LE OBBLIGAZIONI
L’obbligazione è un vincolo giuridico tra due soggetti, in forza del quale il debitore è tenuto a
eseguire una prestazione a favore del creditore, che ha il diritto di riceverla (diritto di
credito). Le principali fonti delle obbligazioni sono:
→ contratto: accordo tra due o più parti che crea obblighi giuridici (es. mutuo,
compravendita);
→ fatto illecito: quando un soggetto, con una condotta illecita, causa un danno ad altri ed è
tenuto a risarcirlo;
→ ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico, ad esempio,
obblighi imposti direttamente dalla legge (come il pagamento delle imposte).
La prestazione è ciò che il debitore deve eseguire per adempiere all’obbligazione, e deve
essere: possibile (materialmente e giuridicamente), lecita (non contraria alla legge),
determinata o determinabile, e patrimoniale, cioè economicamente valutabile
(e non patrimoniale che mira a tutelare interessi morali o personali).
In base al contenuto, le obbligazioni si distinguono in:
- Obbligazioni di dare, che riguarda il trasferimento di denaro o beni, esempio, il
pagamento di una somma di denaro (mutuo). Esse si distinguono in: obbligazioni
specifiche, che riguardano beni infungibili (non sostituibili con altri), e obbligazioni
generiche, che riguardano beni fungibili (sostituibili con altri dello stesso genere);
- Obbligazioni di fare, esecuzione di un’attività, come la costruzione di un edificio o la
prestazione di un servizio;
- Obbligazioni di non fare, astenersi da un comportamento, esempio, un patto di non
concorrenza tra due aziende.
In caso di inadempimento, il debitore risponde con tutto il suo patrimonio. Il patrimonio
del debitore costituisce la garanzia patrimoniale generica del creditore, che può agire
esecutivamente sui beni del debitore per soddisfare il credito.
Un’obbligazione è plurisoggettiva quando vi sono più debitori oppure più creditori, e si
distinguono in solidali e parziali.
→ Obbligazioni solidali
• Attiva, ci sono più creditori e un debitore, in cui ciascun creditore può chiedere
l’intera prestazione e il pagamento di uno libera il debitore verso tutti. Esempio, Tizio
deve 100€ a Caio e Sempronio (creditori solidali). Se Tizio paga Caio, è liberato.
Caio dovrà poi versare a Sempronio la sua quota (rapporto interno).
• Passiva, ci sono più debitori e un creditore, in cui ciascun debitore risponde per
l’intero debito e sarà poi il creditore a chiedere tutto a uno solo. Il debitore che paga
può poi rivalersi sugli altri tramite il diritto di regresso. Secondo il Codice civile, la
solidarietà passiva si presume, per tutelare il creditore dal rischio di insolvenza.
→ Obbligazioni parziali
• Attiva, ci sono più creditori e un debitore, in cui ciascun creditore ha diritto solo alla
propria quota. Tizio deve 100 € a Caio e Sempronio, 50 € ciascuno.
• Passiva, ci sono più debitori e un creditore e ciascun debitore deve solo la propria
quota. Esempio, Un debito di 100 € è lasciato a due eredi, 50 € ciascuno. Il creditore
non può pretendere l’intera somma da uno solo.
Ulteriore distinzione riguarda le obbligazioni: divisibili, in cui la prestazione può essere
eseguita a parti senza alterarne natura o valore, e indivisibili, in cui a prestazione non può
essere eseguita parzialmente per natura (es. consegna di un animale) o per volontà delle
parti.
Obbligazione naturale: è un dovere morale o sociale non imposto dalla legge, esempio, se
perdo una scommessa con un amico nessuno mi obbliga a pagare, ma pago volontariamente.
Possiamo distinguere anche le obbligazioni:
Semplici: un’unica prestazione;
Alternative: ci sono due (o più) prestazioni dovute, ma il debitore si libera
scegliendone una sola. Esempio Tizio si obbliga verso Caio a consegnare l’auto
oppure 10.000 euro. In questo caso entrambe le prestazioni fanno parte
dell’obbligazione, e il debitore si libera eseguendone una (una volta scelta ed eseguita,
l’altra scompare);
Facoltative: la prestazione dovuta è una sola, ma il debitore può liberarsi eseguendo
un’altra prestazione. Esempio, Tizio deve consegnare un quadro a Caio (oggetto
dell’obbligazione=il quadro). Tuttavia, è stabilito che Tizio può, se vuole, pagare 5.000 €
al posto del quadro. In questo caso il quadro è l’unico oggetto dell’obbligazione, i 5.000
€ non sono dovuti, sono solo una possibilità. Se il quadro perisce (si distrugge/ perde)
senza colpa di Tizio, l’obbligazione si estingue.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Le obbligazioni pecuniarie hanno per oggetto una somma di denaro. Con esse si applica il
principio nominalistico, che stabilisce che il debitore paga l’importo nominale,
indipendentemente dall’inflazione, tutelando così il debitore ma espone il creditore al rischio
di perdita di valore.
Gli interessi sono un’obbligazione pecuniaria accessoria, legata a un debito di denaro e si
distinguono in: legali, ovvero fissati dalla legge, convenzionali, stabiliti dalle parti, moratori
dovuti dal momento della mora, e usurari, quando sono superiori al tasso legale e quindi
sono nulli. Inoltre, è vietato l’anatocismo, cioè la produzione di interessi su interessi.
MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO – LATO ATTIVO
Le modificazioni nel lato attivo sono tre: cessione del credito, delegazione attiva e pagamento
con surrogazione.
CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo, cioè
cambia il creditore, mentre: il debito e il debitore resta lo stesso. Cambia a chi bisogna
pagare, non cosa bisogna pagare. Nella cessione del credito ci sono sempre tre soggetti:
- Cedente = il creditore originario, che cede il credito
- Cessionario = il nuovo creditore, che riceve il credito
- Ceduto = il debitore, che deve pagare
ESEMPIO: Tizio presta 1.000 € a Caio (Tizio è creditore, Caio è debitore) nasce un rapporto
obbligatorio: Caio deve 1.000 € a Tizio.
Ora succede questo: Tizio cede il credito a Sempronio
Risultato: Tizio = cedente Sempronio = cessionario Caio = ceduto
Caio deve sempre 1.000 €, ma non più a Tizio, bensì a Sempronio.
La cessione del credito rappresenta un contratto tra cedente e cessionario. Il debitore NON
è parte del contratto, infatti quest’ultimo subisce solo il cambio del creditore.
MA ATTENZIONE!!! Il debitore è tenuto a pagare al nuovo creditore solo dal momento in cui
la cessione gli viene notificata o da lui accettata; prima di quel momento può pagare
validamente al creditore originario.
La cessione può riguardare crediti presenti o futuri (purché il rapporto da cui derivano sia già
in essere). Non sono cedibili: crediti strettamente personali (es. diritto agli alimenti), crediti la
cui cessione è vietata dalla legge, crediti che le parti hanno dichiarato non cedibili nel
contratto originario
Infine, possiamo distinguere la cessione:
- Pro solvendo (principale): in cui il creditore originario (cedente) non si libera, poiché si
libererà solo quando il debitore (ceduto) pagherà il nuovo creditore (cessionario). Nel
caso in cui il ceduto non paga il cessionario, quest’ultimo può rivolgersi al cedente e
chiedere il pagamento del credito;
- Pro soluto (eccezionale): in questo caso il cedente si libera subito. Se il debitore
ceduto non adempie, sarà il cessionario ad assumersi il rischio del mancato
pagamento, senza poter agire contro il cedente.
DELEGAZIONE ATTIVA
La delegazione attiva è un modo per modificare il lato attivo del rapporto obbligatorio, cioè
chi riceve il pagamento. Il creditore chiede al debitore di pagare un terzo; tuttavia, il
creditore non esce dal rapporto e il credito non viene trasferito.
I soggetti coinvolti sono tre:
- Delegante = creditore originario
- Delegato = debitore
- Delegatario = terzo che riceve il pagamento
ESEMPIO: Tizio (delegante) ha un credito di 100 € verso Caio (delegato), ma allo stesso
tempo ha un debito di 100 € verso Sempronio (delegatario). Tizio chiede quindi a Caio di
adempiere direttamente a favore di Sempronio. In questo caso: il debito è uno solo (quello di
100 euro), Caio resta debitore, Tizio NON esce dal rapporto e Sempronio si aggiunge come
creditore.
Dopo l’accordo, Caio è debitore sia verso Tizio che verso Sempronio, i quali diventano
creditori solidali attivi, ciò significa che Caio deve pagare una sola volta a uno dei due,
estinguendo così il debito.
Se Caio paga Sempronio, Tizio non può più chiedere nulla a Caio e si libera del suo debito
verso Sempronio. Se invece Caio non paga, entrambi i creditori solidali possono agire contro
di lui.
PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
Nel pagamento con surrogazione il creditore originario viene pagato, ma il debito NON si
estingue nei confronti del debitore, poiché cambia creditore. Il creditore originario esce dal
rapporto dato che è stato soddisfatto, ma entra un nuovo creditore che deve essere pagato.
Surrogazione = sostituzione → un soggetto si sostituisce al creditore originario e ne acquisisce
i diritti (credito, garanzie, privilegi).
ESEMPIO: Tizio (debitore) deve 1.000 € a Caio (creditore). Interviene un terzo, Sempronio, che
paga i 1.000 € a Caio. Il creditore è soddisfatto ed esce dal rapporto, Tizio non deve più nulla a
Caio ma deve 1.000 € a Sempronio, che è il nuovo creditore per surrogazione.
Tipi di pagamento con surrogazione
• Surrogazione per volontà del creditore: il creditore accetta il pagamento del terzo e
dichiara di surrogarlo nei suoi diritti. Il terzo quindi diventa nuovo creditore.
• Surrogazione per volontà del debitore: il debitore prende un prestito da un terzo,
utilizza quella somma per pagare il proprio creditore e dichiara di surrogare il
mutuante nei diritti del creditore soddisfatto. Esempio: Tizio deve 100 € alla Banca
Alfa. Tizio chiede 100 € a Caio per pagare la banca, con l’intenzione di surrogarlo.
Caio fornisce la somma e la banca viene pagata. La Banca Alfa esce dal rapporto,
mentre Caio diventa il nuovo creditore surrogato di Tizio per 100 €.
• Surrogazione per volontà della legge: in questo caso la surrogazione avviene
automaticamente, perché lo stabilisce la legge. Esempio tipico, il fideiussore che paga
(il fideiussore che paga il creditore si surroga nei suoi diritti e diventa creditore del
debitore).
MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO – LATO PASSIVO
Le modificazioni nel lato passivo sono tre: delegazione passiva, espromissione e accollo.
DELEGAZIONE PASSIVA
La delegazione passiva è un modo per modificare il lato passivo del rapporto obbligatorio,
cioè chi deve pagare. Un debitore (delegante) chiede a un terzo (delegato) di assumere
oppure eseguire la prestazione nei confronti del creditore (delegatario).
La delegazione passiva si divide in delegazione di debito e delegazione di pagamento.
La delegazione di debito si ha quando il debitore (delegante) incarica un terzo (delegato) di
promettere al creditore (delegatario) che pagherà il debito. In questo caso il terzo assume un
obbligo proprio verso il creditore. Esempio: Tizio deve 100 € a Sempronio; Tizio chiede a Caio
di promettere a Sempronio che pagherà lui.
Caio promette quindi a Sempronio il pagamento.
Tizio = delegante – debitore
Caio = delegato – terzo
Sempronio = delegatario – creditore
Attenzione!!! il delegante non è liberato; il delegato si aggiunge come debitore, dando luogo a
un’obbligazione solidale passiva. Il creditore può quindi chiedere l’intero pagamento a uno
qualunque dei due, ma una sola volta.
La delegazione di pagamento si ha quando il delegato paga direttamente il delegatario. In
questo caso il delegato non diventa debitore, poiché con il pagamento l’obbligazione si
estingue immediatamente.
ESPROMISSIONE
L’espromissione è un contratto con cui un terzo, di sua iniziativa, assume il debito altrui
verso il creditore. Nell’espromissione ci sono tre soggetti:
- Espromittente = il terzo che assume il debito
- Espromissario = il creditore
- Espromesso = il debitore originario
ESEMPIO: Tizio (espromesso) deve 10.000 euro alla banca (espromissario), ma il padre di
Tizio, detto (espromittente), di sua iniziativa si assume il debito del figlio verso la banca. La
banca accetta e si ha un contratto di espromissione.
L’espromissione cumulativa, l’espromittente e l’espromesso sono entrambi debitori, detti
debitori solidali passivi, infatti il creditore può chiedere l’intera prestazione all’uno o all’altro,
ma una sola volta.
L’espromissione liberatoria (eccezionale), si ha quando il creditore (espromissario)dichiara
espressamente di liberare il debitore originario (espromesso), e in questo caso rimane
obbligato solo l’espromittente.
ACCOLO
L’accollo è un accordo/contratto tra il debitore e un terzo con cui il terzo si assume il debito
del debitore verso il creditore. ATTENZIONE!! Il creditore non partecipa all’accordo!!
Nell’accollo ci sono tre soggetti:
- Accollato = debitore originario
- Accollante = terzo che assume il debito
- Accollatario = creditore
Esempio: Tizio (accollato) deve 5.000 € a Sempronio (accollatario).
Tizio e Caio (accollante) stipulano un accordo con cui Caio si impegna a pagare il debito di
Tizio verso Sempronio. Come detto, Sempronio non fa parte dell’accordo e potrebbe anche
non esserne a conoscenza.
L’accollo può essere:
→ interno: l’accordo resta tra accollato e accollante e il creditore non è coinvolto;
→ esterno: l’accordo viene portato a conoscenza del creditore, che può aderire.
Nell’accollo esterno si distinguono:
accollo cumulativo (regola): l’accollato resta debitore, si aggiunge l’accollante e il
creditore ha due debitori solidali;
accollo liberatorio (eccezione): il creditore dichiara espressamente di liberare
l’accollato, restando obbligato solo l’accollante.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
L’adempimento consiste nell’esatta realizzazione della prestazione dovuta: il debitore
esegue correttamente la prestazione e il creditore ne rimane soddisfatto. Con l’adempimento
corretto, l’obbligazione si estingue.
Perché l’adempimento sia valido, il debitore deve agire con: cura, accortezza e cautela.
Il Codice civile richiede che il debitore utilizzi la diligenza del buon padre di famiglia, cioè il
comportamento che terrebbe una persona media in circostanze analoghe.
In particolare, il debitore deve evitare che: la prestazione diventi impossibile per causa a lui
imputabile o che diventi tardiva per sua colpa. Se il debitore si comporta diligentemente, non
provoca danni né ritardi nell’esecuzione della prestazione.
Poiché il debitore è tenuto a eseguire integralmente la prestazione dovuta, il creditore può
rifiutare un pagamento parziale, purché il rifiuto non sia contrario a buona fede.
Esempio: se un debitore deve 20.000 euro e ne offre solo 1.000, promettendo di pagare il
resto successivamente, il creditore può rifiutare il pagamento parziale e pretendere il
pagamento integrale in un’unica soluzione.
Quando il debitore esegue la prestazione, può pretendere dal creditore una quietanza.
La quietanza è una dichiarazione con cui il creditore riconosce di aver ricevuto la prestazione
e attesta l’avvenuto adempimento. È particolarmente importante per il debitore perché
costituisce mezzo di prova dell’adempimento.
Esempio: lo scontrino rilasciato in un negozio è una quietanza, dimostra che il bene è stato
pagato e non sottratto illecitamente.
Tempo dell’adempimento
Il tempo dell’adempimento è normalmente indicato nel titolo costitutivo dell’obbligazione
(contratto). Esempio: “Tizio deve pagare Caio il 20 agosto”.
Se nel contratto non è indicato un termine, si applica la regola generale del codice civile,
ovvero il principio dell’immediata esigibilità = il creditore può pretendere subito
l’adempimento.
Se però, per la natura della prestazione, è necessario un termine, e le parti non lo hanno
stabilito, il termine viene fissato dal giudice. Per individuare correttamente il tempo
dell’adempimento, è necessario distinguere le diverse tipologie di obbligazioni:
- obbligazioni a esecuzione continuata o periodica, l’obbligazione si ripete nel tempo
(es. stipendio pagato ogni 27 del mese, canone di locazione pagato ogni 10 del mese);
- Obbligazioni a esecuzione istantanea o differita, quando è istantanea la prestazione
viene eseguita in un solo momento (es. pagamento di una somma di denaro), mentre
quando è differita la prestazione viene eseguita in un momento successivo (es.
consegna di un immobile costruito).
In entrambi i casi bisogna individuare il giorno dell’adempimento.
Il termine dell’adempimento può essere stabilito a favore del:
debitore: è la regola generale, il termine si presume a favore del debitore.
Il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza e il debitore può
adempiere anche prima del termine, se vuole;
creditore: il creditore può pretendere l’adempimento anche prima della scadenza, e il
debitore è svantaggiato, perché potrebbe non essere pronto ad adempiere
anticipatamente;
di entrambe le parti: né il creditore né il debitore possono pretendere l’adempimento
prima e la prestazione deve essere eseguita esattamente nel giorno della scadenza.
MORA DEL CREDITORE
La mora del creditore si verifica quando i
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