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OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE

➢ Obbligazioni ALTERNATIVE -> è dovuta una sola prestazione, che può essere scelta fra più prestazioni che sono contemplate nello stesso rapporto-> La scelta spetta al debitore, ma le parti possono attribuirla al creditore o ad un terzo. Dopo la dichiarazione di scelta avviene la concentrazione e quindi l'obbligazione da quel momento diviene SEMPLICE, con un unico oggetto. Se una delle prestazioni è originariamente impossibile o lo diviene prima della scelta, per cause non imputabili ad alcuna delle parti, l'obbligazione si considera come se fosse semplice fin dall'inizio. L'impossibilità dopo la concentrazione determina invece l'ESTINZIONE della obbligazione.

➢ Obbligazioni FACOLTATIVE -> vi è essenzialmente una sola prestazione che il debitore deve eseguire, ma per sua comodità e nel suo esclusivo interesse è previsto che possa liberarsi anche eseguendo una

prestazione diversa -> se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore questi è liberato

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Sono quelle obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro

La moneta ha una duplice funzione: e cosa materiale che serve per il pagamento ma anche unità di misura del valore

La disciplina dell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria obbedisce a due principi:

  1. principio NOMINALISTICO -> sottintende una nozione di moneta intesa come unità di conto la regola dice che il debito si estingue per il suo valore nominale per determinare a quanto ammonta il debito si fa riferimento al numero di unità monetarie indicata al momento del sorgere del debito
  2. il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento -> in alcuni casi le parti possono avere interesse che il pagamento avvenga materialmente comunità a destra bisogna però indicarlo

espressamente nel titolo del debito

Una terza regola dice -> il credito di somma di denaro, liquido ed esigibile, produce interessi di pieno diritto se non è disposto altrimenti dalla legge o dal titolo-> il denaro è considerato un bene fruttifero e quindi chi gode del denaro altrui deve dare qualcosa in cambiole parti possono fissare un tasso di INTERESSE CONVENZIONALE superiore a quello legale -> per la validità del patto è richiesto l'ATTO SCRITTO

ANATOCISMO -> fenomeno degli interessi sugli interessi -> La legge n.147 del 2013 lo ha vietato sia per gli interessi attivi che per quelli passivi

CAPITOLO 31

LE MODIFICHE IN UNO DEGLI ELEMENTI DEL RAPPORTO

NEL SOGGETTO ATTIVO: SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

Un rapporto obbligatorio può subire modificazioni sia dal lato attivo che da quello passivo.

SURROGAZIONE -> subingresso di un soggetto terzo nei diritti del creditore in conseguenza al pagamento del debito e del concorso di altre condizioni

credito, il cedente (creditore originario) perde la sua posizione di creditore nei confronti del debitore e il cessionario (nuovo creditore) acquisisce tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal credito. La cessione del credito può avvenire per atto tra vivi o per successione mortis causa. Nel primo caso, il contratto di cessione del credito deve essere stipulato per iscritto e notificato al debitore ceduto. Nel secondo caso, la cessione del credito avviene automaticamente con la successione ereditaria. La cessione del credito può riguardare sia crediti di natura patrimoniale che crediti di natura non patrimoniale. Nel primo caso, il cessionario avrà diritto al pagamento del credito ceduto. Nel secondo caso, il cessionario avrà diritto ad esigere l'adempimento dell'obbligazione non patrimoniale. La cessione del credito può essere totale o parziale. Nel primo caso, il cedente trasferisce completamente il suo credito al cessionario. Nel secondo caso, il cedente trasferisce solo una parte del suo credito al cessionario. La cessione del credito può avvenire anche a titolo gratuito, come nel caso della donazione del credito. In questo caso, il cedente trasferisce gratuitamente il suo credito al cessionario. La cessione del credito può essere revocata solo per cause di nullità o annullabilità del contratto di cessione. Una volta avvenuta la cessione del credito, il cedente non può più agire nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del credito ceduto. In conclusione, la surrogazione e la cessione del credito sono due strumenti giuridici che permettono al creditore di garantirsi il recupero del proprio credito. La surrogazione consente al terzo adempiente di subentrare nei diritti del creditore, mentre la cessione del credito permette al cedente di trasferire il suo credito a un altro soggetto.

Il credito si realizza una successione a titolo particolare del credito, sostituendosi un nuovo creditore a quello originario.

È necessario che l’accordo di cessione del credito venga portato a conoscenza del debitore mediante notificazione, in quanto se il debitore non fosse a conoscenza del contratto di cessione potrebbe ritenere di essere ancora obbligato nei confronti del creditore originario.

I crediti possono essere ceduti:

  • a titolo oneroso -> quando il cessionario (colui al quale viene trasferito il credito) si obbliga a corrispondere a favore del creditore originario un corrispettivo
  • a titolo gratuito -> quando non è previsto un corrispettivo, si può parlare in questo caso di “donazione del credito”

I crediti strettamente personali non sono cedibili, inoltre, per evitare gli abusi, la cessione del credito è vietata dalla legge quando ha per oggetto una res litigiosa, cioè diritti sui quali è sorta contestazione.

davanti all'autorità giudiziaria LE MODIFICHE SOGGETTIVE DAL LATO PASSIVO: DELEGAZIONE Gli istituti attraverso i quali si può sostituire un debitore con un altro sono la delegazione, l'espromissione e l'accollo DELEGAZIONE -> ordine dato dal delegante (A) al delegato (B) di pagare al delegatario (C) Es. A deve 100 a C, e B deve 100 ad A -> Se A ordina a B di pagare C vengono estinti entrambi i debiti Ci sono 2 figure: - delegazione di PAGAMENTO -> ordine di pagare al delegatario -> non obbliga il delegato ma otterrà un duplice effetto -> estinguerà il debito del delegante verso il terzo, e il proprio verso il delegante - delegazione di DEBITO -> ordine al delegato di obbligarsi nei confronti del delegatario, promettendogli l'adempimento del debito già esistente fra delegante e delegatario -> se il delegato accetta sarà obbligato ECCEZIONI che potrà opporre il delegato quando si è

obbligato verso il delegatario: − può opporre sempre le eccezioni relative ai suoi rapporti personali con questo − se la delegazione non è titolata per la valuta il debitore non può opporre le eccezioni relative a tale rapporto − se invece sono nulli sia il rapporto di provvista che quello di valuta il delegato può rifiutarsi di adempiere opponendo la nullità della doppia causa

LE MODIFICHE SOGGETTIVE DAL LATO PASSIVO: ESPROMISSIONE

ESPROMISSIONE -> assunzione da parte di un terzo (B) del debito altrui (di A) nei confronti del creditore (C) -> B si impegni nei confronti di C a pagare il debito di A, derivante dal rapporto di valuta (al quale B è estraneo), senza tuttavia averne avuto alcun ordine da A, debitore -> avviene spontaneamente

Effetto della dichiarazione di B può essere di 2 specie: − di regola B sarà obbligato in solido con A; − se il creditore C dichiara espressamente di liberare il debitore

originario l’espromittente resta l’unico obbligato

LE MODIFICHE SOGGETTIVE DAL LATO PASSIVO: ACCOLLO

ACCOLLO -> la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollatario) ha verso ilcreditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente-> avviene per un accordo tra A e B, ma non è un ordine

Effetti:

  • se al creditore viene notificato l’accollo, il vecchio e il nuovo debitore saranno solidalmente obbligati nei suoi confronti;
  • se il creditore aderisce alla convenzione fra A e B questa diviene irrevocabile;
  • se il creditore dichiara espressamente di liberare il vecchio debitore avremo una successione nel debito.

LE MODIFICHE NELL’OGGETTO DEL RAPPORTO

L’oggetto del rapporto può subire modifiche:

  • Volontà delle parti -> tramite un contratto di NOVAZIONE oggettiva le parti possono modificare

L'oggetto o il titolo dell'obbligazione creando un nuovo rapporto ed estinguendo quello vecchio.

  • Disposizione di legge -> la legge sostituisce la prestazione che forma l'oggetto del rapporto in due circostanze:
    • in seguito a inadempimento -> al posto dell'obbligazione originaria nasce obbligo a risarcire il danno
    • in seguito a impossibilità della prestazione -> al posto di essa il debitore dovrà eseguirne un'altra

CAPITOLO 32

I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

Distinzioni:

  • mezzi SATISFATTORI -> modi di estinzione che realizzano l'interesse del creditore
  • mezzi NON SATISFATTORI -> modi di estinzione che non realizzano affatto l'interesse del creditore

Altra distinzione in base alla causa di estinzione:

  • negoziali -> derivano da un contratto
  • legali -> derivano da un fatto previsto dalla legge senza che abbia alcuna rilevanza la
volontà delle parti IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA L'impossibilità della prestazione, sopraggiunta dopo la nascita dell'obbligazione, estingue il debito. Non deve però essere responsabilità dell'obbligato, cioè per causa non imputabile al debitore. Può dipendere da eventi imprevedibili e accidentali che costituiscono il caso fortuito, o da eventi ai quali non ci si può sottrarre che costituiscono la forza maggiore. Deve essere: - assoluta: non vi è alcun modo di adempiere - oggettiva: non vi è alcuna persona che sarebbe in grado di adempiere la stessa prestazione L'impossibilità estingue l'obbligazione solo se è definitiva. L'impossibilità temporanea non fa cessare il rapporto, ma rende giustificato il ritardo nell'adempimento da parte del debitore, che non sarà responsabile per la mora. L'impossibilità parziale non libera il debitore, che

è tenuto ad eseguire la prestazione per la parte rimasta possibile

LA DAZIONE IN PAGAMENTO E LA NOVAZIONE

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella originaria, anche se di maggior valore.

Vi può essere un accordo con il creditore con il quale questi accetta anche una diversa prestazione in luogo dell’adempimento ->DAZIONE DI PAGAMENTO (rapporto obbligatorio)-> costituita da 2 fatti:

  • il consenso del debitore
  • l’esecuzione della nuova prestazione-> non viene modificata la vita dell’obbligazione originaria ma l’accordo tra le parti concerne solo la estinzione.

Ci sono volte in cui le parti hanno interesse ad estinguere un rapporto obbligatorio attraverso la creazione di un nuovo rapporto,destinato a sostituire il primo -> NOVAZIONE OGGETTIVA (contratto)-> presuppone 3 elementi:

  • è necessaria una valida obbligazione originaria -> l’inesistenza di questa ultima renderebbe
senza effetto la novazione• è necessario un elemento di novità non basta una modifica qual
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Publisher
A.A. 2021-2022
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jane.agg di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Belvis Elisa.