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Il destinatario dell'adempimento
Per quanto riguarda il destinatario dell'adempimento, il codice prevede che - di regola - il debitore esegua la prestazione direttamente al creditore.
Pagamento al creditore incapace: Tuttavia, occorre che prima si accerti che il creditore abbia la capacità legale di ricevere: altrimenti potrebbe essere obbligato a pagare una seconda volta, a meno che non dimostri che l'incapace abbia comunque tratto vantaggio dalla prestazione eseguita (art. 1190 c.c.). Talvolta, quindi, può accadere che il debitore debba eseguire il pagamento non nelle mani del creditore, quanto piuttosto in quelle del suo rappresentante legale ovvero della persona stabilita dalla legge o dal giudice.
Pagamento all'adiectus solutionis causa: il debitore, se vuole, può pagare - anziché al creditore - ad una persona che quest'ultimo gli abbia indicato come legittimata a ricevere il pagamento (si pensi, ad es.,
alla cassiera del supermercato): questa è la figura del c.d. adiectus solutionis causa, che si traduce – potremmo dire – in un mero esattore. (ricordare vi è una differenza tra rappresentante legale e mero esattore: quest'ultimo è una sorta di nuncius e, in quanto tale, può solo ricevere il pagamento al posto del creditore; d'altra parte, il rappresentante legale del creditore possiede un mandato, ragione per cui conserva una sua discrezionalità d'azione). Pagamento al creditore apparente, art. 1189 c.c. il debitore, che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede; chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito. Del pari, la giurisprudenza ritiene che il debitore sia liberato se paga a soggetto – diverso dalcreditore – che appaia autorizzato a ricevere l’adempimento per conto del creditore stesso (si pensi, ad es., al commesso che si sia seduto abusivamente alla cassa del negozio). In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre che il solvens – che invochi il principio dell’apparenza – dimostri non solo di aver confidato senza propria colpa nella situazione apparente, ma anche che la sua erronea convinzione sia dipesa da un comportamento colposo del creditore. IL LUOGO DELL’ADEMPIMENTO – art. 1182 c.c. Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento, esso – di regola- è indicato nel titolo costitutivo del rapporto (contratto, testamento, cambiale, ecc.), ovvero è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione. Tuttavia, per i casi in cui tali principi non dovessero soccorrere, il legislatore ha dettato alcune regole suppletive in forza delle quali:- L’obbligazione di una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo
esso sia a favore del debitore: di conseguenza il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, mentre – d'altra parte – il debitore, volendo, può adempiere anche prima del termine fissato (prestazione inesigibile ma eseguibile).
Quando, invece, il termine risulti espressamente fissato a favore del creditore, questi può pretendere l'adempimento anche prima della scadenza, mentre il debitore non può offrire validamente l'esecuzione della prestazione prima del termine (prestazione esigibile ma ineseguibile).
Vi è poi l'eventualità in cui il debitore decada dal beneficio del termine, il che significa che non può più adempiere entro la scadenza stabilita a suo favore, ma è tenuto ad adempiere subito. In particolare, al riguardo, interviene la regola posta all'art. 1186, affermando: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere"
immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente oppure ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non ha dato le garanzie che aveva promesso. Ricordare si distingue dal termine il c.d. "termine essenziale": il termine si definisce essenziale quando una prestazione deve essere necessariamente adempiuta entro la scadenza convenuta, in quanto la prestazione tardiva non è più possibile ovvero non risponde più all'interesse del creditore, a meno che quest'ultimo non abbia ugualmente interesse all'adempimento. La conseguenza immediata del mancato rispetto del termine essenziale è la risoluzione "ipso iure" del contratto, ossia il rapporto tra le parti si scioglie immediatamente con conseguente responsabilità del debitore (ad es. se la sartoria non mi consegna l'abito per la mia laurea entro il giorno stesso, il suo adempimento tardivo non è più possibile).perché sostanzialmente non avrebbe senso, o magari non è più voluto, non ha valore).
ADEMPIMENTO DEL TERZO – 1180 c.c.
- Quando la prestazione è infungibile (ad es., quella di un artista che debba esibirsi a Sanremo), il creditore – avendo interesse a che l’adempimento venga effettuato personalmente dal debitore – può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto, così come può rifiutare la prestazione che gli venga offerta spontaneamente da un terzo.
- Se, invece, la prestazione è fungibile (ad es., la dazione di una somma di denaro), il creditore – essendogli, di regola, indifferente che a pagare sia il debitore ovvero, in sua vece, un terzo - non può legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo in modo libero, spontaneo ed unilaterale, anche nel caso in cui quest’ultimo dovesse agire
all'insaputa o, comunque, senza il consenso del debitore. Soltanto se il debitore gli abbia comunicato la propria opposizione, il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, pur essendo - naturalmente - libero di accettare la prestazione, nonostante l'opposizione del debitore.
DIFFERENZA TRA ESPROMISSIONE ED ADEMPIMENTO DEL TERZO -> La differenza tra l'espromissione e l'adempimento del terzo, caratterizzati entrambi da un intervento spontaneo del terzo (in quanto nell'uno come nell'altro caso, il terzo non è obbligato: si impegna perché vuole impegnarsi, paga perché vuole pagare), sta nel fatto che:
- Nell'adempimento del terzo, quest'ultimo interviene nel rapporto ed adempie la prestazione; pertanto, non vi è una fase "di pendenza" bensì vi è un terzo che adempie immediatamente.
- Nell'espromissione, il terzo non
adempie ma si impegna ad adempiere, quindiancora non lo ha fatto; tant’è che il terzo può opporre al creditore tutta unaserie di eccezioni, vale a dire argomentazioni per non pagare, ma con dellelimitazioni: non può opporre le eccezioni personali (cioè quelle legate aldebitore originario), non può opporre i fatti successivi all’espromissione nétantomeno può opporre l’eventuale compensazione che egli possa vantarenei confronti del debitore espromesso.
IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO (imputare il pagamento significa definire qualedebito deve essere saldato dal debitore) – art. 1193 c.c.Se un soggetto, che ha più debiti della medesima specie (ad es. di denaro) verso lastessa persona, fa un pagamento che non comprenda la totalità di quantocomplessivamente dovuto, può avere importanza stabilire quale – tra i vari debiti –viene estinto (ad es., perché il tasso degli interessi è diverso).
Ebbene, l'art. 1193, comma 1, riconosce al debitore la facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
ESEMPIO Il debitore Tizio deve a Caio: 100 a titolo di mutuo, 1000 a titolo di compravendita e 10000 a titolo di risarcimento del danno; pertanto, complessivamente deve al creditore 11100, ma ciascuno dei debiti ha un titolo differente, nonostante siano della stessa specie (ossia somme di denaro).
Ipotizziamo che il debitore, alla scadenza dell'obbligazione, abbia soltanto 1000: che cosa accade? Compete al debitore andare ad imputare il pagamento, cioè stabilire quale - tra i diversi debiti - intende soddisfare.
In mancanza di imputazione da parte del solvens, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, a quello più antico. Se tali criteri
Non soccorrono, l’i