Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 172
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 172.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Salito Gelsomina, libro consigliato Manuale di diritto privato, Andrea Torrente Pag. 41
1 su 172
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CADUCITA’ E REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE Il

testamento può essere sempre revocato dal testatore fino al momento della

sua morte e non è possibile rinunziare alla revoca (unica eccezione al principio

di revocabilità è da ricercare in presenza di disposizioni testamentarie non

patrimoniali irrevocabili).

Tale revoca può essere:

ESPRESSA, se il testatore con un nuovo testamento o con atto ricevuto dal

notaio in presenza di due testimoni, dichiara espressamente di revocare in

tutto o in parte la disposizione anteriore che non potrà produrre alcun effetto.

Una volta revocato il testamento è possibile anche una revoca della revoca

attraverso la quale rivivono le disposizioni revocate.

TACITA, si può avere in diverse ipotesi:

- Redazione di testamento posteriore, revoca tacita di tutte le disposizioni

anteriori che siano incompatibili con la nuova manifestazione di volontà del

testatore

- Testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte, si

considera revocato, a meno che non si provi che sia stato distrutto, lacerato o

cancellato da una persona diversa dal testatore o comunque contro la sua

volontà.

DI DIRITTO, può essere sia a titolo universale che particolare e si verifica

quando:

- Viene scoperta l’esistenza di un figlio o discendente che il defunto ignorava di

avere al momento della redazione del testamento

- Qualora, dopo la redazione del testamento, sopravvenga un figlio o un

discendente

- Qualora avvenga il riconoscimento di un figlio dopo la redazione del

testamento

ESECUTORE TESTAMENTARIO Allo scopo di tutelarne la volontà, è data

facoltà al testatore di incaricare personalmente uno o più esecutori

testamentari. Questi non possono nominare, senza autorizzazione, un sostituto,

qualora non potessero o non volessero accettare la nomina, ma il testatore può

nominarne un altro o altri in loro sostituzione.

Funzione tipica dell’esecutore testamentario: curare che siano esattamente

eseguite le volontà del testatore. Non possono essere nominati coloro che non

hanno la piena capacità di agire (minori di età, interdetti e inabilitati).

Il soggetto diventa esecutore testamentario con atto di accettazione alla

cancelleria del tribunale nel luogo in cui si è aperta la successione.

Se il defunto non ha disposto diversamente, l’esecutore ha il possesso dei beni

ereditari dovendoli custodire e dovendo riscuoterne i frutti; può richiedere

all’autorità giudiziaria l’autorizzazione ad alienare uno o più beni ereditari ed è

responsabile degli eventuali danni.

COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE:

- Comunione ereditaria, ipotesi in cui l’eredità sia accettata da più eredi. I debiti

si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alla loro quota

ereditaria. Anche i crediti sono ripartiti proporzionalmente, mentre per i crediti

indivisibili, gli eredi diventano eccezionalmente contitolari.

Nel caso in cui uno degli eredi intende alienare la sua quota, dovrà notificare la

proposta di alienazione agli altri eredi, i quali potranno esercitare il loro diritto

di prelazione sulla quota nel termine di 2 mesi. Qualora l’erede non rispetti il

diritto di prelazione degli altri alienando la quota ad un terzo, l’alienazione è

soggetta al riscatto da parte dei coeredi.

- Divisione, i coeredi possono in qualsiasi momento chiedere la divisione

ereditaria attraverso la quale si avrà lo scioglimento della comunione. Ciascuno

dei coeredi ottiene la proprietà esclusiva su parte dei beni ereditari per un

valore corrispondente alla propria quota. Alla divisione devono partecipare

necessariamente tutti i coeredi e la stessa deve avere ad oggetto tutte le

situazioni giuridiche che compongono la comunione ereditaria, ma è possibile

anche che i coeredi procedano ad una divisione parziale. È possibile procedere

anche con una divisione giudiziale intrapresa da uno o più coeredi, nel caso in

cui sia impossibile giungere ad un accordo sulla divisione.

Nel caso di immobili non divisibili, essi devono essere considerati per intero e

spetteranno a chi detiene la quota maggiore.

Nella divisione testamentaria è direttamente il testatore che provvede alle

regole da seguire per la divisione oppure provvede stesso lui all’assegnazione

dei beni tra gli eredi.

COLLAZIONE Art 724, prima di procedere alla divisione è necessario

ricostruire l’asse ereditario del defunto mediante collazione, cioè mediante il

conferimento nell’asse di tutto ciò che è stato donato ai coeredi, allo scopo di

aumentare la massa ereditaria da dividere e di assicurare la parità di

trattamento fra i coeredi.

Alla collazione sono tenuti: i figli, i loro discendenti, il coniuge o la parte

dell’unione civile, i quali dovranno conferire ai coeredi tutto ciò che hanno

ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il

defunto non li abbia esonerati dalla collazione.

Non sono oggetto di collazione: le donazioni di modico valore fatte al coniuge o

alla parte dell’unione civile, le spese di mantenimento, di educazione o per

malattia.

La collazione può avvenire:

- In natura, cioè conferendo al patrimonio ereditario quanto ricevuto

- Per imputazione, cioè imputando alla propria quota il valore del bene ricevuto

in donazione; se il valore è superiore alla quota a lui spettante, egli dovrà

versare alla massa ereditaria l’equivalente in denaro (per i “beni immobili” la

collazione può avvenire sia in nauta che per imputazione; per i “beni mobili” la

collazione può avvenire solo per imputazione).

È importante sottolineare una differenza con una situazione simile, la riunione

fittizia:

serve a determinare la quota legittima che, qualora sia stata lesa da donazioni,

esse verranno ridotte fino ad arrivare al valore necessario per reintegrare la

quota del legittimario.

Nella collazione invece, non ci sono legittimari da tutelare ma un’eredità da

dividere, per questo motivo la massa ereditaria dovrà essere integrata anche

dalle donazioni, al fine di dividere completamente l’eredità.

RESPONSABILITÀ CIVILE

ALTERUM NON LEDERE Nel 4° libro del Codice Civile, questa regola

fondamentale della convivenza umana trova due distinti tipi di responsabilità

civile da fatto illecito (i fatti illeciti sono azioni lesive delle situazioni soggettive

altrui, fonte dell’obbligazione di risarcimento); inoltre un altro comportamento

che genera responsabilità civile è la violazione del diritto altrui che si attua con

l’inadempimento di obbligazioni precedenti.

Nel 1° caso parliamo di responsabilità extracontrattuale

Nel 2° caso di responsabilità contrattuale

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Detta anche responsabilità da fatto

illecito in senso specifico.

In essa possiamo dire che: non ogni attività illecita costituisce fattispecie

generatrice di responsabilità civile, infatti l’elemento costitutivo non è soltanto

l’agire illecitamente ma anche l’agire causando un danno agli altri, ed è

l’ordinamento a preoccuparsi che questo danno sia risarcito.

Inoltre dallo studio dell’illecito civile, rimane estranea la valutazione penale,

perché appunto sono due campi distinti, civile e penale:

- CIVILE, tutela degli interessi privati

- PENALE, tutela degli interessi pubblici

Molto spesso però può capitare che uno stesso fatto viene considerato insieme

illecito penale e civile.

E infine possiamo anche dire che non è soltanto l’attività illecita che può

causare responsabilità civile, ma anche l’elemento di ANTIGIURIDICITA’, che

corrisponde all’ingiustizia del danno arrecato, è considerato sufficiente fonte di

responsabilità.

Il numero di ipotesi nelle quali il soggetto è chiamato a rispondere dei danni

collegati alla sua presenza nella società, si diffonde nella legislazione. Di

conseguenza di fronte ad un evento che arreca danni, tutti gli sforzi si dirigono

alla ricerca di una responsabilità. Ogni danneggiato deve poter reclamare una

riparazione dall’autore del fatto dannoso nel diritto moderno, però, il problema

della riparazione viene ad assumere un progressivo rilievo, anche nei fatti di

atti non imputabili, infatti l’accadimento incolpevole viene sottratto all’obbligo

di risarcimento.

Possiamo distinguere nell’analisi dell’atto illecito:

- FATTO MATERIALE

- ANTIGIURIDICITA’

- COLPEVOLEZZA

FATTO MATERIALE Comprende il comportamento della persona che può

consistere nel fare o nel non fare, quindi sono comportamenti commissivi o

omissivi, e l’evento dannoso, cioè situazioni in senso sfavorevole al soggetto.

Tra ATTO ED EVENTO deve intercorrere un nesso di causalità giuridicamente

rilevante. Si reputano conseguenze collegate da un nesso di causalità rilevante,

quelle che era oggettivamente prevedibile che derivassero dall’autore; infatti vi

rientrano anche i danni che, pur non essendo una conseguenza immediata, si

presentano come effetto normale dell’atto illecito.

Bisogna apprezzare la tendenza ad escludere i DANNI INDIRETTI, specialmente

quando non è possibile precisare il collegamento fra evento colpevole e

mancato guadagno.

Inoltre per ricercare una causalità adeguata, il giudice potrà ammettere anche

le conseguenze dannose del fatto che, pur non essendo immediatamente

causate, ne deriva un effetto normale dell’illecito.

ANTIGIURIDICITA’ Non ogni fatto che causi danno genera l’obbligo del

risarcimento, infatti questo deve essere in contrasto con un dovere giuridico,

perciò l’art 2043 richiede un danno ingiusto.

Questa nozione di DANNO INGIUSTO è stata allargata alle nuove esigenze della

vita moderna, infatti oltre ad essere violazione di un diritto reale o di un diritto

della personalità, si è esteso anche nella tutela aquiliana e alla più larga

categoria di interessi non elevati al rango di diritti soggettivi.

È stato discusso se anche la LESIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO ad opera di

soggetti diversi dal debitore rimandi ad una responsabilità aquiliana; possiamo

dire che in termini di lesione aquiliana del credito, vengono inquadrate anche le

ipotesi di complicità o induzione all’inadempimento, cioè promessa di vendita

conseguente all’intrusione del terzo e ipotesi di doppia alienazione immobiliare,

dove il secondo acquirente tra

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
172 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 4np1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Salito Gelsomina.