Secondo la dottrina, anche se il contratto resta valido, si può comunque agire per ottenere
un risarcimento, perché la mancata informazione viola il dovere di buona fede nelle trattative
Il formulario si divide in tre sezioni, ognuna con un ruolo preciso:
Contiene le informazioni fondamentali per capire cosa si sta
Prima parte:
acquistando:chi è il venditore e chi è l’operatore;Cosa si sta comprando: tipo e
contenuto esatto del diritto (es. settimana di utilizzo, servizi, ecc.);da quando si potrà
iniziare a usare l’immobile;prezzo complessivo da pagare (senza costi
nascosti);Eventuale adesione del venditore a codici di condotta e dove si possono
consultare.
Seconda parte(diritto di recesso e di acconto):il consumatore può entro 14 giorni
recedere dalla firma o dalla ricezione del contratto (se posteriore) senza alcun obbligo di
motivazione. In questo periodo il venditore non può chiedere alcun anticipo o pagamento
Terza parte: informazioni supplementari
Sono dettagli aggiuntivi su aspetti particolari, come:informazioni più dettagliate
sull’immobile;costi futuri da sostenere;cosa succede se l’immobile è ancora in
costruzione;quali diritti specifici derivano dalla firma del contratto.
Queste informazioni possono essere in un documento separato, ma il formulario deve
ove trovarle.
spiegare chiaramente d
Le informazioni contenute nel formulario diventano parte integrante del contratto. Questo
significa che: non possono essere cambiate liberamente dal professionista;possono essere
modificate solo con accordo delle parti o in casi eccezionali e imprevedibili, fuori dal controllo
del venditore.Ogni modifica deve essere comunicata per iscritto al consumatore prima della
firma
La forma scritta e gli ulteriori requisiti contenutistici del contratto di
multiproprietà
I requisiti del contratto di multiproprietà sono disciplinati dall’ art 72 c.cons che,sul piano
formale, richiede che l’ atto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, in
italiano e in una lingua ufficiale UE scelta dal consumatore (se diversa), pena la nullità del
contratto.
Oltre alle informazioni precontrattuali (art. 71 c.cons), il contratto deve contenere:Identità,
firma e residenza delle parti; data e luogo di conclusione; contenuto delle clausole
concernenti l’ esistenza del diritto di recesso e la durata del periodo entro il quale può
esercitarlo nonché il divieto di versare acconti durante questo periodo, da sottoscrivere
separatamente; un modulo per esercitare il recesso( da allegare per facilitarne l’uso).
Cosa succede se mancano questi elementi? Alcuni ritengono che possa causare la
nullità del contratto, specie se riguarda il trasferimento di diritti reali immobiliari (es. proprietà
o usufrutto).
-Altri però fanno notare che il vero scopo di queste regole è informare il consumatore, quindi,
bisognerebbe garantire al consumatore il diritto di ricevere le informazioni mancanti anche
dopo la firma.
-Un’altra posizione propone che, se mancano queste informazioni, il venditore risponda per
responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), cioè per aver violato la buona fede nelle
trattative.
-Infine, si ipotizza anche la risoluzione del contratto per inadempimento, se l’accordo risulta
incompleto e compromette gli interessi del consumatore.
L’ obbligo di Fideussione(ex. art 72 bis c.cons)
L’art. 72-bis c. cons prevede un importante strumento di tutela del consumatore:
l’obbligo per il professionista di prestare una fideiussione bancaria o assicurativa per
garantire la corretta esecuzione del contratto.
Il venditore deve fornire fideiussione se: è una società di persone, oppure è una società di
capitale con esso inferiore a 5,5 milioni di euro e senza sede in Italia
In ogni caso, se l’alloggio è in costruzione: in questo caso, la fideiussione serve a garantire il
completamento dei lavori.
La garanzia deve essere indicata nel contratto, a pena di nullità.
Questa nullità è considerata “di protezione”: ciò significa che può essere fatta valere solo
dal consumatore.
Tuttavia, se la fideiussione esiste realmente ma non è stata menzionata, il contratto resta
valido: l’informazione può essere comunicata successivamente o considerata superata se i
lavori sono stati completati correttamente.
La garanzia non può imporre al consumatore di far causa prima al venditore per poter
essere rimborsato.Il consumatore non può rinunciare a questa garanzia; ogni clausola che
viola questi principi è nulla perché considerata vessatoria.
Il recesso e le sue modalità di esercizio
La tutela più rilevante a favore del consumatore è il recesso ad nutum ossia il diritto del
consumatore di sciogliere il contratto senza spiegazioni e senza penali, entro 14 giorni dalla
firma (o dalla ricezione del contratto, se successiva).
Il contratto e tutti gli eventuali contratti accessori si annullano automaticamente. Il recesso è
gratuito, unilaterale, recettizio e incondizionato.
Il termine per esercitare il recesso si calcola dalla data della conclusione del contratto
oppure dalla data di ricezione della copia del contratto da parte del consumatore, se
successivo alla firma.
-Se non ti consegnano il modulo per il recesso: hai 1 anno e 14 giorni per recedere.
-Se mancano le informazioni obbligatorie del formulario informativo: hai 3 mesi e 14
giorni.
Come si esercita: Il consumatore deve inviare una comunicazione scritta, su carta o altro
supporto duraturo, entro i termini, a chi è indicato nel contratto.
Il professionista deve fornire il modulo di recesso e tutti i documenti informativi richiesti dalla
legge.
Fino a quando non scade il termine per recedere, il venditore non può chiedere nulla in
cambio: Nessun anticipo o acconto; Nessuna garanzia; Niente depositi o riconoscimenti di
debito; Nessun obbligo finanziario per il consumatore.
È possibile entrare in possesso dell’immobile anche durante i 14 giorni di ripensamento,
ue
senza dover versare acconti.Questo perché il contratto, seppur “ ”, può comunq
sospeso
iniziare a produrre i suoi effetti pratici (es. l’uso dell’immobile).
L’ inderogabilità della disciplina
Le regole previste per tutelare il consumatore non possono essere modificate o
eliminate dal contratto: si applicano sempre, anche se le parti provano ad accordarsi
diversamente.
Se nel contratto ci sono clausole che tolgono diritti al consumatore o limitano le
responsabilità del professionista, sono nulle.
Questa è una nullità di protezione: serve solo a tutelare il consumatore e può essere fatta
valere anche dal giudice d’ufficio.
Solo quelle clausole nulle vengono eliminate, non l’intero contratto: al loro posto si applicano
automaticamente le regole stabilite dalla legge.
La legge italiana si applica sempre, anche se il contratto dice di seguire un’altra legge
straniera, perché la protezione del consumatore non è rinunciabile.
La tutela giurisdizionale e amministrativa.Il concorrente regime sanzionatorio.
La legge mira inoltre a tutelare il consumatore riconoscendogli la possibilità di far valere i
propri diritti sia in sede giurisdizionale che amministrativa.
In tribunale,Il giudice competente è sempre quello del luogo in cui il consumatore ha la
residenza o il domicilio in Italia.Questo vale sia se il consumatore fa causa, sia se viene
citato in giudizio.
Inoltre, il consumatore può anche usare forme di tutela collettiva come:
La class action, che permette a più persone danneggiate dallo stesso comportamento di
agire insieme, con più forza e meno costi.
Sul versante amministrativo il consumatore può rivolgersi all’AGCM (Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato) se, ad esempio, il professionista ha fatto pubblicità ingannevole
o non ha rispettato le regole sui contratti.
-Se il professionista non rispetta le regole, la legge prevede una multa da 1.000 a 5.000
euro.
Le violazioni possono riguardare: mancanza di informazioni, contratto incompleto,
fideiussione non prestata, richieste di acconti illegittime, ecc.
-Se il professionista continua a violare la legge, oltre alla multa può essere sospeso
dall’attività per un periodo tra 180 giorni e 6 mesi.
Il consumatore e il professionista: Il c. cons individua nel consumatore il soggetto
debole da proteggere e nel professionista il soggetto forte da controllare tramite
disposizioni normative che ne limiti l'agire giuridico.
La normativa del codice del consumo si applica solo a determinati rapporti, cioè a quelli che
rientrano nella definizione di “ atto di consumo",ossia un atto che avviene tra un soggetto
qualificabile come consumatore ed uno quale professionista.
L’ art 3 lett. a c. cons fornisce la definizione di consumatore affermando che egli è la
«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta».
L’ assenza anche di uno solo di tali elementi determina l’inapplicabilità della normativa.
L’ evoluzione giurisprudenziale della nozione codicistica di consumatore:dal
consumatore quale persona fisica al condominio
Il consumatore deve essere una persona fisica. Perciò le persone giuridiche – come
società, enti o associazioni – non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di
tutela prevista per i consumatori.
Se questa esclusione è comprensibile per le società commerciali, che hanno uno scopo
lucrativo e una forza contrattuale spesso pari o superiore a quella dei professionisti, ha
invece sollevato dubbi in dottrina quando riguarda persone giuridiche caratterizzate dal
perseguimento di finalità non lucrative(associazioni ), che potrebbero avere bisogno delle
stesse tutele previste per le persone fisiche.
Per questo motivo, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di “allargare” l’interpretazione
della nozione di consumatore, senza però modificarne formalmente la definizione. In
particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto che anche il condominio può essere
considerato consumatore, pur non essendo una persona fisica.
Questo perché il condominio non ha personalità giuridica distinta da quella dei suoi
partecipanti per conto dei quali l’amministratore agisce in loro rappresentanza.
In pratica, la giurisprudenza ha ritenuto che, quando il condominio stipula un contratto
(es. con un’impresa per lavori di manutenzione), il sogge
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