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LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

Azioni petitorie

o Natura reale. Potere di autotutela del proprietario, vim vi repellere licet: legittima difesa.

Necessarie attualità dell’offesa e proporzionata reazione.

o Azione di rivendicazione: dal proprietario vs possessore o detentore del bene, conseguire la

condanna del convenuto alla restituzione del bene. Obbligato a recuperare la cosa o a

corrisponderne il valore, oltre al risarcimento in denaro. Presupposto: spossessamento,

l’azione ha natura restitutoria. Attore: dimostrare il suo diritto di proprietà, prova di un modo di

acquisto, probatio diabolica. Imprescrittibile.

o Azione negatoria: dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Il proprietario è

rimasto nel possesso della cosa, è disturbato da molestie di altri. Si esercitano le azioni

petitorie reali quando il convenuto dà luogo a molestie di diritto. Molestie di fatto: azione

possessoria di manutenzione o di risarcimento dei danni.

o Sono azioni reali, esercitabili contro un soggetto non predeterminato.

o Proprietà: indirettamente tutelata dalle azioni di restituzione e dalle azioni di condanna alla

consegna o al rilascio, hanno natura personale, non reale, tutelano direttamente un rapporto

obbligatorio.

Azioni di confine

o Azione di regolamento dei confini: presuppone oggettiva e soggettiva incertezza dei confini.

Giudice: con sentenza stabilisce il confine tra i due fondi. L’azione tende ad eliminare la

situazione di incertezza sui confini. Ha natura reale. Ammesso ogni mezzo probatorio. In

mancanza di altri elementi il giudice stabilisce il confine come delineato dalle mappe catastali.

o Azione di apposizione di termini: non c'è incertezza del confine, ma mancano o sono

diventati irriconoscibili i termini (segni esteriori dei confini). Il giudice può ordinarne

l'apposizione o il ristabilimento. Natura personale, non ha effetti sulla res.

Azioni di nunciazione

o Spettano al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore.

o Denuncia di nuova opera: presupposto: realizzazione di nuova opera su altrui fondo. Evitare

la prosecuzione di un'opera già iniziata che si teme causa di danno. Termine di decadenza di

un anno, non può essere proposta una volta terminata l'opera.

Prima fase: cautelare e urgente, provvedimento provvisorio del pretore che vieta la

• continuazione dell'opera.

Seconda fase: normale giudizio di merito.

o Denuncia di danno temuto: tutela nei confronti di un pericolo derivante da qualsiasi edificio,

albero, o altra cosa già esistente nel fondo vicino. Opera preesistente. Due fasi di giudizio

come la denuncia di nuova opera.

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI

• Numero chiuso, non è concesso coniare figure diverse.

Proprietà Altri diritti reali

Non comporta la costituzione di un rapporto Costituzione di un rapporto, contenuti diversi.

giuridico. Il proprietario esercita direttamente sulla Alcune delle facoltà sono sottratte al proprietario e

cosa le facoltà che sono il contenuto del suo diritto. attribuite al titolare del diritto reale minore.

Non è soggetta alla prescrizione estintiva, il Si estinguono per mancato esercizio protratto per

mancato esercizio del diritto non ne provoca vent'anni.

l'estinzione.

Estinzione per confusione dei diritti reali su cosa altrui: si estingue quando proprietà e diritto

reale minore si riuniscono in un solo soggetto.

Rinuncia: altra vicenda estintiva.

Diritto di superficie

• Acquisto di proprietà su una costruzione. L'atto costitutivo del diritto di superficie non consente

al principio di accessione di avere effetto. La proprietà del suolo può essere separata da quella

del soprassuolo.

Enfiteusi

• Finalizzata al miglioramento dei fondi, destinata a scomparire.

• Da parte di persone giuridiche, scopo: acquisto di proprietà da parte del concessionario, potere

di affrancazione.

• Destinata ad esaurirsi, riacquisto da parte del concedente con la devoluzione.

Usufrutto

• Termine = vita dell'usufruttuario. Il diritto di proprietà perderebbe ogni contenuto senza termine.

• Diritto di possedere e di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica.

• Limite di estensione: non può operare trasformazioni. Limite di tempo: termine. Scarsa

diffusione.

Servitù prediali

• Modificazione di contenuto e limiti reciproci dei diritti di proprietà sui fondi, dominante e

servente.

• Deroga rispetto alla configurazione ordinaria del rapporto di vicinato.

• Priva di limitazioni sotto il profilo della durata e dei soggetti: rappresenta una qualità del fondo.

• Due tipi:

- Affermative: obbligo di sopportare le attività che il titolare della servitù ha il diritto di compiere.

- Negative: obbligo di non fare imposto al proprietario del fondo per la tutela di interessi del

fondo dominante.

• Imposizione di un peso sulla proprietà per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso

proprietario. La funzione economico-sociale si realizza solo se al peso sul fondo servente

corrisponde un incremento di utilità in misura più che proporzionale sul fondo dominante.

• Immediato riferimento al fondo: sia del peso sia dell'utilità. La servitù deve giovare alla

migliore utilizzazione del fondo dominante, non ad esigenze personali del proprietario.

• Servitù coattive: la legge attribuisce al proprietario del fondo il diritto ad ottenerne la

costituzione. Costituita con sentenza solo in mancanza di contratto. Tipicità: solo in ipotesi

specificamente individuate dalla legge. Estinzione del diritto di passaggio se cessa di essere

necessaria.

• Estinzione della servitù: può contenere termine finale. Caratteristica di base: tendenziale

perpetuità . IL POSSESSO

• Esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale su cosa

altrui.

• Il possessore non è proprietario della cosa, ma la tiene e la utilizza come se lo fosse.

• Possesso: situazione di fatto. Proprietà: situazione di diritto. L'ordinamento tende a tutelare la

situazione di fatto (possesso), perché si presume che corrisponda la situazione di diritto:

restaurare provvisoriamente la situazione di fatto, poi accertarsi se esistono diritti nei confronti

dei quali la situazione di fatto deve cedere.

• Ius possidendi: diritto del proprietario o titolare di altro diritto reale di esercitare poteri e facoltà.

Ius possessionis: limitata e provvisoria tutela che l'ordinamento offre alla situazione di fatto.

• Art. 1140: possesso = potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente

all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere a titolo di proprietà, ed

esercitare gli stessi diritti del proprietario, o di altro diritto reale, con facoltà più limitate rispetto

alla proprietà. Importante per l'usucapione.

• Necessari per il possesso l'elemento oggettivo (relazione materiale) e l'elemento soggettivo

(intenzione).

• Detenzione: relazione materiale o di fatto fra soggetto e cosa. Quando il soggetto tiene la cosa

nell'interesse proprio per esercitare un diritto personale di godimento a seguito di contratto, o

nell'interesse altrui.

• Per la prova del possesso è sufficiente l'elemento oggettivo, perché l'animus si presume.

• Inversione del titolo: mutamento della detenzione in possesso solo per causa proveniente da un

terzo.

Acquisto, detenzione, perdita

• Titolo originario: adprehensio fisica della cosa + animus.

• Titolo derivativo:

- Consegna: effettiva o simbolica

- Successione a causa di morte.

• Il possesso va conservato. Il possesso attuale non fa presumere quello anteriore

• Perdita del possesso: animus delinquendi dell'originario possessore, tradizione del possesso ad

altri, perimento dell'oggetto, spoglio del possesso.

Effetti del possesso

• Non ha effetto sulle cose fuori commercio

• Acquisto del diritto reale corrispondente tramite usucapione (possesso pacifico, pubblico, non

equivoco, continuato)

• Buona fede: presunta, basta che ci sia stata al momento dell'acquisto. Chi possiede ignorando

di ledere l'altui diritto, esclusa se l'ignoranza dipende da colpa grave.

• Possessore di buona fede: diritto ai frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale

con cui ha inizio l'azione di rivendicazione, e ai frutti civili maturati fino allo stesso giorno.

• Se il possesso era di mala fede: restituire tutti i frutti in natura o nel loro valore, con rimborso

delle spese per la loro produzione e raccolta.

Art. 1153

• Acquisto istantaneo e a titolo originario del diritto di proprietà o altro diritto reale da colui che non

è proprietario della cosa. Acquisto a non domino.

• Tre elementi:

- Possesso della cosa mobile acquisito dall'acquirente attraverso l'effettiva consegna.

- Negozio astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà o altro diritto reale.

- Buona fede dell'acquirente al momento della consegna.

Azioni possessorie

• Autotutela anche con l'uso della forza, reazione immediata e proporzionale all'offesa altrui.

• Azione di reintegrazione o di spoglio: concessa al possessore di qualsiasi bene che sia stato

violentemente o occultamente spogliato del possesso. Tenuto alla prova del possesso e dello

spoglio. Termine di un anno dallo spoglio, di decadenza: non ammette interruzioni.

• Azione di manutenzione: a chi è stato molestato nel possesso di un bene immobile, diritto

reale su un immobile, universalità di mobili. Ha anche funzione preventiva. Molestie di fatto:

operano materialmente sull'oggetto. Molestie di diritto: menomare i poteri del possessore.

Azione entro un anno. Solo per possesso non acquistato violentemente o clandestinamente.

L'attore chiede la manutenzione del possesso, cioè provvedimenti idonei alla cessazione delle

molestie. LE OBBLIGAZIONI: FONTI E DISCIPLINA GENERALE

• Soggetti: debitore e creditore. Il debitore può essere obbligato a dare qualcosa al creditore, a

fare qualcosa, o a non fare qualcosa.

• Diritto di credito: pretesa creditoria. Adempimento: realizzazione del comportamento dovuto di

dare, fare, o non fare a favore del creditore.

• Necessaria una valida causa giustificativa perché l'obbligazione si consideri validamente

costituita.

• Da contratto, da fatto illecito, o da altro atto idoneo a produrle.

• Disciplina: riguarda le modalità attraverso cui il debito è adempiuto. Conseguen

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunil30 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tullio Antonio.