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GARANZIE DEL CEDENTE NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO

Quando un credito viene ceduto e la cessione è a titolo oneroso, cioè con un corrispettivo in denaro o

altra utilità, il cedente deve garantire al cessionario che il credito esiste nel momento in cui viene

ceduto. Questa garanzia si chiama veritas nominis, che significa appunto "verità del nome", cioè che il

credito è reale. Tuttavia, il cedente non garantisce che il debitore sarà in grado di pagare, a meno che

non sia stato espressamente concordato. Quindi, la garanzia si limita all'esistenza del credito e non alla

sua effettiva riscossione.

Se invece la cessione è gratuita, il cedente garantisce l'esistenza del credito solo se lo ha promesso

espressamente. Anche in questo caso, non risponde della solvibilità del debitore. In pratica, il

cessionario si assume il rischio che il debitore non paghi. Questa cessione si dice "pro soluto", perché

libera il cedente da ulteriori responsabilità.

GARANZIA DELLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

È comunque possibile che il cedente si impegni a garantire anche che il debitore pagherà, con un patto

specifico. In tal caso si parla di cessione "pro solvendo", cioè il cedente resta responsabile se il debitore

non paga. Se infatti il debitore risulta insolvente, il cedente dovrà restituire ciò che ha ricevuto dal

cessionario e risarcire i danni eventualmente subiti.

CESSIONE SOLUTORIA

Quando la cessione viene fatta per pagare un debito che il cedente ha verso il cessionario, si chiama

cessione solutoria. In questo caso, la legge presume che la cessione sia pro solvendo, cioè che il cedente

si libera solo quando il cessionario riceve davvero il pagamento dal debitore. Se invece il cessionario

decide di liberare subito il cedente, anche se il debitore non ha ancora pagato, allora si tratta di una

cessione pro soluto.

DIFFERENZE CON LA DELEGAZIONE ATTIVA

Nella cessione del credito, l'accordo è fatto tra il creditore originario e il nuovo creditore (cessionario).

Il debitore ceduto non partecipa all'accordo e resta estraneo.

Nella delegazione attiva, invece, l'accordo coinvolge anche il debitore, perché è lui a ricevere l’ordine

di pagare a un nuovo creditore. Inoltre, nella cessione il vecchio creditore viene sostituito, mentre nella

delegazione attiva può essere aggiunto un altro creditore senza eliminare il precedente.

B) MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

§ 209. LE DIVERSE IPOTESI DI MODIFICAZIONE NEL LATO PASSIVO

Il soggetto che deve adempiere un’obbligazione, cioè il debitore, può essere sostituito con un altro in

tre modi previsti dal codice civile:

• Delegazione passiva (articoli 1268-1271)

• Espromissione (articolo 1272)

• Accollo (articoli 1273 e seguenti) 125

Perché il vecchio debitore venga liberato, è necessario il consenso del creditore. Se manca questo

consenso, il nuovo debitore si aggiunge, ma il precedente resta obbligato.

§ 210. LA DELEGAZIONE PASSIVA

DELEGAZIONE A PROMETTERE

In questo caso, il debitore originario (delegante) dice a un terzo (delegato) di assumersi l'obbligo verso

il creditore (delegatario). Quindi, il terzo promette di pagare al creditore. Questo tipo di delegazione

non libera automaticamente il primo debitore, a meno che il creditore non lo dichiari esplicitamente.

Se il creditore non lo libera, si dice che la delegazione è cumulativa, cioè ci sono due debitori.

Il creditore però deve prima chiedere il pagamento al delegato, e solo se questo non paga potrà

rivolgersi al delegante: si parla di beneficio d’ordine.

Se il creditore dichiara di liberare il delegante, la delegazione è liberatoria, ma in questo caso si

estinguono anche le garanzie legate al credito, a meno che non sia stato deciso il contrario.

Se il delegato era già insolvente quando ha assunto l’impegno, il creditore può mantenere il diritto verso

il delegante, anche se la delegazione doveva essere liberatoria.

La delegazione può essere:

• Titolata, se si fa riferimento ai rapporti che ci sono tra delegante e delegato o tra delegato e

delegatario.

• Pura, se non si fa alcun riferimento.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Qui il debitore (delegante) dice a un terzo (delegato) di effettuare una prestazione (cioè pagare o

consegnare qualcosa) a favore del creditore (delegatario).

Il delegato può anche rifiutare di accettare. Se accetta e paga, l’obbligazione si considera estinta, perché

il pagamento fatto dal delegato è come se lo avesse fatto il debitore.

Fino a quando il delegato non ha assunto l’obbligo o non ha pagato, il debitore può anche revocare la

delegazione.

§ 211. L'ESPROMISSIONE

L'espromissione è un contratto tra il creditore e un terzo (chiamato espromittente), in cui quest’ultimo

si obbliga a pagare il debito che un altro ha nei confronti del creditore. Per esempio, un padre si impegna

a pagare il debito del figlio.

Questo tipo di contratto non richiede accettazione formale da parte del creditore: è sufficiente che il

creditore venga a conoscenza dell’impegno (articolo 1333 del codice civile).

La differenza con la delegazione promissoria sta nel fatto che l’iniziativa parte direttamente dal terzo,

senza che il debitore originario gli chieda nulla. Le ragioni per cui il terzo lo fa non hanno importanza.

Anche se c’è un rapporto tra il terzo e il debitore, l’espromissione è valida purché il debitore non

partecipi all'accordo.

L’espromissione è di solito cumulativa, quindi il nuovo soggetto si aggiunge al debitore originario. Ma il

creditore può anche decidere di liberare il debitore, rendendo l’espromissione liberatoria. 126

Il terzo espromittente prende il posto del debitore originario e in generale non può far valere contro il

creditore i motivi per cui lui non dovrebbe pagare a causa dei suoi rapporti con il debitore, a meno che

le parti non abbiano deciso diversamente. In quel caso, l'espromissione si dice titolata, perché si collega

al rapporto tra il terzo e il debitore.

Tuttavia, può sempre far valere le stesse eccezioni che avrebbe potuto usare il debitore originario,

tranne quelle personali (come l'incapacità o i vizi del consenso) e quelle successive all’espromissione.

non va confusa l’espromissione con il semplice pagamento fatto da un terzo senza impegno a restare

obbligato: quello è l’adempimento del terzo, trattato più avanti. Possiamo dire che l’espromissione è

all’adempimento del terzo come la delegazione promissoria è alla delegazione di pagamento.

§ 212. L'ACCOLLO

L’accollo è un accordo tra il debitore e un terzo, in cui quest’ultimo (accollante) si impegna a pagare il

debito del primo (accollato) verso un creditore (accollatario). Per esempio, se una persona compra una

casa ipotecata, può impegnarsi a pagare il mutuo residuo.

ACCOLLO INTERNO

L’accollo interno si verifica quando l'accordo tra debitore e accollante non dà alcun diritto al creditore.

In questo caso, il creditore non può chiedere il pagamento al nuovo soggetto, ma solo al debitore

originario. L'accollante è responsabile solo verso il debitore, non verso il creditore. Inoltre, debitore e

accollante possono modificare o annullare l’accordo in ogni momento, perché il creditore non ha diritti

su di esso.

ACCOLLO ESTERNO

L’accollo esterno, previsto dal codice, si verifica quando l'accordo è a favore del creditore, che quindi

può rivolgersi direttamente all’accollante per ottenere il pagamento. Quando il creditore accetta

l’accordo, l'impegno dell’accollante diventa definitivo e non si può più revocare. In questo caso, il nuovo

debitore risponde sia verso il debitore originario sia verso il creditore.

L’accollo esterno può essere:

• Cumulativo, se il debitore originario resta obbligato insieme all’accollante. In questo caso,

il creditore deve prima chiedere il pagamento all’accollante, e solo dopo, se non riesce, può

rivolgersi al debitore originario (beneficio d’ordine).

• Liberatorio, se il debitore originario viene liberato e resta obbligato solo l’accollante. Questo

avviene se il creditore lo dichiara espressamente oppure se le parti stabiliscono che la

liberazione sia una condizione dell’accordo. Se il creditore aderisce all'accordo, il debitore

originario è automaticamente liberato.

L’accollante può opporsi al creditore invocando sia le questioni legate al contratto di accollo, sia le

stesse eccezioni che avrebbe potuto usare il debitore originario.

l’accollo può avvenire anche quando c’è una cessione d’azienda, cioè quando un’impresa viene venduta

e il nuovo titolare si assume anche i debiti. 127

CAPITOLO XX

L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

§ 213 – I MODI DI ESTINZIONE

L’obbligazione è un rapporto temporaneo, cioè destinato a concludersi nel tempo. Il modo normale con

cui si chiude un’obbligazione è l’adempimento, che consiste nel compiere esattamente la prestazione

dovuta, cioè fare ciò che si era promesso, in modo che il creditore ottenga il risultato atteso (artt. 1176-

1217 c.c.).

Esistono però anche casi in cui l’obbligazione si estingue senza che venga adempiuta. Questo può

accadere, per esempio, quando il debitore muore e la prestazione era qualcosa che solo lui poteva fare

personalmente, come dipingere un quadro o scrivere un libro (artt. 1674 e 1722, n. 4, c.c.).

Un’obbligazione può anche estinguersi in altri modi diversi dall’adempimento, come nei casi di:

• Compensazione (quando due persone sono contemporaneamente debitore e creditore una

dell’altra, e si “compensano” i rispettivi debiti, artt. 1241-1252 c.c.)

• Confusione (quando la stessa persona diventa sia debitore che creditore dell’obbligazione,

quindi non ha più senso che la obbligazione esista, artt. 1253-1255 c.c.)

• Novazione (quando le parti decidono di sostituire l’obbligazione con una nuova, estinguendo

la precedente, artt. 1230-1235 c.c.)

• Remissione (quando il creditore decide di rinunciare al proprio diritto e libera il debitore,

artt. 1236-1240 c.c.)

• Impossibilità sopravvenuta (quando, per cause non imputabili al debitore, diventa

impossibile eseguire la prestazione, artt. 1256-1259 c.c.)

Tutti questi sono chiamati modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento.

§ 214 – L’ESATTO ADEMPIMENTO

L’adempimento, detto anche p

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