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CADUCITA’ E REVOCA DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE Il
testamento può essere sempre revocato dal testatore fino al momento della
sua morte e non è possibile rinunziare alla revoca (unica eccezione al principio
di revocabilità è da ricercare in presenza di disposizioni testamentarie non
patrimoniali irrevocabili).
Tale revoca può essere:
ESPRESSA, se il testatore con un nuovo testamento o con atto ricevuto dal
notaio in presenza di due testimoni, dichiara espressamente di revocare in
tutto o in parte la disposizione anteriore che non potrà produrre alcun effetto.
Una volta revocato il testamento è possibile anche una revoca della revoca
attraverso la quale rivivono le disposizioni revocate.
TACITA, si può avere in diverse ipotesi:
- Redazione di testamento posteriore, revoca tacita di tutte le disposizioni
anteriori che siano incompatibili con la nuova manifestazione di volontà del
testatore
- Testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato in tutto o in parte, si
considera revocato, a meno che non si provi che sia stato distrutto, lacerato o
cancellato da una persona diversa dal testatore o comunque contro la sua
volontà.
DI DIRITTO, può essere sia a titolo universale che particolare e si verifica
quando:
- Viene scoperta l’esistenza di un figlio o discendente che il defunto ignorava di
avere al momento della redazione del testamento
- Qualora, dopo la redazione del testamento, sopravvenga un figlio o un
discendente
- Qualora avvenga il riconoscimento di un figlio dopo la redazione del
testamento
ESECUTORE TESTAMENTARIO Allo scopo di tutelarne la volontà, è data
facoltà al testatore di incaricare personalmente uno o più esecutori
testamentari. Questi non possono nominare, senza autorizzazione, un sostituto,
qualora non potessero o non volessero accettare la nomina, ma il testatore può
nominarne un altro o altri in loro sostituzione.
Funzione tipica dell’esecutore testamentario: curare che siano esattamente
eseguite le volontà del testatore. Non possono essere nominati coloro che non
hanno la piena capacità di agire (minori di età, interdetti e inabilitati).
Il soggetto diventa esecutore testamentario con atto di accettazione alla
cancelleria del tribunale nel luogo in cui si è aperta la successione.
Se il defunto non ha disposto diversamente, l’esecutore ha il possesso dei beni
ereditari dovendoli custodire e dovendo riscuoterne i frutti; può richiedere
all’autorità giudiziaria l’autorizzazione ad alienare uno o più beni ereditari ed è
responsabile degli eventuali danni.
COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE:
- Comunione ereditaria, ipotesi in cui l’eredità sia accettata da più eredi. I debiti
si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alla loro quota
ereditaria. Anche i crediti sono ripartiti proporzionalmente, mentre per i crediti
indivisibili, gli eredi diventano eccezionalmente contitolari.
Nel caso in cui uno degli eredi intende alienare la sua quota, dovrà notificare la
proposta di alienazione agli altri eredi, i quali potranno esercitare il loro diritto
di prelazione sulla quota nel termine di 2 mesi. Qualora l’erede non rispetti il
diritto di prelazione degli altri alienando la quota ad un terzo, l’alienazione è
soggetta al riscatto da parte dei coeredi.
- Divisione, i coeredi possono in qualsiasi momento chiedere la divisione
ereditaria attraverso la quale si avrà lo scioglimento della comunione. Ciascuno
dei coeredi ottiene la proprietà esclusiva su parte dei beni ereditari per un
valore corrispondente alla propria quota. Alla divisione devono partecipare
necessariamente tutti i coeredi e la stessa deve avere ad oggetto tutte le
situazioni giuridiche che compongono la comunione ereditaria, ma è possibile
anche che i coeredi procedano ad una divisione parziale. È possibile procedere
anche con una divisione giudiziale intrapresa da uno o più coeredi, nel caso in
cui sia impossibile giungere ad un accordo sulla divisione.
Nel caso di immobili non divisibili, essi devono essere considerati per intero e
spetteranno a chi detiene la quota maggiore.
Nella divisione testamentaria è direttamente il testatore che provvede alle
regole da seguire per la divisione oppure provvede stesso lui all’assegnazione
dei beni tra gli eredi.
COLLAZIONE Art 724, prima di procedere alla divisione è necessario
ricostruire l’asse ereditario del defunto mediante collazione, cioè mediante il
conferimento nell’asse di tutto ciò che è stato donato ai coeredi, allo scopo di
aumentare la massa ereditaria da dividere e di assicurare la parità di
trattamento fra i coeredi.
Alla collazione sono tenuti: i figli, i loro discendenti, il coniuge o la parte
dell’unione civile, i quali dovranno conferire ai coeredi tutto ciò che hanno
ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il
defunto non li abbia esonerati dalla collazione.
Non sono oggetto di collazione: le donazioni di modico valore fatte al coniuge o
alla parte dell’unione civile, le spese di mantenimento, di educazione o per
malattia.
La collazione può avvenire:
- In natura, cioè conferendo al patrimonio ereditario quanto ricevuto
- Per imputazione, cioè imputando alla propria quota il valore del bene ricevuto
in donazione; se il valore è superiore alla quota a lui spettante, egli dovrà
versare alla massa ereditaria l’equivalente in denaro (per i “beni immobili” la
collazione può avvenire sia in nauta che per imputazione; per i “beni mobili” la
collazione può avvenire solo per imputazione).
È importante sottolineare una differenza con una situazione simile, la riunione
fittizia:
serve a determinare la quota legittima che, qualora sia stata lesa da donazioni,
esse verranno ridotte fino ad arrivare al valore necessario per reintegrare la
quota del legittimario.
Nella collazione invece, non ci sono legittimari da tutelare ma un’eredità da
dividere, per questo motivo la massa ereditaria dovrà essere integrata anche
dalle donazioni, al fine di dividere completamente l’eredità.
RESPONSABILITÀ CIVILE
ALTERUM NON LEDERE Nel 4° libro del Codice Civile, questa regola
fondamentale della convivenza umana trova due distinti tipi di responsabilità
civile da fatto illecito (i fatti illeciti sono azioni lesive delle situazioni soggettive
altrui, fonte dell’obbligazione di risarcimento); inoltre un altro comportamento
che genera responsabilità civile è la violazione del diritto altrui che si attua con
l’inadempimento di obbligazioni precedenti.
Nel 1° caso parliamo di responsabilità extracontrattuale
Nel 2° caso di responsabilità contrattuale
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Detta anche responsabilità da fatto
illecito in senso specifico.
In essa possiamo dire che: non ogni attività illecita costituisce fattispecie
generatrice di responsabilità civile, infatti l’elemento costitutivo non è soltanto
l’agire illecitamente ma anche l’agire causando un danno agli altri, ed è
l’ordinamento a preoccuparsi che questo danno sia risarcito.
Inoltre dallo studio dell’illecito civile, rimane estranea la valutazione penale,
perché appunto sono due campi distinti, civile e penale:
- CIVILE, tutela degli interessi privati
- PENALE, tutela degli interessi pubblici
Molto spesso però può capitare che uno stesso fatto viene considerato insieme
illecito penale e civile.
E infine possiamo anche dire che non è soltanto l’attività illecita che può
causare responsabilità civile, ma anche l’elemento di ANTIGIURIDICITA’, che
corrisponde all’ingiustizia del danno arrecato, è considerato sufficiente fonte di
responsabilità.
Il numero di ipotesi nelle quali il soggetto è chiamato a rispondere dei danni
collegati alla sua presenza nella società, si diffonde nella legislazione. Di
conseguenza di fronte ad un evento che arreca danni, tutti gli sforzi si dirigono
alla ricerca di una responsabilità. Ogni danneggiato deve poter reclamare una
riparazione dall’autore del fatto dannoso nel diritto moderno, però, il problema
della riparazione viene ad assumere un progressivo rilievo, anche nei fatti di
atti non imputabili, infatti l’accadimento incolpevole viene sottratto all’obbligo
di risarcimento.
Possiamo distinguere nell’analisi dell’atto illecito:
- FATTO MATERIALE
- ANTIGIURIDICITA’
- COLPEVOLEZZA
FATTO MATERIALE Comprende il comportamento della persona che può
consistere nel fare o nel non fare, quindi sono comportamenti commissivi o
omissivi, e l’evento dannoso, cioè situazioni in senso sfavorevole al soggetto.
Tra ATTO ED EVENTO deve intercorrere un nesso di causalità giuridicamente
rilevante. Si reputano conseguenze collegate da un nesso di causalità rilevante,
quelle che era oggettivamente prevedibile che derivassero dall’autore; infatti vi
rientrano anche i danni che, pur non essendo una conseguenza immediata, si
presentano come effetto normale dell’atto illecito.
Bisogna apprezzare la tendenza ad escludere i DANNI INDIRETTI, specialmente
quando non è possibile precisare il collegamento fra evento colpevole e
mancato guadagno.
Inoltre per ricercare una causalità adeguata, il giudice potrà ammettere anche
le conseguenze dannose del fatto che, pur non essendo immediatamente
causate, ne deriva un effetto normale dell’illecito.
ANTIGIURIDICITA’ Non ogni fatto che causi danno genera l’obbligo del
risarcimento, infatti questo deve essere in contrasto con un dovere giuridico,
perciò l’art 2043 richiede un danno ingiusto.
Questa nozione di DANNO INGIUSTO è stata allargata alle nuove esigenze della
vita moderna, infatti oltre ad essere violazione di un diritto reale o di un diritto
della personalità, si è esteso anche nella tutela aquiliana e alla più larga
categoria di interessi non elevati al rango di diritti soggettivi.
È stato discusso se anche la LESIONE DI UN DIRITTO DI CREDITO ad opera di
soggetti diversi dal debitore rimandi ad una responsabilità aquiliana; possiamo
dire che in termini di lesione aquiliana del credito, vengono inquadrate anche le
ipotesi di complicità o induzione all’inadempimento, cioè promessa di vendita
conseguente all’intrusione del terzo e ipotesi di doppia alienazione immobiliare,
dove il secondo acquirente tra