Estratto del documento

Secondo la dottrina, anche se il contratto resta valido, si può comunque agire per ottenere

un risarcimento, perché la mancata informazione viola il dovere di buona fede nelle trattative

Il formulario si divide in tre sezioni, ognuna con un ruolo preciso:

Contiene le informazioni fondamentali per capire cosa si sta

Prima parte:

acquistando:chi è il venditore e chi è l’operatore;Cosa si sta comprando: tipo e

contenuto esatto del diritto (es. settimana di utilizzo, servizi, ecc.);da quando si potrà

iniziare a usare l’immobile;prezzo complessivo da pagare (senza costi

nascosti);Eventuale adesione del venditore a codici di condotta e dove si possono

consultare.

Seconda parte(diritto di recesso e di acconto):il consumatore può entro 14 giorni

recedere dalla firma o dalla ricezione del contratto (se posteriore) senza alcun obbligo di

motivazione. In questo periodo il venditore non può chiedere alcun anticipo o pagamento​

Terza parte: informazioni supplementari

Sono dettagli aggiuntivi su aspetti particolari, come:informazioni più dettagliate

sull’immobile;costi futuri da sostenere;cosa succede se l’immobile è ancora in

costruzione;quali diritti specifici derivano dalla firma del contratto.

Queste informazioni possono essere in un documento separato, ma il formulario deve

ove trovarle.

spiegare chiaramente d

Le informazioni contenute nel formulario diventano parte integrante del contratto. Questo

significa che: non possono essere cambiate liberamente dal professionista;possono essere

modificate solo con accordo delle parti o in casi eccezionali e imprevedibili, fuori dal controllo

del venditore.Ogni modifica deve essere comunicata per iscritto al consumatore prima della

firma​

La forma scritta e gli ulteriori requisiti contenutistici del contratto di

multiproprietà​

I requisiti del contratto di multiproprietà sono disciplinati dall’ art 72 c.cons che,sul piano

formale, richiede che l’ atto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, in

italiano e in una lingua ufficiale UE scelta dal consumatore (se diversa), pena la nullità del

contratto.​

Oltre alle informazioni precontrattuali (art. 71 c.cons), il contratto deve contenere:Identità,

firma e residenza delle parti; data e luogo di conclusione; contenuto delle clausole

concernenti l’ esistenza del diritto di recesso e la durata del periodo entro il quale può

esercitarlo nonché il divieto di versare acconti durante questo periodo, da sottoscrivere

separatamente; un modulo per esercitare il recesso( da allegare per facilitarne l’uso).​

Cosa succede se mancano questi elementi? Alcuni ritengono che possa causare la

nullità del contratto, specie se riguarda il trasferimento di diritti reali immobiliari (es. proprietà

o usufrutto).​

-Altri però fanno notare che il vero scopo di queste regole è informare il consumatore, quindi,

bisognerebbe garantire al consumatore il diritto di ricevere le informazioni mancanti anche

dopo la firma.​

-Un’altra posizione propone che, se mancano queste informazioni, il venditore risponda per

responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.), cioè per aver violato la buona fede nelle

trattative.​

-Infine, si ipotizza anche la risoluzione del contratto per inadempimento, se l’accordo risulta

incompleto e compromette gli interessi del consumatore.

L’ obbligo di Fideussione(ex. art 72 bis c.cons)

L’art. 72-bis c. cons prevede un importante strumento di tutela del consumatore:

l’obbligo per il professionista di prestare una fideiussione bancaria o assicurativa per

garantire la corretta esecuzione del contratto.

Il venditore deve fornire fideiussione se: è una società di persone, oppure è una società di

capitale con esso inferiore a 5,5 milioni di euro e senza sede in Italia​

In ogni caso, se l’alloggio è in costruzione: in questo caso, la fideiussione serve a garantire il

completamento dei lavori.​

La garanzia deve essere indicata nel contratto, a pena di nullità.​

Questa nullità è considerata “di protezione”: ciò significa che può essere fatta valere solo

dal consumatore.​

Tuttavia, se la fideiussione esiste realmente ma non è stata menzionata, il contratto resta

valido: l’informazione può essere comunicata successivamente o considerata superata se i

lavori sono stati completati correttamente.​

La garanzia non può imporre al consumatore di far causa prima al venditore per poter

essere rimborsato.Il consumatore non può rinunciare a questa garanzia; ogni clausola che

viola questi principi è nulla perché considerata vessatoria.

Il recesso e le sue modalità di esercizio

La tutela più rilevante a favore del consumatore è il recesso ad nutum ossia il diritto del

consumatore di sciogliere il contratto senza spiegazioni e senza penali, entro 14 giorni dalla

firma (o dalla ricezione del contratto, se successiva).​

Il contratto e tutti gli eventuali contratti accessori si annullano automaticamente. Il recesso è

gratuito, unilaterale, recettizio e incondizionato.

Il termine per esercitare il recesso si calcola dalla data della conclusione del contratto

oppure dalla data di ricezione della copia del contratto da parte del consumatore, se

successivo alla firma.

-Se non ti consegnano il modulo per il recesso: hai 1 anno e 14 giorni per recedere.​

-Se mancano le informazioni obbligatorie del formulario informativo: hai 3 mesi e 14

giorni.​

Come si esercita: Il consumatore deve inviare una comunicazione scritta, su carta o altro

supporto duraturo, entro i termini, a chi è indicato nel contratto.​

Il professionista deve fornire il modulo di recesso e tutti i documenti informativi richiesti dalla

legge.

Fino a quando non scade il termine per recedere, il venditore non può chiedere nulla in

cambio: Nessun anticipo o acconto; Nessuna garanzia; Niente depositi o riconoscimenti di

debito; Nessun obbligo finanziario per il consumatore.​

È possibile entrare in possesso dell’immobile anche durante i 14 giorni di ripensamento,

ue

senza dover versare acconti.Questo perché il contratto, seppur “ ”, può comunq

sospeso

iniziare a produrre i suoi effetti pratici (es. l’uso dell’immobile).

L’ inderogabilità della disciplina

Le regole previste per tutelare il consumatore non possono essere modificate o

eliminate dal contratto: si applicano sempre, anche se le parti provano ad accordarsi

diversamente.​

Se nel contratto ci sono clausole che tolgono diritti al consumatore o limitano le

responsabilità del professionista, sono nulle.​

Questa è una nullità di protezione: serve solo a tutelare il consumatore e può essere fatta

valere anche dal giudice d’ufficio.​

Solo quelle clausole nulle vengono eliminate, non l’intero contratto: al loro posto si applicano

automaticamente le regole stabilite dalla legge.​

La legge italiana si applica sempre, anche se il contratto dice di seguire un’altra legge

straniera, perché la protezione del consumatore non è rinunciabile.

La tutela giurisdizionale e amministrativa.Il concorrente regime sanzionatorio.

La legge mira inoltre a tutelare il consumatore riconoscendogli la possibilità di far valere i

propri diritti sia in sede giurisdizionale che amministrativa.​

In tribunale,Il giudice competente è sempre quello del luogo in cui il consumatore ha la

residenza o il domicilio in Italia.Questo vale sia se il consumatore fa causa, sia se viene

citato in giudizio.​

Inoltre, il consumatore può anche usare forme di tutela collettiva come:​

La class action, che permette a più persone danneggiate dallo stesso comportamento di

agire insieme, con più forza e meno costi.

Sul versante amministrativo il consumatore può rivolgersi all’AGCM (Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato) se, ad esempio, il professionista ha fatto pubblicità ingannevole

o non ha rispettato le regole sui contratti.​

-Se il professionista non rispetta le regole, la legge prevede una multa da 1.000 a 5.000

euro.​

Le violazioni possono riguardare: mancanza di informazioni, contratto incompleto,

fideiussione non prestata, richieste di acconti illegittime, ecc.​

-Se il professionista continua a violare la legge, oltre alla multa può essere sospeso

dall’attività per un periodo tra 180 giorni e 6 mesi.​

Il consumatore e il professionista: Il c. cons individua nel consumatore il soggetto

debole da proteggere e nel professionista il soggetto forte da controllare tramite

disposizioni normative che ne limiti l'agire giuridico.

La normativa del codice del consumo si applica solo a determinati rapporti, cioè a quelli che

rientrano nella definizione di “ atto di consumo",ossia un atto che avviene tra un soggetto

qualificabile come consumatore ed uno quale professionista.​

L’ art 3 lett. a c. cons fornisce la definizione di consumatore affermando che egli è la

«persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale o professionale eventualmente svolta».

L’ assenza anche di uno solo di tali elementi determina l’inapplicabilità della normativa.

L’ evoluzione giurisprudenziale della nozione codicistica di consumatore:dal

consumatore quale persona fisica al condominio

Il consumatore deve essere una persona fisica. Perciò le persone giuridiche – come

società, enti o associazioni – non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di

tutela prevista per i consumatori.

Se questa esclusione è comprensibile per le società commerciali, che hanno uno scopo

lucrativo e una forza contrattuale spesso pari o superiore a quella dei professionisti, ha

invece sollevato dubbi in dottrina quando riguarda persone giuridiche caratterizzate dal

perseguimento di finalità non lucrative(associazioni ), che potrebbero avere bisogno delle

stesse tutele previste per le persone fisiche.

Per questo motivo, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di “allargare” l’interpretazione

della nozione di consumatore, senza però modificarne formalmente la definizione. In

particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto che anche il condominio può essere

considerato consumatore, pur non essendo una persona fisica.

Questo perché il condominio non ha personalità giuridica distinta da quella dei suoi

partecipanti per conto dei quali l’amministratore agisce in loro rappresentanza.

In pratica, la giurisprudenza ha ritenuto che, quando il condominio stipula un contratto

(es. con un’impresa per lavori di manutenzione), il sogge

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fede.2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Mezzasoma Lorenzo.
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