Estratto del documento

C.A.D.).

•Questi verificano l’identità del firmatario e rilasciano un certificato digitale. •Il certificato è

l’identità del

disponibile online (art. 32-ter C.A.D.) e permette a chiunque di verificare

firmatario. •Una firma digitale non può essere negata dal suo titolare, perché solo lui

possiede la chiave privata necessaria per crearla.

Secondo l’art. 25 C.A.D comma 3., il notaio che appone la sua firma digitale sostituisce il

certificato qualificato che sia valido, non

sigillo tradizionale. Il notaio deve utilizzare un

revocato o sospeso al momento della sottoscrizione (art. 24 C.A.D.). Il certificato qualificato

rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato attesta l’iscrizione a ruolo del notaio,

consentendo ai terzi di sapere se il notaio è in esercizio delle sue funzioni.

Altri mezzi di prova:confessioni

La confessione è la dichiarazione con cui una persona ammette un fatto a sé sfavorevole e

favorevole all’altra parte (art. 2730 c.c.). Ad esempio, un creditore può confessare di aver

ricevuto un pagamento, oppure un debitore può riconoscere di aver ricevuto un prestito.

Può essere di due tipi:•Giudiziale,cioè fatta in tribunale,ha valore di piena prova contro chi la

2733 c.c.). •Stragiudiziale,cioè fatta fuori dal

fa, ma solo se riguarda diritti disponibili (art.

tribunale,ha la stessa efficacia solo se resa alla parte o al suo rappresentante, mentre il

2735

giudice la valuta liberamente se fatta a un terzo o contenuta in un testamento (art.

c.c.).

Se riguarda fatti per cui la legge non ammette testimoni, non può essere provata con la

testimonianza di qualcuno (art. 2735 comma 2 c.c.).

Chi confessa deve avere la capacità di disporre dei diritti a cui si riferisce la confessione (art.

La confessione può essere revocata solo se si dimostra che è stata fatta per

2731 c.c.).

errore di fatto o violenza, ma non per dolo (art. 2732 c.c.). Infine, secondo la dottrina e la

giurisprudenza prevalenti, la confessione è considerata una dichiarazione di scienza e non

di volontà.

Segue.Giuramento

Il giuramento è una dichiarazione fatta in giudizio da una delle parti per affermare la verità di

un fatto rilevante per la causa. Ha valore di prova legale, cioè vincola il giudice nella

2736 c.c.).

decisione (art.

Esistono due tipi principali di giuramento:•Giuramento decisorio (art. 2736 c.c.)una parte,

non avendo prove sufficienti, può chiedere all’altra di giurare su un fatto decisivo per la

causa. Se la parte giura, vince la causa; se si rifiuta o non si presenta senza motivo, perde

239 c.p.c.).

(art.

Una volta prestato il giuramento,il giudice deve considerare vera la sua affermazione,senza

prova contraria. Se dopo si scopre che il giuramento era falso, la sentenza non

possibilità di

può essere annullata, ma chi ha giurato il falso può essere denunciato per reato penale (art.

2738 c.c. e 371 c.p.).

Non si può usare il giuramento per:•Casi che riguardano diritti indisponibili (es. questioni di

illeciti.•Fatti che richiedono prova scritta obbligatoria.•Fatti già attestati da

stato civile).•Atti

un atto pubblico.

•Giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.)è richiesto direttamente dal giudice quando non ci

sono prove sufficienti, ma nemmeno completamente assenti.Può anche servire per stabilire

242 c.p.c.).

il valore di un bene.Non può essere trasferito a un’altra persona (art.

Segue.Testimonianza

La testimonianza è una prova orale, in cui una persona che non è coinvolta nel processo (un

testimone) racconta fatti che ha visto o sentito, sotto giuramento, davanti al giudice.

Tuttavia, la testimonianza non è sempre affidabile, perché la memoria umana può essere

imprecisa e il racconto può essere influenzato dai sentimenti o dalle opinioni del testimone.

Per questo motivo, il giudice valuta liberamente la testimonianza e non è obbligato a seguirla

(non è una prova legale).

La testimonianza non può essere usata come prova quando la legge richiede che un atto sia

forma scritta, a meno che il documento sia stato perso senza colpa (art. 2725 c.c.).

fatto in

Questo limite si applica solo tra le parti coinvolte nel contratto, un terzo prova l’esistenza del

fatto storico.

contratto come un semplice

Vi sono inoltre altri limiti:a) non è ammessa quando l’oggetto del contratto ha un valore

2721, primo comma). Tuttavia, il giudice può decidere di

superiore a 2,58 euro (art.

ammettere comunque la testimonianza, valutando la situazione concreta, la qualità delle

parti e la natura del contratto (art. 2721, secondo comma).

b)Non si può usare la testimonianza per aggiungere o modificare i patti di un contratto scritto

2722). Se si sostiene che i patti sono stati fatti dopo il contratto, il giudice può

(art.

ammettere la testimonianza solo se è credibile che tali modifiche verbali siano avvenute.

La testimonianza può comunque essere ammessa nei seguenti casi:• Se esiste una prova

scritta parziale che renda credibile il fatto di cui si parla. •Se il contraente non ha potuto

materiali o morali. •Se una delle parti ha perso senza

ottenere una prova scritta per motivi

colpa il documento che avrebbe provato il fatto.

Inoltre, la riforma del 2009 ha introdotto la possibilità di testimonianza scritta: con l’accordo

delle parti e la valutazione del giudice, la testimonianza può essere presentata per iscritto,

firmata dal testimone e autenticata.

Segue.Presunzioni

Le presunzioni sono ragionamenti logici che permettono al giudice di dedurre un fatto ignoto

da uno noto (art. 2727 c.c.).

Si distinguono in: •Presunzioni semplici:Sono valutate dal giudice in base alla logica e alla

sua esperienza.Devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c. Comma 2). Ad

se una persona ha un reddito basso ma possiede beni di lusso,il giudice potrebbe

esempio,

presumere che abbia guadagni non dichiarati.​

•Presunzioni legali: è la legge che stabilisce che, se si verifica un certo fatto, se ne presume

un altro. Queste presunzioni possono essere:

•Assolute: non ammettono prova contraria (es. art. 232 c.c.).Se un bambino nasce durante il

matrimonio, si presume che il padre sia il marito della madre

•Relative : ammettono prova contraria (es. art. 1142 c.c.).Chi possiede un terreno si

presume proprietario, ma altri possono provare che non è così

E. Pubblicità e trascrizione

La pubblicità è il procedimento predisposto dalla legge per rendere conoscibili ai terzi alcuni

fatti, atti, negozi giuridici o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Lo scopo è quello di

permettere un’adeguata informazione ai terzi di fatti o atti particolarmente rilevanti.

Esistono vari strumenti per attuare il sistema pubblicitario:

-​ Archivi informatici dello stato civile: Per le situazioni personali (situazioni che

influiscono sullo status dei soggetti; mediante iscrizione, annotazione e trascrizione

di vicende di particolare rilevanza come nascita, matrimonio…)

-​ Registro delle persone pubbliche: Conoscibilità delle vicende relative a associazioni

e fondazioni riconosciute come persone giuridiche.

-​ Registro unico del terzo settore: Conoscibilità delle vicende relative agli enti

riconosciuti come enti del terzo settore

-​ Registro delle imprese: Pubblicità alle vicende relative a società commerciali e

imprese individuali.

-​ Registri immobiliari: Pubblicità ai fatti costitutivi, estintivi e traslativi della proprietà e

di altri diritti reali su beni immobili.

-​ Registro navale: Registro degli aeromobili.

-​ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per i beni mobili (come oggetti di valore o titoli di credito), la pubblicità si realizza spesso con

il possesso. Se qualcuno possiede un bene e lo ha acquistato in buona fede, la legge

presume che ne sia il legittimo proprietario.

La pubblicità può svolgere funzioni diverse:

●​ Pubblicità notizia: ha solo funzione informativa e permette di rendere conoscibile ai

terzi situazioni rilevanti mediante strumenti che non condizionano l'efficacia del fatto

pubblicato nella sua opponibilità ai terzi. Essa è un obbligo e la sua omissione dà

luogo a sanzioni penali. (Art. 93 → Pubblicazione matrimoniale)

●​ Pubblicità dichiarativa: Ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto

sottoposto a pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano

avuto conoscenza. Questa pubblicità costituisce un onere, e non un obbligo, a carico

della parte che ha interesse a rendere l'atto opponibile ai terzi.

●​ Pubblicità costitutiva: L'atto non produce effetti se non viene registrato.

●​ Pubblicità di fatto: E’ basata o sulla semplice conoscenza che il terzo abbia avuto

del fatto o su altro fatto che fa presumere l'esistenza della corrispondente situazione

giuridica (Se un negozio è aperto e funziona regolarmente, si presume che ci sia un

contratto d'affitto per il locale, anche se non è stato reso pubblico).

●​ Pubblicità sanante: aggiunge la funzione di rendere inopponibili taluni vizi dell'atto

(Se un contratto ha piccoli vizi formali ma viene registrato nei pubblici registri, la

pubblicità può sanare il problema, impedendo a terzi di contestarlo).

Trascrizione immobiliare:sua funzione dichiarativa

La trascrizione è una forma di pubblicità che serve a rendere pubblici gli atti che incidono

sulla titolarità dei beni immobili e dei beni mobili registrati, permettendo così di farli valere nei

confronti dei terzi.

La trascrizione ha natura dichiarativa(la trascrizione non crea il diritto, ma serve solo a

base personale( gli atti sono registrati in base al nome delle persone

renderlo pubblico) e

coinvolte, non in base ai beni)

La sua funzione principale, disciplinata dall’art. 2644 c.c., è risolvere i conflitti tra più

acquirenti dello stesso bene da un unico alienante.

La legge stabilisce che prevale chi trascrive per primo, indipendentemente da quando è

stato stipulato il contratto. Una volta effettuata la trascrizione, nessun altro atto successivo

può avere effetto contro chi ha trascritto per primo, anche se il contratto di chi trascrive dopo

è stato firmato prima.

Questo principio garantisce sicurezza nei trasferimenti immobiliari, ma sembra andare

contro la regola per cui nessuno può trasferire più diritti di quelli che ha. Infatti, chi ha già

venduto un bene non dovrebbe più poterlo vendere a qualcun altro.T

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fede.2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Mezzasoma Lorenzo.
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