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PERSONA GIURIDICA

Un ente è un soggetto giuridico in forma collettiva, caratterizzato dallo

svolgimento di un’attività orientata ad uno scopo di natura economica o ideale.

Il suo patrimonio è diretto a realizzare lo scopo.

- Autonomia patrimoniale perfetta, ossia personalità giuridica 

società di capitali (Spa ed Srl), associazioni riconosciute, fondazioni,

società cooperative.

Il patrimonio sociale non è assoggettato alle pretese dei creditori dei singoli

soci, così come i soci non rispondono per le obbligazioni che fanno capo

all’ente. Deroga alla regola generale della limitata responsabilità patrimoniale

del debitore (Art. 2740 c.c).

- Autonomia patrimoniale imperfetta: società di persone (S.n.c., S.a.s.,

associazioni o comitati non riconosciuti).

I soci potranno essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall’ente. Nel

caso della Snc, invece, i soci rispondono del debito sociale solo dopo il

tentativo infruttuoso di esecuzione forzata da parte di un creditore della

società, di fronte all’incapienza di quest’ultima.

Riconoscimento della persona giuridica è automatico per le società di

capitali (S.p.A ed S.r.l) ed è contestuale all’iscrizione nel registro delle imprese.

Le società di persone possono essere riconosciute o meno. Per ottenere

personalità giuridica devono iscriversi al registro delle persone giuridiche in

Prefettura.

Corporazioni Società (di capitali – S.r.l e S.p.A – o di persone – Snc,

Sas ed SS), associazioni riconosciute e non riconosciute, consorzi

prevale l’elemento personalistico.

Mentre le associazioni non hanno scopo di lucro, le società si.

Gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e

dispongono liberamente del patrimonio comune. Realizzano interessi di cui

sono portatrici le persone operanti all’interno della struttura organizzativa. I

partecipanti deliberano riuniti in assemblea generale.

Istituzioni fondazioni e comitati prevale l’elemento patrimoniale:

 

Sono vincolate ad uno scopo stabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente

immutabile, consistono in un complesso organizzato di beni destinati ad una

determinata finalità (ideale) individuata dalla volontà di uno o più fondatori.

Realizzano un interesse di carattere generale.

ENTI A STRUTTURA CORPORATIVA

1) Associazioni Es. sindacati, partiti politici, associazioni culturali.

Nascono dall’incontro di una pluralità di soggetti, per la soddisfazione di un

interesse di natura ideale e senza scopo di lucro soggettivo contratto

plurilaterale con comunione di scopo: si tratta un accordo fra persone che

decidono di associarsi tramite un atto costitutivo e stabiliscono le regole di

funzionamento dell’associazione tramite uno statuto.

Se vengono riconosciute, tramite un provvedimento dell’autorità

amministrativa, acquisiscono personalità giuridica. Gli atti più importanti della

vita delle associazioni riconosciute sono soggetti a pubblicità nel registro delle

persone giuridiche.

Forma Per la costituzione di un’associazione non riconosciuta è sufficiente

l’accordo tra i soci, se riconosciuta l’atto costitutivo deve essere redatto in

forma pubblica (indicando denominazione, patrimonio e della sede dell’ente).

Statuto indica i requisiti per l’ammissione nell’associazione, tuttavia

l’ingresso resta discrezionale. L’associato può recedere dall’associazione in

qualsiasi momento, se non ha assunto l’obbligo di farne parte a tempo

determinato. L’impegno a parteciparvi per tutta la vita sarebbe nullo.

Assemblea può deliberare l’esclusione di un consociato (ad es. per

comportamenti contrari alle previsioni dello statuto). Il socio che viene escluso

non ha diritto alla liquidazione di una quota.

Delibera a maggioranza semplice o qualificata, nomina uno o più

amministratori (con rappresentanza all’esterno dell’associazione e la cui

attività è controllata dall’assemblea), che rispondono secondo le regole sul

mandato, art. 1710 c.c.

L’estinzione dell’associazione deve essere deliberata dall’assemblea a

maggioranza qualificata, e avviene per ragioni previste nell’atto costitutivo o

quando lo scopo è stato raggiunto o se divenuto impossibile (liquidazione: i

beni vengono devoluti secondo le disposizioni dello statuto o secondo le

deliberazioni dell’assemblea).

2) Società se hanno scopo lucrativo.

3) Consorzi: lo scopo è il soddisfacimento in comune di un bisogno economico

dei partecipanti attraverso il compimento di un’opera, la prestazione di un

servizio oppure il coordinamento e la disciplina delle attività economiche dei

partecipanti.

ENTI A STRUTTURA ISTITUTIVA

1) Fondazioni: Costituita mediante un atto unilaterale (es. testamento) con

cui un soggetto mette a disposizione un patrimonio vincolato al

soddisfacimento di uno scopo (es. culturale, scientifico).

L’atto costitutivo deve contenere anche i criteri e le modalità di erogazione

delle rendite.

Esse possono venir costituite da un comitato promotore che raccolga presso

terzi i fondi necessari.

Mentre nell’associazione l’attività degli amministratori è controllata

dall’assemblea, nelle fondazioni un controllo di questo tipo non è possibile,

perché si prefiggono di realizzare interessi esterni.

La fondazione può essere estinta se lo scopo è raggiunto o diventa di scarsa

utilità; tuttavia, l’autorità governativa può trasformare la fondazione o fonderla

con altre con scopo analogo.

2) Comitati: gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad

uno scopo annunciato, ossia un vincolo di destinazione dei fondi raccolti (es.

comitati di soccorso o di beneficienza). In assenza del riconoscimento non

risponde solo il fondo raccolto, ma anche personalmente e solidamente i

componenti del comitato.

ENTI DEL TERZO SETTORE

Associazioni di volontariato, riconosciute o non riconosciute, finalizzate allo

svolgimento in favore di terzi di attività (assistenza disabili, beneficienza).

Rientrano tra gli enti del terzo settore anche le associazioni di promozione

sociale, gli enti filantropici e le imprese sociali. Il loro patrimonio è utilizzato per

finalità civiche e solidaristiche. BENI

Beni materiali: le cose che possono formare oggetto di diritti (le res

communes omnium, come aria atmosfera non sono oggetto di diritto).

Beni immateriali: beni che pur non avendo una consistenza fisica possono

comunque avere un valore economico, come ad esempio i segni distintivi

dell'impresa (marchio, ditta), le invenzioni, il diritto d'autore, le opere

dell'ingegno.

Beni immobili: terreni (anche sorgenti e corsi d’acqua) e tutto ciò che è

incorporato al suolo.

Beni mobili: tutti gli altri (art. 812 c.c.), che possono essere registrati o non

registrati.

Beni fungibili: si sostituiscono indifferentemente le une con le altre (denaro,

prodotti agricoli). Solo i beni fungibili possono essere oggetto del contratto di

mutuo.

Beni infungibili: cose prodotte in esemplari unici (es vestito fatto su misura). I

beni infungibili possono essere oggetto del contratto di comodato.

La fungibilità o infungibilità dipende anche dal contesto: un’automobile nuova è

fungibile, se usata diventa infungibile.

(*) Il risarcimento in forma specifica è possibile solo rispetto ad un

bene fungibile. Se il bene è infungibile il danno deve essere risarcito

pagandone l’equivalente in denaro.

Beni divisibili: la divisione in parti non comporta la perdita di utilità per il

soggetto (es. terreno).

Beni indivisibili: la divisione in parti comporta una perdita di utilità per il

soggetto (se sullo stesso terreno insiste una particolare coltura, lo stesso

diventa un bene indivisibile: perderebbe la propria utilità se venisse diviso in

parti).

Beni consumabili: suscettibili di un solo utilizzo (es. cibo, energia elettrica).

Beni inconsumabili: suscettibili di più utilizzi, anche se questo finisca per

deteriorarli (es. vestiti, mobili, macchine, automobili).

Pertinenze: cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra senza

esserne parte costitutiva.

Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona

e hanno destinazione unitaria. Universalità di fatto (gregge) e di diritto

(azienda).

Frutti naturali: derivano direttamente dalla cosa senza che sia necessario

l’intervento dell’uomo.

Frutti civili: si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento che

altri ne abbia. Si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del

diritto.

Beni demaniali (demanio statale): categorie di beni dei quali la legge non

ammette l’appropriazione (es. fiumi, spiagge). Sono inalienabili e non possono

esser acquistati da privati, nemmeno per usucapione.

Alcuni beni demaniali possono esser dati in concessione ai privati (es.

ristorante aperto sulla spiaggia).

Regioni, provincie e comuni sono beni che costituiscono il patrimonio

indisponibile dello Stato (es. miniere, caserme, beni artistici). I beni che, pur

appartenendo allo Stato, sono destinati a produrre un reddito, costituiscono

invece il patrimonio disponibile.

DIRITTI DI CREDITO

Diritti reali diritti erga omnes, assoluti ed immediati diritto di seguito

rispetto alla res (il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto) 

numerus clausus.

Diritti di credito relativi. Alle parti è consentito costituire diritti di credito

che abbiano ad oggetto le prestazioni più varie, purché lecite e suscettibili di

valutazione economica.

Diritto di credito, o “obbligazione” (diritto relativo): diritto del

creditore di esigere una prestazione di carattere patrimoniale da una

o più persone, al fine di soddisfare un interesse, patrimoniale o non

patrimoniale Il rapporto fra creditore e debitore è detto rapporto

obbligatorio.

Art. 1174 c.c.: È necessario che siano prestazioni di carattere patrimoniale,

relative a prestazioni che possano essere oggetto di scambio economico.

La prestazione può essere positiva (es. pagare una somma di denaro) o

negativa (es. divieto di concorrenza). Il creditore e il debitore devono

comportarti secondo le regole di buona fede.

Potere di azione: se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi

all’autorità giudiziaria per ottenere coattivamente quanto gli spetta

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Dettagli
A.A. 2024-2025
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher hr.michelacrea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.