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I CONTRATTI

Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto

giuridico patrimoniale, volto a disciplinare interessi economici. Le parti possono decidere

liberamente una serie di aspetti relativi al contratto (autonomia contrattuale), entro i limiti

previsti dalla legge, come ad esempio

il prezzo di un determinato bene, il tempo di esecuzione di una prestazione e le garanzie. Gli

elementi essenziali del contratto sono quattro (in mancanza di uno di essi il contratto non è

valido):

1. Accordo delle parti;

2. Causa, cioè il motivo per cui il contratto viene stipulato;

3. Oggetto, deve essere lecito, possibile e determinato o determinabile;

4. Forma, se non la si rispetta si rischia la nullità del contratto. Ci sono dei contratti,

come ad esempio quelli immobiliari, che hanno bisogno della forma scritta per essere

effettivamente validi.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Contratti tipici e atipici

− Tipici: previsti e disciplinati dal Codice civile (es. vendita, locazione, appalto);

− Atipici: NON disciplinati dalla legge, creati dalle parti per esigenze specifiche e

ammessi purché siano leciti (es. contratti di sponsorizzazione) (questo ci fa capire che

con un grande livello di autonomia contrattuale le parti possono andare a creare dei

contratti specifici per le loro esigenze).

Contratti bilaterali e plurilaterali

− Bilaterali: conclusi tra due parti;

− Plurilaterali: coinvolgono più di due parti (questi sono tipici nelle società, esempio la

costituzione di una società con tre soci).

Contratti sinallagmatici (detti anche a prestazioni corrispettive): sono quei contratti in cui

entrambe le parti assumono obblighi reciproci, come nella vendita, in cui il venditore

consegna il bene e l’acquirente paga il prezzo.

Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito

− Titolo oneroso: entrambe le parti ottengono un vantaggio (es. compravendita);

− Titolo gratuito: solo una parte ottiene un vantaggio (es. donazione)

Contratti commutativi e aleatori

− Commutativi: le prestazioni sono certe e determinate fin dal momento della

conclusione del contratto.

− Aleatori: le prestazioni sono incerte, in quanto dipendono dal verificarsi di un evento

futuro e incerto (es. contratto di assicurazione, in quanto l’obbligazione

dell’assicuratore dipende dal verificarsi di un evento futuro e incerto).

Contratti ad esecuzione istantanea e di durata

− Esecuzione istantanea: il contratto si esaurisce in un solo momento (es. vado in

negozio, compro un telefono, pago e me lo danno subito);

− Di durata: il rapporto contrattuale si svolge nel tempo; esempio tipico è il contratto di

locazione, in cui si paga un canone periodico. Il contratto non si esaurisce

immediatamente, ma continua nel tempo.

Contratti a forma libera e a forma vincolata

− Forma libera: possono essere conclusi in qualsiasi forma, ad esempio verbalmente o

per iscritto.

− Forma vincolata: la legge impone una forma specifica che se non la si rispetta si ha la

nullità del contratto.

Contratti consensuali e reali

− Consensuali: si perfezionano con il solo accordo delle parti; ad esempio, nella

locazione di un immobile è sufficiente il consenso, senza necessità di consegna per la

conclusione del contratto;

− Reali: richiedono, oltre al consenso, anche la consegna del bene; ad esempio, il pegno

si perfeziona nel momento in cui il bene viene consegnato al creditore.

Contratti ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria

− Efficacia reale: il diritto reale si trasferisce immediatamente con il consenso delle

parti; ad esempio, nella vendita di una casa si trasferisce il diritto di proprietà;

− Efficacia obbligatoria: e parti si obbligano a compiere una prestazione futura; ad

esempio, nel contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare un contratto

definitivo in un momento successivo. In questo caso la proprietà dell’immobile non si

trasferisce immediatamente e l’acquirente non diventa ancora proprietario, ma nasce

solo l’obbligo di concludere il contratto definitivo.

PROPOSTA E ACCETTAZIONE

La conclusione del contratto è il momento in cui finiscono le trattative e si forma l’accordo tra

le parti, attraverso il meccanismo della proposta e dell’accettazione. La proposta è l’atto con

il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto, mentre l’accettazione è l’atto

con cui l’altra parte accetta la proposta (con l’accettazione il contratto si conclude).

Affinché il contratto si consideri concluso servono tre condizioni:

− Accettazione tempestiva: l’accettazione deve arrivare al proponente entro il termine

stabilito. Se in ritardo la proposta perde efficacia, salvo che il proponente decida di

accettarla comunque;

− Accettazione conferme alla proposta: deve essere conformare alla proposta, e se

l’accettazione modifica anche solo una parte della proposta, non è accettazione ma

una nuova proposta;

− Rispetto alla forma richiesta: deve rispettare la forma eventualmente richiesta dal

proponente.

Nei contratti conclusi a distanza (vie e-mail, posta, ecc.) si applica il principio della

presunzione di conoscenza, secondo cui una dichiarazione, come l’accettazione, si

presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (proponente),

anche se non l’ha ancora letta. Se il proponente vorrà invece contestare la conclusione del

contratto, dovrà provare di essere stato impossibilitato nel prendere coscienza

dell'accettazione (perché per esempio eri ricoverato). Perché è così? Per evitare che qualcuno

dica “Eh ma io non l’ho letta… quindi il contratto non vale” altrimenti nessun contratto a

distanza funzionerebbe.

Oltre alla conclusione del contratto mediante proposta e accettazione espressa,

l’ordinamento prevede anche l’accettazione per fatto concludente, che si verifica quando

l’accettante inizia l’esecuzione della prestazione, manifestando la propria volontà

contrattuale attraverso comportamenti univoci, senza una dichiarazione formale di

accettazione. L’accettazione per fatto concludente si ha indipendentemente dall’avviso al

proponente; tuttavia, affinché l’accettazione produca effetti senza conseguenze negative,

l’accettante è tenuto ad avvisare il proponente dell’inizio dell’esecuzione. In mancanza di tale

avviso, il contratto si considera comunque concluso, ma l’accettante può essere tenuto al

risarcimento del danno subito dal proponente (lui cmq ha cercato un’altra persona, sostenuto

spese e perso tempo e occasioni). Un esempio tipico è il contratto di locazione: il futuro

inquilino, pur non avendo ancora firmato il contratto, manifesta l’accettazione iniziando a

trasferire i propri beni nell’immobile e ad utilizzarlo. Tali comportamenti costituiscono

accettazione per fatto concludente, anche in assenza di una dichiarazione formale, purché il

proprietario ne sia informato.

Un’ulteriore ipotesi particolare si riscontra nei contratti con obbligazioni a carico del solo

proponente, nei quali una sola parte assume un’obbligazione, come nella fideiussione. In tali

casi, la proposta diviene irrevocabile una volta giunta a conoscenza del destinatario e si

presume accettata, senza necessità di un’accettazione espressa.

REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL’ACCETTAZIONE

Finché il contratto non è concluso, si può sempre cambiare idea, infatti: il proponente può

revocare la proposta, e l’accettante può revocare l’accettazione.

Per quanto riguarda la revoca della proposta, essa è considerata un atto non recettizio, in

quanto non è necessario che la revoca pervenga o sia conosciuta dall’altra parte, ma è

sufficiente che venga emessa prima che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione.

Diversamente, la revoca dell’accettazione DEVE giungere al proponente prima che

l’accettazione stessa pervenga, altrimenti il contratto si conclude.

La proposta e l’accettazione perdono efficacia se una delle parti muore o diviene incapace

prima della conclusione del contratto.

Il proponente può inoltre rendere la proposta irrevocabile per un determinato periodo di

tempo, indicandone la durata; in mancanza di tale indicazione, la proposta resta revocabile.

Esempio, “Ti vendo la mia casa a 200.000 €. Questa proposta è irrevocabile per 30 giorni” ciò

significa che, per tale periodo, il proponente non può ritirare la proposta, venderla ad altri o

modificarne il contenuto.

L’OFFERTA AL PUBBLICO

L’offerta al pubblico è una particolare forma di proposta contrattuale rivolta a una pluralità

di destinatari indeterminati; non è quindi indirizzata a una persona specifica, ma a chiunque

voglia accettarla. Il Codice civile stabilisce che l’offerta al pubblico vale come proposta

contrattuale purché contenga gli elementi essenziali del futuro contratto, in modo da

consentirne la conclusione con la sola accettazione. Tali elementi sono l’oggetto, la causa e il

prezzo; l’accordo nasce infatti con l’accettazione dell’offerta, mentre la forma non è richiesta,

salvo che la legge disponga diversamente.

Un esempio tipico è il parcheggio a pagamento: il cartello indicante la tariffa (“1,50 euro

all’ora”) costituisce offerta al pubblico, poiché sono determinati l’oggetto (uso del

parcheggio), il prezzo e la causa dello scambio economico. Nel momento in cui l’utente

procede al pagamento, egli accetta l’offerta e il contratto si conclude.

La revoca dell’offerta al pubblico può essere effettuata solo dal soggetto che ha formulato

l’offerta e deve avvenire mediante lo stesso mezzo di comunicazione con cui essa è stata

resa conoscibile al pubblico, come nel caso del gestore del parcheggio che rimuove o

sostituisce il cartello. Altri esempi di offerta al pubblico sono i distributori automatici e le

offerte di vendita nei negozi, come i saldi.

LA BUONA FEDE E RESPONSABILITA CONTRATTUALE

Durante la fase delle trattative le parti sono libere di decidere se concludere o meno il

contratto; tuttavia, esse devono comportarsi secondo buona fede, ossia secondo correttezza

e lealtà, senza inganni o comportamenti scorretti.

La violazione di tale dovere comporta la responsabilità precontrattuale, che obbliga la parte

scorretta al risarcimento del danno cagionato all’altra. Tale responsabilità può sorgere nella

fase delle trattative, anche se il contratto viene successivamente concluso o non viene

concluso affatto.

I casi tipici di responsabilità precontrattuale sono:

→ interruzione ingiustificata delle trattative, quando una parte abbandona senza un motivo

legittimo le trattative dopo aver creato un affidamento nell’altra parte;

→ mancata informazione su cause di invalidità del contratto, quando una parte è a

conoscenza di una causa di invalidità e non la comunica, violando il principio di buona fede;

→ inganno, minaccia o approfittamento dell’errore, quando una parte induce l’altra a

proseguire o concludere le trattative con comportamenti scorretti;

→ induzione a stipulare un contratto pregiudizievole, che si verifica quando il contratto è

valido e non annullabile, ma una parte ha indotto l’altra a stipulare a condizioni meno

favorevoli rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere. In tal caso, la parte danneggiata può

chiedere il risarcimento del danno

La responsabilità precontrattuale ha natura extracontrattuale, in quanto non deriva dalla

violazione di obblighi contrattuali, ma dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede

nelle trattative che precedono la conclusione del contratto.

Secondo la giurisprudenza, quando durante le trattative una parte non rispetta il principio di

buona fede, si verifica la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, cioè l’interesse a

trattare correttamente e senza inganni, dalla quale può derivare il diritto al risarcimento del

danno. I danni risarcibili nell’ambito della responsabilità precontrattuale comprendono il

danno emergente, consistente nelle spese e perdite effettivamente sostenute durante le

trattative, come costi di viaggio, consulenze, perizie e documentazione, e il lucro cessante,

rappresentato dal mancato guadagno che la parte avrebbe conseguito se le trattative si

fossero concluse favorevolmente. Quest’ultimo deve essere provato in modo concreto e

documentato.

La responsabilità precontrattuale ha quindi la funzione di tutelare le parti da comportamenti

scorretti avvenuti nella fase preliminare alla stipulazione del contratto, imponendo il rispetto

del principio di buona fede e prevedendo il risarcimento dei danni in caso di sua violazione.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E CODICE DEL CONSUMO

Quando un’impresa conclude contratti con una pluralità di clienti, non può negoziare

singolarmente con ciascuno di essi; per questo utilizza moduli contrattuali standardizzati,

contenenti clausole predefinite e identiche per tutti. In tali contratti il cliente può solo

accettare o rifiutare in blocco (quindi o tutto o niente) il contenuto del modulo, senza

possibilità di negoziare le singole clausole. Questo sistema prende il nome di condizioni

generali del contratto.

Al fine di tutelare il cliente, la legge prevede una serie di garanzie:

→ le clausole predisposte dall’impresa sono efficaci solo se il cliente ha avuto la possibilità

di conoscerle al momento della conclusione del contratto; è quindi responsabilità

dell’impresa garantire la conoscibilità delle condizioni contrattuali;

→ nei contratti predisposti mediante moduli o formulari, le clausole aggiuntive prevalgono su

quelle standard in caso di incompatibilità. Ad esempio, se il modulo standard prevede il

pagamento entro 30 giorni e una clausola aggiuntiva stabilisce il pagamento entro 60 giorni,

prevale quest’ultima (pk sono incompatibili 30 ≠ 60, vale 60 giorni);

→ in caso di dubbio sull’interpretazione delle clausole standard, esse devono essere

interpretate a favore dell’aderente, ossia del cliente.

→ le clausole vessatorie, ossia quelle che impongono oneri o limitazioni a carico del cliente

(come la rinuncia a diritti o limitazioni di responsabilità). Tali clausole sono efficaci solo se

specificamente approvate per iscritto dall’aderente, mediante doppia sottoscrizione. La

doppia sottoscrizione consiste in una firma generale di accettazione del contratto e in una

firma specifica dedicata all’approvazione delle clausole vessatorie.

A tutela del consumatore opera, inoltre, il Codice del Consumo, che rafforza la protezione

del contraente debole, impedendo l’uso di clausole abusive e garantendo maggiore

trasparenza ed equilibrio nei rapporti contrattuali.

VIZI DELLA VOLONTÀ

Un contratto vale solo se la volontà è libera, consapevole ed espressa da soggetto capace di

agire. Quando il contratto è concluso da un soggetto privo della capacità di agire, esso è

annullabile. Nel caso di incapacità naturale, ossia di incapacità solo momentanea, il

contratto è annullabile solo se risulta un pregiudizio per l’incapace (es. una persona

momentaneamente incapace vende un telefono del valore di 800 euro a 100 euro, subendo

un evidente danno) e se l’altra parte era in mala fede. Oltre ai casi di incapacità di agire, la

formazione del contratto può essere compromessa dalla presenza di vizi della volontà, ossia

situazioni che alterano il processo decisionale di una delle parti. La legge individua tre

principali vizi della volontà:

1. errore: che si verifica quando una parte conclude il contratto sulla base di una falsa

rappresentazione di un elemento essenziale. Ad esempio, l’acquisto di un’opera d’arte

creduta originale che si rivela invece una copia;

2. dolo: che consiste nell’inganno intenzionale posto in essere da una parte per indurre

l’altra a concludere il contratto. In tal caso il contratto è annullabile e può sorgere

anche il diritto al risarcimento del danno;

3. violenza: che ricorre quando una parte è costretta a stipulare il contratto mediante

minaccia o coercizione.

ERRORE OSTATIVO ED ERRORE VIZIO

L’errore ostativo si verifica quando il dichiarante intende esprimere una determinata volontà,

ma, a causa di un errore materiale nella dichiarazione o di un errore nella trasmissione, il

contenuto manifestato risulta diverso da quello effettivamente voluto. In tali casi, il contratto

è annullabile, poiché vi è una divergenza tra volontà e dichiarazione.

Un esempio di errore nella dichiarazione si ha quando nel contratto si intende indicare 100

euro ma si scrive per errore 1000 euro: l’intenzione è corretta, ma la dichiarazione è errata.

Un esempio di errore nella trasmissione, invece, si verifica quando il dichiarante indica

correttamente 100 euro, ma la dichiarazione viene trasmessa come 1000 euro per errore di un

terzo.

L’errore vizio, invece, riguarda la falsa rappresentazione della realtà che porta un soggetto

a stipulare un contratto diverso da quello che avrebbe voluto realmente. Un esempio è

l’acquisto di un quadro ritenuto originale che si rivela invece una copia. Se avessi saputo la

verità, non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe fatto a condizioni diverse. In tal caso la

volontà si dice viziata, poiché non libera e consapevole. Anche l’errore vizio rende il contratto

annullabile, in quanto la volontà negoziale risulta viziata.

ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE

Un errore rende il contratto annullabile solo se è essenziale e riconoscibil

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lauralambix di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Bocchini Roberto.
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