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LE OBBLIGAZIONI

L’obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti, in forza del quale il debitore è tenuto a

eseguire una prestazione a favore del creditore, che ha il diritto di riceverla (diritto di

credito). Le principali fonti delle obbligazioni sono:

→ contratto: accordo tra due o più parti che crea obblighi giuridici (es. mutuo,

compravendita);

→ fatto illecito: quando un soggetto, con una condotta illecita, causa un danno ad altri ed è

tenuto a risarcirlo;

→ ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico, ad esempio,

obblighi imposti direttamente dalla legge (come il pagamento delle imposte).

La prestazione è ciò che il debitore deve eseguire per adempiere all’obbligazione, e deve

essere: possibile (materialmente e giuridicamente), lecita (non contraria alla legge),

determinata o determinabile, e patrimoniale, cioè economicamente valutabile

(e non patrimoniale che mira a tutelare interessi morali o personali).

In base al contenuto, le obbligazioni si distinguono in:

- Obbligazioni di dare, che riguarda il trasferimento di denaro o beni, esempio, il

pagamento di una somma di denaro (mutuo). Esse si distinguono in: obbligazioni

specifiche, che riguardano beni infungibili (non sostituibili con altri), e obbligazioni

generiche, che riguardano beni fungibili (sostituibili con altri dello stesso genere);

- Obbligazioni di fare, esecuzione di un’attività, come la costruzione di un edificio o la

prestazione di un servizio;

- Obbligazioni di non fare, astenersi da un comportamento, esempio, un patto di non

concorrenza tra due aziende.

In caso di inadempimento, il debitore risponde con tutto il suo patrimonio. Il patrimonio

del debitore costituisce la garanzia patrimoniale generica del creditore, che può agire

esecutivamente sui beni del debitore per soddisfare il credito.

Un’obbligazione è plurisoggettiva quando vi sono più debitori oppure più creditori, e si

distinguono in solidali e parziali.

→ Obbligazioni solidali

• Attiva, ci sono più creditori e un debitore, in cui ciascun creditore può chiedere

l’intera prestazione e il pagamento di uno libera il debitore verso tutti. Esempio, Tizio

deve 100€ a Caio e Sempronio (creditori solidali). Se Tizio paga Caio, è liberato.

Caio dovrà poi versare a Sempronio la sua quota (rapporto interno).

• Passiva, ci sono più debitori e un creditore, in cui ciascun debitore risponde per

l’intero debito e sarà poi il creditore a chiedere tutto a uno solo. Il debitore che paga

può poi rivalersi sugli altri tramite il diritto di regresso. Secondo il Codice civile, la

solidarietà passiva si presume, per tutelare il creditore dal rischio di insolvenza.

→ Obbligazioni parziali

• Attiva, ci sono più creditori e un debitore, in cui ciascun creditore ha diritto solo alla

propria quota. Tizio deve 100 € a Caio e Sempronio, 50 € ciascuno.

• Passiva, ci sono più debitori e un creditore e ciascun debitore deve solo la propria

quota. Esempio, Un debito di 100 € è lasciato a due eredi, 50 € ciascuno. Il creditore

non può pretendere l’intera somma da uno solo.

Ulteriore distinzione riguarda le obbligazioni: divisibili, in cui la prestazione può essere

eseguita a parti senza alterarne natura o valore, e indivisibili, in cui a prestazione non può

essere eseguita parzialmente per natura (es. consegna di un animale) o per volontà delle

parti.

Obbligazione naturale: è un dovere morale o sociale non imposto dalla legge, esempio, se

perdo una scommessa con un amico nessuno mi obbliga a pagare, ma pago volontariamente.

Possiamo distinguere anche le obbligazioni:

 Semplici: un’unica prestazione;

 Alternative: ci sono due (o più) prestazioni dovute, ma il debitore si libera

scegliendone una sola. Esempio Tizio si obbliga verso Caio a consegnare l’auto

oppure 10.000 euro. In questo caso entrambe le prestazioni fanno parte

dell’obbligazione, e il debitore si libera eseguendone una (una volta scelta ed eseguita,

l’altra scompare);

 Facoltative: la prestazione dovuta è una sola, ma il debitore può liberarsi eseguendo

un’altra prestazione. Esempio, Tizio deve consegnare un quadro a Caio (oggetto

dell’obbligazione=il quadro). Tuttavia, è stabilito che Tizio può, se vuole, pagare 5.000 €

al posto del quadro. In questo caso il quadro è l’unico oggetto dell’obbligazione, i 5.000

€ non sono dovuti, sono solo una possibilità. Se il quadro perisce (si distrugge/ perde)

senza colpa di Tizio, l’obbligazione si estingue.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Le obbligazioni pecuniarie hanno per oggetto una somma di denaro. Con esse si applica il

principio nominalistico, che stabilisce che il debitore paga l’importo nominale,

indipendentemente dall’inflazione, tutelando così il debitore ma espone il creditore al rischio

di perdita di valore.

Gli interessi sono un’obbligazione pecuniaria accessoria, legata a un debito di denaro e si

distinguono in: legali, ovvero fissati dalla legge, convenzionali, stabiliti dalle parti, moratori

dovuti dal momento della mora, e usurari, quando sono superiori al tasso legale e quindi

sono nulli. Inoltre, è vietato l’anatocismo, cioè la produzione di interessi su interessi.

MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO – LATO ATTIVO

Le modificazioni nel lato attivo sono tre: cessione del credito, delegazione attiva e pagamento

con surrogazione.

CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo, cioè

cambia il creditore, mentre: il debito e il debitore resta lo stesso. Cambia a chi bisogna

pagare, non cosa bisogna pagare. Nella cessione del credito ci sono sempre tre soggetti:

- Cedente = il creditore originario, che cede il credito

- Cessionario = il nuovo creditore, che riceve il credito

- Ceduto = il debitore, che deve pagare

ESEMPIO: Tizio presta 1.000 € a Caio (Tizio è creditore, Caio è debitore) nasce un rapporto

obbligatorio: Caio deve 1.000 € a Tizio.

Ora succede questo: Tizio cede il credito a Sempronio

Risultato: Tizio = cedente Sempronio = cessionario Caio = ceduto

Caio deve sempre 1.000 €, ma non più a Tizio, bensì a Sempronio.

La cessione del credito rappresenta un contratto tra cedente e cessionario. Il debitore NON

è parte del contratto, infatti quest’ultimo subisce solo il cambio del creditore.

MA ATTENZIONE!!! Il debitore è tenuto a pagare al nuovo creditore solo dal momento in cui

la cessione gli viene notificata o da lui accettata; prima di quel momento può pagare

validamente al creditore originario.

La cessione può riguardare crediti presenti o futuri (purché il rapporto da cui derivano sia già

in essere). Non sono cedibili: crediti strettamente personali (es. diritto agli alimenti), crediti la

cui cessione è vietata dalla legge, crediti che le parti hanno dichiarato non cedibili nel

contratto originario

Infine, possiamo distinguere la cessione:

- Pro solvendo (principale): in cui il creditore originario (cedente) non si libera, poiché si

libererà solo quando il debitore (ceduto) pagherà il nuovo creditore (cessionario). Nel

caso in cui il ceduto non paga il cessionario, quest’ultimo può rivolgersi al cedente e

chiedere il pagamento del credito;

- Pro soluto (eccezionale): in questo caso il cedente si libera subito. Se il debitore

ceduto non adempie, sarà il cessionario ad assumersi il rischio del mancato

pagamento, senza poter agire contro il cedente.

DELEGAZIONE ATTIVA

La delegazione attiva è un modo per modificare il lato attivo del rapporto obbligatorio, cioè

chi riceve il pagamento. Il creditore chiede al debitore di pagare un terzo; tuttavia, il

creditore non esce dal rapporto e il credito non viene trasferito.

I soggetti coinvolti sono tre:

- Delegante = creditore originario

- Delegato = debitore

- Delegatario = terzo che riceve il pagamento

ESEMPIO: Tizio (delegante) ha un credito di 100 € verso Caio (delegato), ma allo stesso

tempo ha un debito di 100 € verso Sempronio (delegatario). Tizio chiede quindi a Caio di

adempiere direttamente a favore di Sempronio. In questo caso: il debito è uno solo (quello di

100 euro), Caio resta debitore, Tizio NON esce dal rapporto e Sempronio si aggiunge come

creditore.

Dopo l’accordo, Caio è debitore sia verso Tizio che verso Sempronio, i quali diventano

creditori solidali attivi, ciò significa che Caio deve pagare una sola volta a uno dei due,

estinguendo così il debito.

Se Caio paga Sempronio, Tizio non può più chiedere nulla a Caio e si libera del suo debito

verso Sempronio. Se invece Caio non paga, entrambi i creditori solidali possono agire contro

di lui.

PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

Nel pagamento con surrogazione il creditore originario viene pagato, ma il debito NON si

estingue nei confronti del debitore, poiché cambia creditore. Il creditore originario esce dal

rapporto dato che è stato soddisfatto, ma entra un nuovo creditore che deve essere pagato.

Surrogazione = sostituzione → un soggetto si sostituisce al creditore originario e ne acquisisce

i diritti (credito, garanzie, privilegi).

ESEMPIO: Tizio (debitore) deve 1.000 € a Caio (creditore). Interviene un terzo, Sempronio, che

paga i 1.000 € a Caio. Il creditore è soddisfatto ed esce dal rapporto, Tizio non deve più nulla a

Caio ma deve 1.000 € a Sempronio, che è il nuovo creditore per surrogazione.

Tipi di pagamento con surrogazione

• Surrogazione per volontà del creditore: il creditore accetta il pagamento del terzo e

dichiara di surrogarlo nei suoi diritti. Il terzo quindi diventa nuovo creditore.

• Surrogazione per volontà del debitore: il debitore prende un prestito da un terzo,

utilizza quella somma per pagare il proprio creditore e dichiara di surrogare il

mutuante nei diritti del creditore soddisfatto. Esempio: Tizio deve 100 € alla Banca

Alfa. Tizio chiede 100 € a Caio per pagare la banca, con l’intenzione di surrogarlo.

Caio fornisce la somma e la banca viene pagata. La Banca Alfa esce dal rapporto,

mentre Caio diventa il nuovo creditore surrogato di Tizio per 100 €.

• Surrogazione per volontà della legge: in questo caso la surrogazione avviene

automaticamente, perché lo stabilisce la legge. Esempio tipico, il fideiussore che paga

(il fideiussore che paga il creditore si surroga nei suoi diritti e diventa creditore del

debitore).

MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO – LATO PASSIVO

Le modificazioni nel lato passivo sono tre: delegazione passiva, espromissione e accollo.

DELEGAZIONE PASSIVA

La delegazione passiva è un modo per modificare il lato passivo del rapporto obbligatorio,

cioè chi deve pagare. Un debitore (delegante) chiede a un terzo (delegato) di assumere

oppure eseguire la prestazione nei confronti del creditore (delegatario).

La delegazione passiva si divide in delegazione di debito e delegazione di pagamento.

La delegazione di debito si ha quando il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di

promettere al creditore (delegatario) che pagherà il debito. In questo caso il terzo assume un

obbligo proprio verso il creditore. Esempio: Tizio deve 100 € a Sempronio; Tizio chiede a Caio

di promettere a Sempronio che pagherà lui.

Caio promette quindi a Sempronio il pagamento.

Tizio = delegante – debitore

Caio = delegato – terzo

Sempronio = delegatario – creditore

Attenzione!!! il delegante non è liberato; il delegato si aggiunge come debitore, dando luogo a

un’obbligazione solidale passiva. Il creditore può quindi chiedere l’intero pagamento a uno

qualunque dei due, ma una sola volta.

La delegazione di pagamento si ha quando il delegato paga direttamente il delegatario. In

questo caso il delegato non diventa debitore, poiché con il pagamento l’obbligazione si

estingue immediatamente.

ESPROMISSIONE

L’espromissione è un contratto con cui un terzo, di sua iniziativa, assume il debito altrui

verso il creditore. Nell’espromissione ci sono tre soggetti:

- Espromittente = il terzo che assume il debito

- Espromissario = il creditore

- Espromesso = il debitore originario

ESEMPIO: Tizio (espromesso) deve 10.000 euro alla banca (espromissario), ma il padre di

Tizio, detto (espromittente), di sua iniziativa si assume il debito del figlio verso la banca. La

banca accetta e si ha un contratto di espromissione.

L’espromissione cumulativa, l’espromittente e l’espromesso sono entrambi debitori, detti

debitori solidali passivi, infatti il creditore può chiedere l’intera prestazione all’uno o all’altro,

ma una sola volta.

L’espromissione liberatoria (eccezionale), si ha quando il creditore (espromissario)dichiara

espressamente di liberare il debitore originario (espromesso), e in questo caso rimane

obbligato solo l’espromittente.

ACCOLO

L’accollo è un accordo/contratto tra il debitore e un terzo con cui il terzo si assume il debito

del debitore verso il creditore. ATTENZIONE!! Il creditore non partecipa all’accordo!!

Nell’accollo ci sono tre soggetti:

- Accollato = debitore originario

- Accollante = terzo che assume il debito

- Accollatario = creditore

Esempio: Tizio (accollato) deve 5.000 € a Sempronio (accollatario).

Tizio e Caio (accollante) stipulano un accordo con cui Caio si impegna a pagare il debito di

Tizio verso Sempronio. Come detto, Sempronio non fa parte dell’accordo e potrebbe anche

non esserne a conoscenza.

L’accollo può essere:

→ interno: l’accordo resta tra accollato e accollante e il creditore non è coinvolto;

→ esterno: l’accordo viene portato a conoscenza del creditore, che può aderire.

Nell’accollo esterno si distinguono:

 accollo cumulativo (regola): l’accollato resta debitore, si aggiunge l’accollante e il

creditore ha due debitori solidali;

 accollo liberatorio (eccezione): il creditore dichiara espressamente di liberare

l’accollato, restando obbligato solo l’accollante.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

L’adempimento consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta: il debitore

esegue correttamente la prestazione e il creditore ne rimane soddisfatto. Con l’adempimento

corretto, l’obbligazione si estingue.

Perché l’adempimento sia valido, il debitore deve agire con: cura, accortezza e cautela.

Il Codice civile richiede che il debitore utilizzi la diligenza del buon padre di famiglia, cioè il

comportamento che terrebbe una persona media in circostanze analoghe.

In particolare, il debitore deve evitare che: la prestazione diventi impossibile per causa a lui

imputabile o che diventi tardiva per sua colpa. Se il debitore si comporta diligentemente, non

provoca danni né ritardi nell’esecuzione della prestazione.

Poiché il debitore è tenuto a eseguire integralmente la prestazione dovuta, il creditore può

rifiutare un pagamento parziale, purché il rifiuto non sia contrario a buona fede.

Esempio: se un debitore deve 20.000 euro e ne offre solo 1.000, promettendo di pagare il

resto successivamente, il creditore può rifiutare il pagamento parziale e pretendere il

pagamento integrale in un’unica soluzione.

Quando il debitore esegue la prestazione, può pretendere dal creditore una quietanza.

La quietanza è una dichiarazione con cui il creditore riconosce di aver ricevuto la prestazione

e attesta l’avvenuto adempimento. È particolarmente importante per il debitore perché

costituisce mezzo di prova dell’adempimento.

Esempio: lo scontrino rilasciato in un negozio è una quietanza, dimostra che il bene è stato

pagato e non sottratto illecitamente.

Tempo dell’adempimento

Il tempo dell’adempimento è normalmente indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione

(contratto). Esempio: “Tizio deve pagare Caio il 20 agosto”.

Se nel contratto non è indicato un termine, si applica la regola generale del codice civile,

ovvero il principio dell’immediata esigibilità = il creditore può pretendere subito

l’adempimento.

Se però, per la natura della prestazione, è necessario un termine, e le parti non lo hanno

stabilito, il termine viene fissato dal giudice. Per individuare correttamente il tempo

dell’adempimento, è necessario distinguere le diverse tipologie di obbligazioni:

- obbligazioni a esecuzione continuata o periodica, l’obbligazione si ripete nel tempo

(es. stipendio pagato ogni 27 del mese, canone di locazione pagato ogni 10 del mese);

- Obbligazioni a esecuzione istantanea o differita, quando è istantanea la prestazione

viene eseguita in un solo momento (es. pagamento di una somma di denaro), mentre

quando è differita la prestazione viene eseguita in un momento successivo (es.

consegna di un immobile costruito).

In entrambi i casi bisogna individuare il giorno dell’adempimento.

Il termine dell’adempimento può essere stabilito a favore del:

 debitore: è la regola generale, il termine si presume a favore del debitore.

Il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza e il debitore può

adempiere anche prima del termine, se vuole;

 creditore: il creditore può pretendere l’adempimento anche prima della scadenza, e il

debitore è svantaggiato, perché potrebbe non essere pronto ad adempiere

anticipatamente;

 di entrambe le parti: né il creditore né il debitore possono pretendere l’adempimento

prima e la prestazione deve essere eseguita esattamente nel giorno della scadenza.

MORA DEL CREDITORE

La mora del creditore si verifica quando i

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lauralambix di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Bocchini Roberto.
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