Introduzione al diritto privato
Il diritto privato si occupa, tra l'altro:
- Delle persone e dei rapporti familiari (il matrimonio, i rapporti tra coniugi, tra genitori e figli, lo scioglimento del matrimonio. È il cd. diritto di famiglia (o delle famiglie);
- Delle successioni e delle donazioni (si tratta della successione a causa di morte, per il tempo in cui la persona avrà cessato di vivere e dei contratti di donazione). È il cd. diritto delle successioni e delle donazioni;
- Dei beni, della proprietà, degli altri diritti reali. È, in particolare, il cd. diritto immobiliare;
- Delle obbligazioni, dei contratti e dell'illecito civile. È il diritto dei contratti e delle obbligazioni, nonché della responsabilità civile;
- Dell'impresa e del lavoro. In realtà si tratta del diritto commerciale e diritto del lavoro, più che del diritto civile;
- Della tutela dei diritti. Si veda il rapporto con il cod. proc. civ.
La distinzione che si tramanda dal diritto romano è quella tra diritto privato e diritto pubblico e che si fonda "sulla natura degli interessi che la norma vuole tutelare":
- Il diritto pubblico ha per oggetto, in primo luogo, l'organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici. Esso si divide in: diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto penale.
- Il diritto privato regola i rapporti reciproci degli individui (nel campo personale e patrimoniale). Esso si compone di: diritto civile, diritto commerciale e diritto del lavoro.
Il diritto si divide in diritto oggettivo e diritto soggettivo: il diritto oggettivo è l'insieme di norme giuridiche, mentre, il diritto soggettivo è il potere riconosciuto ad un individuo o ad un gruppo di ottenere da uno o più soggetti un determinato comportamento.
Le norme giuridiche
La norma giuridica è un comando giuridico. Le norme sono:
- Di carattere generale ed astratto per il modo di formulazione (si applica per tutti e non per una specifica persona);
- Intersoggettive per le relazioni che creano;
- Coercibili in ragione dei mezzi che ne garantiscono l'efficacia. Il precetto che è contenuto nella norma giuridica si collega quasi sempre a uno o più rimedi o meccanismi sanzionatori per assicurare lo scopo che la norma si propone (es. 2933 cod. civ. con previsione di due rimedi alternativi).
Fonti del diritto privato
Le fonti del diritto sono quei meccanismi che pongono in essere le regole giuridiche. Esse si dividono in: fonti di produzione, fonti sulla produzione e fonti di cognizione.
Le fonti di produzione pongono in essere nuove regole che devono essere rispettate. Le fonti sulla produzione riguardano i meccanismi ed il procedimento attraverso il quale vengono prodotte le fonti di produzione e si distinguono tra fonti primarie (atti formalmente e sostanzialmente normativi ad es. legge) e fonti secondarie (atti formalmente amministrativi con vigore normativo ad es. regolamento). Le fonti di cognizione riguardano gli strumenti ed i supporti attraverso i quali si rendono riconoscibili ed efficaci le fonti di produzione, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale ed i bollettini.
Art. 1 Disp. Prel. Cod. Civ. (cd. Preleggi): "Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) [le norme corporative]; 4) gli usi".
Si tratta di una visione autoritaria e stato-centrica fondata sull'idea della esclusività del diritto dello Stato nazionale (territorio – sovranità – legge). Oggi le norme corporative sono state abrogate e rispetto a questo modello presente nel 1942, nuove fonti del diritto sono apparse. In particolare è stata promulgata la legge fondamentale (la Costituzione) ed è stata fondata l'Unione Europea che ha competenza normativa in determinate materie.
Oggi le fonti del diritto sono:
- Costituzione, leggi costituzionali, diritto dell'Unione europea;
- Leggi statali ed atti equiparati (decreto legge e decreto legislativo);
- Leggi regionali;
- Regolamenti;
- Usi.
Nella piramide delle fonti del diritto troviamo alla base le fonti terziarie (consuetudini), successivamente le fonti secondarie (regolamenti governativi, ministeriali, regionali e degli enti locali), poi le fonti primarie (leggi statali e regionali, atti del governo con forza di legge, referendum abrogativo), sopra troviamo le fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali) e alla punta della piramide troviamo i principi supremi.
Fonti europee
Le fonti europee sono superiori alle norme di rango ordinario e si distinguono in: fonti di diritto originario (trattati istitutivi della comunità europea e quelli che li hanno modificati) e fonti di diritto derivato (regolamenti, direttive, raccomandazioni, pareri e decisioni).
I regolamenti, insieme alle direttive, costituiscono le fonti più rilevanti nell'ordinamento dell'Unione Europea. Essi sono direttamente applicabili nei confronti di tutti i soggetti degli Stati membri e sono vincolanti in tutti i loro elementi. Serve alla uniformazione dei diritti dei Paesi membri.
Le direttive, al contrario, non producono automaticamente effetti nei confronti dei soggetti, poiché hanno come destinatario gli Stati nei cui confronti impongono un obbligo ed un termine entro il quale adempiere, riservando ad essi un margine di discrezionalità nei modi e nei mezzi. La direttiva non è un atto self-executing, cioè non è direttamente applicabile (come il regolamento), ma richiede una normativa interna di attuazione. La direttiva tende alla armonizzazione dei diritti. L'eccezione delle direttive self-executing (direttive dettagliate e complete e pertanto direttamente applicabili nel nostro ordinamento senza necessità di ulteriori atti formali).
Le decisioni sono immediatamente applicabili nei confronti dei cittadini e sono obbligatorie. Esse però si rivolgono esclusivamente a destinatari specifici.
Le raccomandazioni e i pareri sono fonti non vincolanti: attraverso le raccomandazioni gli organi dell'Unione Europea invitano gli Stati a conformarsi ad un determinato comportamento, mentre, con i pareri fanno conoscere il loro punto di vista su una determinata materia.
Nel caso in cui vi siano antinomie tra fonti nazionali e fonti europee self executing vi è la disapplicazione del diritto interno e la diretta applicazione di quello europeo. La prevalenza del diritto europeo è sancita dall'art. 11 della costituzione in cui si parla di limitazione della sovranità, l'unico limite è la violazione dei principi supremi (controlimiti).
Nel caso in cui vi sia un'antinomia tra fonti nazionali e fonti europee non self-executing, le fonti primarie interne vengono dichiarate incostituzionali, poiché le direttive dell'UE si configurano come norme interposte tra il diritto nazionale e gli articoli 11 e 117.
Nel caso in cui vi sia un'antinomia tra la fonte nazionale e la Carta fondamentale dei diritti umani, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma interna.
CEDU
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è un trattato internazionale istituito dal Consiglio d'Europa nel 1950 per contribuire a proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone. Ratificata e resa esecutiva in Italia nel 1955. I suoi principi sono dichiarati dal Trattato parte del diritto dell'Unione.
CDFUE
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000) afferma che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della vita umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà e si basa sul principio della democrazia e dello stato di diritto, ponendo la persona al centro della sua azione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ha il medesimo valore giuridico dei Trattati, ex art. 6, comma 1, TUE.
Le fonti “indirette”
Altre fonti del diritto sono la giurisprudenza e la dottrina. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha il compito di garantire l'uniforme applicazione del diritto nel territorio nazionale (cd. nomofilachia). Tuttavia non obbligano il giudice a seguire il precedente ma lo indirizzano.
Le clausole generali
Nella formulazione delle norme, può accadere che il legislatore, consapevolmente, detti direttive di massima delegando alla giurisprudenza il compito di concretizzare il contenuto (Es.1343 e 2035 cod. civ., 382, comma 1, cod. civ.,).
Il codice civile
Il codice civile raccoglie in un corpus unitario le norme riguardanti il diritto civile. Il codice del 1942 è una legge ordinaria che si compone di 6 libri (Persone e Famiglia; Successioni e Donazioni; Obbligazioni; Lavoro; Della Tutela dei Diritti) e unisce il diritto civile ed il diritto commerciale.
All'indomani della caduta del regime, alcuni proponevano di reintrodurre il codice civile del 1865, ma questo non avvenne, soprattutto perché era considerato il codice della borghesia che tutelava le classi dominanti.
Il codice del 1942 non è il codice della proprietà come quello del 1865, ma è il codice dell'impresa e dell'attività economica produttiva. Questo rifletteva non solo l'ideologia del tempo ma anche lo sviluppo della società capitalistica (da economia agraria ad industrializzazione).
Il codice del 1942 è tutt'oggi vigente ma ha subito una "rilettura" alla luce della Costituzione. Ad esempio sono state abrogate alcune parti (es: discriminazioni in base alla razza) e altre sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.
Altre fonti del diritto privato sono le leggi speciali che, a volte, danno vita a ulteriori codici (es: il codice del consumo) e la legislazione derivata dall'Unione Europea.
Diritto oggettivo e situazioni soggettive
La produzione di norme (diritto oggettivo) tende ad organizzare la vita degli uomini e costituisce una serie di situazioni giuridiche soggettive, nel senso che i soggetti (privati e pubblici) possono avere situazioni soggettive attive (diritto soggettivo, ufficio o potestà) e situazioni soggettive passive (obbligo, obbligazione, soggezione e onere).
Il presupposto di tutte le situazioni giuridiche soggettive è la capacità giuridica (art. 1 cod. civ.).
Diritto soggettivo
Il soggetto di diritto è titolare di un diritto se l'ordinamento glielo riconosce, se lo prevede una norma vigente. Vi sono due definizioni di diritto soggettivo:
- Il potere attribuito dall'ordinamento giuridico ad un soggetto di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse.
- È un interesse riconosciuto dall'ordinamento degno di protezione attraverso l'attribuzione al suo portatore di potere per soddisfarlo.
I diritti soggettivi vengono abitualmente suddivisi in due categorie: assoluti e relativi.
I diritti assoluti sono chiamati così perché si rivolgono in maniera indifferente alla generalità di persone. La proprietà ne è l'esempio emblematico: se sono proprietario di una cosa, da tutti i posso esigere che non mi impediscano di goderne e che si astengano dal danneggiarla. Anche il diritto all'integrità fisica è assoluto: posso far valere il mio interesse a non subire lesioni corporali nei confronti di ciascuno. La differenza rispetto ai diritti relativi si coglie pensando al credito, che a sua volta è l'esempio più noto di tale seconda categoria: dire che sono creditore di 1.000 € significa che posso pretendere 1.000 € non da chiunque, ma da un determinato soggetto detto debitore.
Tra i diritti soggettivi assoluti si distinguono diritti inerenti alla persona, che si dicono diritti della personalità, e diritti inerenti alle cose, che si dicono diritti reali: il diritto di proprietà è un diritto reale, il diritto all'integrità fisica è un diritto della personalità.
Il diritto di proprietà interessa la cosa, è riconosciuto attraverso un modo di acquisto, può essere ceduto, può essere dismesso ed è imprescrittibile. Il diritto alla integrità fisica, invece: è connesso alla persona, è riconosciuto per il fatto di esistere, non è suscettibile di rinuncia o trasferimento ad altri (indisponibile) ed imprescrittibile (non si estingue per mancato esercizio).
Proprietà e diritti reali minori
La proprietà può essere descritta come il diritto reale è "pieno": risulta dall'art. 832 che al proprietario compete ogni forma di godimento e di disposizione della cosa, salvi i limiti e gli obblighi stabiliti dall'ordinamento.
Gli altri diritti reali si chiamano minori o anche diritti reali su cosa altrui perché presuppongono la proprietà e hanno per contenuto alcune delle facoltà che altrimenti spetterebbero al proprietario. Tra i diritti reali minori si distinguono due categorie: quelli di godimento (enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali), ai quali sono dedicate le norme del Libro III del codice civile, e quelli di garanzia (privilegio, pegno ed ipoteca) che sono trattati invece nel Libro VI.
Le caratteristiche dei diritti reali minori sono:
- Tipicità/numerus clausus: i diritti reali solo quelli previsti dal legislatore. Dunque, il legislatore potrebbe aggiungere ulteriori diritti reali ma non lo potrebbe fare l'autonomia privata;
- Immediatezza: i poteri vengono esercitati direttamente sulla cosa;
- Sequela o seguito: il contratto che costituisce un diritto reale minore ha conseguenze rilevanti non solo per chi lo stipula ma anche per altri che acquisteranno la cosa gravata del diritto reale minore. Dunque, se il nudo proprietario dovesse vendere la cosa ad altro soggetto l'usufruttuario rimarrebbe tale.
Diritti della personalità
Sotto molti aspetti i diritti della personalità differiscono nettamente da diritti reali. I caratteri dell'inerenza alla persona, dell'incedibilità e dell'imprescrittibilità vengono solitamente riassunti dicendo che si tratta di diritti indisponibili.
Per alcuni i diritti della personalità non sono diritti soggettivi perché la misura entro la quale l'interesse è tutelato non appare definibile a priori. La dottrina nega che un principio di tipicità sia valido, così come nei diritti reali, anche nei diritti della personalità. Atipicità dei diritti della personalità non vuol dire che i privati possono coniare di propria iniziativa, ma significa che il numero di questi diritti non si esaurisce nelle puntuali previsioni del codice civile.
Alcuni esempi di diritti della personalità sono: il diritto al nome (art. 6) e all'immagine (art. 10).
Deve riconoscersi in via di principio che i diritti della personalità spettano anche a soggetti diversi dall'uomo, purché diritti compatibili con la loro natura artificiale.
Altri diritti assoluti: i diritti su beni immateriali
Alla categoria dei diritti assoluti possono ricondursi alcuni altri diritti che si dicono "su beni immateriali": i diritti sulle creazioni intellettuali (diritto d'autore, art. 2575 cod. civ.; brevetti per invenzioni industriali, art. 2584 cod. civ.) e quelli sui segni distintivi che identificano le attività imprenditoriali (ditta dell'imprenditore, art. 2563 cod. civ.; insegna della sede dell'impresa, art. 2568 cod. civ.; marchio dei prodotti, art. 2569 cod. civ.).
Il diritto morale a vedersi riconosciuta la paternità dell'opera creativa e di opporsi a sue alterazioni si avvicina per diversi aspetti ai diritti della personalità. Tutti gli altri sono diritti a tutela di interessi economici.
I diritti relativi: diritti di credito e diritti potestativi
Il diritto assoluto può essere fatto valere nei confronti di tutti, nel senso che tutti devono astenersi dal disturbarmi nell'esercizio del diritto. Laddove ciò accadesse, il titolare del diritto assoluto può far valere nei confronti dell'autore dell'illecito (colui che ha violato il diritto) almeno due forme di tutela: la tutela risarcitoria (può cioè pretendere di ricevere il risarcimento del danno, art. 2043 cod. civ.) e la tutela inibitoria (può cioè prevedere che al comportamento lesivo venga messa fine).
Ai diritti relativi, invece, corrisponde fin dall'inizio un rapporto tra soggetti determinati: nel lato "attivo" del rapporto sta il titolare del diritto e di fronte a lui uno o più soggetti passivi. Così il diritto di credito è il potere di un creditore di pretendere da uno o più debitori una prestazione di carattere patrimoniale. La situazione soggettiva del debitore si chiama obbligazione.
Nel diritto privato importante è la distinzione tra i diritti reali, che hanno per oggetto cose (art. 810 cod. civ.) e i diritti relativi che hanno per oggetto la prestazione dovuta (la cosa sta fuori). Ad esempio un conto è l'obbligazione di lasciarmi passare sul fondo, altro conto è la posizione di chi vanti sul fondo una servitù di passaggio.
Altra specie diritti relativi è quella dei diritti potestativi. Mentre il credito è il potere di pretendere da qualcuno una prestazione suscettibile di valutazione economica, il diritto potestativo è il diritto di determinare unilateralmente una qualche modifica della sfera giuridica propria e di quella altrui.
A differenza di un creditore, il titolare del diritto potestativo non ha nulla da pretendere dal soggetto passivo del rapporto. Quest'ultimo non ha alcuna prestazione da compiere, la sua situazione è piuttosto di soggezione. Un classico esempio di diritto potestativo è rappresentato dal diritto di recesso. In linea di principio, i privati sono liberi di stipulare o meno contratti. Una volta stipulato però, sono sono tenuti a rispettarlo e non possono sciogliersi dal vincolo a propria discrezione. È possibile tuttavia che le parti stesse si accordino perché a una di esse, o anche a entrambe, spetti il...
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