ESPROMISSIONE
Si ha espromissione ogni qualvolta un terzo (espromi<ente), estraneo al rapporto obbligatorio,
assuma spontaneamente verso il creditore (espromissario) l'obbligazione del debitore (espromesso).
Il cara<ere della spontaneità esprime l'irrilevanza esterna della giusFficazione causale
dell'intervento dell'espromi<ente, fondato su una delega del debitore originario, che rimane
interna.
Espromissione e adempimento del terzo
Benché l'iniziaFva provenga dal terzo e il debitore originario sia estraneo al contra<o,
l'espromissione si disFngue dall'adempimento del terzo perché l'espromi<ente, prome<endo di
adempiere, non esFngue immediatamente l’obbligazione originaria.
Espromissione e delegazione
L’espromissione si differenzia dalla delegazione per l’intento del sogge<o che si assume il debito.
Nell’espromissione l’a<o del terzo espromi<ente dev’essere cara<erizzato dalla spontaneità, mentre
nella delegazione il delegato pone a giusFficazione causale del suo obbligo verso il delegatario
l’incarico o<enuto.
Efficacia cumula&va e liberatoria
L’espromissione può essere cumulaFva o liberatoria.
- L’espromissione è cumula&va in quanto l’espromi<ente, assumendo il debito dell’espromesso,
diventa condebitore solidale dell’espromissario.
- L’espromissione è liberatoria in quanto l’espromissario decide di liberare il debitore originario
(espromesso) e quindi l’espromi<ente diventa il nuovo debitore.
ACCOLLO
Si ha accollo quando un terzo, accollante, si accorda con il debitore originario, accollato, per
assumere su di sé il debito, che costui ha nei confronF del creditore, accollatario. Tale assunzione si
perfeziona senza il consenso del creditore, accollo interno. L'eventuale adesione del creditore,
accollo esterno, ha la funzione di rendere irrevocabile la dichiarazione di accollo.
Accollo esterno e contra+o a favore di terzi
La do<rina prevalente riconosce nell'accollo esterno un contra<o a favore di terzo. Cosi, il creditore
accollatario per effe<o della sFpulazione, acquista il diri<o di o<enere la prestazione dall’accollante,
e l'adesione del creditore all'accollo equivale alla dichiarazione del terzo di voler profi<are della
sFpulazione a suo favore.
Accollo interno
Qualora il creditore non aderisca all'accollo o non ne abbia conoscenza, l’accollo interno produce
effeC soltanto tra le parF, cosFtuendo in capo all'accollante l'obbligo verso l'accollato di tenerlo
indenne dal peso economico del debito.
Accollo cumula&vo e liberatorio
Anche l’accollo può essere cumulaFvo o liberatorio.
- È cumulaFvo in quanto l’accollante, assumendo il debito dell’accollato, diventa condebitore
solidale dell’accollatario.
- È liberatorio se il creditore aderisce all’accollo e dichiara di liberare il debitore originario.
Insolvenza dell’accollante e invalidità dell’accollo liberatorio
La legge prevede che il debitore originario (accollato) non è liberato in caso di inadempimento
dell’accollante, mentre la nullità o l’annullamento del contra<o di accollo liberatorio reintegra il
rapporto obbligatorio tra il debitore originario e il creditore, senza le garanzie dell’accollante.
Quando il creditore libera il debitore originario, il rischio d’insolvenza dell’accollante grava sul
creditore.
MORA DEL DEBITORE
Il semplice ritardo si configura alla scadenza del termine e non produce conseguenze giuridiche. La
situazione di mancato adempimento, che può protrarsi nel tempo, è necessariamente interlocutoria:
essa può sfociare nell'esFnzione per decorso del termine di prescrizione o per impossibilità
sopravvenuta non imputabile, ma può anche evolversi nella situazione di "ritardo qualificato" (mora
del debitore) o in quella di inadempimento definiFvo.
Mora del debitore
Il debitore è cosFtuito in mora quando, a seguito del mancato adempimento, il creditore presenta
un a<o formale di cosFtuzione in mora che consiste in una richiesta di adempimento fa<a per
iscri<o. Tale a<o è volontario di formale esercizio della pretesa creditoria, receCzio, interruCvo
della prescrizione, e produCvo di effeC legalmente predeterminaF.
Mora ex re o automa&ca
L'a<o formale di cosFtuzione in mora non è necessario in tre ipotesi:
- Quando il debito deriva da fa<o illecito.
- Quando il debitore ha dichiarato per iscri<o di non voler adempiere.
- Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
La mora produce effeC autonomi rispe<o a quelli che conseguono all'inadempimento definiFvo: Il
debitore deve risarcire i danni derivanF dalla mora; sopporta il rischio dell'impossibilità
sopravvenuta della prestazione da causa a lui non imputabile.
Rischio dell’impossibilità della prestazione
Se, dopo la mora, la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, egli non
è liberato ed è tenuto a risarcire a anche il danno da inadempimento. L’effe<o liberatorio si può
produrre solo per le prestazioni avenF ad ogge<o una cosa determinata, qualora il debitore provi
che la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore.
Offerta non formale
Non si ha mora qualora il debitore abbia fa<o offerta non formale della prestazione, salvo che il
creditore l'abbia rifiutata per un moFvo legiCmo. Un'offerta non formale che intervenga dopo la
cosFtuzione in mora del debitore ne interrompe gli effeC. L'adempimento tardivo li elimina ex nunc,
provocando la purgazione della mora.
INADEMPIMENTO
L’inadempimento è l’ina<uazione definiFva del rapporto obbligatorio che si verifica quando la
prestazione è divenuta impossibile, cioè il debitore non può o non vuole adempiere oppure quando
il creditore non ha più interesse a ricevere un adempimento tardivo.
Differenze di disciplina e Criterio dell’impossibilità
L’inadempimento e il criterio dell’impossibilità sono specificaF nell’art. 1218 cc: esso afferma che il
debitore è sempre responsabile finché permane l’oggeCva possibilità della prestazione. Egli, solo
dopo l’impossibilità sopravvenuta, è ammesso alla prova liberatoria consistente nella non
imputabilità dell’evento che ha causato l’impossibilità sopravvenuta.
Causa non imputabile
Nell’ipotesi di causa non imputabile al debitore, egli deve provare che l’impossibilità sopravvenuta
sia dovuta ad una causa a lui esterna, inevitabile (causa di forza maggiore) o imprevedibile (caso
fortuito). Il creditore deve provare l’esistenza di un valido Ftolo. Nel caso in cui la prestazione si
divenuta impossibile questa non è più dovuta.
Criterio della diligenza
La diligenza è regola tecnica che misura la qualità dello sforzo richiesto al debitore nell’esecuzione
della singola prestazione nonché nell’evitare o prevedere le cause dell’impossibilità della
prestazione.
RISARCIMENTO DEL DANNO
L’obbligazione gode di una tutela reale, che assicura al creditore il conseguimento dell’ogge<o della
prestazione, e una risarcitoria, che ha ad ogge<o una prestazione pecuniaria. Il risarcimento del
danno per inadempimento o ritardo deve comprendere sia l’effeCva perdita (danno emergente)
che il mancato guadagno (lucro cessante).
Dolo e fa+o colposo del creditore
Il risarcimento è limitato al danno prevedibile al tempo nel quale è sorta l'obbligazione, però se
l'inadempimento o il ritardo sono dolosi il risarcimento comprende anche i danni imprevedibili. Il
danno che il creditore ha colposamente concorso a provocare è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'enFtà delle conseguenze che ne sono derivate.
Nesso di causalità
Affinchè possa esserci il risarcimento del danno è necessario che tra l’inadempimento e il danno
esista un rapporto di causa-effe<o. Questo vuol dire che il danno emergente e il lucro cessante sono
risarcibili solo se risultano essere una conseguenza dire<a dell’inadempimento.
Debito di valore
Il risarcimento del danno è un debito di valore e la sua determinazione va riferita al tempo della
conclusione del processo. Successivamente alla liquidazione giudiziale esso diventa debito di valuta,
come una comune obbligazione pecuniaria.
CLAUSOLA PENALE
Il danno può essere liquidato convenzionalmente, evitando l’intervento del giudice, mediante un
accordo transaCvo o con la sFpulazione di una clausola penale. Le parF possono convenire che in
caso di inadempimento o ritardo ci sia una risarcibilità del danno prevista e predeterminata, che può
aumentare in caso di danno ulteriore effeCvamente subito.
Funzioni della clausola penale
Se il suo ammontare è superiore all'enFtà del danno prevedibile, la clausola è idonea ad assolvere
una duplice funzione: di liquidazione prevenFva del danno e di sanzione per l'inadempimento o per
il ritardo. L’ammontare della penale può essere diminuito dal giudice se la prestazione principale è
stata eseguita in parte oppure se la clausola stessa è eccessiva. Il debitore non può scegliere tra
l’adempimento dell’obbligazione e il pagamento della penale: il creditore conserva il diri<o a
pretendere l’esecuzione in forma specifica
SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Le obbligazioni pecuniarie cosAtuiscono la più diffusa Apologia di obbligazioni e hanno per oggeGo
la consegna di una somma di denaro. Per tale moAvo ad esse viene applicato il principio
nominalisAco, secondo cui il debito pecuniario si esAngue con moneta avente corso legale nello Stato
al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Debito di valuta e debito di valore
- Il principio nominalisAco presuppone la configurazione di un debito di valuta, ossia quel
debito che al momento del suo sorgere ha ad oggeGo una somma di denaro predeterminata
e senza altri parametri di indicazione numerica.
- Il principio nominalisAco non si applica alle obbligazioni pecuniarie che hanno ad oggeGo
debi. di valore, ossia una somma pecuniaria che cosAtuisce un valore economico da
trasferire al creditore a Atolo di risarcimento o indennizzo per il riprisAno di una situazione
ch’è stata lesa.
Interessi corrispe4vi
I crediA pecuniari, purché liquidi ed esigibili, producono interessi di pieno diriGo, salvo che la legge
disponga diversamente.
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