CAPITOLO 14
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
L’Art. 1325 indica i requisiti del contratto: accordo delle parti, la causa, l’oggetto e forma se prescritta a pena di nullità
Se il negozio è destinato a procurare l’acquisto di determinate situazioni giuridiche sarà necessaria la capacità di diritto del
soggetto acquirente
L’esistenza di qualche incapacità giuridica speciale determina la NULLITA’ del negozio e la conseguente inefficacia dell’acquisto
Il soggetto che intende modificare la propria sfera giuridica deve avere la capacità di agire
Tanto l’incapacità LEGALE di agire, tanto l’incapacità NATURALE di agire determinano l’annullabilità relativa del negozio ->
invalidità azionabile solo su domanda dell’incapace o di chi lo rappresenta -> se non viene richiesta pur essendo invalido resta
efficace
Chi intende cedere un diritto, donare qualche cosa o rinunciare deve avere il potere di disporre
Non può disporre di un diritto quando non ne è titolare
Non è legittimato al negozio quando non è autorizzato dall’avente diritto
-> Il difetto di legittimazione sostanziale produce l’inefficacia del negozio
INDISPONIBILITA’ del diritto-> quando pur essendo titolare trova un divieto posto dalla legge -> es. cedere il proprio nome,
obbligarsi a dare un organo per un trapianto
-> conseguenza: nullità del negozio per contrasto di una norma imperativa
La legittimazione al negozio può essere attribuita ad un diverso soggetto che viene autorizzato a disporre di situazioni giuridiche
altrui e quindi a modificare l’altrui sfera giuridica, si parla di:
SOSTITUZIONE nell’attività giuridica -> il sostituto agisce in nome proprio
RAPPRESENTANZA -> il sostituto agisce in nome e per conto di un’altra persona e precisamente in
nome del soggetto che viene sostituito
LA RAPPRESENTANZA
La rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto, chiamato rappresentante, è attribuito dalla legge o dall’interessato il
potere di sostituirsi ad un altro soggetto, che chiamiamo rappresentato, nel compimento di una attività giuridica per conto di
quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
Gli incapaci di agire come il minore o l'interdetto giudiziale devono necessariamente essere sostituiti nei negozi che riguardano il
loro patrimonio dai genitori o dal tutore.
Può essere:
• DIRETTA -> quando il rappresentante agisce per conto ma anche in nome del rappresentato. I due elementi che
caratterizzano la rappresentanza diretta sono:
o La spendita del nome
o Il verificarsi degli effetti del negozio unicamente e direttamente nella sfera giuridica del rappresentato
• INDIRETTA (chiamata anche interposizione reale di persona) -> quando il rappresentante agisce solo per conto e non
nel nome del rappresentato (agisce quindi in nome proprio). Le caratteristiche sono:
o La mancata spendita del nome altrui
o Il realizzarsi degli effetti del negozio concluso dal rappresentante nella sfera giuridica di quest’ultimo -> serve
quindi un ulteriore negozio perché gli effetti si realizzino nella sfera giuridica del rappresentato
Il potere di rappresentanza può essere:
• LEGALE -> trova la fonte direttamente nella legge, nei soli casi da essa previsti. La funzione è consentire all’incapace
legale il compimento di atti che altrimenti gli sarebbero preclusi -> nella legge trova fonte anche la rappresentanza
organica o istituzionale, forma necessaria senza la quale gli enti super individuali non potrebbero agire
• VOLONTARIA -> trova la sua fonte nella volontà dei soggetti, viene conferita attraverso un apposito negozio chiamato
procura.
PROCURA = negozio con il quale il soggetto conferisce ad altri il potere di rappresentarlo, è un atto unilaterale costitutivo di
poteri verso terzi e serve a rendere noto ai terzi il fatto che il rappresentante è fornito del potere di agire in nome del dominus
impegnandolo direttamente con loro
Il rappresentante potrebbe esserne all'oscuro -> il potere esiste anche senza che vi sia stato un accordo fra il dominus e il
soggetto da lui nominato -> discendono due corollari:
1. la procura attribuisce al rappresentante solo un potere non un obbligo o un diritto
2. occorre che il procuratore agisca effettivamente come rappresentante e quindi concluda un negozio dichiarando al
terzo di voler operare in nome e per conto del soggetto rappresentato
Validità:
• necessita di essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve
concludere
• Il rappresentante deve essere capace di intendere e di volere
• Il rappresentato deve essere capace di agire
Vizi della volontà:
• Se è viziata la volontà del rappresentante -> il negozio da egli stipulato sarà annullabile
• Inoltre, se il vizio riguarda elementi del negozio predeterminati dal rappresentato e la volontà di quest’ultimo era
viziata -> il negozio sarà annullabile
La procura può essere:
• Espressa -> l’interessato esplicitamente conferisce il potere ad un terzo di rappresentarlo
• Tacita -> se risulta da fatti concludenti
• Generale -> se riguarda tutti gli affari del rappresentato, purché rientrino negli atti di ordinaria amministrazione
• Speciale -> se riguarda uno o più affari determinati
• Revocabile -> quando viene conferita nell’interesse del rappresentato
• Irrevocabile -> quando viene conferita nell’interesse del rappresentante
LIMITI DELLA PROCURA
Il contratto concluso dal rappresentante nel nome del rappresentato vincola costui solo nei limiti delle facoltà che erano state
attribuite al rappresentante (le quali non sono illimitate).
I limiti della procura infatti sono:
• ABUSO di potere -> il rappresentante, pur fornito del suo potere, ne ha fatto cattivo uso, cioè ha agito per un fine
diverso da quello per il quale gli era stato conferito il potere.
Può verificarsi in due ipotesi:
o Contratto concluso dal rappresentante con sé stesso -> il rimedio è sempre l’annullabilità
o Contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato -> il rimedio è
l’annullabilità, la quale può essere domandata del rappresentato se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile
dal terzo
• ECCESSO di potere -> si ha quando il rappresentante sorpassa i limiti dei poteri conferitigli. Il rimedio è l’inefficacia (il
contratto non vincola il rappresentato in alcun modo)
• DIFETTO di potere -> è il caso del falso rappresentante, cioè il soggetto che agisce in qualità di quest’ultimo non
avendone i poteri. Il rimedio è l’inefficacia (il contratto non vincola il rappresentato in alcun modo)
Il falso rappresentante o il rappresentante che abbia ecceduto il potere conferitogli dalla procura è sempre tenuto a risarcire il
terzo contraente dei danni che questi abbia sofferto per aver confidato senza colpa nella validità del contratto.
Vista l'invalidità del contratto la legge consente:
• al rappresentato di attribuire efficacia al negozio mediante la RATIFICA (= negozio unilaterale recettizio il quale ha
effetto retroattivo salvo diritti dei terzi, grazie al quale il dominus può far acquistare efficacia ad un negozio soggetto ad
abuso, eccesso o difetto di potere)
• il terzo contraente possa invitare il rappresentato a ratificare il negozio entro un certo termine -> trascorso il quale il
silenzio equivale a diniego di ratifica
• che il terzo e il falso rappresentante possano accordarsi per sciogliere il contratto stipulato prima che avvenga la ratifica
Da non confondere con la figura del rappresentante è quella del nuncius (o portavoce) che si limita a trasmettere la volontà
dell’interessato (non partecipa alla formazione di tale volontà, in quanto tutti gli elementi del negozio sono predeterminati
dall’interessato)
-> può essere: • Attivo -> trasmette ad altri la volontà dell’interessato
• Passivo -> se trasmette all’interessato la volontà degli altri
L’istituto di rappresentanza non può trovare applicazione in tutti quei negozi per il cui compimento la legge richiede
necessariamente la presenza dell’interessato -> i cosiddetti negozi personalissimi
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
• Essenziali -> quelli senza i quali il negozio non può validamente formarsi -> se non ci sono al negozio è nullo (gli
elementi essenziali sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma quando risulta prescritta per legge sotto
pena di nullità)
• Naturali -> la legge li riconnette al negozio anche se le parti ne omettono la previsione (es. garanzia per vizi occulti)
• Accidentali -> le parti possono liberamente apporli (es. condizione, termine e modo)
VOLONTA’
La volontà passa attraverso un processo di formazione e poi attraverso un momento di esteriorizzazione (prima si forma poi
viene esternata)
-> normalmente la volontà interna coincide con quella esterna, può accadere che nel processo di formazione o durante
l'esteriorizzazione della volontà intervengano fattori di disturbo che possono cagionare:
• una mancanza di volontà
• una divergenza fra volontà e dichiarazione
• il formarsi di una volontà viziata
La disciplina in questi casi, richiede che vengano contemperati e considerati 3 diversi interessi:
• dell’attore dell’atto
• del destinatario dell’atto -> al rispetto dell’affidamento da lui riposto della dichiarazione
• generale alla sicurezza e alla celerità dello scambio
I fattori di disturbo della volontà:
1. Casi di mancanza di volontà (c’è dichiarazione ma non volontà) -> danno luogo a nullità assoluta dell'atto perché la
volontà è un elemento essenziale del contratto.
I casi possono essere:
• Dichiarazioni docendi causa -> dichiarazioni dall'apparente contenuto giuridico fatte a scopo didattico (non è
che se la prof fa un esempio dicendo che vende la casa allora è vero che vende la casa)
• Dichiarazioni ioci causa -> si distinguono in:
o Dichiarazioni fatte nello scherzo -> fatte in condizioni tali che tutti intendono che non si agisce sul
serio, qui abbiamo nullità assoluta
o Dichiarazioni per scherzo -> fatte con intenzione non seria senza però che ciò risulti all'altra parte, il
negozio non è nullo se l'altra parte usando l'ordinaria diligenza non era in grado di avvedersi dello
scherzo
• Violenza assoluta -> la mancanza della volontà è assoluta ed è per questo che la violenza assoluta è intesa
come forma di costrizione fisica a dichiarare -> il negozio è nullo
2. Casi di divergenza fra volontà e dichiarazione -> possono essere:
• Riserva menale -> Quando il soggetto ha intenzionalmente dichiarato una cosa diversa da quella che vuole,
senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che questo si accorga della divergenza
-> rimane esclusivamente interna al dichiarante e quindi non ha alcuna conseguenza giuridica
-> il negozio è perfettamente valido ed efficace
• Errore ostativo -> è un errore del dichiarante che cade sulla dichiarazione (es. dico 10 ma penso 100), oppure
un errore sulla trasmissione (volevo telegrafare 10 ma il telegrafo scrive 100)
-> il negozio è nullo se è un contratto annullabile
• Dissenso -> è tipico dei soli contratti e si ha quando in seguito ad un errore sulla natura o sull’identità
dell’oggetto del contratto oppure in seguito ad un fraintendimento delle dichiarazioni di una parte, la
controparte aderisce apparentemente senza che in realtà sia avvenuto alcun incontro di volontà
-> Se dipende da errore ostativo il contratto è ANNULLABILE, se dipende da una non corrispondenza tra
proposta e accettazione, il contratto è NULLO (o non si è nemmeno formato)
• Simulazione -> si ha simulazione quando le parti, d’accordo tra loro, pongono in essere deliberatamente
dichiarazioni difformi dal loro interno volere
La peculiarità della simulazione sta nel fatto che la divergenza è voluta e concordata tra le parti, al fine di
creare una situazione giuridica apparente.
Elementi essenziali:
o Divergenza assoluta -> è il consapevole contrasto tra la dichiarazione e l’effettiva intenzione di chi la
pone in essere
o Accordo simulatorio -> è l’intesa reciproca delle parti che può essere precedente o contemporanea
alla dichiarazione, sulla divergenza tra il negozio stipulato e il loro effettivo volere
o Intenzione di creare apparenza -> è la reciproca intensa di non dar seguito al negozio stipulato: tra
loro il negozio è inefficacie
Gli atti di simulazione sono:
o L’atto simulato -> è il negozio giuridico fittizio posto in essere tra le parti
o L’atto dissimulato -> è il negozio realmente voluto dalle parti e che rimane segreto.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE
Possiamo distinguere 2 tipi di effetti della simulazione tra le parti:
• Simulazione ASSOLUTA -> i contraenti dichiarano di volere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno
• Simulazione RELATIVA -> → i contraenti dichiarano di volere un negozio (simulato), ma nella realtà vogliono un
altro negozio (dissimulato), quindi tra di loro stipulano un contratto nascosto
Si distingue in:
o Simulazione SOGGETTIVA -> è l’interposizione fittizia di persona, cioè quando si fa apparire come
parte di un negozio un soggetto mentre in realtà parte è un altro soggetto. Il prestanome deve essere
parte dell’accordo simulatorio e non assume alcuna obbligazione, almeno nei rapporti tra le parti
o Simulazione OGGETTIVA -> è quella che riguarda la natura del negozio (es. viene simulata una vendita
ma in realtà si vuole fare una donazione) o un elemento del negozio (oggetto, prezzo…)
Verso i terzi, si distinguono 3 categorie di effetti:
• Terzi sub-acquirenti -> 1/3 che ha acquistato il diritto oggetto del negozio simulato.
ai terzi di buona fede che hanno acquistato dal titolare apparente non può essere opposta la simulazione salvi
gli effetti della trascrizione e della domanda giudiziale di simulazione
• Terzi pregiudicati -> ogni terzo il quale abbia a ricevere un pregiudizio dalla simulazione posta in essere può
invocare la circostanza che il contratto era solo simulato nei confronti delle parti
• Terzi avvantaggiati -> tutti coloro che in base alla simulazione reale vantano un diritto che risulta escluso,
ridotto o inopponibile rispetto all'atto simulato.
possono avvantaggiarsi del contratto effettivamente voluto dalle parti
Verso i creditori:
• Creditori del simulato alienante -> hanno l'interesse a invocare il carattere solo fittizio dell’alienazione che li
danneggia
Ricevono una maggiore tutela in quanto invocano una situazione giuridica effettiva
• Creditori del simulato acquirente
o creditori acquirenti -> garantiti da pegno o ipoteca sui beni che hanno formato oggetto della simulata
alienazione.
se sono in buona fede la simulazione è ad essi inopponibile (perché vantano un diritto reale su quei
beni)
o creditori chirografari -> non garantiti, non hanno alcun specifico diritto sui beni e di conseguenza la
simulazione e ad essi opponibile, purché non abbiano compiuto in buona fede atti di esecuzione sui
beni stessi (es. pignoramento)
Può accadere che in seguito alla simulazione ci sia una situazione di conflitto tra i creditori -> ricorre quando i creditori
del simulato alienante ed i creditori del simulato acquirente, in assenza di altri beni, vogliono tutti soddisfarsi sui beni
oggetto del contratto simulato.
La legge tutela i creditori del simulato alienante quando il loro credito è anteriore all’atto simulato.
Tutela invece i creditori del simulato acquirente quando il credito dei creditori del simulato alienante è posteriore
all’atto simulato.
In ogni caso, prevalgono sempre i creditori del simulato alienante, se hanno trascritto la domanda di simulazione prima
della trascrizione del pignoramento ad opera dei creditori del simulato acquirente
Azione di simulazione -> azione con cui per fare accertare la simulazione, il soggetto interessato deve adire l’autorità
giudiziaria.
I legittimati attivi (coloro che possono agire con l’azione di simulazione) sono sia le parti che i terzi attualmente o
potenzialmente pregiudicati dalla situazione apparente.
Perché il giudice possa accertare la simulazione, questa deve essere provata.
Il regime probatorio è sottoposto ad una disciplina che varia:
• Le parti -> incontrano i limiti stabiliti dalla legge per la prova testimoniale, ma valgono confessione e
giuramento se non hanno la controdichiarazione.
Se invece la prova è diretta ad accertare l’illiceità del negozio dissimulato, la prova per testimoni è ammessa
senza limiti
• I terzi -> possono dare la prova della simulazione con qualsiasi mezzo (in quanto non sono in grado di
procurarsi la controdichiarazione da esibire)
Negozio indiretto -> negozio a cui si ricorre quando i soggetti vogliono perseguire un certo intento pratico ed effetto,
che si potrebbe perseguire utilizzando un certo negozio tipico, ma i contraenti ricorrono ad uno diverso che viene
adattato ad uno scopo diverso da quello che ne costituisce la sua causa.
È valido purché non sia in frode alla legge e purché non sia diretto a realizzare un motivo illecito comune a entrambe le
parti.
È voluto in s&
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