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INDEROGABILI

La norma giuridica si compone di due elementi principali: la fattispecie e gli effetti giuridici. La

fattispecie descrive il fatto o i fatti che devono verificarsi, mentre gli effetti giuridici sono le

conseguenze legali derivanti dal verificarsi di tali fatti. Più precisamente la situazione-tipo descritta

dalla norma si denomina fattispecie astratta, mentre il fatto concreto conforme alla fattispecie astratta

si denomina fattispecie concreta. Se la fattispecie si articola in un solo fatto si parla di fattispecie

semplice (ES: nascita). Se la fattispecie si articola nella previsione di una pluralità di fatti collegati

tra loro in vista della produzione di un effetto finale, si parla di fattispecie complessa e in tal caso,

l’effetto si produrrà soltanto quando tutti i fatti che concorrono a formare la fattispecie si saranno

verificati. Nell’ambito della struttura della norma è possibile operare un’altra distinzione

relativamente alla derogabilità o inderogabilità della norma di diritto privato. Nel diritto privato è

ammissibile la derogabilità, chiarendosi subito che le norme derogabili sono pur sempre norme

giuridiche; la differenza con quelle inderogabili sta nel fatto che per queste l’applicazione avviene

immediatamente senza alcuna indagine sulla volontà del soggetto. E’ possibile distinguere le norme

derogabili in dispositive e suppletive: le prime sono caratterizzate dal fatto di prevedere un regime

che vige nei limiti in cui i privati non decidano di dettare una regola difforme, mentre le seconde

colmano una lacuna del regolamento negoziale. Al contrario, le norme inderogabili si applicano

obbligatoriamente, indipendentemente dalla volontà delle parti. Diversamente dalle norme di diritto

pubblico, l’inderogabilità nel diritto privato non implica una sanzione automatica, ma solo su richiesta

dell'interessato all’autorità giudiziaria.

2. Fatti, atti, attività, autonomia

Un fatto giuridico è un accadimento al quale l’ordinamento riconduce effetti giuridici. In altre parole,

è un fatto che ha rilevanza per il diritto, ad esempio la morte di una persona. Esistono due categorie

di fatti giuridici: fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici. I fatti giuridici in senso stretto sono

quegli accadimenti specifici a cui la norma ricollega effetti giuridici determinati: tali accadimenti

possono essere eventi naturali come la nascita o la morte oppure atti materiali dell’uomo. Gli atti

giuridici in senso lato sono i comportamenti umani consapevoli e volontari e presuppongono la

volontarietà e consapevolezza del comportamento tenuto. Gli atti giuridici in senso stretto sono

quegli atti che la legge prende in considerazione, in quanto sono caratterizzati dalla consapevolezza

e volontarietà del comportamento. Gli atti giuridici in senso stretto possono essere leciti o illeciti a

seconda che siano conformi, oppure no, al diritto; gli atti leciti possono essere, discrezionali o dovuti,

a seconda che il soggetto sia libero di compierli oppure vi sia obbligato. Con il termine attività, si

identifica una sequenza di atti (negoziali) di per sé configurabili come autonomi, ma che, hanno una

finalità comune. I negozi giuridici o di autonomia privata sono manifestazioni di volontà dirette a

produrre effetti giuridici: tali atti sono caratterizzati dalla volontarietà e consapevolezza del

comportamento tenuto e degli effetti che da esso ne derivano. Il negozio giuridico trova

riconoscimento e tutela giuridica al fine di consentire ai privati di regolare in modo autonomo i propri

interessi; si parla, di autoregolamento, ovvero regole poste dagli stessi soggetti interessati, al fine di

disciplinare gli scopi che intendono perseguire.

I privati utilizzano il negozio giuridico per esercitare il loro potere di autodeterminazione, che è una

manifestazione dell’autonomia privata. Questa autonomia non è illimitata, ma varia a seconda

dell'interesse da regolare. Essa è generalmente più ampia nei contratti, dove le parti hanno ampio

potere di disposizione sugli effetti dell'atto e sugli interessi coinvolti. Tuttavia, anche in tale materia

il concetto tradizionale di autonomia privata, intesa come libertà di contrarre, scegliere il contraente

e la forma del contratto, è stato oggetto di modifiche. Infatti, già negli anni 70-80 il contratto passa

da “regola autonoma” ad una modalità di realizzazione di finalità di carattere generale. Inoltre, si è

passati da un sistema di economia mista ad un’economia privatizzata mettendo in atto un modello di

Stato che costituisce una vera alternativa al welfare state; infine, con la diffusione del consumismo

nasce l’esigenza di una legislazione ad hoc che preveda la forte presenza di soggetti indipendenti per

tutelare i consumatori e contraenti deboli. Tuttavia, anche la produzione industriale di massa ha

influito sull’autonomia privata, riducendo l'uguaglianza tra le parti contraenti: in molti casi, una parte

può stabilire i termini del contratto, lasciando all'altra parte solo la possibilità di accettare o rifiutare,

piuttosto che negoziare i termini.

3. LE SITUAZIONI SOGGETTIVE E IL RAPPORTO GIURIDICO

Le norme giuridiche regolano i rapporti tra i soggetti e definiscono le conseguenze dei fatti giuridici

e degli atti compiuti. Da queste norme derivano diritti e doveri, noti come situazioni giuridiche

soggettive, le quali si dividono in:

 Attive: che comportano un vantaggio.

 Passive: che comportano uno svantaggio.

Ogni situazione giuridica attiva corrisponde a una situazione giuridica passiva per un altro soggetto

e tale relazione tra i doveri di un soggetto e i diritti di un altro è chiamata rapporto giuridico. Questo

è definito come una relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolata dal diritto, e costituisce il

riferimento costante per le vicende giuridiche. Queste possono essere:

 Costitutive: che creano nuove situazioni giuridiche.

 Modificative: che modificano situazioni giuridiche esistenti.

 Estintive: che pongono termine a situazioni giuridiche.

4. LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE: DIRITTI

SOGGETTIVI (ASSOLUTI E RELATIVI), DIRITTI POTESTATIVI.

L’ASPETTATIVA. LA POTESTÀ. L’INTERESSE LEGITTIMO

Tra le situazioni giuridiche soggettive riveste particolare importanza il diritto soggettivo ovvero un

potere che la legge conferisce a una persona per il soddisfacimento di un suo interesse. Questo diritto

può riguardare un bene materiale o un comportamento di un'altra persona, obbliga a fare o non fare

qualcosa nei confronti del titolare del diritto. I diritti soggettivi si suddividono in assoluti e relativi:

i primi garantiscono al titolare un potere diretto su un bene, opponibile a chiunque. Tra i diritti assoluti

ritroviamo:

- Diritti reali: relativi alla proprietà e i diritti reali su cosa altrui, come i diritti di godimento, che

attribuiscono al titolare il potere di trarre vantaggio direttamente da un bene di proprietà altrui

(usufrutto) e i diritti di garanzia, che attribuiscono al titolare un diritto su un bene altrui a garanzia

di un proprio credito (pegno).

- Diritti della personalità: essi riguardano aspetti fondamentali della persona, come il diritto al

nome.

Invece, i diritti relativi attribuiscono al titolare (soggetto attivo) un potere nei confronti di uno o più

soggetti determinati (soggetto passivo), sui quali grava l’obbligo di osservare un comportamento (di

dare, fare o non fare) idoneo ad assicurare il soddisfacimento dell’interesse del titolare del diritto.

Tra i diritti relativi sono annoverati i diritti di credito e taluni diritti non patrimoniali: il diritto di

credito è il diritto ad una prestazione avente contenuto patrimoniale, mentre ad esempio i diritti

relativi non patrimoniali sono i diritti che ciascun membro del gruppo familiare può far valere nei

confronti degli altri membri.

Tra i diritti soggettivi troviamo anche i diritti potestativi che attribuiscono al titolare il potere di

determinare unilateralmente un mutamento dell’altrui sfera giuridico-patrimoniale, per il

soddisfacimento di un proprio interesse, senza che il soggetto che subisce tale mutamento possa

opporsi.

Si rilevano inoltre situazioni giuridiche diverse dal diritto soggettivo. La situazione soggettiva definita

come aspettativa di diritto è la situazione giuridica di attesa, preliminare e provvisoria, al fine di

assicurare l’acquisto della situazione finale. L’aspettativa attribuisce al titolare il potere di chiedere

al giudice provvedimenti a carattere conservativo e cautelare, concessi in presenza di fatti che

potrebbero impedire l’acquisto del diritto o pregiudicare il conseguimento del risultato finale. Invece,

la potestà è la situazione giuridica soggettiva caratterizzata dal potere attribuito ad un soggetto per la

cura di un interesse altrui (ES: potestà dei genitori sui figli). La potestà è dunque situazione di potere

e dovere perché chi è investito di una potestà ha il diritto e il dovere di esercitare l’attività oggetto di

tale diritto. Il termine interesse legittimo indica la posizione del singolo protetta nei confronti della

pubblica amministrazione, quando quest’ultima risponde ad un interesse del singolo, diverso da

quello della generalità dei cittadini. (ES: l’interesse di chi ha partecipato ad un concorso pubblico

affinché siano osservate le norme che ne disciplinano lo svolgimento e se tali regole non vengono

osservate ogni partecipante al concorso può chiedere al giudice l’annullamento dello stesso dato

dall’esistenza di un legittimo interesse a rispetto di quelle regole). Infine, assumono una dimensione

ultra-individuale gli interessi pubblici generali, gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

L’interesse pubblico generale fa riferimento ad interessi non giuridici perché non azionabili in

giudizio; invece, l’interesse collettivo è l’interesse di un gruppo omogeneo, perché i membri svolgono

un’attività professionale comune, appartengono alla medesima fede religiosa o ideologia politica. Di

recente è stata elaborata dalla dottrina una nuova categoria di interessi, quella degli interessi diffusi,

i quali si collocano in una posizione intermedia tra gli interessi pubblici generali e gli interessi

collettivi, come ad esempio la tutela dell’ambiente: sul piano oggettivo hanno come punto di

riferimento beni comuni.

5. STATUS E CITTADINANZA DIGITALE

Lo status rappresenta la posizione di un soggetto rispetto agli altri ed è una situazione giuridica

soggettiva autonoma. Esso si distingue tra status pubblici e privati. Gli status pubblici sono stati i

primi a essere riconosciuti e, nel diritto romano, includevano lo status civitatis (cittadi

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A.A. 2024-2025
136 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.amilo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Imbrenda Mariassunta.