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PERSONA GIURIDICA
Un ente è un soggetto giuridico in forma collettiva, caratterizzato dallo
svolgimento di un’attività orientata ad uno scopo di natura economica o ideale.
Il suo patrimonio è diretto a realizzare lo scopo.
- Autonomia patrimoniale perfetta, ossia personalità giuridica
società di capitali (Spa ed Srl), associazioni riconosciute, fondazioni,
società cooperative.
Il patrimonio sociale non è assoggettato alle pretese dei creditori dei singoli
soci, così come i soci non rispondono per le obbligazioni che fanno capo
all’ente. Deroga alla regola generale della limitata responsabilità patrimoniale
del debitore (Art. 2740 c.c).
- Autonomia patrimoniale imperfetta: società di persone (S.n.c., S.a.s.,
associazioni o comitati non riconosciuti).
I soci potranno essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall’ente. Nel
caso della Snc, invece, i soci rispondono del debito sociale solo dopo il
tentativo infruttuoso di esecuzione forzata da parte di un creditore della
società, di fronte all’incapienza di quest’ultima.
Riconoscimento della persona giuridica è automatico per le società di
capitali (S.p.A ed S.r.l) ed è contestuale all’iscrizione nel registro delle imprese.
Le società di persone possono essere riconosciute o meno. Per ottenere
personalità giuridica devono iscriversi al registro delle persone giuridiche in
Prefettura.
Corporazioni Società (di capitali – S.r.l e S.p.A – o di persone – Snc,
Sas ed SS), associazioni riconosciute e non riconosciute, consorzi
prevale l’elemento personalistico.
Mentre le associazioni non hanno scopo di lucro, le società si.
Gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e
dispongono liberamente del patrimonio comune. Realizzano interessi di cui
sono portatrici le persone operanti all’interno della struttura organizzativa. I
partecipanti deliberano riuniti in assemblea generale.
Istituzioni fondazioni e comitati prevale l’elemento patrimoniale:
Sono vincolate ad uno scopo stabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente
immutabile, consistono in un complesso organizzato di beni destinati ad una
determinata finalità (ideale) individuata dalla volontà di uno o più fondatori.
Realizzano un interesse di carattere generale.
ENTI A STRUTTURA CORPORATIVA
1) Associazioni Es. sindacati, partiti politici, associazioni culturali.
Nascono dall’incontro di una pluralità di soggetti, per la soddisfazione di un
interesse di natura ideale e senza scopo di lucro soggettivo contratto
plurilaterale con comunione di scopo: si tratta un accordo fra persone che
decidono di associarsi tramite un atto costitutivo e stabiliscono le regole di
funzionamento dell’associazione tramite uno statuto.
Se vengono riconosciute, tramite un provvedimento dell’autorità
amministrativa, acquisiscono personalità giuridica. Gli atti più importanti della
vita delle associazioni riconosciute sono soggetti a pubblicità nel registro delle
persone giuridiche.
Forma Per la costituzione di un’associazione non riconosciuta è sufficiente
l’accordo tra i soci, se riconosciuta l’atto costitutivo deve essere redatto in
forma pubblica (indicando denominazione, patrimonio e della sede dell’ente).
Statuto indica i requisiti per l’ammissione nell’associazione, tuttavia
l’ingresso resta discrezionale. L’associato può recedere dall’associazione in
qualsiasi momento, se non ha assunto l’obbligo di farne parte a tempo
determinato. L’impegno a parteciparvi per tutta la vita sarebbe nullo.
Assemblea può deliberare l’esclusione di un consociato (ad es. per
comportamenti contrari alle previsioni dello statuto). Il socio che viene escluso
non ha diritto alla liquidazione di una quota.
Delibera a maggioranza semplice o qualificata, nomina uno o più
amministratori (con rappresentanza all’esterno dell’associazione e la cui
attività è controllata dall’assemblea), che rispondono secondo le regole sul
mandato, art. 1710 c.c.
L’estinzione dell’associazione deve essere deliberata dall’assemblea a
maggioranza qualificata, e avviene per ragioni previste nell’atto costitutivo o
quando lo scopo è stato raggiunto o se divenuto impossibile (liquidazione: i
beni vengono devoluti secondo le disposizioni dello statuto o secondo le
deliberazioni dell’assemblea).
2) Società se hanno scopo lucrativo.
3) Consorzi: lo scopo è il soddisfacimento in comune di un bisogno economico
dei partecipanti attraverso il compimento di un’opera, la prestazione di un
servizio oppure il coordinamento e la disciplina delle attività economiche dei
partecipanti.
ENTI A STRUTTURA ISTITUTIVA
1) Fondazioni: Costituita mediante un atto unilaterale (es. testamento) con
cui un soggetto mette a disposizione un patrimonio vincolato al
soddisfacimento di uno scopo (es. culturale, scientifico).
L’atto costitutivo deve contenere anche i criteri e le modalità di erogazione
delle rendite.
Esse possono venir costituite da un comitato promotore che raccolga presso
terzi i fondi necessari.
Mentre nell’associazione l’attività degli amministratori è controllata
dall’assemblea, nelle fondazioni un controllo di questo tipo non è possibile,
perché si prefiggono di realizzare interessi esterni.
La fondazione può essere estinta se lo scopo è raggiunto o diventa di scarsa
utilità; tuttavia, l’autorità governativa può trasformare la fondazione o fonderla
con altre con scopo analogo.
2) Comitati: gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad
uno scopo annunciato, ossia un vincolo di destinazione dei fondi raccolti (es.
comitati di soccorso o di beneficienza). In assenza del riconoscimento non
risponde solo il fondo raccolto, ma anche personalmente e solidamente i
componenti del comitato.
ENTI DEL TERZO SETTORE
Associazioni di volontariato, riconosciute o non riconosciute, finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di attività (assistenza disabili, beneficienza).
Rientrano tra gli enti del terzo settore anche le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici e le imprese sociali. Il loro patrimonio è utilizzato per
finalità civiche e solidaristiche. BENI
Beni materiali: le cose che possono formare oggetto di diritti (le res
communes omnium, come aria atmosfera non sono oggetto di diritto).
Beni immateriali: beni che pur non avendo una consistenza fisica possono
comunque avere un valore economico, come ad esempio i segni distintivi
dell'impresa (marchio, ditta), le invenzioni, il diritto d'autore, le opere
dell'ingegno.
Beni immobili: terreni (anche sorgenti e corsi d’acqua) e tutto ciò che è
incorporato al suolo.
Beni mobili: tutti gli altri (art. 812 c.c.), che possono essere registrati o non
registrati.
Beni fungibili: si sostituiscono indifferentemente le une con le altre (denaro,
prodotti agricoli). Solo i beni fungibili possono essere oggetto del contratto di
mutuo.
Beni infungibili: cose prodotte in esemplari unici (es vestito fatto su misura). I
beni infungibili possono essere oggetto del contratto di comodato.
La fungibilità o infungibilità dipende anche dal contesto: un’automobile nuova è
fungibile, se usata diventa infungibile.
(*) Il risarcimento in forma specifica è possibile solo rispetto ad un
bene fungibile. Se il bene è infungibile il danno deve essere risarcito
pagandone l’equivalente in denaro.
Beni divisibili: la divisione in parti non comporta la perdita di utilità per il
soggetto (es. terreno).
Beni indivisibili: la divisione in parti comporta una perdita di utilità per il
soggetto (se sullo stesso terreno insiste una particolare coltura, lo stesso
diventa un bene indivisibile: perderebbe la propria utilità se venisse diviso in
parti).
Beni consumabili: suscettibili di un solo utilizzo (es. cibo, energia elettrica).
Beni inconsumabili: suscettibili di più utilizzi, anche se questo finisca per
deteriorarli (es. vestiti, mobili, macchine, automobili).
Pertinenze: cose destinate in modo durevole a servizio di un’altra senza
esserne parte costitutiva.
Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona
e hanno destinazione unitaria. Universalità di fatto (gregge) e di diritto
(azienda).
Frutti naturali: derivano direttamente dalla cosa senza che sia necessario
l’intervento dell’uomo.
Frutti civili: si ritraggono da una cosa come corrispettivo del godimento che
altri ne abbia. Si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto.
Beni demaniali (demanio statale): categorie di beni dei quali la legge non
ammette l’appropriazione (es. fiumi, spiagge). Sono inalienabili e non possono
esser acquistati da privati, nemmeno per usucapione.
Alcuni beni demaniali possono esser dati in concessione ai privati (es.
ristorante aperto sulla spiaggia).
Regioni, provincie e comuni sono beni che costituiscono il patrimonio
indisponibile dello Stato (es. miniere, caserme, beni artistici). I beni che, pur
appartenendo allo Stato, sono destinati a produrre un reddito, costituiscono
invece il patrimonio disponibile.
DIRITTI DI CREDITO
Diritti reali diritti erga omnes, assoluti ed immediati diritto di seguito
rispetto alla res (il diritto è sempre collegato al bene e non al soggetto)
numerus clausus.
Diritti di credito relativi. Alle parti è consentito costituire diritti di credito
che abbiano ad oggetto le prestazioni più varie, purché lecite e suscettibili di
valutazione economica.
Diritto di credito, o “obbligazione” (diritto relativo): diritto del
creditore di esigere una prestazione di carattere patrimoniale da una
o più persone, al fine di soddisfare un interesse, patrimoniale o non
patrimoniale Il rapporto fra creditore e debitore è detto rapporto
obbligatorio.
Art. 1174 c.c.: È necessario che siano prestazioni di carattere patrimoniale,
relative a prestazioni che possano essere oggetto di scambio economico.
La prestazione può essere positiva (es. pagare una somma di denaro) o
negativa (es. divieto di concorrenza). Il creditore e il debitore devono
comportarti secondo le regole di buona fede.
Potere di azione: se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi
all’autorità giudiziaria per ottenere coattivamente quanto gli spetta
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