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FILIAZIONE
- D.Lgs. 2012-2013: istituzione dello stato unico di figlio
- in precedenza si parlava di: figlio legittimo, legittimato, naturale, incestuoso, adottivo;
differente disciplina giuridica: in base alla morale dominante
1) figlio legittimo=nato in costanza di matrimonio
2) se concepito non in costanza di matrimonio: per l’incertezza sulla paternità del
nascituro, il figlio è considerato legittimato dal matrimonio
- (anche) se il figlio è nato dopo la separazione personale dei
coniugi/accertamento dell’impotenza generativa del marito=contesto di piena
applicabilità della presunzione di paternità: padre del figlio=marito della
moglie
- ai figli viene trasferito il patrimonio e nella società basata sulla famiglia,
concepita vastamente (≠famiglia nucleare=padre+madre+figli), per cui era
importante stabilire chi potesse far parte a pieno titolo della famiglia
- artt. 231-32: il marito è padre del figlio concepito/nato durante il matrimonio; si
presume concepito nel matrimonio il figlio nato entro 300gg dall’atto di
scioglimento del matrimonio
3) figli naturali=nati fuori dal matrimonio
- riconoscibile da padre/madre, prendendo il cognome del genitore che lo
riconosce per primo: se è la madre→una volta riconosciuto anche dal padre,
si può sostituire il cognome con il suo
- genitori parte di famiglia legittima (coniugati con altri figli): il riconoscimento
non era possibile→figlio adulterino=nati da coniugati e parti di famiglia
legittima
- art. 30.3, Cost.: autorizza la discriminazione dei figli naturali, assicurando
tutela ai figli naturali, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia
legittima=contemperamento
- ex. diritto dei figli legittimi a parte fissa del patrimonio (legittimari), ad impedire
che i figli naturali divenissero eredi universali, liquidandoli e mantenendo
qualifica di eredi universali per i soli figli legittimi
- capo 2, del Libro delle Persone e della Famiglia, art. 236: atto di nascita e
possesso di stato→azioni tese a reclamare/contestare la paternità=azioni di
stato, che definiscono lo status di certa persona, rilevante perché definisce i
suoi attributi, per riconoscerla, e appartenenza a determinato nucleo
familiare
- la filiazione si prova con atto di nascita iscritto nei registri dello Stato
Civile=pubblicità dichiarativa, che fa prova del possesso dello stato/(in
mancanza/in caso di errore ecc.) in possesso continuo dello stato di figlio:
prova di situazione di fatto (come prova del possesso)
- art. 237: il possesso di stato risulta da serie di fatti che dimostrano relazioni di
parentela tra persona-famiglia di appartenenza; il genitore deve aver trattato
la persona come figlio
- anche in caso di riconoscimento dei figli naturali, essi non diventavano
parenti dei parenti dei genitori: il rapporto di parentela si instaura solo tra figlio
legittimo-parenti dei genitori; il rapporto di parentela di sangue vale però per
figlio naturale per cause impeditive del matrimonio incestuoso; ragioni
ereditarie: è erede solo dei propri genitori, ma non dei parenti dei genitori;
perché la famiglia legittima è il perno della società e le sostanze proprie
devono rimanere al suo interno
- artt. 238-39: strumenti a disposizione:
- irreclamabilità dello stato di figlio contrario all’atto di nascita: non si può,
se l’atto di nascita sostiene che si sia figlio di determinati genitori+possesso di
stato, sostenere che non si sia figlio di quei genitori
- reclamo dello stato di figlio: ex. in caso di sostituzione di neonato
- art. 243-bis: l’azione di disconoscimento della paternità è esercitabile da
marito/madre/figlio, dimostrando inesistenza del legame padre-figlio e
insussistenza del possesso di stato; la prova principe è la prova
ematologica-genetica (DNA), però il figlio/padre può sottrarsi alla
sottoposizione della prova; il rifiuto rappresenta elemento di prova per
decidere sull’azione di disconoscimento (insieme ad altri indizi e
presupposti)=indizi gravi e concordanti
- (art. 244) azione di disconoscimento/contestazione/reclamo dello stato di
figlio: (ex. da parte della madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio; da parte
del padre entro 1 anno dalla nascita) regole per ridurre il tempo nel quale
può darsi incertezza sul possesso di stato del figlio: dal momento di
formazione dell’atto di nascita, i termini per contestarlo sono stretti, per
evitare che lo stato di figlio rimanga per troppo tempo incerto
- la restrizione non vale per il figlio: (art. 244.5) l’azione di disconoscimento
della paternità può essere proposta dal figlio maggiorenne ed è per lui
imprescrittibile
- ciascuno ha diritto a conoscere le proprie origini (ex. legge sull’adozione:
obbligo per i genitori adottanti di rendere noto al figlio, nei tempi e modi
opportuni, che egli non è figlio naturale)
- parto anonimo: la legge per cercare di incentivare la madre naturale a
portare a compimento la gravidanza, consente di partorire anonimamente=il
suo nome non viene menzionato nell’atto di nascita, lascia il bambino nella
struttura sanitaria e se il padre lo riconosce, il figlio avrà il padre come unico
genitore/altrimenti sarà dichiarato stato di abbandono+dichiarazione dello
stato di adottabilità: viene destinato ad affido pre-adottivo+adozione
effettiva (eventuale)
- diritto della madre all’anonimato/diritto del figlio alla conoscenza delle
origini:
1) madre viva, quando il figlio decide di volere conoscere le proprie origini, recandosi
nella clinica e chiedendo informazioni sulla madre: la risposta della clinica deve
essere negativa in ogni caso, per il diritto assoluto all’anonimato della madre
- (Cass.) contemperamento eccessivamente sbilanciato verso la madre: la
risposta non può essere solo negativa, perché il diritto del figlio è tutelato
dall’art. 8 della Convenzione di Strasburgo→di fronte alla richiesta del
figlio, il giudice con estrema riservatezza deve fare interpello alla madre
(sola comunicazione del nome al giudice), chiedendo se ha interesse a farsi
conoscere dal figlio; qualora riconfermi la sua volontà, la pretesa del figlio non
può trovare seguito: la madre può riattualizzare la sua scelta di anonimato
2) madre premorta: inizialmente era previsto che il nome dovesse rimanere anonimo
per i prossimi 100 anni, per evitare riverbero negativo sulla sua famiglia;
abbreviazione del termine
- art. 247: (azione di disconoscimento) il presunto padre+madre+figli sono
litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento=a prescindere da chi
proponga l’azione, tutte e tre le parti (se viventi) devono essere parte del giudizio,
perché altrimenti la sentenza non sarebbe valida
- legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio: spetta a chi dall’atto
di nascita risulti genitore/chiunque ne abbia interesse (legittimazione generalizzata);
imprescrittibile; nell’azione devono essere chiamati in causa entrambi i genitori,
litisconsorti necessari
- art. 249: azione di reclamo dello stato di figlio→spetta al medesimo, che vuole far
accertare in giudizio di essere figlio dei determinati genitori; imprescrittibile+devono
essere chiamati in giudizio entrambi i genitori
- (disconoscimento della paternità/contestazione dello stato di figlio:
paternità/maternità)
- (art. 250) riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: riconoscimento del
padre/madre, anche se già uniti con altra persona al momento del concepimento→la
famiglia legittima non è più un limite al riconoscimento; congiunto/separato; il
riconoscimento del figlio +14 anni non produce effetto senza suo consenso; -14
anni: necessario consenso del genitore che ha già riconosciuto
- art. 254: riconoscimento all’atto di nascita/dichiarazione posteriore davanti all'ufficiale
di stato civile/con atto pubblico (ex. di fronte a notaio)/testamento (se
successivamente revocato: il riconoscimento non viene revocato, ma continua a
produrre effetto; ha effetto dalla morte del testatore, anche in caso di revoca)
- art. 256: il riconoscimento è irrevocabile; è actus legitimus: è nulla ogni clausola
diretta a limitare gli effetti del riconoscimento
- cognome del figlio nato fuori dal matrimonio: come per i figli nati in costanza del
matrimonio→cognome madre/padre
- art. 263: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità→riconoscimento
(attribuzione di status filiationis al figlio)/autenticità del riconoscimento; da parte del
figlio/genitori (ex. entro 1 anno da parte dell’autore)
- art. 269: dichiarazione giudiziale di paternità/maternità; nei casi di ammissibilità
del riconoscimento; la prova della paternità/maternità può essere data con ogni
mezzo (soprattutto prove emogeniche)
L. 40/2004: norme in materia di procreazione medicalmente assistita
- legge riscritta dalla Corte Cost.: numerose previsioni sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime, in quanto legge ideologica
- art. 1: per favorire soluzione ai problemi della procreazione è consentita la
procreazione assistita, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito (art. 1, cc: la capacità giuridica si acquista alla nascita→non è un
soggetto di diritto)
- qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci a rimuovere cause di
infertilità/sterilità
- sono escluse coppie portatrici di malattie genetiche→sarebbe eugenetica
- inizialmente solo coppie coniugate (no single, conviventi, coppie stesso sesso)
- solo omologa (non eterologa)=il materiale genetico appartiene solo alla coppia
- diritti del concepito: numero di embrioni stabiliti per dare luogo alla fecondazione
assistita (tutela giuridica all’embrione)
- art. 12: divieti e delle sanzioni→ex. chiunque utilizza gameti estranei alla coppia è
punito da sanzione pecuniaria; crioconservazione dei gameti dei coniugi+impianto
dei gameti di coniuge morto; mancanza di consenso informato; chiunque
realizza/pubblicizza commercializzazione di gameti/embrioni o surrogazione di
maternità→punito con reclusione+sanzione pecuniaria;
clonazione→reclusione+pena pecuniaria (per medico: interdizione perpetua alla
professione)
CASI PRATICI del DIRITTO DI FAMIGLIA
CASO 1
- matrimonio: 2015→comunione di beni (nulla prevedono sul regime patrimoniale);
art. 159: il regime patrimoniale legale della famiglia (mediante il quale disciplina i
propri interessi economico-patrimoniali), in mancanza di diversa convenzione, è la
comunione legale dei beni (dalla riforma del ’75: comunione dei beni=regime legale,
applicabile au