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SITUAZIONI GIURIDICHE E PRINCIPI PROCESSUALI
1. Azione, eccezione, legittimazione
Chi ritiene di aver subito un'offesa, o vuole cautelarsi contro la minaccia di una violazione del suo diritto, può utilizzare strumenti giuridici che si chiama "Diritto di azione" e si configura come una pretesa verso lo Stato. Si tratta di un diritto di ottenere dagli organi giurisdizionali un provvedimento sul merito della questione, attraverso un giudizio disciplinato dalla legge.
Le questioni sorgono sulla base di un conflitto fra due o più soggetti. Colui che agisce si chiama attore; chiede all'organo giurisdizionale dello Stato un giudizio di merito che incide su altri contro interessati. L'azione si promuove con una domanda, rivolta al giudice, che deve essere notificata alla controparte, invitandola a costituirsi in giudizio. Bisogna individuare la parte o le parti contro cui si agisce ed il provvedimento che si chiede. L'oggetto della pretesa si chiama
petitum. Bisogna indicare quale sia il diritto violato, per fornire la giustificazione giuridica della domanda o causa pretendi. È necessario dimostrare l'esistenza dei fatti sui quali la pretesa si fonda. La legge disciplina i mezzi di prova. La legge indica quali fatti o cose sono prove, cioè possono servire per dimostrare l'esistenza di altri fatti che sono fonte di diritti e giustificano l'azione di giudizio. Colui che viene chiamato in causa prende il nome di convenuto. La difesa del convenuto consisterà nel dimostrare che non esistono i fatti sui quali si basa la domanda. Si tratta di risposte difensive (eccezioni), le quali possono riguardare sia la questione cioè chi abbia ragione, in base ai fatti accaduti, sia la questione sostanziale, concernente il modo di procedere nella controversia processuale. Il convenuto può proporre a sua volta una domanda contro l'attore, fondata sullo stesso rapporto - si parla di domanda
- Cenni ad alcuni principi del processo civile
- Principio dispositivo o principio dell'iniziativa di parte
I privati hanno l'onere di prendere ogni iniziativa. Sono in gioco interessi privati, dei quali il giudice non può farsi portavoce.
- il giudice non può dare provvedimenti diversi da quelli richiesti
Principio della domanda:dall'attore nella domanda, altrimenti la sentenza può essere impugnata per ultrapetizione, né l'organo giudicante potrà far valere eccezioni non sollevate dal convenuto.
- il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
Principio dell'onere della
prova: proposte dalle parti o dal pubblico ministero o le nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza. Il convenuto dovrà provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione. Le prove sono richieste da ciascuna parte e sono ammesse dal giudice a due condizioni: se sono giuridicamente ammissibili; se sono concludenti, cioè se i fatti che si intendono provare sono effettivamente utili per risolvere la controversia. La legge inverte l'onore della prova, a favore di una delle parti e a carico dell'altra. Il giudice conserva un minimo potere di iniziativa: può interrogare liberamente le parti e può ordinare loro le ispezioni indispensabili.
b) Principio inquisitorio
Ogni volta che vi sia da tutelare un interesse che la legge reputa preminente rispetto a quello della parte che agisce in giudizio. Il giudice non è vincolato dalla domanda e deve indagare per proprio conto (inquisire) per svolgere il compito imposto
dall'ordinamento.c) Le norme di legge si presumono conosciute dal giudice. Non è necessario che le parti provino l'esistenza della norma che viene invocata.
d) Principio del contraddittorio
Serve a garantire il diritto alla difesa. L'attore avrà l'onere di citare in giudizio tutti i soggetti nei confronti dei quali dovrà produrre effetto il provvedimento richiesto. È sufficiente chiamarli in giudizio affinché essi abbiano la possibilità di difendersi.
e) Principio di relatività del giudicato
La sentenza del giudice può avere l'effetto di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici o di accertare situazioni giuridiche già esistenti, ma in ogni caso gli effetti sono limitati alle parti e ai loro eredi o aventi causa. Chi non è stato chiamato in giudizio, non può sentirsi vincolato dalla sentenza perché non ha potuto difendersi. Necessità di chiamare in causa determinati
soggetti che l'attore si è dimenticato o ha trascurato di citare.
f) Principio del giudicato
Presenta due aspetti:
- Quando la sentenza non è più suscettibile, cioè di impugnazione davanti a un giudice di grado superiore si dice che passa in giudicato, ovvero diventa non potrà più definitiva. Sorgere una nuova controversia sul medesimo oggetto; perciò il giudice dovrà respingere nuova domanda diretta ad aprire un contenzioso sullo stesso argomento e fra quelle stesse parti.
- La sentenza che giudica sul merito si chiama l'accertamento contenuto giudicato sostanziale: nella sentenza passa in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. La soluzione data dal giudice diventa una verità indiscutibile fra le parti.
CAPITOLO 7
LE PROVE
- I mezzi di prova in generale
Alcune norme ci dicono se esiste un diritto e se può essere esercitato -> Diritto sostanziale
Altre norme dicono come si deve agire
In giudizio per far valere il diritto o per difendersi fanno parte del diritto processuale. Assieme ai fatti che sono fonte di situazioni giuridiche vanno studiati nel diritto privato anche quei fatti ulteriori che consentono di dimostrare al giudice l'esistenza della fattispecie da cui nascono effetti giuridici. Sono mezzi di prova.
La prima regola è che "nessuno può costituire una prova a favore di sé stesso", ma deve portare in giudizio fatti idonei a creare il convincimento del giudice. Le prove si distinguono per il modo in cui si formano.
- Prove semplici: si formano nel corso del processo, come la confessione giudiziale, il giuramento, la testimonianza, ma anche la perizia, fornita dal consulente tecnico d'ufficio, o l'ispezione ordinata dal giudice.
La prevenzione semplice, cioè l'argomentazione del giudice, il quale partendo da un fatto noto, ricava, attraverso un ragionamento, l'esistenza di un fatto ignoto.
Prove precostituite: si formano fuori del procedimento e si valgono di un supporto materiale che contiene delle informazioni. Chiamate prove documentali. Un'altra distinzione ha riguardo l'oggetto della prova. La prova rappresenta storicamente direttamente il fatto da dimostrare. La prova ha per oggetto un fatto diverso, dal quale criticasi può dedurre il fatto da dimostrare. Una distinzione concerne l'efficacia della prova nel giudizio. Il principio è quello del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova, cioè il prudente apprezzamento del giudice può ritenere più o meno probabile l'accadimento del fatto in questione, secondo la certezza che gli deriva dalla valutazione del singolo mezzo di prova. In mancanza di una diversa disciplina, si può parlare di prove di libero convincimento. Si parla di prove legali quando la legge vincola il giudice a trarre determinate conclusioni da alcuni mezzi di prova, assumendo come realmente avvenuto il fatto.che ne risulta.[La confessione giudiziale e il giuramento decisorio vincolano in merito al fatto dichiarato ingiudizio, l'atto pubblico fa prova dei fatti che il pubblico ufficiale dichiara di essere avvenuti in sua presenza, l'autenticazione della scrittura privata prova il fatto della sottoscrizione del documento.]
2. I singoli mezzi di prova: la prova documentale
a) Scrittura privata = Consiste in un documento, scritto a mano o con mezzi meccanici, e sottoscritto dall'autore delle dichiarazioni in esso contenute.
Fa piena prova, se la sottoscrizione è autenticata dal notaio o altro pubblico ufficiale competente. Nella autentica il notaio attesta l'identità della persona che appone la firma in sua presenza e certifica la data e il luogo della sottoscrizione.
La sottoscrizione che non è stata autenticata può avere lo stesso valore se viene riconosciuta in giudizio dalla parte contro la quale viene utilizzato il documento o se la sottoscrizione vieneaccertata dal giudice su domanda della parte interessata.
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il giudice, valendosi della consulenza di un perito, confronta la rmaVeri ca di scrittura privata:con gli scritti autogra del soggetto in questione, accerta con sentenza la paternità delloscritto.
L’annotazione tende ad accertare la liberazione del debitore, se fatta dal creditore in unscrittadocumento rimasto in suo possesso o in una quietanza o anche in margine di un documentodel debito posseduto dal debitore, fa prova, benché non sottoscritta dal creditore stesso.
Le fanno prova contro chi li ha scritti quando enunciano un pagamentocarte o registri domesticiricevuto o attestano l’esistenza di un debito verso taluno che non risulta da altro documento.
La data della scrittura privata non autenticata, può essere opposta ai terzi solo se è certa.
La data è certa, riguardo ai terzi, solo dal giorno in cui la scrittura privata è registrata,oppure dal giorno della
morte o sopravvenuta impossibilità sica di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, oppure dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.
Atto pubblico: è redatto da un pubblico ufficiale, competente per materia e territorio, capace, il quale attesta ciò che avviene in sua presenza. Si dice che l'atto fa pubblica fede di ciò che è narrato dal pubblico ufficiale. Fa piena prova circa:
- L'esistenza delle dichiarazioni
- L'identità delle parti
- Il luogo e la data del negozio
Se il documento è redatto in forma di atto pubblico, ma mancano requisiti di competenza del pubblico ufficiale o di forma, può valere come scrittura privata se è stato sottoscritto dalle parti ("Conversione dell'atto pubblico").
Chi intende contestare la prova, deve im