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B. SITUAZIONI REALI DI GODIMENTO
20. I beni.
Secondo l’art.810 i beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. I beni non si
identificano necessariamente con le entità materiali. Il termine cosa è generico; tanto una casa o
un’auto quanto la paternità di un’opera dell’ingegno o l’energia elettrica. Sotto questo profilo i
beni si distinguono in beni materiali (cose corporali, ovvero entità percepite mediante l’uso dei
sensi) e immateriali (cose incorporali). Le cose corporali sono sempre beni giuridici anche quando
non siano oggetto attuale di diritti, poiché sono idonee a divenirlo. Per le cose incorporali bisogna
invece accertare se esse abbiano utilità socialmente meritevole (es. l’informazione non è sempre
necessità rilevante per il diritto, ma la sua tutela varia in relazione al contenuto). Lo stesso diritto
talvolta si presenta come bene giuridico; basti pensare alla disciplina di circolazione del (diritto di)
credito mediante cessione, ne conferma la natura di bene a sé stante.
I beni immateriali derogano al requisito della corporalità, i beni extra commercium derogano al
requisito della suscettibilità di godimento esclusivo (es. aria, acqua, opere di interesse artistico 57
ecc.), infine derogano ad entrambi i requisiti i beni immateriali extra commercium (es. salute,
ambiente, cultura, informazione, ecc.).
In un’ottica più ampia sono beni tutte le cose che, in quanto idonee a soddisfare un bisogno
umano meritevole di tutela dall’ordinamento, possono formare oggetto di situazioni soggettive e
quindi di un rapporto. Anche gli interessi diffusi, in quanto situazioni soggettive sono oggetto di un
rapporto. Va rivista pertanto l’opinione dell’irrilevanza giuridica delle res communes omnium (es.
il paesaggio è un bene giuridico rilevante) o delle res nullius (risorse naturali). Sono giuridicamente
rilevanti non solo i beni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali.
Quindi in sintesi: a) il bene giuridico è l’oggetto di una situazione soggettiva; b) ogni situazione ha
un bene quale oggetto; c) i beni possono essere patrimoniali e non patrimoniali; d) sono
concepibili beni a godimento necessariamente plurimo da parte di una molteplicità di soggetti; e)
l’individuazione di un interesse meritevole è compiuta dall’ordinamento.
In base al titolare della situazione soggettiva i beni si distinguono in beni pubblici (dello Stato e
degli enti) e privati (dei privati). Gli art. 822 ss. elencano una serie di beni pubblici distinguendo tra
beni necessariamente demaniali (appartengono funzionalmente al demanio pubblico, cioè non
possono appartenere se non ad un ente pubblico; es. spiaggia, porti.) e accidentalmente demaniali
(diventano demaniali quando appartengono all’ente pubblico; es. ferrovie, strade, musei).
Ulteriore distinzione viene fatta tra beni immobili (sono quei beni naturalmente (piantagione) o
artificialmente (edificio) incorporati al suolo) e mobili (sono mobili tutti gli altri beni); esitono poi
particolari beni mobili, i beni mobili registrati perché iscritti nei pubblici registri (es.automobili)
assimilati in gran parte alla disciplina dei beni immobili. Le energie naturali possono formare
oggetto di diritti e ad esse è applicabile la disciplina dei beni mobili.
I beni si distinguono anche per il regime a cui sono sottoposti nel rapporto sia per la loro
destinazione sia per la relazione che tra essi si può instaurare: a) si distinguono i beni divisibili e
indivisibili; la divisibilità o indivisibilità dipende dalla possibilità di dividere la cosa in parti
omogenee sì da farle conservare, nelle singole parti, un valore economico proporzionale all’intero;
l’indivisibilità del bene può dipendere dalla natura del bene stesso (es. animale vivo) o dalla
volontà delle parti; b) beni fungibili e infungibili; il bene è fungibile quando può essere
indifferentemente sostituito da un altro identico per quantità e qualità; l’infungibilità caratterizza i
prodotti in esemplare unico e non sostituibile con un identico altro bene; c) beni generici e
specifici; i beni generici appartengono a un determinato genere e hanno rilevanza per il loro peso,
numero e misura (es. grano o stoffa) mentre i beni specifici sono presi in considerazione per la loro
individualità (es. un determinato appartamento); d) beni fruttiferi e infruttiferi; il bene fruttifero è
un bene capace di produrre altri beni, questi ultimi sono qualificati come frutti e possono essere
naturali (se prescindono dall’opera dell’uomo; es. il melo produce comunque i suoi frutti) o civili
(consistono in un’utilità derivante dalla particolare utilizzazione economica del bene; es. canone di
locazione di un appartamento); i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li
produce mentre i frutti civili si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del
diritto; e) beni produttivi e improduttivi; se il bene produce frutti naturali viene definito
produttivo, sono improduttivi invece sia i beni infruttiferi che quelli che generano frutti civili (N.B.
gli utili d’impresa non sono frutti civili perché derivano dall’attività imprenditoriale e non dal
capitale investito); f) beni consumabili e inconsumabili; sono consumabili i beni destinati a 58
trasformarsi sì da non adempiere più la funzione originaria (es. cibo), sono inconsumabili i beni il
cui uso è ripetibile, pur potendosi deteriorare (es. vestito).
Inoltre, un bene può risultare anche dalla particolare connessione tra più cose; cose composte e
universalità di mobili; queste ultime sono costituite dalla relazione fra più cose appartenenti allo
stesso proprietario e destinate a una funzione unitaria (es. una biblioteca, un gregge).
La regola “possesso vale titolo” non è applicabile alle universalità di mobili; il titolare di questa può
difendere il proprio diritto con l’azione di manutenzione che non è concessa invece al possessore
di singoli beni mobili. Nell’universalità di diritto, a differenza di quella di fatto, l’unificazione è
attribuita non all’iniziativa del singolo, ma alla legge, che ne prevede una disciplina unitaria.
Nell’universalità di diritto possono rientrare beni mobili, immobili, mobili registrati, diritti,
obblighi, situazioni attive e passive (es. beni ereditari o aziende).
Le cose composte sono costituite dalla connessione di più cose che perdono la loro funzione
originaria per adempierne una diversa; es. automobile composta da diverse cose come ruote, parti
meccaniche, carrozzeria che separatamente svolgono funzioni diverse ma insieme hanno una
differente e unica destinazione. Nelle cose composte, a differenza dell’universalità di mobili, v’è
coesione fisica tra i vari elementi. In entrambi i generi i singoli elementi diventano parte di un
tutto che non può esistere senza uno di essi. In tale contesto diamo la definizione di pertinenze;
cioè, cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra. È escluso il vincolo
pertinenziale qualora un bene sia adibito a servizio di un altro bene appartenente a diverso
proprietario. Il rapporto pertinenziale si può instaurare sia tra due beni immobili (es. garage
destinato a servizio di una casa) sia tra un bene mobile ed uno immobile (es. impianto termico in
una casa). La pertinenza assume quindi carattere accessorio.
21. La proprietà nel codice e nella Costituzione.
Nel codice del 1942 la proprietà si colloca in un sistema che prioritizza la produttività.
Storicamente concepita in senso statico come fonte di reddito e godimento, si adegua al modello
industriale della società moderna e si inserisce nei rapporti economici; diviene strumento di
iniziativa economica. Il codice del 1865 già prevedeva limiti ed obblighi della proprietà,
subordinata alla legge e ai regolamenti, con il codice del 1942 ai limiti negativi si affiancano
comportamenti postivi. Della dimensione dinamica della proprietà prende atto anche la
Costituzione del 1948; alla produttività si affiancano interessi non patrimoniali.
Nella Carta costituzionale, la proprietà è garantita non tra i princìpi fondamentali (1-12 cost.) né
tra i diritti di libertà (13-28 cost.) ma tra i rapporti economici (35-47 cost.). Disancorata dall’uomo
come suo diritto inviolabile, la proprietà è garantita in prospettiva solidaristica nella quale la
dignità della persona e l’eliminazione degli ostacoli costituiscono i parametri di riferimento
indefettibili.
La proprietà è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (42 cost).
Emblematica è la possibilità di espropriare i beni che interessano la produzione nazionale se il
proprietario ne abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio. 59
22. Poteri di godimento e di disposizione.
La proprietà attribuisce il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, ma
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento (832).
Il potere di godimento corrisponde alla facoltà di usare o no la cosa, di deciderne le modalità di
utilizzazione, di trasformazione o la distruzione.
Il potere di disposizione si sostanzia in una serie di facoltà come la possibilità di compiere atti
giuridici, di decidere la destinazione economica del bene, di disporre materialmente della cosa, di
scegliere il tempo di utilizzazione e di godimento della stessa; può attenere quindi, ora alla
disponibilità negoziale ora a quella materiale.
Tali poteri vanno però sempre relazionati al rapporto, potendosi giustificare un loro diverso
contenuto; basti pensare ai vincoli esistenti in una zona (es. centro storico) e quindi ai relativi limiti
ed obblighi che può incontrare la facoltà di godimento.
Godimento e disponibilità sono pieni (nel senso che della cosa il proprietario può fare ciò che
vuole) ed esclusivi (è vietata ogni intromissione altrui).
23. Pluralità di statuti proprietari.
Vi è una pluralità di statuti proprietari. La disciplina dei mezzi di produzione non può essere uguale
a quella di un appartamento, a sua volta la proprietà di un appartamento è diversa secondo l’uso
dello stesso, se adibito a propria abitazione o fonte diretta di reddito.
La proprietà si caratterizza per la base intrinseca del bene e per la destinazione ad esso assegnata
nel rapporto; un vestito se considerato come prodotto finito dell’attività d’im