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Le trattative e la responsabilità precontrattuale
Le trattative sono quella fase antecedente alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un'intesa sul programma contrattuale, valutandone l'opportunità, la convenienza economica e, in genere, la possibilità di ottenere condizioni favorevoli.
Finché non si sia raggiunta un'intesa su tutti gli aspetti del contratto, l'accordo non si è ancora raggiunto e le parti rimangono libere di addivenire o meno alla stipulazione.
Ciò non significa che le parti possano comportarsi come credono e che non abbiano nessun obbligo reciproco durante le trattative. Le parti devono comportarsi secondo buona fede.
La buona fede indica un vero e proprio dovere di comportamento, che comporta l'obbligo di correttezza. La correttezza impronta tutta la materia contrattuale a principi di lealtà e di solidarietà.
Il principio di buona fede sancisce
l’obbligo di salvaguardare l’interesse altrui nei limiti in cui sia compatibile col proprio. Entrambi i soggetti cioè sono tenuti ad attivarsi, a tenere un comportamento attivo al fine di soddisfare l’utilità concreta della controparte. Nella fase della trattativa il dovere della buona fede si specifica in una serie di obblighi: a) La rottura ingiustificata delle trattative, cioè intervenuta quando si può ragionevolmente ritenere che, posta l’intesa già raggiunta su alcuni punti, l’accordo non mancherà anche sugli altri. Sono fonte di responsabilità le trattative non serie, cioè trattative intraprese senza avere realmente intenzione o possibilità, anche in ragione delle proprie capacità economiche e professionali, di concludere effettivamente il contratto. La responsabilità precontrattuale grava su chi con la sua condotta ha creato nella controparte un legittimo affidamento: affidamento.poi tradito dal recesso ingiustificato;
La correttezza impone poi obblighi di informazione, in modo da rendere note all'altra parte le circostanze di fatto e di diritto che incidono sull'affare, rendendolo pregiudizievole o addirittura inutile.
Si tratta di un dovere che va assumendo sempre maggiore rilevanza e si sono moltiplicate le norme che impongono obblighi di:
- Obblighi di specifica informazione su determinati aspetti del contratto
- Trasparenza delle condizioni negoziali
- Chiarezza nella redazione del testo
Uno specifico obbligo di informazione rende la parte responsabile che conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto non ha dato notizia all'altra parte. Si ricomprendono in questa ipotesi tutti i casi di stipulazione di un contratto invalido o inefficace, sarà responsabile il contraente che abbia dato causa all'invalidità del contratto.
Nessuna delle parti potrà pretendere un risarcimento
ove sia a sua volta in colpa per aver ignorato una causa di invalidità che anch'essa era tenuta a conoscere.Interesse legittimo e risarcimento
La violazione dell'obbligo di correttezza è fonte di responsabilità: responsabilità che, riferendosi alla fase precedente la stipulazione del contratto, prende il nome di precontrattuale e obbliga a risarcire il danno arrecato alla controparte. L'obbligo risarcitorio riguarda tutto il pregiudizio arrecato: cioè il danno emergente e il lucro cessante.
A precisare la sfera dei danni in tale ipotesi rilevanti si parla comunemente di interesse negativo, per evidenziare la differenza rispetto alla responsabilità derivante dall'inadempimento di un contratto già concluso, questa infatti ha riguardo all'interesse positivo è cioè l'interesse che il contraente aveva all'esatto adempimento.
In altre parole, in caso di responsabilità contrattuale il
come "rapporti giuridici preparatori". Questi rapporti possono assumere diverse forme, come ad esempio un accordo preliminare, una lettera di intenti o un contratto preliminare. L'accordo preliminare è un accordo tra le parti che stabilisce i principali elementi del contratto futuro, come ad esempio il prezzo, le modalità di pagamento e le condizioni generali. Questo accordo non ha valore di contratto definitivo, ma serve come base per la successiva stipulazione del contratto vero e proprio. La lettera di intenti è un documento in cui le parti esprimono la loro volontà di concludere un contratto, ma senza impegnarsi legalmente. Questo documento può contenere informazioni dettagliate sulle condizioni dell'affare, ma non ha valore vincolante. Il contratto preliminare, invece, è un contratto a tutti gli effetti, ma con l'impegno delle parti di stipulare un contratto definitivo in futuro. Questo tipo di contratto può essere utilizzato quando le parti hanno bisogno di più tempo per completare le formalità necessarie alla stipulazione del contratto definitivo. In conclusione, i rapporti giuridici preparatori sono strumenti utilizzati dalle parti per garantirsi la possibilità di concludere un contratto in futuro, senza impegnarsi immediatamente. Questi rapporti possono assumere diverse forme e servono come base per la successiva stipulazione del contratto vero e proprio.comerapporti giuridici preparatori. In breve, Si tratta di quei vincoli giuridici con i quali le parti bloccano unaffare, fissando subito il suo contenuto, ma rinviano a un tempo successivo la stipula del vero e proprio contratto.
Gli strumenti giuridici che si possono utilizzare a tal fine sono diversi ma una distinzione fondamentale tra di essi è costituita dal fatto che lo strumento prescelto può vincolare una sola o entrambe le parti.
L’obbligo di contrarre. Gli obblighi legali.
La libertà negativa consiste nella facoltà di decidere liberamente se stipulare o no un contratto. In alcune ipotesi tale libertà viene meno e alcuni soggetti sono obbligati a contrarre: ciò può avvenire o in adempimento di un obbligo precedentemente assunto, o per effetto di specifiche disposizioni di legge.
Rientra in quest’ultima categoria il cosiddetto obbligo legale di contrarre che trova la sua fonte nella legge. Esso è previsto in ipotesi
Diverse e a tutela di interessi (non omogenei, ma comunque) preminenti rispetto al principio generale, e pur fondamentale, della libertà contrattuale. Si ritrova ad esempio, nelle assunzioni obbligatorie di categorie protette (come gli invalidi), nei pubblici esercizi, nei servizi di trasporto pubblico di linea, in alcuni tipi di assicurazione.
Ma l'ipotesi forse più interessante è quella ove si sancisce l'obbligo di chi esercita un'impresa in condizione di "monopolio legale": quando cioè la produzione e/o la distribuzione di un certo prodotto sia riservata a una singola impresa, pubblica o privata. Ebbene, il monopolista ha l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta osservando la parità di trattamento". La deroga al principio dell'autonomia contrattuale si giustifica in tal caso alla luce dei principi costituzionali e in considerazione del fatto che è la legge a sancire la riserva, così
La prelazione convenzionale ha una tutela soltanto obbligatoria, in caso di inadempimento si potrà chiedere solo il risarcimento dei danni, la prelazione legale è assistita da tutela reale: in caso di violazione si potrà procedere al riscatto del bene, ottenere cioè il trasferimento coattivo al prelazionario.
130L’obbligo di non discriminare nella scelta del contraente
Specifiche disposizioni hanno introdotto, anche nei rapporti tra i privati, il divieto di discriminazione quando esse siano motivate dalla appartenenza razziale, etnica e religiosa, dal sesso, dall’età e dall’orientamento sessuale, oppure della condizione di disabilità dell’altro contraente.
In particolare, viene qualificato come illecito il comportamento di chi, in base a tali motivazioni, rifiuti di fornire l’accesso dell’occupazione.
all'alloggio, all'istruzione. E' previsto che ove tali discriminazioni si verifichino, il giudice possa ordinare la cessazione del comportamento.