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L'ACQUISTO DELL'EREDITÀ E LA RINUNCIA
L'accettazione dell'eredità è necessaria per acquisirla. La vendita dell'eredità non è possibile.
Esistono due tipi di accettazione:
- Accettazione pura e semplice: comporta la fusione dei patrimoni del defunto e dell'erede. L'erede assume sia gli attivi che i passivi dell'eredità e sarà responsabile per i debiti del defunto, anche se superano gli attivi ereditati.
- Accettazione con beneficio d'inventario: non comporta la fusione dei patrimoni. L'erede non sarà responsabile per i debiti del defunto che superano gli attivi ereditati.
L'accettazione può essere espressa, ovvero manifestata in modo esplicito. La forma e il contenuto variano a seconda del tipo di accettazione.
Nel caso dell'accettazione pura e semplice o con beneficio d'inventario.
L'accettazione deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; invece l'accettazione pura e semplice può essere fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata, dichiarando di accettare l'eredità o assumendo il titolo di erede.
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti (NO le società) si fa con il beneficio d'inventario, come per i minori e gli incapaci. Quanto al contenuto dell'accettazione, l'atto deve esprimere la manifestazione di una scelta consapevole da parte del chiamato, diretta all'acquisto dell'eredità.
L'accettazione espressa è un actus legitimus: ad essa non possono apporsi condizioni o termini che rendono nulla l'intera dichiarazione; nulla è ogni accettazione parziale.
Accettazione tacita: quando il chiamato all'eredità
Compie un atto che presuppone necessariamente la suavolontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Art. 476. Costituiscono ipotesi di accettazione tacita dell‟eredità: la proposizione della domanda di petizione ereditaria; l‟esperimento dell‟azione di divisione e dell‟azione di riduzione; la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario. Quanto alla struttura, per aversi accettazione tacita occorre che il chiamato compia un atto, che quest‟atto presupponga necessariamente la volontà di accettare; che egli possa compiere quell‟atto soltanto in qualità di erede. Secondo la dottrina prevalente e parte (minoritaria) della giurisprudenza rilevante è un comportamento del chiamato che la legge qualifica come accettazione, facendone derivare i corrispondenti effetti giuridici. L‟accettazione tacita, secondo questo orientamento, prescinde da un intento del chiamato di accettare la successione.
Tuttavia anche da questo indirizzo ritiene necessaria la consapevolezza, da parte del chiamato, dell‟esistenza di una delazione a suo favore: altrimenti il valore attribuito agli atti di gestione del patrimonio ereditario diverrebbe privo di idonea giustificazione. Es. Un atto di disposizione dei beni ereditari costituisce accettazione tacita se il chiamato sappia della delazione a suo favore ed abbia l‟intenzione di disporre dei beni di provento dell‟eredità; non importa, invece, che egli fosse consapevole del fatto che tale atto dispositivo importa accettazione, perché quest‟ultimo è un effetto ex lege, che si produce indipendentemente da una specifica volontà dell‟agente. La giurisprudenza maggioritaria, invece, tende a concedere maggior valore alla volontà del chiamato di accettare, espressa mediante il compimento di un atto che implica da parte sua l‟assunzione della qualità di erede. Per quanto riguarda la protestatio contra factum proprium,ossia della condotta di colui che compie un atto rientrante nella descrizione dell'art. 476, accompagnandolo però dall'espressa dichiarazione di non voler accettare l'eredità: per chi accoglie la tesi per cui l'effetto di adizione dell'eredità prescinde dalla concreta volontà di accettare, la protestatio è inefficace, e l'agente diviene erede; per chi segue la tesi opposta la dichiarazione del chiamato impedisce l'acquisto dell'eredità. Accettazione presunta: l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della volontà di accettare, considerata irrilevante, ma ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore. Rimane indispensabile la consapevolezza, da parte del chiamato, della delazione e dell'appartenenza dei beni posseduti al compendio ereditario; una tale modalità di acquisto dell'eredità non è applicabile al.minore o all'incapace, rispetto ai quali l'unica forma efficace di accettazione è quella beneficiata. L'accettazione dell'eredità è soggetta a trascrizione. In caso di accettazione tacita la trascrizione avviene sulla base dell'atto implicante accettazione tacita, qualora esso risulti da una sentenza o da un atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi (ius delationis). La trasmissione ai successori del chiamato della facoltà di accettare si distingue dalla rappresentazione: quest'ultima presuppone che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredità, mentre la trasmissione del ius delationis presuppone che il chiamato, pur potendo, non abbia ancora dichiarato se intende accettare l'eredità quando è sopravvenuta la morte.
ESEMPIO: Tizio ha avuto due figli, A e B, e B a sua volta due figli: M e N. Se B
muore dopo Tizio, ma prima di averne accettato l‟eredità, nell‟eredità di B è compreso anche il diritto di accettare quella di Tizio: i nipoti Me N in tanto possono acquistare tale diritto, in quanto acquistino l‟eredità di B, nella quale esso è contenuto.
Perciò se essi sono indegni verso B o rinunciano all‟eredità di B, non possono vantare nessuna pretesa sull‟eredità dell‟avo Tizio. Se invece B è premorto, M e N succedono per rappresentazione: prendono automaticamente il posto di B nei confronti dell‟eredità di Tizio, anche se sono indegni verso B o rinunciano alla eredità di quest‟ultimo.
Il diritto di accettare l‟eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria (art. 480) decorrente dalla data dell‟apertura della successione; il termine non è suscettibile di interruzione, occorrendo che il diritto venga esercitato entro il termine in questione. In armonia con la regola
generale per cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, in caso di istituzione sottoposta a condizione il termine decorre dalla data dell'avveramento della condizione stessa. In applicazione del medesimo principio, l'intervento di riforma sulla filiazione ha novellato la suddetta disposizione prevedendo che in caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa (480.2, ult. part. c.c.). Per contro, la giurisprudenza ritiene che il termine di prescrizione in parola decora sempre dall'apertura della successione anche ove si rinvenga un testamento in data successiva. Anche nei confronti dei chiamati ulteriori, ossia coloro nei cui confronti la vocazione opera in subordine rispetto agli altri, il termine decorre dalla data dell'apertura della successione; l'art. 480.3 dispone che il termine prescrizionale, infatti, non corre, per i chiamati ulteriori.nella sola ipotesi in cui i primi chiamati abbiano accettato l'eredità e l'acquisto di questi ultimi sia in seguito venuto meno. Può darsi che qualcuno abbia interesse a che il chiamato si decida entro uno spazio più limitato di tempo a dichiarare se intende o no accettare l'eredità (es. creditore del defunto, allo scopo di sapere contro chi può rivolgersi per il pagamento). In tal caso, si può far ricorso all'actio interrogatoria, con cui si chiede che l'autorità giudiziaria fissi un termine, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare (ipotesi di decadenza). È consentito anche al testatore stabilire un termine per l'accettazione dell'eredità. L'accettazione si può impugnare per violenza e per dolo, ma non per errore. Non può farsi carico all'erede dell'omissione dell'accettazione con beneficio di inventario, se, dopo l'accettazione pura e semplice, si scopre un testamento.la cui esistenza era ignorata al tempo dell'apertura della successione, e che contenga legati che esauriscano o sperino il valore della quota o oltrepassino la legittima, se l'erede è un legittimario. In questo caso, l'erede non è tenuto a soddisfare legati scritti nel testamento oltre il valore dell'eredità, o se è un legittimario, oltre i limiti della quota disponibile. Per effetto dell'acquisto dell'eredità, all'erede si trasmette anche il potere di disporre dei beni ereditari; egli può quindi alienare sia i singoli beni quanto il loro complesso. Oggetto della vendita è il complesso dei beni che fanno parte dell'eredità (1542 c.c.), ed è prevista la forma scritta. L'erede continua a rispondere dei debiti ereditari verso i creditori del defunto: si realizza un accollo cumulativo tra erede ed acquirente, in forza del quale quest'ultimo è obbligato, salvo patto contrario, in solido con il venditore.pagare i debiti ereditari. Accettazione con beneficio d'inventario. L'accettazione con beneficio di inventario impedisce la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell'erede. Effetti (490 c.c.): L'erede che ha accettato con beneficio di inventario conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, laddove, nell'ipotesi di accettazione pura e semplice, i rapporti obbligatori tra defunto ed erede si estinguono in proporzione della quota spettante all'erede; L'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires (oltre il valore dei beni a lui pervenuti); I creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede; però questi ultimi, se non vogliono perdere tale preferenza nel caso in cui l'erede decada dal beneficio, hanno l'onere di domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Il chiamatoall‟eredità ha facoltà di giovarsi del beneficio di inventario, che lo preserva dal rischio di pagare anche ultra vires hereditarias o debiti del defunto, nonostante qualunque divieto del testatore. La facoltà di accettare con beneficio di inventario permette al beneficiario di limitare la sua responsabilità alle sole risorse dell'eredità, evitando così di dover pagare eventuali debiti personalmente.