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Secondo l’art.2740 “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri”
→ tutti i beni, presenti e futuri, del debitore costituiscono la garanzia (generica = il
creditore non ha la certezza di potersi soddisfare su un dato bene del creditore) del
creditore.
Sempre secondo questo articolo i limiti alla responsabilità patrimoniale del debitore sono
posti solo dalla legge perché, in generale, la responsabilità del debitore è illimitata.
( → ha per oggetto la prestazione dovuta dal debitore al
Il rapporto tra debito
creditore) e ( → ha per oggetto l’intero patrimonio del debitore) e,
responsabilità
di conseguenza, tra ( → il diritto di esigere la prestazione dedotta in
credito
obbligazione) e ( → costituita dall’intero patrimonio del debitore), si
garanzia
manifesta in diverse fasi del rapporto obbligatorio:
- fase costituiva
- fase intermedia
- fase estintiva
→ esecuzione forzata in forma generica: ha per oggetto somme di danaro o beni fungibili
→ esecuzione forzata in forma specifica: ha per oggetto un fare, un non fare o un
consegnare.
2 forme di garanzia specifica:
→ vincolano un dato bene a garanzia di un dato credito
1) pegno
→ beni mobili, universalità di mobili e diritti di credito
Il pegno si costituisce per contratto che deve risultare da atto scritto:
- nel caso di pegno di cose mobili è un contratto reale che si perfeziona con la consegna
della cosa in pegno al creditore;
- nel caso di pegno di crediti il contratto si perfeziona solo con la notificazione del credito
dato in pegno al debitore oppure con accettazione da parte di questo.
Il pegno è irregolare quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altri beni
fungibili di cui è stata conferita al creditore la facoltà di disporre.
2) ipoteca
→ beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari
( →
L’ipoteca si costituisce per iscrizione nei pubblici registri efficacia costitutiva
dell’iscrizione).
Esistono 3 forme di ipoteca.
1) ipoteca volontaria
2) ipoteca giudiziale
3) ipoteca legale
L’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni, a seguito dei quali si estingue, salvo
rinnovamento dell’iscrizione su richiesta del creditore.
L’ipoteca è, in linea di speciale ( = l’ipoteca deve essere “specificatamente designata") e
indivisibile (= l’ipoteca sussiste anche nel caso in cui il credito sia parzialmente soddisfatto
o quando il valore del bene ipotecato sia aumentato dalla data di iscrizione).
Al creditore pignoratizio e ipotecario spettano 2 diritti:
1) diritto di seguito
2) diritto di prelazione
- la fideiussione è una garanzia personale ( = garante è una persona che, per mezzo del
proprio patrimonio, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui)
→ garanzia di un debito altrui (l’obbligazione accessoria del fideiussore è valida solo se è
valida l’obbligazione principale).
La volontà di assumere un’obbligazione fideiussoria deve essere espressa.
Il fideiussore ha:
- azione di regresso nei confronti del debitore per quanto ha pagato, ma perde l’azione di
regresso se paga senza dare notizia al debitore principale
- azione di ripetizione verso il creditore
- rilievo del fideiussore ( = possibilità di agire se il debitore principale è divenuto
insolvente)
La fideiussione è omnibus quando si garantiscono tutte le future obbligazioni di un
soggetto (deve però essere stabilito un importo massimo garantito).
- In generale, tra creditori di un medesimo debitore, vige il principio della parità di
trattamento. A questa regola generale fanno eccezione le cause di prelazione ( = diritto di
preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti).
Sono cause di prelazione:
1) il pegno
2) l’ipoteca
3) i privilegi ( = diritti di preferenza accordati dalla legge a determinati crediti in
ragione della causa del credito, cioè della natura del rapporto dal quale il credito deriva; si
tratta di una valutazione riservata alla sola legge).
Il privilegio è generale ( = su tutti i beni mobili del debitore) o speciale ( = solo su
determinati beni mobili o immobili). L’ultimo ha diritto di seguito.
≠
I creditori muniti di causa di prelazioni sono i creditori privilegiati ( creditori
chirografari).
L’art 2777 stabilisce un ordine di preferenza tra i privilegi.
→ nell’ordine dei privilegi sui beni mobili il pegno si colloca tra il 4 e il 5,
nell’ordine dei privilegi sui beni immobili l’ipoteca si colloca in ultima posizione
(l’ipoteca sulle autovetture per il prezzo di vendita, cosiddetto privilegio
automobilistico, si colloca tra il 6 e il 7).
- mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ( = mezzi dei quali il creditore si
serve nella fase intermedia, cioè quella tra il momento costitutivo del rapporto e
l’adempimento)
1) azione revocatoria: quando il debitore dispone in modo pregiudizievole del proprio
patrimonio, nei confronti dei creditori, il giudice dichiara questi atti di disposizione inefficaci
(o revocati).
es. il pagamento di debiti non scaduti
Il creditore deve provare:
1) eventus damni (= il fatto oggettivo del pregiudizio)
2) scientia fraudis (= il fatto soggettivo della conoscenza)
3) (solo se l’atto è anteriore al sorgere del credito) consilium fraudis (= il fatto soggettivo
della dolosa predeterminazione dell’atto)
L’azione revocatoria si prescrive a cinque anni dalla data dell’atto.
2) azione surrogatoria
Quando il debitore non esercita i propri diritti, ledendo la garanzia patrimoniale dei suoi
creditori, questi ultimi possono esercitare le azioni che gli spettano contro terzi (ad
eccezione di diritti e azioni a carattere strettamente personale).
Chi agisce in surrogatoria reintegra il patrimonio del debitore nei confronti di tutti i creditori
che, secondo le regole di preferenza, concorrono su di esso.
- altri mezzi di tutela preventiva del credito:
1) decadenza del debitore insolvente dal beneficio del termine: quando il debitore è
insolvente (o ha diminuito, per fatto suo, le garanzie date o non ha prestato quelle
promesse), il creditore, per evitare che il patrimonio del debitore venga prosciugato dagli altri
creditori, può esigere immediatamente la prestazione a lui dovuta.
2) diritto di ritenzione: il creditore che detiene un bene del debitore può rifiutarsi di
restituirlo fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto.
La ritenzione privilegiata permette al creditore di soddisfarsi sul bene con preferenza
rispetto agli altri creditori, quella semplice no.
3) pegno gordiano: il creditore pignoratizio esercita un diritto di ritenzione sul bene
trattenuto in pegno nel caso in cui il creditore vanti alti crediti nei confronti del debitore.
4) sequestro conservativo: è un mezzo giudiziario che consente al creditore di chiedere il
sequestro di tutti o alcuni beni del debitore, quando tema che egli possa occultare il suo
patrimonio.
Se non viene provata l’esistenza del debito il presunto debitore avrà diritto alla restituzione
dei beni e ad un risarcimento per danni, se il debito invece esiste il creditore potrà convertire
il sequestro in pignoramento e soddisfarsi dalla vendita forzata dei beni.
capitolo 22: circolazione ed altre vicende del credito e del contratto
- la cessione del credito: il creditore ( = cedente) trasferisce ad altri ( = cessionario), a
titolo oneroso o a titolo gratuito, il proprio credito, senza il necessario consenso del debitore
( = creditore ceduto). C = creditore
B = debitore
A = creditore di B e debitore di C
rapporto di valuta = tra A e C
rapporto di provvista= tra A e B
- la delegazione di debito: il delegante ( = A) assegna al delegatario ( = C) un nuovo
debitore ( = B), cioè un delegato. In questo modo, mediante l'unico adempimento del
delegato nei confronti del delegatario, si estinguono due rapporti obbligatori.
→ il delegante è espressamente liberato dal delegatario.
privativa → il delegatario non libera l’originario debitore.
cumulativa → almeno uno dei due rapporti è menzionato.
causale (o titolata)
Eccependo al delegatario le eccezioni relative a uno o entrambi i rapporti, il delegato può
rifiutarsi di pagare.
→ nessun rapporto è menzionato.
astratta ( o pura)
Le eccezioni possono essere opposte dal delegato solo se mancano entrambi i rapporti.
- la delegazione di pagamento: il delegato è semplicemente inviato a pagare al delegatario
quanto gli deve il delegante. In questo modo, il delegato non crea un rapporto con il
delegatario.
causale (o titolata)
astratta ( o pura)
- l’espromissione: l’espromittente ( = B), si obbliga spontaneamente nei confronti
dell’espromissario ( = C) a pagare il debito dell’espromesso (= A).
privativa
cumulativa →
solo parzialmente astratta non si può astrarre il rapporto di valuta.
L’espromittente può sempre rifiutarsi di pagare eccependo la mancanza del rapporto di
valuta.
- l’accollo: l’accollante ( = B) si obbliga verso l’accollato ( = A) ad assumere il suo debito
verso l’accollatario ( = C).
privativo
cumulativo
causale (o titolato)
astratto ( o puro)
L’accollante può sempre opporre le eccezioni relative al contratto di accollo.
- la cessione del contratto: il cedente sostituisce a sé un terzo ( = il cessionario), nei
rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il
cessionario assumerà la stessa posizione del cedente, nei confronti dell’altro contraente ( =
il contraente ceduto).
In questo caso la vicenda circolatoria investa globalmente la posizione di parte di un
contratto, determinando il trasferimento di tutti i rapporti, sia di credito sia di debito, che dal
rapporto derivano.
In questo caso, occorre però il consenso del contraente ceduto.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni relative al contratto, non
quelle derivanti da altri rapporti con il cedente.
- il pagamento con surrogazione ( = cessione dei diritti)
La successione del credito è collegata al pagamento: in tre ordini di casi il pagamento
soddisfa il creditore ma non estingue l’obbligazione, determina invece il subingresso di chi
ha pagato il debito nei diritti del creditore.
1. surrogazione per volontà del creditore
2. surrogazione per volontà del debitore
3. surrogazione legale
PARTE QUINTA
: i singoli contratti
capitolo 28: i contratti per la circolazione di beni
- la vendita