I CONTRATTI
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto
giuridico patrimoniale, volto a disciplinare interessi economici. Le parti possono decidere
liberamente una serie di aspetti relativi al contratto (autonomia contrattuale), entro i limiti
previsti dalla legge, come ad esempio
il prezzo di un determinato bene, il tempo di esecuzione di una prestazione e le garanzie. Gli
elementi essenziali del contratto sono quattro (in mancanza di uno di essi il contratto non è
valido):
1. Accordo delle parti;
2. Causa, cioè il motivo per cui il contratto viene stipulato;
3. Oggetto, deve essere lecito, possibile e determinato o determinabile;
4. Forma, se non la si rispetta si rischia la nullità del contratto. Ci sono dei contratti,
come ad esempio quelli immobiliari, che hanno bisogno della forma scritta per essere
effettivamente validi.
CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI
Contratti tipici e atipici
− Tipici: previsti e disciplinati dal Codice civile (es. vendita, locazione, appalto);
− Atipici: NON disciplinati dalla legge, creati dalle parti per esigenze specifiche e
ammessi purché siano leciti (es. contratti di sponsorizzazione) (questo ci fa capire che
con un grande livello di autonomia contrattuale le parti possono andare a creare dei
contratti specifici per le loro esigenze).
Contratti bilaterali e plurilaterali
− Bilaterali: conclusi tra due parti;
− Plurilaterali: coinvolgono più di due parti (questi sono tipici nelle società, esempio la
costituzione di una società con tre soci).
Contratti sinallagmatici (detti anche a prestazioni corrispettive): sono quei contratti in cui
entrambe le parti assumono obblighi reciproci, come nella vendita, in cui il venditore
consegna il bene e l’acquirente paga il prezzo.
Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito
− Titolo oneroso: entrambe le parti ottengono un vantaggio (es. compravendita);
− Titolo gratuito: solo una parte ottiene un vantaggio (es. donazione)
Contratti commutativi e aleatori
− Commutativi: le prestazioni sono certe e determinate fin dal momento della
conclusione del contratto.
− Aleatori: le prestazioni sono incerte, in quanto dipendono dal verificarsi di un evento
futuro e incerto (es. contratto di assicurazione, in quanto l’obbligazione
dell’assicuratore dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto).
Contratti ad esecuzione istantanea e di durata
− Esecuzione istantanea: il contratto si esaurisce in un solo momento (es. vado in
negozio, compro un telefono, pago e me lo danno subito);
− Di durata: il rapporto contrattuale si svolge nel tempo; esempio tipico è il contratto di
locazione, in cui si paga un canone periodico. Il contratto non si esaurisce
immediatamente, ma continua nel tempo.
Contratti a forma libera e a forma vincolata
− Forma libera: possono essere conclusi in qualsiasi forma, ad esempio verbalmente o
per iscritto.
− Forma vincolata: la legge impone una forma specifica che se non la si rispetta si ha la
nullità del contratto.
Contratti consensuali e reali
− Consensuali: si perfezionano con il solo accordo delle parti; ad esempio, nella
locazione di un immobile è sufficiente il consenso, senza necessità di consegna per la
conclusione del contratto;
− Reali: richiedono, oltre al consenso, anche la consegna del bene; ad esempio, il pegno
si perfeziona nel momento in cui il bene viene consegnato al creditore.
Contratti ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria
− Efficacia reale: il diritto reale si trasferisce immediatamente con il consenso delle
parti; ad esempio, nella vendita di una casa si trasferisce il diritto di proprietà;
− Efficacia obbligatoria: e parti si obbligano a compiere una prestazione futura; ad
esempio, nel contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare un contratto
definitivo in un momento successivo. In questo caso la proprietà dell’immobile non si
trasferisce immediatamente e l’acquirente non diventa ancora proprietario, ma nasce
solo l’obbligo di concludere il contratto definitivo.
PROPOSTA E ACCETTAZIONE
La conclusione del contratto è il momento in cui finiscono le trattative e si forma l’accordo tra
le parti, attraverso il meccanismo della proposta e dell’accettazione. La proposta è l’atto con
il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto, mentre l’accettazione è l’atto
con cui l’altra parte accetta la proposta (con l’accettazione il contratto si conclude).
Affinché il contratto si consideri concluso servono tre condizioni:
− Accettazione tempestiva: l’accettazione deve arrivare al proponente entro il termine
stabilito. Se in ritardo la proposta perde efficacia, salvo che il proponente decida di
accettarla comunque;
− Accettazione conferme alla proposta: deve essere conformare alla proposta, e se
l’accettazione modifica anche solo una parte della proposta, non è accettazione ma
una nuova proposta;
− Rispetto alla forma richiesta: deve rispettare la forma eventualmente richiesta dal
proponente.
Nei contratti conclusi a distanza (vie e-mail, posta, ecc.) si applica il principio della
presunzione di conoscenza, secondo cui una dichiarazione, come l’accettazione, si
presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (proponente),
anche se non l’ha ancora letta. Se il proponente vorrà invece contestare la conclusione del
contratto, dovrà provare di essere stato impossibilitato nel prendere coscienza
dell'accettazione (perché per esempio eri ricoverato). Perché è così? Per evitare che qualcuno
dica “Eh ma io non l’ho letta… quindi il contratto non vale” altrimenti nessun contratto a
distanza funzionerebbe.
Oltre alla conclusione del contratto mediante proposta e accettazione espressa,
l’ordinamento prevede anche l’accettazione per fatto concludente, che si verifica quando
l’accettante inizia l’esecuzione della prestazione, manifestando la propria volontà
contrattuale attraverso comportamenti univoci, senza una dichiarazione formale di
accettazione. L’accettazione per fatto concludente si ha indipendentemente dall’avviso al
proponente; tuttavia, affinché l’accettazione produca effetti senza conseguenze negative,
l’accettante è tenuto ad avvisare il proponente dell’inizio dell’esecuzione. In mancanza di tale
avviso, il contratto si considera comunque concluso, ma l’accettante può essere tenuto al
risarcimento del danno subito dal proponente (lui cmq ha cercato un’altra persona, sostenuto
spese e perso tempo e occasioni). Un esempio tipico è il contratto di locazione: il futuro
inquilino, pur non avendo ancora firmato il contratto, manifesta l’accettazione iniziando a
trasferire i propri beni nell’immobile e ad utilizzarlo. Tali comportamenti costituiscono
accettazione per fatto concludente, anche in assenza di una dichiarazione formale, purché il
proprietario ne sia informato.
Un’ulteriore ipotesi particolare si riscontra nei contratti con obbligazioni a carico del solo
proponente, nei quali una sola parte assume un’obbligazione, come nella fideiussione. In tali
casi, la proposta diviene irrevocabile una volta giunta a conoscenza del destinatario e si
presume accettata, senza necessità di un’accettazione espressa.
REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL’ACCETTAZIONE
Finché il contratto non è concluso, si può sempre cambiare idea, infatti: il proponente può
revocare la proposta, e l’accettante può revocare l’accettazione.
Per quanto riguarda la revoca della proposta, essa è considerata un atto non recettizio, in
quanto non è necessario che la revoca pervenga o sia conosciuta dall’altra parte, ma è
sufficiente che venga emessa prima che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione.
Diversamente, la revoca dell’accettazione DEVE giungere al proponente prima che
l’accettazione stessa pervenga, altrimenti il contratto si conclude.
La proposta e l’accettazione perdono efficacia se una delle parti muore o diviene incapace
prima della conclusione del contratto.
Il proponente può inoltre rendere la proposta irrevocabile per un determinato periodo di
tempo, indicandone la durata; in mancanza di tale indicazione, la proposta resta revocabile.
Esempio, “Ti vendo la mia casa a 200.000 €. Questa proposta è irrevocabile per 30 giorni” ciò
significa che, per tale periodo, il proponente non può ritirare la proposta, venderla ad altri o
modificarne il contenuto.
L’OFFERTA AL PUBBLICO
L’offerta al pubblico è una particolare forma di proposta contrattuale rivolta a una pluralità
di destinatari indeterminati; non è quindi indirizzata a una persona specifica, ma a chiunque
voglia accettarla. Il Codice civile stabilisce che l’offerta al pubblico vale come proposta
contrattuale purché contenga gli elementi essenziali del futuro contratto, in modo da
consentirne la conclusione con la sola accettazione. Tali elementi sono l’oggetto, la causa e il
prezzo; l’accordo nasce infatti con l’accettazione dell’offerta, mentre la forma non è richiesta,
salvo che la legge disponga diversamente.
Un esempio tipico è il parcheggio a pagamento: il cartello indicante la tariffa (“1,50 euro
all’ora”) costituisce offerta al pubblico, poiché sono determinati l’oggetto (uso del
parcheggio), il prezzo e la causa dello scambio economico. Nel momento in cui l’utente
procede al pagamento, egli accetta l’offerta e il contratto si conclude.
La revoca dell’offerta al pubblico può essere effettuata solo dal soggetto che ha formulato
l’offerta e deve avvenire mediante lo stesso mezzo di comunicazione con cui essa è stata
resa conoscibile al pubblico, come nel caso del gestore del parcheggio che rimuove o
sostituisce il cartello. Altri esempi di offerta al pubblico sono i distributori automatici e le
offerte di vendita nei negozi, come i saldi.
LA BUONA FEDE E RESPONSABILITA CONTRATTUALE
Durante la fase delle trattative le parti sono libere di decidere se concludere o meno il
contratto; tuttavia, esse devono comportarsi secondo buona fede, ossia secondo correttezza
e lealtà, senza inganni o comportamenti scorretti.
La violazione di tale dovere comporta la responsabilità precontrattuale, che obbliga la parte
scorretta al risarcimento del danno cagionato all’altra. Tale responsabilità può sorgere nella
fase delle trattative, anche se il contratto viene successivamente concluso o non viene
concluso affatto.
I casi tipici di responsabilità precontrattuale sono:
→ interruzione ingiustificata delle trattative, quando una parte abbandona senza un motivo
legittimo le trattative dopo aver creato un affidamento nell’altra parte;
→ mancata informazione su cause di invalidità del contratto, quando una parte è a
conoscenza di una causa di invalidità e non la comunica, violando il principio di buona fede;
→ inganno, minaccia o approfittamento dell’errore, quando una parte induce l’altra a
proseguire o concludere le trattative con comportamenti scorretti;
→ induzione a stipulare un contratto pregiudizievole, che si verifica quando il contratto è
valido e non annullabile, ma una parte ha indotto l’altra a stipulare a condizioni meno
favorevoli rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere. In tal caso, la parte danneggiata può
chiedere il risarcimento del danno
La responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale, in quanto non deriva dalla
violazione di obblighi contrattuali, ma dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede
nelle trattative che precedono la conclusione del contratto.
Secondo la giurisprudenza, quando durante le trattative una parte non rispetta il principio di
buona fede, si verifica la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, cioè l’interesse a
trattare correttamente e senza inganni, dalla quale può derivare il diritto al risarcimento del
danno. I danni risarcibili nell’ambito della responsabilità precontrattuale comprendono il
danno emergente, consistente nelle spese e perdite effettivamente sostenute durante le
trattative, come costi di viaggio, consulenze, perizie e documentazione, e il lucro cessante,
rappresentato dal mancato guadagno che la parte avrebbe conseguito se le trattative si
fossero concluse favorevolmente. Quest’ultimo deve essere provato in modo concreto e
documentato.
La responsabilità precontrattuale ha quindi la funzione di tutelare le parti da comportamenti
scorretti avvenuti nella fase preliminare alla stipulazione del contratto, imponendo il rispetto
del principio di buona fede e prevedendo il risarcimento dei danni in caso di sua violazione.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E CODICE DEL CONSUMO
Quando un’impresa conclude contratti con una pluralità di clienti, non può negoziare
singolarmente con ciascuno di essi; per questo utilizza moduli contrattuali standardizzati,
contenenti clausole predefinite e identiche per tutti. In tali contratti il cliente può solo
accettare o rifiutare in blocco (quindi o tutto o niente) il contenuto del modulo, senza
possibilità di negoziare le singole clausole. Questo sistema prende il nome di condizioni
generali del contratto.
Al fine di tutelare il cliente, la legge prevede una serie di garanzie:
→ le clausole predisposte dall’impresa sono efficaci solo se il cliente ha avuto la possibilità
di conoscerle al momento della conclusione del contratto; è quindi responsabilità
dell’impresa garantire la conoscibilità delle condizioni contrattuali;
→ nei contratti predisposti mediante moduli o formulari, le clausole aggiuntive prevalgono su
quelle standard in caso di incompatibilità. Ad esempio, se il modulo standard prevede il
pagamento entro 30 giorni e una clausola aggiuntiva stabilisce il pagamento entro 60 giorni,
prevale quest’ultima (pk sono incompatibili 30 ≠ 60, vale 60 giorni);
→ in caso di dubbio sull’interpretazione delle clausole standard, esse devono essere
interpretate a favore dell’aderente, ossia del cliente.
→ le clausole vessatorie, ossia quelle che impongono oneri o limitazioni a carico del cliente
(come la rinuncia a diritti o limitazioni di responsabilità). Tali clausole sono efficaci solo se
specificamente approvate per iscritto dall’aderente, mediante doppia sottoscrizione. La
doppia sottoscrizione consiste in una firma generale di accettazione del contratto e in una
firma specifica dedicata all’approvazione delle clausole vessatorie.
A tutela del consumatore opera, inoltre, il Codice del Consumo, che rafforza la protezione
del contraente debole, impedendo l’uso di clausole abusive e garantendo maggiore
trasparenza ed equilibrio nei rapporti contrattuali.
VIZI DELLA VOLONTÀ
Un contratto vale solo se la volontà è libera, consapevole ed espressa da soggetto capace di
agire. Quando il contratto è concluso da un soggetto privo della capacità di agire, esso è
annullabile. Nel caso di incapacità naturale, ossia di incapacità solo momentanea, il
contratto è annullabile solo se risulta un pregiudizio per l’incapace (es. una persona
momentaneamente incapace vende un telefono del valore di 800 euro a 100 euro, subendo
un evidente danno) e se l’altra parte era in mala fede. Oltre ai casi di incapacità di agire, la
formazione del contratto può essere compromessa dalla presenza di vizi della volontà, ossia
situazioni che alterano il processo decisionale di una delle parti. La legge individua tre
principali vizi della volontà:
1. errore: che si verifica quando una parte conclude il contratto sulla base di una falsa
rappresentazione di un elemento essenziale. Ad esempio, l’acquisto di un’opera d’arte
creduta originale che si rivela invece una copia;
2. dolo: che consiste nell’inganno intenzionale posto in essere da una parte per indurre
l’altra a concludere il contratto. In tal caso il contratto è annullabile e può sorgere
anche il diritto al risarcimento del danno;
3. violenza: che ricorre quando una parte è costretta a stipulare il contratto mediante
minaccia o coercizione.
ERRORE OSTATIVO ED ERRORE VIZIO
L’errore ostativo si verifica quando il dichiarante intende esprimere una determinata volontà,
ma, a causa di un errore materiale nella dichiarazione o di un errore nella trasmissione, il
contenuto manifestato risulta diverso da quello effettivamente voluto. In tali casi, il contratto
è annullabile, poiché vi è una divergenza tra volontà e dichiarazione.
Un esempio di errore nella dichiarazione si ha quando nel contratto si intende indicare 100
euro ma si scrive per errore 1000 euro: l’intenzione è corretta, ma la dichiarazione è errata.
Un esempio di errore nella trasmissione, invece, si verifica quando il dichiarante indica
correttamente 100 euro, ma la dichiarazione viene trasmessa come 1000 euro per errore di un
terzo.
L’errore vizio, invece, riguarda la falsa rappresentazione della realtà che porta un soggetto
a stipulare un contratto diverso da quello che avrebbe voluto realmente. Un esempio è
l’acquisto di un quadro ritenuto originale che si rivela invece una copia. Se avessi saputo la
verità, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse. In tal caso la
volontà si dice viziata, poiché non libera e consapevole. Anche l’errore vizio rende il contratto
annullabile, in quanto la volontà negoziale risulta viziata.
ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE
Un errore rende il contratto annullabile solo se è essenziale e riconoscibil
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