ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Le situazioni giuridiche soggettive
La funzione del diritto, almeno nella disciplina dei rapporti privati, consiste, nel risolvere i
conflitti di interesse che sorgano all’interno di una comunità, ovvero nell'impedire che
essi sorgano. La dinamica del conflitto è il motore primo dell’esperienza giuridica: in
una comunità ideale in cui tutti i componenti vivano in piena armonia il diritto non avrebbe
ragione d’essere. Questa prima osservazione mostra la centralità dell’interesse quale dato di
partenza dell'esperienza giuridica. Quella di interesse è una nozione pre giuridica, che il
diritto assume dalla realtà sociale. Con questo termine si intende la tensione verso un bene idoneo
a soddisfare un bisogno. Il soggetto aspira al bene perché esso realizza o gli consente di
realizzare una sua esigenza o un suo desiderio.
In relazione ad alcuni beni non è configurabile alcun conflitto, perché la fruizione del singolo non
impedisce né compromette quella altrui. Sorge un potenziale conflitto: gli interessi di due soggetti
convergono sullo stesso bene, perché quest’ultimo appare in grado di soddisfare un loro bisogno.
La gravità del conflitto dipende tra quantità dei beni disponibili e il numero dei
soggetti che ad essi aspirano: tanto più una risorsa è scarsa, quanto più si avverte l'esigenza di
una regola. Tale conflitto viene risolto dall’ordinamento attribuendo il bene in via esclusiva ad un
soggetto; cioè stabilendo le condizioni in presenza delle quali questo o quel soggetto potrà
appropriarmene. In questo senso suol dirsi che il diritto assolve ad una funzione attributiva.
Ciò non è sufficiente ad escludere che un conflitto, comunque, sorga: ma ove ciò accade, esso
verterà solo sull’interpretazione e sull’applicazione al caso di specie delle regole deputate
all’individuazione del soggetto cui i bene aspetta. Art 821
La funzione attributiva, tipica del diritto, è assoluta attraverso regole che individuano un che
misura e a quali condizioni un soggetto possa appropriarsi di un bene.
DIRITTO SOGGETTIVO: la funzione attributiva di realizza assegnando a questo o a quel
soggetto un diritto soggettivo sul bene: potrà trattarsi di un diritto di proprietà, ma conviene
rammentare che l’ordinamento completa anche forme giuridiche di appartenenza diversa al diritto
di proprietà.
1. Il diritto soggettivo è la posizione di vantaggio riconosciuta da un soggetto per la
realizzazione di un suo interesse. Essere titolare di un diritto su un bene significa potere
goderne con una maggiore o minore ampiezza a seconda del tipo di diritto in questione.
2. Il diritto di proprietà legittima un uso del bene pieno ed esclusivo art. 832
3. Il diritto di usufrutto si risolve nel complesso delle attività che il soggetto può compiere sul
bene al fine di realizzare l’interesse a trarre ogni utilità che esso può dare, ma nel rispetto della
sua destinazione economica
4. Il diritto soggettivo e una categoria concettuale costruita per astrazione sulla base degli
elementi che accomunano le diverse tipologie di diritti. Esso presenta una struttura logica
costante: c’è un bene idoneo a realizzare un determinato interesse di un soggetto;
l’ordinamento attribuisce al soggetto una serie di prerogative in ordine al bene, cioè gli
consente di porre in essere su di esso determinate attività, funzionali alla realizzazione
dell’interesse considerato. Queste prerogative individuano il contenuto del diritto; l’interesse
ne rappresenta l’elemento teleologico, ovvero il fine cui è preordinata
l’attribuzione delle prerogative.
5. Altro aspetto concerne l’improprietà delle espressioni che, attraverso l’immagine di
appartenenza del bene al soggetto, sembrano suggerire che il diritto soggettivo si risolva in un
rapporto tra il soggetto e il bene. Il contenuto del diritto soggettivo e costituito dalle
attività che il soggetto può compiere sul bene al fine di trarne un’utilità. La norma
attribuisce al soggetto non il bene in sé considerato, ma le utilità che se ne possono ricavare.
Ma potersi appropriare di un’utilità significa poter svolgere sul bene un’attività
idonea a ricavare da esso tale utilità. Si spiega così come possono concorrere una
pluralità di diritti: ciò accade quando le attività in cui potenzialmente si concretizza il
godimento del bene sono disgregate ed assegnate a soggetti diversi. Il diritto nella
individuazione e regolazione delle attività volte ad appropriarsi delle utilità ricavabili dal bene
trova una conferma nel caso dei beni immateriali: l’immagine della appartenenza del bene al
soggetto si rileva per quella che essa è nella sostanza, essendo evidente che il contenuto del
diritto è esaurito dalle attività finalizzate a sfruttare l’invenzione.
DIRITTI ASSOLUTI E RELATIVI
L’attribuzione di una serie di prerogative in ordine ad un bene è condizione
sufficiente perché il soggetto possa soddisfare l’interesse di cui è portatore. Il
proprietario, ad es., è posto nelle condizioni di realizzare da sé il proprio interesse ad utilizzare il
bene per il fatto stesso di essere investito della facoltà di godimento che costituiscono il contenuto
del suo diritto. L’appartenenza del bene è una condizione sufficiente a colmare lo
spazio che separa il soggetto della realizzazione dell’interesse di cui è portatore. A
volte gli interessi di cui un soggetto è portatore, come ad esempio un malato che ha bisogno di cure
mediche, possono realizzarsi soltanto grazie ad un TERZO. La differenza è evidente: da una parte il
soggetto realizza da sé l’interesse di cui è portatore, senza aver bisogno della cooperazione
altrui, dall’altra la cooperazione altrui risulta necessaria perché solo la prestazione del terzo
consente al soggetto di realizzare l'interesse perseguito.
Diritti assoluti: il diritto di proprietà e gli altri diritti reali su cosa altrui; i diritti sui beni
immateriali; i diritti aventi ad oggetto i vari attributi della personalità. I tratti caratteristici dei
diritti assoluti sarebbero l’immediatezza con cui il titolare soddisfa il proprio interesse e
l’inerenza ad un bene determinato. Esse non risultano del tutto improprie perché evidenziano
indirettamente che la realizzazione dell’interesse si compie senza la mediazione di soggetti terzi.
Diritti relativi: hanno ad oggetto una condanna altrui che il titolare può esigere da un soggetto
terzo e che questi è a sua volta tenuto ad osservare nell’interesse del titolare del diritto. Trattasi del
lato attivo di un rapporto obbligatorio, cioè di un rapporto in virtù del quale un soggetto, detto
debitore, è tenuto in compiere in favore di un altro soggetto, detto creditore, una determinata
prestazione. Solo i diritti di credito si collocano nell’ambito di un rapporto obbligatorio,
è un rapporto obbligatorio è configurabile solo là dove la prestazione dovuta sia suscettibile di
valutazione economica.
Questa distinzione trova riscontro nei termini impiegati per designare il lato passivo del rapporto:
si definisce come obbligo la situazione giuridica del debitore di una prestazione, mentre
là dove non ricorre un rapporto obbligatorio la condotta cui il soggetto è tenuto viene definita come
un dovere. Obbligo e dovere nel linguaggio del codice vengono spesso utilizzati come
sinonimi. È evidente che l’obbligo gravante sul debitore nell’ambito di un rapporto obbligatorio e
il precetto dell'alterum non laedere svolgono un ruolo completamento diverso nella dinamica del
diritto soggettivo:l’esecuzione della prestazione dovuta realizza l’interesse del creditore, là dove il
dovere di astensione da condotte pregiudizievoli che accompagna i diritti assoluti è funzionale alla
loro protezione da aggressioni esterne. Nel primo caso rivela il momento dell’attuazione del
diritto, nel secondo il profilo esterno della sua tutela. L’attuazione dell’interesse sotteso
non richiede cooperazione da parte di terzi.
Oggi è ammesso che la tutela risarcitoria assicurata dalla regola aquiliana si estenda anche i diritti
relativi, costituendo la loro lesione un danno ingiusto che reclama la reazione dell’ordinamento in
termini non dissimili da quanto accade ove venga colpito un diritto assoluto. La tutela aquiliana
del credito era un tempo negata nel presupposto che il contratto produce effetti tra le parti. Da
ciò si ricava che il credito non avrebbe potuto ricevere tutela nei confronti dei soggetti terzi. Questo
ragionamento parte da una premessa erronea, perché confonde l’efficacia del contratto con
la sua opponibilità: dire che il contratto ha effetto solo tra le parti significa dire che il contratto
può costruire, regolare o estinguere solo un rapporto giuridico che intercorre tra le parti del
contratto.
Il creditore sorto tra le parti di un contratto rappresenta un fatto giuridico rilevante anche a fronte
di terzi, i quali sono tenuti a non pregiudicare questo diritto esattamente nella stessa misura in cui
sono tenuti a non pregiudicare ogni altro diritto altrui. Ricorre la lezione del credito da parte del
terzo ogni volta che questi con la sua condotta abbia impedito al creditore di ricevere la prestazione
o di realizzare l’interesse cui la prestazione era preordinata. Sotto questo aspetto non sussiste
alcuna differenza tra diritti assoluti e relativi, essendo entrambi presidiati dalla protezione offerta
dall'art. 2043 . La differenza tra i due diritti può essere colta solo nella struttura interna del
1
risarcimento per fatto illecito:
art. qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
1
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
diritto, cioè nella dipendenza o nell’indipendenza del soddisfacimento dell’interesse
della cooperazione altrui. RAPPORTO GIURIDICO
Si definisce rapporto giuridico ogni relazione tra due o più soggetti prevista è regolata dal
diritto. È una relazione tra parti: il soggetto attivo, titolare di una posizione di
vantaggio è il soggetto passivo, titolare di una situazione soggettiva passiva. Non tutti i
rapporti sono regolati da norme giuridiche, in quanto il diritto oggettivo disciplina i
rapporti degni di rilievo per l’interesse del singolo e della collettività, al fine di
assicurare una convivenza pacifica ed il rispetto dei principi fissati dall’ordinamento. I
rapporti giuridici sono solo quelli che l’ordinamento prende in considerazione e ne fa
oggetto di apposita disciplina, poiché l’interesse che ne costituisce il fondamento assume
rilievo dal punto di vista economico- sociale. I soggetti tra i quali intercorre un
determinato rapporto giuridico sono determinati parti, mentre tutto coloro che restano
estranei al rapporto si definiscono terzi.
Il concetto di parte va tenuto distinto da quello di persona, in quanto è qualsiasi centro di
imputazione di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto giuridico. Una parte può essere
costituita da una persona, ma anche da una molteplicità di persone che
formano un unico centro di imputazione giuridica. La nascita di un rapporto può
avvenire a titolo originario, se il diritto sorge a favore di un soggetto senza essere stato
trasmesso da un precedente titolare; a titolo derivativo, se il diritto viene trasmesso da
un soggetto ad un altro.
Contenuto diritto soggettivo: facoltà e poteri
È costituito da specifiche prerogative. La facoltà è la libertà di assumere un
comportamento materiali: la concreta utilizzazione del bene . Sono definite più
propriamente come poteri le prerogative che hanno ad oggetto il compimento di un atto
cui l’ordinamento ricollega effetti giuridici: la possibilità di disporre del diritto. Si potrebbe
obiettare che il proprietario, per disporre del proprio diritto, compie pur sempre un’attività
materiale, tale potendosi considerare anche una dichiarazione di volontà. Ma questa
osservazione non scalfisce la distinzione tracciata tra poteri e facoltà, perché la volontà
manifestata dal soggetto rileva quale elemento di una fattispecie più complessa cui
l’ordinamento imputa determinati effetti giuridici: e questi effetti condensano il risultato
finale che realizza l’interesse in vista del quale il soggetto dispone del diritto.
L'abuso del diritto: questa è la figura tradizionalmente chiamata in causa al fine di
colpire condotte apparentemente riconducibili al contenuto di un diritto, ma nei fatti non
conformi alle regioni per cui l’ordinamento ha voluto che la posizione di interesse del
soggetto prevalesse rispetto ad ogni altra posizione confliggente o concorrente. La
categoria dell’abuso è problematica e controversa, perché sembra viziata da una
contraddizione logica: appare la pretesa di qualificare come abusiva una condotta
conforme al contenuto del diritto e già considerata lecita dall’ordinamento. Questa figura,
in realtà, non è affatto contraddittoria. L’atto abusivo è un atto illecito, perché
fuoriesce dal contenuto del diritto. Questo problema nasce come conseguenza
di un limite proprio della norma giuridica.
È proprio la dinamica dello sviamento dell’interesse il nucleo essenziale della
vicenda dell’abuso; quest’ultima può essere colta solo attraverso un accertamento
dell’interesse perseguito dal soggetto è dalla sua conformità all'interesse in vista del quale
il diritto è stato attribuito. Si pensi alla fattispecie dell'emulazione, art. 833. 2
Nella materia delle obbligazioni e dei contratti la valutazione della condotta delle parti
viene condotta alla stregua della regola della buona fede e della correttezza. In ogni
caso l’ordinamento non consente UN ESERCIZIO INDISCRIMINATO E
ARBITRARIO DELLE PREROGATIVE ACCORDATE AL SOGGETTO, perché esse
sono attribuire in funzione del perseguimento dell’interesse sotteso all'ascrizione del
diritto. Le situazioni giuridiche soggettive
Le posizioni che un soggetto assume nell’ambito di un dato rapporto giuridico
prendono il nome di situazioni giuridiche soggettive. Le situazioni soggettive
possono essere:
1. Attive: quando attribuiscono una posizione favorevole al soggetto che ne è titolare,
legittimando la prevalenza del titolare nei confronti di quella di altri soggetti.
2. Passive: quando consistono in posizioni sfavorevoli per il titolare e prendono la
subordinazione del proprio interesse rispetto a quello di altri soggetti.
Il concetto di situazione giuridica va tenuto distinto da quello di status. La
situazione giuridica attiene a specifici rapporti mentre lo status si riferisce ad una
condizione da cui derivano un complesso di situazioni giuridiche, attive e
passive. Per status si intende la posizione di un soggetto rispetto ad un determinato
gruppo. Lo status postula l’appartenenza di un individuo ad una comunità. Esso
rappresenta il presupposto di tutte le situazioni soggettive, attive e passive
riconosciute all'individuo in ragione del suo essere partecipe di una comunità
organizzata. Si pensi al che acquisisce lo status civitatis al quale si ricollegano situazioni
giuridiche soggettive di diritto pubblico le più disparte: obblighi, libertà, diritti … . La
configurazione dello status come situazione costituita da altre situazioni soggettive, ha
indotto dottrina e giurisprudenza a negare che essa rapprese
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