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FILIAZIONE

- D.Lgs. 2012-2013: istituzione dello stato unico di figlio

- in precedenza si parlava di: figlio legittimo, legittimato, naturale, incestuoso, adottivo;

differente disciplina giuridica: in base alla morale dominante

1) figlio legittimo=nato in costanza di matrimonio

2) se concepito non in costanza di matrimonio: per l’incertezza sulla paternità del

nascituro, il figlio è considerato legittimato dal matrimonio

- (anche) se il figlio è nato dopo la separazione personale dei

coniugi/accertamento dell’impotenza generativa del marito=contesto di piena

applicabilità della presunzione di paternità: padre del figlio=marito della

moglie

- ai figli viene trasferito il patrimonio e nella società basata sulla famiglia,

concepita vastamente (≠famiglia nucleare=padre+madre+figli), per cui era

importante stabilire chi potesse far parte a pieno titolo della famiglia

- artt. 231-32: il marito è padre del figlio concepito/nato durante il matrimonio; si

presume concepito nel matrimonio il figlio nato entro 300gg dall’atto di

scioglimento del matrimonio

3) figli naturali=nati fuori dal matrimonio

- riconoscibile da padre/madre, prendendo il cognome del genitore che lo

riconosce per primo: se è la madre→una volta riconosciuto anche dal padre,

si può sostituire il cognome con il suo

- genitori parte di famiglia legittima (coniugati con altri figli): il riconoscimento

non era possibile→figlio adulterino=nati da coniugati e parti di famiglia

legittima

- art. 30.3, Cost.: autorizza la discriminazione dei figli naturali, assicurando

tutela ai figli naturali, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia

legittima=contemperamento

- ex. diritto dei figli legittimi a parte fissa del patrimonio (legittimari), ad impedire

che i figli naturali divenissero eredi universali, liquidandoli e mantenendo

qualifica di eredi universali per i soli figli legittimi

- capo 2, del Libro delle Persone e della Famiglia, art. 236: atto di nascita e

possesso di stato→azioni tese a reclamare/contestare la paternità=azioni di

stato, che definiscono lo status di certa persona, rilevante perché definisce i

suoi attributi, per riconoscerla, e appartenenza a determinato nucleo

familiare

- la filiazione si prova con atto di nascita iscritto nei registri dello Stato

Civile=pubblicità dichiarativa, che fa prova del possesso dello stato/(in

mancanza/in caso di errore ecc.) in possesso continuo dello stato di figlio:

prova di situazione di fatto (come prova del possesso)

- art. 237: il possesso di stato risulta da serie di fatti che dimostrano relazioni di

parentela tra persona-famiglia di appartenenza; il genitore deve aver trattato

la persona come figlio

- anche in caso di riconoscimento dei figli naturali, essi non diventavano

parenti dei parenti dei genitori: il rapporto di parentela si instaura solo tra figlio

legittimo-parenti dei genitori; il rapporto di parentela di sangue vale però per

figlio naturale per cause impeditive del matrimonio incestuoso; ragioni

ereditarie: è erede solo dei propri genitori, ma non dei parenti dei genitori;

perché la famiglia legittima è il perno della società e le sostanze proprie

devono rimanere al suo interno

- artt. 238-39: strumenti a disposizione:

- irreclamabilità dello stato di figlio contrario all’atto di nascita: non si può,

se l’atto di nascita sostiene che si sia figlio di determinati genitori+possesso di

stato, sostenere che non si sia figlio di quei genitori

- reclamo dello stato di figlio: ex. in caso di sostituzione di neonato

- art. 243-bis: l’azione di disconoscimento della paternità è esercitabile da

marito/madre/figlio, dimostrando inesistenza del legame padre-figlio e

insussistenza del possesso di stato; la prova principe è la prova

ematologica-genetica (DNA), però il figlio/padre può sottrarsi alla

sottoposizione della prova; il rifiuto rappresenta elemento di prova per

decidere sull’azione di disconoscimento (insieme ad altri indizi e

presupposti)=indizi gravi e concordanti

- (art. 244) azione di disconoscimento/contestazione/reclamo dello stato di

figlio: (ex. da parte della madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio; da parte

del padre entro 1 anno dalla nascita) regole per ridurre il tempo nel quale

può darsi incertezza sul possesso di stato del figlio: dal momento di

formazione dell’atto di nascita, i termini per contestarlo sono stretti, per

evitare che lo stato di figlio rimanga per troppo tempo incerto

- la restrizione non vale per il figlio: (art. 244.5) l’azione di disconoscimento

della paternità può essere proposta dal figlio maggiorenne ed è per lui

imprescrittibile

- ciascuno ha diritto a conoscere le proprie origini (ex. legge sull’adozione:

obbligo per i genitori adottanti di rendere noto al figlio, nei tempi e modi

opportuni, che egli non è figlio naturale)

- parto anonimo: la legge per cercare di incentivare la madre naturale a

portare a compimento la gravidanza, consente di partorire anonimamente=il

suo nome non viene menzionato nell’atto di nascita, lascia il bambino nella

struttura sanitaria e se il padre lo riconosce, il figlio avrà il padre come unico

genitore/altrimenti sarà dichiarato stato di abbandono+dichiarazione dello

stato di adottabilità: viene destinato ad affido pre-adottivo+adozione

effettiva (eventuale)

- diritto della madre all’anonimato/diritto del figlio alla conoscenza delle

origini:

1) madre viva, quando il figlio decide di volere conoscere le proprie origini, recandosi

nella clinica e chiedendo informazioni sulla madre: la risposta della clinica deve

essere negativa in ogni caso, per il diritto assoluto all’anonimato della madre

- (Cass.) contemperamento eccessivamente sbilanciato verso la madre: la

risposta non può essere solo negativa, perché il diritto del figlio è tutelato

dall’art. 8 della Convenzione di Strasburgo→di fronte alla richiesta del

figlio, il giudice con estrema riservatezza deve fare interpello alla madre

(sola comunicazione del nome al giudice), chiedendo se ha interesse a farsi

conoscere dal figlio; qualora riconfermi la sua volontà, la pretesa del figlio non

può trovare seguito: la madre può riattualizzare la sua scelta di anonimato

2) madre premorta: inizialmente era previsto che il nome dovesse rimanere anonimo

per i prossimi 100 anni, per evitare riverbero negativo sulla sua famiglia;

abbreviazione del termine

- art. 247: (azione di disconoscimento) il presunto padre+madre+figli sono

litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento=a prescindere da chi

proponga l’azione, tutte e tre le parti (se viventi) devono essere parte del giudizio,

perché altrimenti la sentenza non sarebbe valida

- legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio: spetta a chi dall’atto

di nascita risulti genitore/chiunque ne abbia interesse (legittimazione generalizzata);

imprescrittibile; nell’azione devono essere chiamati in causa entrambi i genitori,

litisconsorti necessari

- art. 249: azione di reclamo dello stato di figlio→spetta al medesimo, che vuole far

accertare in giudizio di essere figlio dei determinati genitori; imprescrittibile+devono

essere chiamati in giudizio entrambi i genitori

- (disconoscimento della paternità/contestazione dello stato di figlio:

paternità/maternità)

- (art. 250) riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: riconoscimento del

padre/madre, anche se già uniti con altra persona al momento del concepimento→la

famiglia legittima non è più un limite al riconoscimento; congiunto/separato; il

riconoscimento del figlio +14 anni non produce effetto senza suo consenso; -14

anni: necessario consenso del genitore che ha già riconosciuto

- art. 254: riconoscimento all’atto di nascita/dichiarazione posteriore davanti all'ufficiale

di stato civile/con atto pubblico (ex. di fronte a notaio)/testamento (se

successivamente revocato: il riconoscimento non viene revocato, ma continua a

produrre effetto; ha effetto dalla morte del testatore, anche in caso di revoca)

- art. 256: il riconoscimento è irrevocabile; è actus legitimus: è nulla ogni clausola

diretta a limitare gli effetti del riconoscimento

- cognome del figlio nato fuori dal matrimonio: come per i figli nati in costanza del

matrimonio→cognome madre/padre

- art. 263: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità→riconoscimento

(attribuzione di status filiationis al figlio)/autenticità del riconoscimento; da parte del

figlio/genitori (ex. entro 1 anno da parte dell’autore)

- art. 269: dichiarazione giudiziale di paternità/maternità; nei casi di ammissibilità

del riconoscimento; la prova della paternità/maternità può essere data con ogni

mezzo (soprattutto prove emogeniche)

L. 40/2004: norme in materia di procreazione medicalmente assistita

- legge riscritta dalla Corte Cost.: numerose previsioni sono state dichiarate

costituzionalmente illegittime, in quanto legge ideologica

- art. 1: per favorire soluzione ai problemi della procreazione è consentita la

procreazione assistita, assicurando i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il

concepito (art. 1, cc: la capacità giuridica si acquista alla nascita→non è un

soggetto di diritto)

- qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci a rimuovere cause di

infertilità/sterilità

- sono escluse coppie portatrici di malattie genetiche→sarebbe eugenetica

- inizialmente solo coppie coniugate (no single, conviventi, coppie stesso sesso)

- solo omologa (non eterologa)=il materiale genetico appartiene solo alla coppia

- diritti del concepito: numero di embrioni stabiliti per dare luogo alla fecondazione

assistita (tutela giuridica all’embrione)

- art. 12: divieti e delle sanzioni→ex. chiunque utilizza gameti estranei alla coppia è

punito da sanzione pecuniaria; crioconservazione dei gameti dei coniugi+impianto

dei gameti di coniuge morto; mancanza di consenso informato; chiunque

realizza/pubblicizza commercializzazione di gameti/embrioni o surrogazione di

maternità→punito con reclusione+sanzione pecuniaria;

clonazione→reclusione+pena pecuniaria (per medico: interdizione perpetua alla

professione)

CASI PRATICI del DIRITTO DI FAMIGLIA

CASO 1

- matrimonio: 2015→comunione di beni (nulla prevedono sul regime patrimoniale);

art. 159: il regime patrimoniale legale della famiglia (mediante il quale disciplina i

propri interessi economico-patrimoniali), in mancanza di diversa convenzione, è la

comunione legale dei beni (dalla riforma del ’75: comunione dei beni=regime legale,

applicabile au

Dettagli
A.A. 2023-2024
222 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaraalbano733 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rizzo Nicola.