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INDEROGABILI
La norma giuridica si compone di due elementi principali: la fattispecie e gli effetti giuridici. La
fattispecie descrive il fatto o i fatti che devono verificarsi, mentre gli effetti giuridici sono le
conseguenze legali derivanti dal verificarsi di tali fatti. Più precisamente la situazione-tipo descritta
dalla norma si denomina fattispecie astratta, mentre il fatto concreto conforme alla fattispecie astratta
si denomina fattispecie concreta. Se la fattispecie si articola in un solo fatto si parla di fattispecie
semplice (ES: nascita). Se la fattispecie si articola nella previsione di una pluralità di fatti collegati
tra loro in vista della produzione di un effetto finale, si parla di fattispecie complessa e in tal caso,
l’effetto si produrrà soltanto quando tutti i fatti che concorrono a formare la fattispecie si saranno
verificati. Nell’ambito della struttura della norma è possibile operare un’altra distinzione
relativamente alla derogabilità o inderogabilità della norma di diritto privato. Nel diritto privato è
ammissibile la derogabilità, chiarendosi subito che le norme derogabili sono pur sempre norme
giuridiche; la differenza con quelle inderogabili sta nel fatto che per queste l’applicazione avviene
immediatamente senza alcuna indagine sulla volontà del soggetto. E’ possibile distinguere le norme
derogabili in dispositive e suppletive: le prime sono caratterizzate dal fatto di prevedere un regime
che vige nei limiti in cui i privati non decidano di dettare una regola difforme, mentre le seconde
colmano una lacuna del regolamento negoziale. Al contrario, le norme inderogabili si applicano
obbligatoriamente, indipendentemente dalla volontà delle parti. Diversamente dalle norme di diritto
pubblico, l’inderogabilità nel diritto privato non implica una sanzione automatica, ma solo su richiesta
dell'interessato all’autorità giudiziaria.
2. Fatti, atti, attività, autonomia
Un fatto giuridico è un accadimento al quale l’ordinamento riconduce effetti giuridici. In altre parole,
è un fatto che ha rilevanza per il diritto, ad esempio la morte di una persona. Esistono due categorie
di fatti giuridici: fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici. I fatti giuridici in senso stretto sono
quegli accadimenti specifici a cui la norma ricollega effetti giuridici determinati: tali accadimenti
possono essere eventi naturali come la nascita o la morte oppure atti materiali dell’uomo. Gli atti
giuridici in senso lato sono i comportamenti umani consapevoli e volontari e presuppongono la
volontarietà e consapevolezza del comportamento tenuto. Gli atti giuridici in senso stretto sono
quegli atti che la legge prende in considerazione, in quanto sono caratterizzati dalla consapevolezza
e volontarietà del comportamento. Gli atti giuridici in senso stretto possono essere leciti o illeciti a
seconda che siano conformi, oppure no, al diritto; gli atti leciti possono essere, discrezionali o dovuti,
a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato. Con il termine attività, si
identifica una sequenza di atti (negoziali) di per sé configurabili come autonomi, ma che, hanno una
finalità comune. I negozi giuridici o di autonomia privata sono manifestazioni di volontà dirette a
produrre effetti giuridici: tali atti sono caratterizzati dalla volontarietà e consapevolezza del
comportamento tenuto e degli effetti che da esso ne derivano. Il negozio giuridico trova
riconoscimento e tutela giuridica al fine di consentire ai privati di regolare in modo autonomo i propri
interessi; si parla, di autoregolamento, ovvero regole poste dagli stessi soggetti interessati, al fine di
disciplinare gli scopi che intendono perseguire.
I privati utilizzano il negozio giuridico per esercitare il loro potere di autodeterminazione, che è una
manifestazione dell’autonomia privata. Questa autonomia non è illimitata, ma varia a seconda
dell'interesse da regolare. Essa è generalmente più ampia nei contratti, dove le parti hanno ampio
potere di disposizione sugli effetti dell'atto e sugli interessi coinvolti. Tuttavia, anche in tale materia
il concetto tradizionale di autonomia privata, intesa come libertà di contrarre, scegliere il contraente
e la forma del contratto, è stato oggetto di modifiche. Infatti, già negli anni 70-80 il contratto passa
da “regola autonoma” ad una modalità di realizzazione di finalità di carattere generale. Inoltre, si è
passati da un sistema di economia mista ad un’economia privatizzata mettendo in atto un modello di
Stato che costituisce una vera alternativa al welfare state; infine, con la diffusione del consumismo
nasce l’esigenza di una legislazione ad hoc che preveda la forte presenza di soggetti indipendenti per
tutelare i consumatori e contraenti deboli. Tuttavia, anche la produzione industriale di massa ha
influito sull’autonomia privata, riducendo l'uguaglianza tra le parti contraenti: in molti casi, una parte
può stabilire i termini del contratto, lasciando all'altra parte solo la possibilità di accettare o rifiutare,
piuttosto che negoziare i termini.
3. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE E IL RAPPORTO GIURIDICO
Le norme giuridiche regolano i rapporti tra i soggetti e definiscono le conseguenze dei fatti giuridici
e degli atti compiuti. Da queste norme derivano diritti e doveri, noti come situazioni giuridiche
soggettive, le quali si dividono in:
Attive: che comportano un vantaggio.
Passive: che comportano uno svantaggio.
Ogni situazione giuridica attiva corrisponde a una situazione giuridica passiva per un altro soggetto
e tale relazione tra i doveri di un soggetto e i diritti di un altro è chiamata rapporto giuridico. Questo
è definito come una relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal diritto, e costituisce il
riferimento costante per le vicende giuridiche. Queste possono essere:
Costitutive: che creano nuove situazioni giuridiche.
Modificative: che modificano situazioni giuridiche esistenti.
Estintive: che pongono termine a situazioni giuridiche.
4. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE: DIRITTI
SOGGETTIVI (ASSOLUTI E RELATIVI), DIRITTI POTESTATIVI.
L’ASPETTATIVA. LA POTESTÀ. L’INTERESSE LEGITTIMO
Tra le situazioni giuridiche soggettive riveste particolare importanza il diritto soggettivo ovvero un
potere che la legge conferisce a una persona per il soddisfacimento di un suo interesse. Questo diritto
può riguardare un bene materiale o un comportamento di un'altra persona, obbliga a fare o non fare
qualcosa nei confronti del titolare del diritto. I diritti soggettivi si suddividono in assoluti e relativi:
i primi garantiscono al titolare un potere diretto su un bene, opponibile a chiunque. Tra i diritti assoluti
ritroviamo:
- Diritti reali: relativi alla proprietà e i diritti reali su cosa altrui, come i diritti di godimento, che
attribuiscono al titolare il potere di trarre vantaggio direttamente da un bene di proprietà altrui
(usufrutto) e i diritti di garanzia, che attribuiscono al titolare un diritto su un bene altrui a garanzia
di un proprio credito (pegno).
- Diritti della personalità: essi riguardano aspetti fondamentali della persona, come il diritto al
nome.
Invece, i diritti relativi attribuiscono al titolare (soggetto attivo) un potere nei confronti di uno o più
soggetti determinati (soggetto passivo), sui quali grava l’obbligo di osservare un comportamento (di
dare, fare o non fare) idoneo ad assicurare il soddisfacimento dell’interesse del titolare del diritto.
Tra i diritti relativi sono annoverati i diritti di credito e taluni diritti non patrimoniali: il diritto di
credito è il diritto ad una prestazione avente contenuto patrimoniale, mentre ad esempio i diritti
relativi non patrimoniali sono i diritti che ciascun membro del gruppo familiare può far valere nei
confronti degli altri membri.
Tra i diritti soggettivi troviamo anche i diritti potestativi che attribuiscono al titolare il potere di
determinare unilateralmente un mutamento dell’altrui sfera giuridico-patrimoniale, per il
soddisfacimento di un proprio interesse, senza che il soggetto che subisce tale mutamento possa
opporsi.
Si rilevano inoltre situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo. La situazione soggettiva definita
come aspettativa di diritto è la situazione giuridica di attesa, preliminare e provvisoria, al fine di
assicurare l’acquisto della situazione finale. L’aspettativa attribuisce al titolare il potere di chiedere
al giudice provvedimenti a carattere conservativo e cautelare, concessi in presenza di fatti che
potrebbero impedire l’acquisto del diritto o pregiudicare il conseguimento del risultato finale. Invece,
la potestà è la situazione giuridica soggettiva caratterizzata dal potere attribuito ad un soggetto per la
cura di un interesse altrui (ES: potestà dei genitori sui figli). La potestà è dunque situazione di potere
e dovere perché chi è investito di una potestà ha il diritto e il dovere di esercitare l’attività oggetto di
tale diritto. Il termine interesse legittimo indica la posizione del singolo protetta nei confronti della
pubblica amministrazione, quando quest’ultima risponde ad un interesse del singolo, diverso da
quello della generalità dei cittadini. (ES: l’interesse di chi ha partecipato ad un concorso pubblico
affinché siano osservate le norme che ne disciplinano lo svolgimento e se tali regole non vengono
osservate ogni partecipante al concorso può chiedere al giudice l’annullamento dello stesso dato
dall’esistenza di un legittimo interesse a rispetto di quelle regole). Infine, assumono una dimensione
ultra-individuale gli interessi pubblici generali, gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.
L’interesse pubblico generale fa riferimento ad interessi non giuridici perché non azionabili in
giudizio; invece, l’interesse collettivo è l’interesse di un gruppo omogeneo, perché i membri svolgono
un’attività professionale comune, appartengono alla medesima fede religiosa o ideologia politica. Di
recente è stata elaborata dalla dottrina una nuova categoria di interessi, quella degli interessi diffusi,
i quali si collocano in una posizione intermedia tra gli interessi pubblici generali e gli interessi
collettivi, come ad esempio la tutela dell’ambiente: sul piano oggettivo hanno come punto di
riferimento beni comuni.
5. STATUS E CITTADINANZA DIGITALE
Lo status rappresenta la posizione di un soggetto rispetto agli altri ed è una situazione giuridica
soggettiva autonoma. Esso si distingue tra status pubblici e privati. Gli status pubblici sono stati i
primi a essere riconosciuti e, nel diritto romano, includevano lo status civitatis (cittadi