Estratto del documento

ESPROMISSIONE

Si ha espromissione ogni qualvolta un terzo (espromi<ente), estraneo al rapporto obbligatorio,

assuma spontaneamente verso il creditore (espromissario) l'obbligazione del debitore (espromesso).

Il cara<ere della spontaneità esprime l'irrilevanza esterna della giusFficazione causale

dell'intervento dell'espromi<ente, fondato su una delega del debitore originario, che rimane

interna.

Espromissione e adempimento del terzo

Benché l'iniziaFva provenga dal terzo e il debitore originario sia estraneo al contra<o,

l'espromissione si disFngue dall'adempimento del terzo perché l'espromi<ente, prome<endo di

adempiere, non esFngue immediatamente l’obbligazione originaria.

Espromissione e delegazione

L’espromissione si differenzia dalla delegazione per l’intento del sogge<o che si assume il debito.

Nell’espromissione l’a<o del terzo espromi<ente dev’essere cara<erizzato dalla spontaneità, mentre

nella delegazione il delegato pone a giusFficazione causale del suo obbligo verso il delegatario

l’incarico o<enuto.

Efficacia cumula&va e liberatoria

L’espromissione può essere cumulaFva o liberatoria.

- L’espromissione è cumula&va in quanto l’espromi<ente, assumendo il debito dell’espromesso,

diventa condebitore solidale dell’espromissario.

- L’espromissione è liberatoria in quanto l’espromissario decide di liberare il debitore originario

(espromesso) e quindi l’espromi<ente diventa il nuovo debitore.

ACCOLLO

Si ha accollo quando un terzo, accollante, si accorda con il debitore originario, accollato, per

assumere su di sé il debito, che costui ha nei confronF del creditore, accollatario. Tale assunzione si

perfeziona senza il consenso del creditore, accollo interno. L'eventuale adesione del creditore,

accollo esterno, ha la funzione di rendere irrevocabile la dichiarazione di accollo.

Accollo esterno e contra+o a favore di terzi

La do<rina prevalente riconosce nell'accollo esterno un contra<o a favore di terzo. Cosi, il creditore

accollatario per effe<o della sFpulazione, acquista il diri<o di o<enere la prestazione dall’accollante,

e l'adesione del creditore all'accollo equivale alla dichiarazione del terzo di voler profi<are della

sFpulazione a suo favore.

Accollo interno

Qualora il creditore non aderisca all'accollo o non ne abbia conoscenza, l’accollo interno produce

effeC soltanto tra le parF, cosFtuendo in capo all'accollante l'obbligo verso l'accollato di tenerlo

indenne dal peso economico del debito.

Accollo cumula&vo e liberatorio

Anche l’accollo può essere cumulaFvo o liberatorio.

- È cumulaFvo in quanto l’accollante, assumendo il debito dell’accollato, diventa condebitore

solidale dell’accollatario.

- È liberatorio se il creditore aderisce all’accollo e dichiara di liberare il debitore originario.

Insolvenza dell’accollante e invalidità dell’accollo liberatorio

La legge prevede che il debitore originario (accollato) non è liberato in caso di inadempimento

dell’accollante, mentre la nullità o l’annullamento del contra<o di accollo liberatorio reintegra il

rapporto obbligatorio tra il debitore originario e il creditore, senza le garanzie dell’accollante.

Quando il creditore libera il debitore originario, il rischio d’insolvenza dell’accollante grava sul

creditore.

MORA DEL DEBITORE

Il semplice ritardo si configura alla scadenza del termine e non produce conseguenze giuridiche. La

situazione di mancato adempimento, che può protrarsi nel tempo, è necessariamente interlocutoria:

essa può sfociare nell'esFnzione per decorso del termine di prescrizione o per impossibilità

sopravvenuta non imputabile, ma può anche evolversi nella situazione di "ritardo qualificato" (mora

del debitore) o in quella di inadempimento definiFvo.

Mora del debitore

Il debitore è cosFtuito in mora quando, a seguito del mancato adempimento, il creditore presenta

un a<o formale di cosFtuzione in mora che consiste in una richiesta di adempimento fa<a per

iscri<o. Tale a<o è volontario di formale esercizio della pretesa creditoria, receCzio, interruCvo

della prescrizione, e produCvo di effeC legalmente predeterminaF.

Mora ex re o automa&ca

L'a<o formale di cosFtuzione in mora non è necessario in tre ipotesi:

- Quando il debito deriva da fa<o illecito.

- Quando il debitore ha dichiarato per iscri<o di non voler adempiere.

- Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

La mora produce effeC autonomi rispe<o a quelli che conseguono all'inadempimento definiFvo: Il

debitore deve risarcire i danni derivanF dalla mora; sopporta il rischio dell'impossibilità

sopravvenuta della prestazione da causa a lui non imputabile.

Rischio dell’impossibilità della prestazione

Se, dopo la mora, la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, egli non

è liberato ed è tenuto a risarcire a anche il danno da inadempimento. L’effe<o liberatorio si può

produrre solo per le prestazioni avenF ad ogge<o una cosa determinata, qualora il debitore provi

che la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore.

Offerta non formale

Non si ha mora qualora il debitore abbia fa<o offerta non formale della prestazione, salvo che il

creditore l'abbia rifiutata per un moFvo legiCmo. Un'offerta non formale che intervenga dopo la

cosFtuzione in mora del debitore ne interrompe gli effeC. L'adempimento tardivo li elimina ex nunc,

provocando la purgazione della mora.

INADEMPIMENTO

L’inadempimento è l’ina<uazione definiFva del rapporto obbligatorio che si verifica quando la

prestazione è divenuta impossibile, cioè il debitore non può o non vuole adempiere oppure quando

il creditore non ha più interesse a ricevere un adempimento tardivo.

Differenze di disciplina e Criterio dell’impossibilità

L’inadempimento e il criterio dell’impossibilità sono specificaF nell’art. 1218 cc: esso afferma che il

debitore è sempre responsabile finché permane l’oggeCva possibilità della prestazione. Egli, solo

dopo l’impossibilità sopravvenuta, è ammesso alla prova liberatoria consistente nella non

imputabilità dell’evento che ha causato l’impossibilità sopravvenuta.

Causa non imputabile

Nell’ipotesi di causa non imputabile al debitore, egli deve provare che l’impossibilità sopravvenuta

sia dovuta ad una causa a lui esterna, inevitabile (causa di forza maggiore) o imprevedibile (caso

fortuito). Il creditore deve provare l’esistenza di un valido Ftolo. Nel caso in cui la prestazione si

divenuta impossibile questa non è più dovuta.

Criterio della diligenza

La diligenza è regola tecnica che misura la qualità dello sforzo richiesto al debitore nell’esecuzione

della singola prestazione nonché nell’evitare o prevedere le cause dell’impossibilità della

prestazione.

RISARCIMENTO DEL DANNO

L’obbligazione gode di una tutela reale, che assicura al creditore il conseguimento dell’ogge<o della

prestazione, e una risarcitoria, che ha ad ogge<o una prestazione pecuniaria. Il risarcimento del

danno per inadempimento o ritardo deve comprendere sia l’effeCva perdita (danno emergente)

che il mancato guadagno (lucro cessante).

Dolo e fa+o colposo del creditore

Il risarcimento è limitato al danno prevedibile al tempo nel quale è sorta l'obbligazione, però se

l'inadempimento o il ritardo sono dolosi il risarcimento comprende anche i danni imprevedibili. Il

danno che il creditore ha colposamente concorso a provocare è diminuito secondo la gravità della

colpa e l'enFtà delle conseguenze che ne sono derivate.

Nesso di causalità

Affinchè possa esserci il risarcimento del danno è necessario che tra l’inadempimento e il danno

esista un rapporto di causa-effe<o. Questo vuol dire che il danno emergente e il lucro cessante sono

risarcibili solo se risultano essere una conseguenza dire<a dell’inadempimento.

Debito di valore

Il risarcimento del danno è un debito di valore e la sua determinazione va riferita al tempo della

conclusione del processo. Successivamente alla liquidazione giudiziale esso diventa debito di valuta,

come una comune obbligazione pecuniaria.

CLAUSOLA PENALE

Il danno può essere liquidato convenzionalmente, evitando l’intervento del giudice, mediante un

accordo transaCvo o con la sFpulazione di una clausola penale. Le parF possono convenire che in

caso di inadempimento o ritardo ci sia una risarcibilità del danno prevista e predeterminata, che può

aumentare in caso di danno ulteriore effeCvamente subito.

Funzioni della clausola penale

Se il suo ammontare è superiore all'enFtà del danno prevedibile, la clausola è idonea ad assolvere

una duplice funzione: di liquidazione prevenFva del danno e di sanzione per l'inadempimento o per

il ritardo. L’ammontare della penale può essere diminuito dal giudice se la prestazione principale è

stata eseguita in parte oppure se la clausola stessa è eccessiva. Il debitore non può scegliere tra

l’adempimento dell’obbligazione e il pagamento della penale: il creditore conserva il diri<o a

pretendere l’esecuzione in forma specifica

SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Le obbligazioni pecuniarie cosAtuiscono la più diffusa Apologia di obbligazioni e hanno per oggeGo

la consegna di una somma di denaro. Per tale moAvo ad esse viene applicato il principio

nominalisAco, secondo cui il debito pecuniario si esAngue con moneta avente corso legale nello Stato

al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Debito di valuta e debito di valore

- Il principio nominalisAco presuppone la configurazione di un debito di valuta, ossia quel

debito che al momento del suo sorgere ha ad oggeGo una somma di denaro predeterminata

e senza altri parametri di indicazione numerica.

- Il principio nominalisAco non si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggeGo

debi. di valore, ossia una somma pecuniaria che cosAtuisce un valore economico da

trasferire al creditore a Atolo di risarcimento o indennizzo per il riprisAno di una situazione

ch’è stata lesa.

Interessi corrispe4vi

I crediA pecuniari, purché liquidi ed esigibili, producono interessi di pieno diriGo, salvo che la legge

disponga diversamente.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aleviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Lasso Anna Maria.
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