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BENI MOBILI E IMMOBILI
La più grande distinzione operata nel codice civile è quella tra beni mobili e immobili. In base all'articolo 812 sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente incorporato nel suolo. Sono reputati beni immobili i mulini, i bagni e altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente alla loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri.
Sono immobili i beni incorporati al suolo, anche artificialmente o solo transitoriamente, di modo tale che non possono essere trasportati da un luogo all'altro senza alterazioni della propria sostanza o senza previa separazione dal suolo.
I beni mobili vengono individuati in via residuale: sono mobili tutti beni diversi da quelli immobili, compresi quelli per i quali la
classificazione come beni immobili appare dubbia o incerta. La distinzione deve ritenersi vincolante e inderogabile per i privati, con la conseguenza che a questi ultimi non è necessario sottrarre un bene immobile alla sua disciplina per assoggettarlo a quella di beni mobili. Per i beni immobili è previsto un regime di pubblicità dichiarativa, che consiste nell'iscrizione in pubblici registri degli atti traslativi o dispositivi (articolo 2643). L'esistenza di tale sistema di pubblicità presuppone che gli atti relativi a beni immobili siano muniti di forma scritta. Diverso dei pubblici registri immobiliari è il catasto, registro che ha una funzione esclusivamente fiscale e non rileva in materia di circolazione dei beni immobili, se non in quanto da esso può trarsi un indizio per la prova dell'esistenza proprietà immobiliare. Nel caso di beni immobili il criterio che presiede alla risoluzione dei conflitti cui può dare vita vaRavvisato in una situazione di fatto qual è il possesso. La scelta è dovuta alla diversa consistenza numerica dei beni mobili oltre che alla tradizionale superata idea di un loro minore valore socio economico.
Il legislatore del 1942 ha ritenuto opportuno precisare all'articolo 814 che le energie naturali si considerano beni immobili quando hanno valore economico. Come espressamente previsto dalla norma, le energie naturali sono beni materiali. Si ritiene che tra le energie naturali prese in considerazione dalla norma non rientri l'energia umana, cioè il lavoro: ciò non solo perché il lavoro non è un'entità materialmente isolata o separabile dall'uomo che lo produce, ma perché il termine "naturali" utilizzato dalla disposizione in esame sta ad indicare tutte le energie diverse da quella umana. Per alcune tipologie di beni mobili il codice civile e le leggi speciali, data la loro ritenuta maggior rilevanza.
socio economica, il numero facilmente identificabile, e la necessità di rintracciare con certezza il proprietario in caso di responsabilità del fatto illecito, prevede un regime circolatorio in parte simile a quello dei beni immobili. Altre classificazioni: a. Cosa generica e cosa specifica: la cosa generica è individuata con riferimento ad un Genus. La cosa specifica è individuata in concreto. b. Cosa fungibile e cosa infungibile: fungibile è la cosa che può essere sostituita con un'altra appartenente allo stesso genere. Infungibile è la cosa che non può essere sostituita. c. Cosa deteriorabile e cosa non deteriorabile: deteriorabile è la cosa che può subire deterioramenti con il decorso del tempo, fino al suo perimento. d. Cosa consumabile e non consumabile: per consumabile si intende la cosa che perisce immediatamente a seguito dell'uso o è destinata ad essere trasformata o incorporata; mentre per non consumabile si intende la cosa che può essere utilizzata più volte senza perire.Inconsumabile si intende la cosa suscettibile di godimento ripetuto nel tempo, anche se ciò può provocare un lento logoramento.
Cosa divisibile e cosa indivisibile: divisibile è la cosa suscettibile di formare oggetto di divisione, ossia a dar vita più cose tra loro uguali o comunque tali da mantenere la stessa distinzione.
Cosa semplice o cosa composta: semplice è la cosa unitaria considerata non suscettibile di essere divisa o comunque frazionata. Composta è la cosa formata da più elementi semplici, fra loro diversi, i quali perdono la loro individualità fondendosi in una cosa unitaria.
Cosa produttiva e cosa non produttiva: produttiva è la cosa che ha attitudine a produrre frutti.
I FRUTTI
Il diritto considera e disciplina le relazioni tra gli uomini. Anche quando si occupa delle cose, lo scopo finale è sempre quello di regolare i rapporti tra uomini. Alcuni beni hanno l'attitudine a generare altri beni.
Cioè i frutti, e sono chiamati beni produttivi. Esistono due categorie di frutti, in verità irriducibili ad una categoria generale se non per il fatto che, dal punto di vista economico, rappresentano una sorta di reddito, di utile economico ritraibile da un'altra cosa: i frutti naturali e i frutti civili (articolo 820). I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (articolo 820 comma uno). Una cosa per poter divenire beni in senso giuridico deve essere autonomamente distinguibile dalle altre. In applicazione di questa regola implicita, il legislatore stabilisce che i frutti naturali diventano beni solo a seguito di separazione dalla cosa madre. Si può disporre come di cosa mobile futura (articolo 820 comma due; articolo 1472 comma uno) anche se l'efficacia traslativa dell'atto dispositivo è subordinato alla separazione. Non possono essere considerati oggetto di
La disciplina dei frutti naturali ha proprio lo scopo di individuare il soggetto titolare del diritto di proprietà su queste nuove entità. In linea di principio, una volta che i frutti siano stati separati, la proprietà su di essi spetta al proprietario della cosa madre il quale è tenuto a rimborsare le spese fatte da colui al cui lavoro si deve la loro produzione (articolo 821). Il proprietario del fondo acquista la proprietà dei frutti quando la loro maturazione sia dovuta a un altro soggetto che senza titolo abbia con la propria attività lavorativa determinato quella produzione. L'acquisto della proprietà di essi si realizza in ragione della proprietà della cosa madre, non in virtù del lavoro svolto dal mero possessore del fondo. La norma risolve secondo una logica squisitamente proprietaria un'ipotesi di conflitto tra capitale e lavoro. L'elenco dei frutti naturali fornito dal codice non
è tassativo. La soluzione va fornita avendo presente che lo stesso codice civile richiede che tra cosa frutto e cosa madre vi sia un rapporto di generazione diretta. I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbiano (articolo 820). Si tratta degli interessi dei capitali, di canoni, delle rendite, del corrispettivo delle locuzioni. È opportuno precisare che il godimento di cui parla la legge può trarre origine ora da un atto di autonomia privata a ciò specificatamente rivolto, ora dall'esigenza di attribuire ad un soggetto le utilità negategli dalla mancata autorizzazione di un bene. Il fatto che i frutti civili siano concepiti dal legislatore come il rimunerazione di un godimento, a fatto discutere in relazione alla precisazione della qualificazione legislativa delle rendite quali frutti civili. Le rendite sono corrispettivi del trasferimento di un bene o di un capitale (articolo 1861), equesto dovrebbe valere ad escludere che possono essere propriamente considerate quali frutti. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. I frutti sono oggetto di una disciplina particolare in relazione a veri istituti del codice civile. Notevole importanza riveste la disciplina dei frutti in materia di possesso, cioè di quella particolare situazione in cui si trova colui che esercita solo di fatto i poteri del titolare del diritto sulla cosa. In base all'articolo 1148 il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati a quelli civili fino al giorno della domanda giudiziale. Egli risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. Se il possessore è in mala fede sarà tenuto a restituire i frutti dal giorno in cui ha iniziato a possedere la causa madre. Aspetto particolarmente delicato.è quello relativo alla loro liquidazione. A proposito ingiurisprudenza si precisa che l’obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore in favore del proprietario è un debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre costituisce debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa. Con la conseguenza che ad esempio nella determinazione della somma che il possessore di un fondo deve pagare a rimborso di frutti naturali si tiene conto anche della rivalutazione del credito.
LE PERTINENZE
Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un’altra cosa dal proprietario di quest’ultima o dal titolare di un altro diritto reale su essa (articolo 817). La tipica connessione che si instaura tra due cose presa in considerazione dall’articolo 817 è chiamata vincolo pertinenziale. In base ad esso tra una cosa
principale edun’altra si instaura un vincolo di subordinazione, il quale serve a migliorare il funzionamento oad incrementare la qualità estetica della prima. Al fine di individuare tra le cose un vincolopertinenziale vero e proprio sono necessari alcuni requisiti oggettivi e soggettivi. Le cose oggetto diun rapporto pertinenziale possono essere di qualsiasi tipo. Il codice precedente non conosceva lanozione di pertinenza, ma si limitava a prevedere la categoria più stretta degli immobili perdestinazione. In base all’ampiezza del dettato dell’articolo 817, il vincolo pertinenziale puòinstaurarsi tra cose mobili e immobili, qualunque ne sia il rispettivo valore. È addiritturapossibile che un bene immobile sia destinato ad essere pertinenza di un bene mobile. Lo stessocodice prende in considerazione i casi delle scorte vive o morte, vale a dire cose utili allosvolgimento dell’attività che viene svolta sul fondo: il bestiame o
gli attrezzi agricoli. Altrettanto importanti nella prassi sono i casi di un bene immobile destinato al servizio di un altro bene immobile: il caso più rilevante è quello dei parcheggi. Ma perché