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L’OFFERTA AL PUBBLICO
La proposta non è rivolta ad un destinatario determinato che ha facoltà di accettarla, rifiutarla ovvero
lasciarla cadere nel vuoto. Può infatti accadere che la proposta contrattuale sia formulata nei riguardi
di soggetti indeterminati e in tale ipotesi uno di essi potrebbe perfezionare il contratto accettando la
proposta.
L’art. 1336 nel regolare l’offerta al pubblico prende atto di una distinzione, disponendo che l’offerta
al pubblico vale come proposta ma solo se contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui
conclusione è diretta e salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL’ACCETTAZIONE
Fino a che il contratto non sia concluso e quindi prima che l’accettazione giunga a conoscenza del
proponente la proposta può sempre essere revocata.
L’art. 1328 tutela l’affidamento dell’accettante anche in altro modo: se infatti l’oblato ha iniziato in
buona fede l’esecuzione della prestazione prima di venire a conoscenza della revoca, allora il
proponente revocante sarà obbligato ad indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata
esecuzione del contratto.
Come si è detto anche l’accettazione può essere revocata affinché però giunga al destinatario prima
dell’accettazione stessa.
Nel caso di morte del proponente non imprenditore, che avvenga prima della conclusione del contratto
(altrimenti se è già concluso è trasmissibile agli eredi), la proposta a meno che sia irrevocabile, perde
efficacia e quindi l’eventuale accettazione successiva non determina la conclusione del contratto. Ma
se il proponente è imprenditore (salvo il caso dei piccoli imprenditori per cui non vale la seguente
regola e in ogni caso in cui la natura dell’affare o altre circostanze) e formula la proposta nell’esercizio
dell’attività di impresa, la morta non comporta la perdita dell’efficacia della proposta che potrà quindi
essere accettata.
Una disciplina speciale è prevista per la revoca dell’offerta al pubblico, data la pluralità dei destinatari,
potrebbe essere difficile raggiungere con una revoca tutti coloro che abbiano avuto notizia dell’offerta.
Il 2 co. dell’art. 1336 prevede così che la revoca se è resa nella stessa forma dell’offerta è efficace
anche nei riguardi di chi non ha avuto notizia.
LA PROPOSTA IRREVOCABILE
Il proponente può così, precisandolo nella propria dichiarazione, impegnarsi a tenere ferma la
proposta per un determinato periodo di tempo, nelle more del quale ogni dichiarazione di revoca
risulterà priva di effetti.
L’OPZIONE
Sovente l’irrevocabilità non segue ad un impegno unilaterale del proponente ma è l’effetto di un
contratto, il contratto di opzione, con cui un soggetto, detto concedente si vincola verso l’altro
contraente, l’opzionario a tenere ferma per un certo periodo di tempo la proposta. In tale caso
l’opzionario avrà la facoltà di accettare la proposta esercitando l’opzione, ovvero di non concludere
alcun contratto, lasciando scadere il termine dell’opzione senza esercitarla. In altre parole, con
l’accordo di opzione, solo uno dei due contraenti è obbligato al contratto finale che di regola ha per
oggetto il trasferimento di un bene; l’opzionario può scegliere invece se concludere o meno il
contratto.
A differenza di quel che accade per l’ipotesi di proposta irrevocabile, il 2 co. dell’art. 1331 disciplina
tuttavia espressamente la fattispecie in cui l’opzione non abbia un termine, stabilendo che in tale caso
il termine può essere determinato dal giudice.
Facendo riferimento a fattispecie di opzioni di acquisto, in cui il venditore tiene ferma la proposta di
alienare un proprio bene, mentre il titolare dell’opzione può scegliere se acquistarlo (esercitando
l’opzione) oppure rinunziarvi.
Frequentemente le parti concludono tuttavia anche opzioni di vendita, in cui il concedente l’opzione
si impegna a tener ferma la proposta di acquisto di un bene, mentre il beneficiario potrà scegliere
liberamente se vendere il bene (appunto esercitando l’opzione) ovvero tenerselo, rinunziandovi.
Quando il concedente l’opzione si renda inadempiente rispetto all’obbligo assunto e ad esempio,
alieni il bene in opzione a terzi in pendenza del diritto di opzione a favore del beneficiario,
quest’ultimo non avrà un’azione reale nei riguardi dei terzi acquirenti per recuperare la titolarità del
bene, ma non potrà agire per il risarcimento del danno nei riguardi di chi si è reso inosservante ai
propri obblighi contrattuali.
IL CONTRATTO APERTO ALL’ADESIONE
Talora il contratto, già concluso e produttivo di effetti, resta aperto all’adesione di altre parti. Si pensi
ai contratti associativi. Dispone l’art. 1332 la domanda di adesione deve essere indirizzata all’organo
che gestisce l’associazione nel caso un tale organo difetti la domanda di adesione deve invece essere
diretta a tutti i contraenti originari.
LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Le parti, prima di raggiungere l’accordo e così di concludere il contratto si impegnano di regola in
trattative volte ad accertare l’opportunità e la convenienza dell’affare.
L’art. 1337 prescrive tuttavia che nella fase delle trattative le parti debbano comportarsi secondo
buona fede. LA responsabilità precontrattuale può sorgere:
• nell’ipotesi in cui il contratto non sia ancora concluso a causa di una rottura delle trattative
che si riveli ingiustificata e quindi contraria alla buona fede;
• nell’ipotesi in cui il contratto, pur concluso sia invalido, ed una delle parti, a conoscenza delle
cause di invalidità le abbia taciute alla controparte, che senza colpa abbia confidato nella
valida conclusione del negozio;
• nell’ipotesi in cui il contratto sia validamente concluso e tuttavia le condizioni del contratto
riflettano una condotta di mala fede tenuta da uno dei due contraenti a danno della controparte,
che sarebbe legittimata a vedersi risarcita del danno.
Per tutte queste ipotesi il rimedio è il risarcimento del danno: risarcisco l’interesse negativo cioè
l’interesse a non essere coinvolto nelle trattative.
Il contraente che ha condotto una trattativa non conclusa e che si duole della malafede di controparte
lesiva del proprio affidamento nella conclusione del negozio, non fa valere il diritto a ricevere la
prestazione contrattuale ma solo il danno per aver confidato in un contratto mai concluso. Dunque, il
risarcimento del danno si atteggia qui diversamente rispetto alla responsabilità da inadempimento
contrattuale in quando ha per oggetto l’interesse positivo cioè quello alla realizzazione
dell’operazione economica. Diversamente nel caso di responsabilità precontrattuale dove è risarcito
il danno da lesione dell’interesse negativo cioè dell’interesse a non essere coinvolto in trattative volte
alla conclusione di un contratto invalido.
Quindi sono risarcibili le spese e i costi affrontati nelle trattative (danno emergente) e il danno
derivante da proposte alternative (lucro cessante).
IL CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare è un accordo obbligatorio che risulta essere nullo qualora non venga redatto
nella stessa forma del contratto definitivo.
Le parti, con il preliminare, dichiarano di obbligarsi a vendere un bene mentre con il definitivo
vendono il bene o concludono il contratto, i contraenti si chiameranno promittente venditore e
promissario acquirente).
Tale accordo non costituisce una fase delle trattative ma è un vero e proprio contratto vincolante per
le parti, infatti, deve definire in modo completo il contenuto del contratto definitivo, in caso contrario
non sarebbe possibile intendere a che cosa le parti siano obbligate. L’art. 1351 senza definire il
contratto preliminare ne regola tuttavia la forma del contratto che appunto deve essere la stessa
prevista per il definitivo.
Nel caso di inadempimento e quindi nell’ipotesi di rifiuto di una delle parti alla stipulazione del
definitivo, vi sono diversi rimedi in capo al contraente fedele (colui che è pronto a concludere il
definitivo). In primo luogo, potrebbe decidere di rinunciare all’affare chiedendo il risarcimento del
danno alla controparte.
L’art. 2932 (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) consente infatti al
contraente fedele di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso per scelta
della controparte qualora ciò sia possibile ovvero non sia escluso dal preliminare stesso.
È stato introdotto l’art. 2645 bis che prevede la possibilità di richiedere la trascrizione del preliminare,
la funzione della trascrizione è proprio quella di rendere opponibili atti che costituiscono o
modificano diritti reali su immobili ovvero che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su
immobili.
Trascrivendo il preliminare (che dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata)
il promissario acquirente di un bene immobile potrebbe formulare una domanda anche nel caso in cui
il promittente venditore abbia alienato ad un terzo antecedente la domanda ma successivamente alla
trascrizione del preliminare.
Quindi, grazie alla trascrizione del preliminare, la trascrizione del definitivo o della sentenza
costitutiva ex art. 2932 rende opponibili questi ultimi anche ad eventuali terzi che abbiano
previamente acquistato il bene dal promittente venditore, ma in tempo successivo alla trascrizione del
preliminare.
È trascrivibile anche il preliminare che ha ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione.
INTEGRAZIONE COGENTE ED INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE
Spesso l’integrazione serve a colmare alcune lacune e qui interviene la legge (ma anche gli usi e
l’equità) con l’integrazione dispositiva.
Nel caso in cui i contraenti disciplinano la materia attraverso clausole difformi rispetto a quelle
imposte dalla legge, quest’ultime non sono prive di efficacia ma vengono sostituite dalle previsioni
inderogabili (art. 1339). Viene così impedito l’annullamento dell’intero contratto che avrebbe potuto
essere nullo a causa della clausola difforme, ma vi è una correzione legale del contratto per come
voluto dalle parti, e quindi l’applicazione di un dispositivo di integrazione cogente che entra in
conflitto con il principio dell’autonomia privata. Vedi esempio locazione nel testo a pag. 437.
CAPITOLO XVIII
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti sono le cons