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SEZIONE III: I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ. EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE 19La formula “diritti della personalità” resta estranea al linguaggio del codice civile che ancora conserval’originario disegno di ispirazione liberale in cui il legislatore si limitava alla essenziale disciplina degli atti didisposizione del proprio corpo (art. 5) del diritto al nome (artt. 6 ss.) e del diritto all’immagine (art. 10).L'art. 2 Cost., invece, pone il principio fondamentale per cui la Repubblica "riconosce e garantisce i dirittiinviolabili dell’uomo" considerato non solo nella dimensione individuale ma anche nella dimensione socialeche assume la vita contestualizzata nelle formazioni sociali.Il riconoscimento e la progressiva affermazione di diritti assoluti indisponibili destinati a presidiare i valorifondamentali dell’uomo in quanto tale sono state acquisite mediante norme di fonte sovranazionale.Si tratta,

In particolare, della: "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), della "Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", del "Patto internazionale sui diritti civili e politici" e della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (Carta di Nizza).

L'art. 2 Cost. costituisce una clausola generale, che non definisce né elenca i diritti inviolabili. I diritti inviolabili non rappresentano così un numero chiuso (come, invece, i diritti reali) ma, al contrario, sono un catalogo aperto.

I diritti della personalità trovano, in via diretta o mediata, anche altri riferimenti costituzionali. Si consideri l'art. 3 Cost. che sancisce non solo la c.d. eguaglianza formale ma anche la pari dignità sociale delle persone.

l'eguaglianza sostanziale come ineludibile dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Vi sono altre norme, poi, come gli artt. 4 e 36 sul lavoro, l'art. 32 sulla salute, l'art. 41, 2° co. sull'iniziativa economica, gli artt. 13 ss. sulle libertà inviolabili.

I principali caratteri dei diritti della personalità sono:

  1. la non patrimonialità: diritti della personalità non hanno un valore economico di scambio.
  2. la indisponibilità: il titolare del diritto della personalità non può né rinunciarvi, né cederlo ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito.
  3. l'assolutezza: al pari dei diritti reali, i diritti della personalità possono essere fatti valere nei confronti di chiunque a prescindere da un rapporto giuridico tra le parti.
  4. l'imprescrittibilità: i diritti della personalità non si

estinguono se non vengono usati per un determinato periodo di tempo.

la necessarietà: i diritti della personalità sono immanenti alla persona: essa non deve compiere alcun atto giuridico per acquistarli dal momento che dalla nascita alla morte sono ad essa immanenti.

Ci si chiede se i diritti della personalità possano spettare anche al nascituro (e non solo al nato) e allo straniero (e non solo al cittadino). Si ritiene che non sia sufficiente il riferimento all'art. 1 c.c. per escludere la spettanza dei diritti della personalità al nascituro, poiché non è escluso che anch'esso sia portatore di interessi giuridicamente tutelati. I diritti della personalità spettano anche allo straniero. Lo Stato italiano non può infatti negare il godimento dei diritti fondamentali agli stranieri che si trovino nel territorio italiano.

I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ. TUTELA

Livelli e attraverso diverse forme. Oltre alla garanzia costituzionale di inviolabilità riconosciuta ai diritti della personalità, la tutela si articola attraverso rimedi offerti dal diritto civile e dal diritto penale.

Con riferimento al diritto civile, si è soliti distinguere tra una tutela preventiva e una tutela successiva: la prima offre una risposta urgente volta a inibire la condotta illecita, la seconda risarcisce il pregiudizio derivante dalla lesione. La tutela preventiva è assicurata dall'inibitoria: con riferimento al diritto al nome, l'art. 7, 1° co., c.c. prevede che la persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome possa chiedere la cessazione del fatto lesivo. Vi sono però diritti della personalità che non prevedono la tutela inibitoria.

La tutela successiva è assicurata dal risarcimento del danno sia non patrimoniale che patrimoniale. Oltre al risarcimento per equivalente è

Possibile chiedere la reintegrazione in forma specifica del bene leso, sempreche sia possibile e non troppo oneroso per il danneggiante.

La tutela dei diritti della personalità è completata dallo strumento della pubblicazione della sentenza di condanna, affinché questa possa essere apprezzata da un largo pubblico e dalla rettifica, volta a riaffermare la verità delle cose.

Nel caso di violazione di diritti della personalità, l'individuo può ricorrere, in ultima istanza, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Cedu è infatti dotata di un meccanismo giurisdizionale permanente, che consente ad ogni individuo di presentare ricorso a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Convenzione.

La Corte Costituzionale ha negato la diretta applicabilità della Cedu: se una norma interna contrasta con i principi espressi nella Cedu, il giudice deve sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Non potendosi applicare direttamente la Cedu.

DIRITTO ALLA VITA

Il diritto alla vita è il primo tra i diritti inviolabili: qualora la vita venga meno, anche gli altri diritti della personalità si estinguono e si aprirà, poi, la successione mortis causa (art. 456 ss. c.c.).

La vita deve essere dunque considerata il presupposto di tutti gli altri diritti.

Pur non trovando un espresso riconoscimento nella Costituzione, che tuttavia all'art. 36 fa riferimento all'esistenza libera e dignitosa, si può ritenere che essa costituisca un valore interno all'ordinamento, riconducibile alla clausola generale dell'art. 2 Cost.

A livello internazionale, poi, la vita è tutelata sia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Cedu.

All'esito di un lungo e tormentato dibattito si è consolidato nel sistema positivo il modello di origine giurisprudenziale che sintetizza il diritto all'autodeterminazione ed il diritto alla salute.

comprensivoanche del diritto di non curarsi. A seguito delle sentenze sui casi Welby ed Englaro è stato riconosciuto il principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico. Tale principio trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che tutela e promuove i diritti inviolabili dell'uomo, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente. La legge riconosce ad ogni persona "capace di agire" il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, benché necessario alla propria sopravvivenza. Nel caso di chi non sia pienamente capace si deve distinguere, allora, il trattamento sanitario urgente e indifferibile da quello che non presenta tali caratteristiche: con riferimento al primo, il personale medico è tenuto a somministrare tutti i trattamenti terapeutici urgenti volti a salvare la vita al paziente; con riferimento al secondo, si pone la questione dicomprendere se un altro soggetto (tutore, amministratore di sostegno ecc.) possa prendere una decisione sui relativi trattamenti sanitari. Quanto alle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) si stabilisce che con un atto unilaterale a contenuto non patrimoniale un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere può indicare i trattamenti sanitari, gli accertamenti diagnostici e le scelte terapeutiche che vorrà e non vorrà ricevere nel caso di una sua futura incapacità. DANNO DA MORTE Il danno da morte rappresenta il cd. danno tanatologico (incidente stradale o dell'intervento chirurgico con esito infausto). Si distingue tra: - danno iure proprio: subito dai parenti per la perdita della persona cara, cd. danno da rimbalzo; - danno iure hereditario: sofferto dalla vittima e trasmesso agli eredi per via ereditaria in seguito alla morte. La risarcibilità del danno tanatologico a titolo ereditario è configurabile laddove tra le lesioni.

personali subite dalla vittima ed il decesso sia intervenuto un lasso di tempo considerevole, che giustifica il riconoscimento del cd. "danno biologico terminale" al quale può aggiungersi il danno morale, derivante dalla percezione dell'imminente decesso. In tale lasso di tempo, la vittima è in uno stato di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sofferenza, cioè l'agonia, della fine imminente.

21DIRITTO ALLA SALUTE: INTEGRITÀ PSICO-FISICA. Il diritto all'integrità psico-fisica tutela l'interesse dell'essere umano al godimento del proprio organismo nella sua interezza e funzionalità. Tale diritto viene tutelato sia da aggressioni esterne (i trattamenti sanitari necessitano del consenso da parte dell'interessato), sia da aggressioni da parte del soggetto medesimo (il divieto di atti di disposizione del proprio corpo). La tutela privatistica del diritto alla integrità.

La psico-fisica ha assunto un ruolo centrale a partire dagli anni '70 del Novecento. La giurisprudenza ha utilizzato, da un lato, la tutela inibitoria per prevenire o far cessare l'evento lesivo (provvedimento che faccia cessare l'inquinamento elettromagnetico, acustico, o ambientale), dall'altro lato, il risarcimento del danno biologico. Tale danno è stato considerato come un pregiudizio diverso, persino in senso ontologico, dal danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.

Con riferimento alle lesioni che alla integrità psico-fisica possono essere arrecate dallo stesso titolare del diritto, è da segnalare che l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Sono invece validi gli

atti di disposizione compiuti a titolo gratuito e per spirito di solidarietà che non comportino una diminuzione permanente dell'integrità del corpo (donazione di midollo osseo, di tessuti, lembi di pelle) o
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PieroGrassano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Liberati Buccianti Giovanni.