioè ci sono due debitori.
Il creditore però deve prima chiedere il pagamento al delegato, e solo se questo non paga potrà
rivolgersi al delegante: si parla di beneficio d’ordine.
Se il creditore dichiara di liberare il delegante, la delegazione è liberatoria, ma in questo caso si
estinguono anche le garanzie legate al credito, a meno che non sia stato deciso il contrario.
Se il delegato era già insolvente quando ha assunto l’impegno, il creditore può mantenere il diritto verso
il delegante, anche se la delegazione doveva essere liberatoria.
La delegazione può essere:
• Titolata, se si fa riferimento ai rapporti che ci sono tra delegante e delegato o tra delegato e
delegatario.
• Pura, se non si fa alcun riferimento.
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Qui il debitore (delegante) dice a un terzo (delegato) di effettuare una prestazione (cioè pagare o
consegnare qualcosa) a favore del creditore (delegatario).
Il delegato può anche rifiutare di accettare. Se accetta e paga, l’obbligazione si considera estinta, perché
il pagamento fatto dal delegato è come se lo avesse fatto il debitore.
Fino a quando il delegato non ha assunto l’obbligo o non ha pagato, il debitore può anche revocare la
delegazione.
§ 211. L'ESPROMISSIONE
L'espromissione è un contratto tra il creditore e un terzo (chiamato espromittente), in cui quest’ultimo
si obbliga a pagare il debito che un altro ha nei confronti del creditore. Per esempio, un padre si impegna
a pagare il debito del figlio.
Questo tipo di contratto non richiede accettazione formale da parte del creditore: è sufficiente che il
creditore venga a conoscenza dell’impegno (articolo 1333 del codice civile).
La differenza con la delegazione promissoria sta nel fatto che l’iniziativa parte direttamente dal terzo,
senza che il debitore originario gli chieda nulla. Le ragioni per cui il terzo lo fa non hanno importanza.
Anche se c’è un rapporto tra il terzo e il debitore, l’espromissione è valida purché il debitore non
partecipi all'accordo.
L’espromissione è di solito cumulativa, quindi il nuovo soggetto si aggiunge al debitore originario. Ma il
creditore può anche decidere di liberare il debitore, rendendo l’espromissione liberatoria. 126
Il terzo espromittente prende il posto del debitore originario e in generale non può far valere contro il
creditore i motivi per cui lui non dovrebbe pagare a causa dei suoi rapporti con il debitore, a meno che
le parti non abbiano deciso diversamente. In quel caso, l'espromissione si dice titolata, perché si collega
al rapporto tra il terzo e il debitore.
Tuttavia, può sempre far valere le stesse eccezioni che avrebbe potuto usare il debitore originario,
tranne quelle personali (come l'incapacità o i vizi del consenso) e quelle successive all’espromissione.
non va confusa l’espromissione con il semplice pagamento fatto da un terzo senza impegno a restare
obbligato: quello è l’adempimento del terzo, trattato più avanti. Possiamo dire che l’espromissione è
all’adempimento del terzo come la delegazione promissoria è alla delegazione di pagamento.
§ 212. L'ACCOLLO
L’accollo è un accordo tra il debitore e un terzo, in cui quest’ultimo (accollante) si impegna a pagare il
debito del primo (accollato) verso un creditore (accollatario). Per esempio, se una persona compra una
casa ipotecata, può impegnarsi a pagare il mutuo residuo.
ACCOLLO INTERNO
L’accollo interno si verifica quando l'accordo tra debitore e accollante non dà alcun diritto al creditore.
In questo caso, il creditore non può chiedere il pagamento al nuovo soggetto, ma solo al debitore
originario. L'accollante è responsabile solo verso il debitore, non verso il creditore. Inoltre, debitore e
accollante possono modificare o annullare l’accordo in ogni momento, perché il creditore non ha diritti
su di esso.
ACCOLLO ESTERNO
L’accollo esterno, previsto dal codice, si verifica quando l'accordo è a favore del creditore, che quindi
può rivolgersi direttamente all’accollante per ottenere il pagamento. Quando il creditore accetta
l’accordo, l'impegno dell’accollante diventa definitivo e non si può più revocare. In questo caso, il nuovo
debitore risponde sia verso il debitore originario sia verso il creditore.
L’accollo esterno può essere:
• Cumulativo, se il debitore originario resta obbligato insieme all’accollante. In questo caso,
il creditore deve prima chiedere il pagamento all’accollante, e solo dopo, se non riesce, può
rivolgersi al debitore originario (beneficio d’ordine).
• Liberatorio, se il debitore originario viene liberato e resta obbligato solo l’accollante. Questo
avviene se il creditore lo dichiara espressamente oppure se le parti stabiliscono che la
liberazione sia una condizione dell’accordo. Se il creditore aderisce all'accordo, il debitore
originario è automaticamente liberato.
L’accollante può opporsi al creditore invocando sia le questioni legate al contratto di accollo, sia le
stesse eccezioni che avrebbe potuto usare il debitore originario.
l’accollo può avvenire anche quando c’è una cessione d’azienda, cioè quando un’impresa viene venduta
e il nuovo titolare si assume anche i debiti. 127
CAPITOLO XX
L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
§ 213 – I MODI DI ESTINZIONE
L’obbligazione è un rapporto temporaneo, cioè destinato a concludersi nel tempo. Il modo normale con
cui si chiude un’obbligazione è l’adempimento, che consiste nel compiere esattamente la prestazione
dovuta, cioè fare ciò che si era promesso, in modo che il creditore ottenga il risultato atteso (artt. 1176-
1217 c.c.).
Esistono però anche casi in cui l’obbligazione si estingue senza che venga adempiuta. Questo può
accadere, per esempio, quando il debitore muore e la prestazione era qualcosa che solo lui poteva fare
personalmente, come dipingere un quadro o scrivere un libro (artt. 1674 e 1722, n. 4, c.c.).
Un’obbligazione può anche estinguersi in altri modi diversi dall’adempimento, come nei casi di:
• Compensazione (quando due persone sono contemporaneamente debitore e creditore una
dell’altra, e si “compensano” i rispettivi debiti, artt. 1241-1252 c.c.)
• Confusione (quando la stessa persona diventa sia debitore che creditore dell’obbligazione,
quindi non ha più senso che la obbligazione esista, artt. 1253-1255 c.c.)
• Novazione (quando le parti decidono di sostituire l’obbligazione con una nuova, estinguendo
la precedente, artt. 1230-1235 c.c.)
• Remissione (quando il creditore decide di rinunciare al proprio diritto e libera il debitore,
artt. 1236-1240 c.c.)
• Impossibilità sopravvenuta (quando, per cause non imputabili al debitore, diventa
impossibile eseguire la prestazione, artt. 1256-1259 c.c.)
Tutti questi sono chiamati modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento.
§ 214 – L’ESATTO ADEMPIMENTO
L’adempimento, detto anche p
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