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Art.1455 c.c. - importanza dell’inadempimento: “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento
• di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (l’inadempimento deve
non scarsa importanza).”
essere di
◦ La valutazione di non scarsa importanza deve avvenire:
‣ verificando che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile sull'economia del
rapporto.
‣ tenendo in considerazione eventuali elementi soggettivi in merito al comportamento delle
parti che possano attenuare il giudizio di gravità dell'inadempimento.
Qual è l’onere della prova?
• Il contraente fedele per sentenza del 2001 il contraente fedele non deve
provare l’inadempimento bensì unicamente l’esistenza del contratto, deve e può limitarsi ad allegare,
ossia a dichiarare, l’inadempimento > sarà onere del contraente inadempiente eccepire, dimostrare,
che non vi è stato un inadempimento o che esso fosse di scarsa importanza.
◦ Le sezioni unite hanno applicato il principio di vicinanza della prova > l’adempimento deve essere
provato dal contraente che si assume essere inadempiente in quanto sarebbe difficilissimo
provare l’inadempimento da parte del contraente fedele.
Art.1458 c.c. - effetti della risoluzione: effetto
“La risoluzione del contratto per inadempimento ha
• retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata
espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di risoluzione.”
◦ Es. risoluzione nei confronti dei terzi > A vende a B un immobile. B vende a C l’immobile prima di
aver pagato il prezzo ad A. A agisce quindi per la risoluzione. C (terzo avente causa) fa sempre
> la risoluzione non è opponibile ai terzi aventi causa.
salvo il suo acquisto sub condicione
‣ La condizione è sempre opponibile > vendita > se il contraente non adempie
il contratto è inefficace, cessa di produrre effetti.
Come si ottiene la risoluzione del contratto:
• ◦ La risoluzione può intervenire per:
‣ Domanda giudiziale alla quale conseguirà una sentenza e la risoluzione del contratto
sentenza
dipenderà dalla (sarà di tipo costitutivo).
‣ Di diritto in tre casi che fanno ottenere la risoluzione in via stragiudiziale senza il bisogno di
una sentenza:
Diffida ad adempiere - art.1454 c.c.: “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per
• iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente
detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere
inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura
del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine
senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.”
◦ Dichiarazione di volontà unilaterale con cui il contraente fedele intima di adempiere
la controparte entro un congruo termine (= costituzione in mora) + il contraente
fedele deve dichiarare espressaemtne che decorso il termine congruo il contratto si
intenderà senz'altro risolto.
◦ Il contratto si risolve ex lege decorso il termine, di regola di quindici giorni, salvo un
termine diverso per la natura del contratto e degli usi.
‣ Qualora il contraete decida di inviare la diffida ad adempiere per mezzo di un
rappresentante (es. un avvocato) la relativa procura deve essere conferita per
iscritto, anche se il contratto non ha forma vincolata. atto scritto
ad substantiam
‣ La diffida ad adempiere possiede la forma =
Clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.: “I contraenti possono convenire
• espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalità stabilite In questo caso, la
(clausola troppo generica).
risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva (la clausola fa sorgere un diritto potestativo).”
◦ Ratio: la clausola risolutiva espressa serve ad impedire che il giudice vada a
sindacare sulla scarsa importanza > la sentenza eventuale del giudice quindi
sarebbe unicamente dichiarativa
Termine essenziale - art.1457 c.c.: “Se il termine fissato per la prestazione di una delle
• parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso
contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne
notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto
anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.”
◦ essenziale
Elementi costitutivi = termine d’adempimento a carattere (=
l’adempimento oltre detto termine non soddisfa l’interesse del creditore) = il
contratto si risolve di diritto sia quando il termine è oggettivamente essenziale (=
ovvero deriva dalla natura stessa della prestazione) sia quando è soggettivamente
essenziale (= quando le parti hanno espressamente qualificato il termine come
essenziale).
‣ Es. termine oggettivo = consegna dell'abito da sposa, se non viene
consegnato nel termine prestabilito il contratto si risolve di diritto
‣ Il termine è essenziale nell’interesse del creditore, in quanto arbitro del suo
interesse > la parte che subisce l’inadempimento può entro tre giorni esigere
ciononostante l’esecuzione.
Rimedi offerti alle parti in merito ai contratti a prestazioni corrispettive:
Art.1460 c.c. - eccezione d’inadempimento: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei
contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle
parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle
circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (es. se l’adempimento è di scarsa importanza non posso
eccepirle).” 1) 2)
• Il rifiuto della prestazione è giustificato se vi è inadempimento la prestazione non sia stata
3)
esattamente adempiuta il rifiuto è conforme a buona fede
Art.1461 c.c. - mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti: “Ciascun contraente può
sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono
divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo
(sono mutate)
che sia prestata idonea garanzia (personale o reale).”
Art.1462 c.c. - clausola limitativa della proponibilità di eccezioni (clausola solve et repete): “La
clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la
prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia
sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.”
solve et repete
• La clausola comporta la rinuncia al diritto di opporre eccezioni ed è diretta a rafforzare
il vincolo contrattuale assicurando una tutela maggiore del credito di una delle parti.
• Limiti imposti a questa clausola:
◦ Non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto = questo
perché tali eccezioni mettono in dubbio la validità dell'intero negozio e quindi della stessa
clausola
◦ Il giudice può sospendere la condanna all'adempimento della prestazione se riconosce che
sussistono gravi motivi
2) Impossibilità sopravvenuta (della prestazione)
• L’impossibilità sopravvenuta della prestazione libera il debitore > in un contratto sinallagmatico il
contratto si risolve e la risoluzione opera di diritto.
Art.1463 c.c. - impossibilità totale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve
restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.”
• Fattispecie di risoluzione automatica (la parte è già liberata) > se la parte ha già prestato potrà ripetere
ex tunc
la prestazione ricevuta > il contratto si risolve > vengono meno gli effetti > è come se il
contratto non si fosse mai prodotto > è un indebito.
Impossibilità parziale > art.1464 c.c.: “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente
impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può
anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.”
con effetti traslativi e costitutivi
Res perit domino-contratti (o contratti a effetti reali)-art.1465
c.c.:"Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o
trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera
l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata
il rischio di perimento di una cosa grava sempre sul proprietario).
(= La stessa disposizione si
applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine (=
criterio di ripartizione del peri mento applicabile anche qualora il contratto sia sottoposto a termine) .
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata
individuata. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto
a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (= se il
perit domino
termine è futuro e certo il termine segue la regola generale “res (futuro)”; per la condizione
invece non vale questa regola).”
• Vale per una cosa determinata > una cosa generica non potrà mai per