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Estratto del documento

ESEMPIO

Se è avvenuto un incidente stradale, che ha visto coinvolte 2 persone che sono morte,

il legislatore presume da questo fatto noto, un fatto ignoto, cioè che le 2 persone siano

morte nello stesso momento.

Ora le presunzioni si distinguono in assolute (presunzioni iuris et de iure; cioè vuol dire che

non è ammessa una prova contraria, quindi il giudice deve in sostanza aderire alla

presunzione assoluta) e relative (iuris tantum) quando la presunzione può essere

superata dalla prova contraria.

Dunque, è vero che il legislatore presume ciò ma posso dimostrare il contrario

provandolo.

Vedremo anche che il legislatore distribuisce il cosiddetto onere della prova. L’onere è

una situazione soggettiva passiva che viene posta nell’interesse di un soggetto, il quale

deve adempiere a quest’onere se vuole raggiungere un certo risultato. Tipico caso l’onere

della prova, vedremo che a seconda delle situazioni, il legislatore addossa sull’attore o sul

convenuto (a seconda dei casi) un certo onere della prova, cioè vuol dire che quel soggetto

a cui è addossato l’onere della prova, deve provare il fatto altrimenti perde la causa, risulta

soccombente nel giudizio.

L’onere della prova è addossato sostanzialmente su una parte, su un titolare delle situazioni

e vedremo per esempio che se io subisco un danno, sono io il soggetto danneggiato ad

avere l’onere di provare (provare il danno subito). Se non lo provo io non avrò diritto al

risarcimento.

Una volta raccolte le prove il giudice deve decidere, il giudice cosa può fare?

Può emanare una serie di sentenze (nel processo di cognizione).

1) Può per esempio emanare una sentenza di accertamento.

La sentenza di accertamento è una sentenza che accerta l’esistenza del diritto.

33

ESEMPIO

Il mio diritto è controverso, dunque mi rivolgo al giudice come attore per accertare

l’esistenza del mio diritto, se vinco la causa, il giudice accerta il mio diritto, oppure lo

nega.

2) L’altra sentenza è la sentenza di condanna (modifica dell’ordinamento). Quindi il

giudice va a condannare un soggetto.

Se per esempio, il debitore non dimostra di aver estinto l’obbligazione allora in questo caso

il giudice non può che condannare il debitore a corrispondere questi 100€ all’attore, che lo

ha citato in giudizio. La sentenza di condanna, dunque contiene un comando che non è un

comando proforma, è un comando importante, perché se io non lo rispetto vado incontro a

delle conseguenze.

3) Infine, la sentenza può essere costituiva, il giudice che fa?

Non si limita ad accettare ciò che è già esistente nell’ordinamento, ma crea un nuovo

ordinamento nel caso concreto, cioè va a modificare il rapporto giuridico (o addirittura

lo va ad estinguere, o lo va a costituire come nel caso dell’ipoteca giudiziale).

Una volta emanata questa sentenza la sentenza è suscettibile di essere rivista, perché nel

nostro ordinamento si parte dal presupposto che fondamentalmente il giudice può sbagliare.

Infatti, la nostra funzione giurisdizionale è costituita (gerarchizzata) da una piramide.

Abbiamo un giudice di primo grado, che coincide con il tribunale (non posso proporre

già in secondo grado in partenza).

Quando arriva la sentenza, la parte soccombente che ha perso può rendersi conto

tramite il suo legale che quella sentenza è sbagliata (per il motivo X; il giudice ha

valutato male le prove oppure ha interpretato male le norme, questi prendono il nome di

“vizi di impugnazione”).

Dunque, la sentenza può essere “impugnata” in secondo grado. Il secondo grado è

rappresentato dalle corti di appello, ma anche la sentenza di secondo grado può essere

impugnata in un terzo e ultimo grado che è la corte di cassazione.

La corte di cassazione essendo l’ordine di vertice, si limita sostanzialmente a dare degli

orientamenti, quindi i principi espressi dalla cassazione sono quelli che noi chiamiamo

massime che riassumono la sentenza.

Sono principi vincolanti per i giudici inferiori, quindi il giudice inferiore che non si attiene alla

Cassazione sta sbagliando, sta commettendo un errore di interpretazione. (In casi

eccezionali si può arrivare fino alla corte europea dei diritti dell’uomo, quindi in teoria

abbiamo un quarto grado).

NB!!!! Il processo non è gratuito. Se io perdo la causa sono condannato alle spese legali.

Quando la sentenza non viene impugnata, la sentenza passa in giudicato. Dunque, la

sentenza diventa (res-iudicata) cioè non è più discutibile. Decorso un certo periodo di

tempo senza che venga giudicata, la sentenza si cristallizza (dunque non può più essere

messa in discussione, nemmeno da un nuovo giudizio). Questo per garantire il valore della

certezza del diritto.

Normalmente va impugnata entro sei mesi. Se entro sei mesi nessuna delle parti si attiva,

la sentenza passa in giudicato, oppure se siamo in terzo grado la sentenza non è più

impugnabile e quindi diventa giudicato.

Quindi vuol dire che quella sentenza ha definitivamente statuito e modificato il

rapporto giuridico tra le parti che sono andate in causa.

Processo esecutivo

Una volta che si è formato il giudicato si passa eventualmente all’altro processo. Ovvero, sia

il processo esecutivo, da eseguire, cioè, dare esecuzione a questa sentenza. Se non

adempio, la parte interessata (colui che ha vinto la causa) ha possibilità di avviare il

processo esecutivo, con un aggravio di costi e spesa a carico del debitore. Ecco perché

conviene adempiere immediatamente all’ordine del giudice, cioè alla sentenza.

Con un giudicato in mano posso avviare il processo esecutivo che è finalizzato

all’espropriazione del patrimonio altrui (il debitore risponde dei suoi debiti, con tutti i

suoi bene presenti e futuri). Se il debitore non ha beni in questo caso il creditore non riesce

ad ottenere il suo credito.

Quindi, il creditore realizza il suo credito in maniera coattiva (cioè forzatamente) tramite

quella che si definisce esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

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Il processo esecutivo vede la partecipazione di un giudice, solo che quest’ultimo non si

chiama giudice di cognizione, ma prende il nome di giudice di esecuzione, cioè dirige

questo processo espropriativo.

Al termine di questo processo che cosa succede?

Il creditore può essere soddisfatto in 2 modi:

1) Tramite l’assegnazione diretta dei beni (la condanna è a 100€+50€ di spese legali).

Viene espropriato dal patrimonio del soccombente debitore viene espropriato un bene a una

stima di 150€. Quindi il creditore si rivale tramite l’assegnazione di un bene.

Oppure si rivale tramite l’equivalente, cioè se il creditore non vuole l’assegnazione diretta

del bene, il creditore cosa fa? Attiva nel processo esecutivo la vendita, questa è una vendita

coattiva (vendita agli incanti o vendita all’asta). Quindi sul ricavato di questa vendita

coattiva, (che possono essere gioielli/immobili) sul ricavato si andrà a soddisfare il creditore.

L’avanzo va a soddisfare o altri creditori oppure ritorna al debitore.

Quindi i modi di soddisfazione coattiva nel processo esecutivo con cui si chiude l’esecuzione

sono 2:

1. L’assegnazione diretta dei beni

2. Oppure la espropriazione tramite vendita agli incanti o all’asta (libro sesto del

CC, secondo queste regole)

Gli effetti

Questi effetti possono essere di 3 tipi: costitutivi - modificativi - estintivi.

Tramite un’azione possono costituire un rapporto giuridico.

Per esempio: 2 parti costituiscono un rapporto obbligatorio (per esempio stipulano un

contratto, dunque, l’effetto costituivo è l’effetto collegato alla nascita di un rapporto

giuridico.

IN SINTESI

Da un determinato comportamento può nascere la situazione giuridica (la situazione per

eccellenza è il diritto soggettivo).

Vi sono poi azioni che modificano il rapporto giuridico. Dunque, il rapporto nasce in un

determinato modo, le parti pongono in essere dei comportamenti (degli atti) che

modificano quel rapporto, quindi incide sulla disciplina del rapporto.

L’atto sopravvenuto modifica il rapporto pregresso e ne cambia la disciplina (il regolamento

di interessi). Per esempio, sostituiscono un rapporto precedente con un nuovo rapporto,

anche la sentenza per altro può costituire un rapporto, può modificare un rapporto in essere

(sentenza costituiva), quindi abbiamo la sentenza di accertamento che non tocca il

rapporto, lo accerta e basta (lo fotografa), la sentenza costituiva invece può costituire un

rapporto giuridico, può modificare un rapporto precedente, per esempio introduce nuovi

elementi nel rapporto.

Infine, l’ultimo effetto è l’effetto estintivo, anche la sentenza può estinguere un

rapporto, cioè vuol dire che le parti pongono in essere un atto che estingue un rapporto

giuridico, quindi lo cancella dall’ordinamento.

Dunque, da un determinato comportamento può prodursi tale effetto di “troncamento” della

titolarità, cioè si spezza la titolarità della situazione, quindi non esiste più nell’ordinamento

giuridico.

Il caso più facile è quello dell’estinzione di una obbligazione, quando il debitore restituisce

i 100€ il rapporto obbligatorio non ha più ragion d’essere e quindi si estingue. Questi sono

i 3 principali effetti che possono scaturire da un atto posto in essere da un soggetto o da

una sentenza oppure dal tempo.

Che incidenza ha il tempo sul rapporto giuridico?

In questo caso è il tempo, ovvero un elemento estraneo all’azione umana che assume

rilievo.

Il legislatore per garantire la certezza giuridica cosa fa? Stabilisce che decorso un

certo periodo di tempo senza che il soggetto titolare della situazione la eserciti, quella

situazione si estingue, cioè si assiste alla perdita della titolarità della situazione, quindi

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perdo la titolarità della situazione. É come se fosse una sanzione per il fatto che non ho

esercitato quella situazione.

ESEMPIO

Se io sono titolare di un diritto di credito, quindi vanto di un credito alla restituzione di 100€,

io devo esercitare

questo mio diritto di credito, devo chiedere periodicamente al mio debitore di restituirmi

100€.

Se non mi interesso e trascorrono 10 anni senza che io abbia fatto nulla per esercitare il mio

diritto di credito, io perdo quel diritto di credito e dunque, si estingue. Il legislatore

attribuisce al decorso detto “inutile” del tempo (decorso inutile ovve

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Longobucco Francesco.