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RAPPORTI CON IL VICINATO (TUTELA DELL’INTERESSE PRIVATO)
Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a trovarsi anco a anco.
L’eventuale riconoscimento di godere del proprio fondo in modo pieno (ART 832 cc) darebbe
contrapposti interessi
inevitabilmente luogo a con itti tra i (es. l’interesse di un proprietario di
svolgere un’attività produttiva e l’interesse contrapposto del vicino di non subire immissioni di
fumi).
Al ne di contemperare i contrapposti interessi dei proprietari di fondi continui, disciplinando i
rapporti di vicinato, il codice detta una serie di regole in materia di:
1) Atti emulativi
2) Immissioni
3) Distanze
4) Muri
5) Luci e vedute
6) Acque
Tradizionalmente, tali regole erano intese a porre dei limiti legali nell’interesse privato: ciò ricadeva
nella concezione, ormai superata, che il diritto del proprietario fosse di godere e disporre in modo
conformare la
pieno ed esclusivo del bene; in realtà, le norme in discussione sono tese a
proprietà immobiliare, in modo da assicurare un coordinamento fra i diritti riconosciuti ai singoli
titolari.
ATTI EMULATIVI
fi ff fl fi fi fi fi fi
833 cc,
L’ART in materia di atti emulativi, a erma che:”Il proprietario non può fare atti i quali non
abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.
di diritto soggettivo
Secondo l’opinione prevalente, tale divieto si riferisce all’abuso (vedi art
1206:”Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento o ertogli”):
posso esercitare il mio diritto, ma sempre rispettando la sfera giuridica altrui. Perché l’atto di
godimento sia vietato, devono concorrere due presupposti:
• Oggettivo, di utilità
ossia l’assenza per colui che lo compie
• Soggettivo, animus
ossia la volontà di nuocere o arrecare molestia ad altri: avere perciò
aemulandi o nocendi.
-> es. è emulativo l’atto di piantare un albero con l’unico scopo di oscurare la vista al vicino.
comportamento omissivo
Si ritiene che il del proprietario non rientri negli atti emulativi,
quand’anche nalizzato a nuocere al vicino (es. non tagliare degli arbusti spontanei che occupino
il fondo del vicino).
A fronte di un atto emulativo, colui che ne è rimasto vittima potrà richiedere: 1) cessazione
dell’attività, 2) l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi, 3) risarcimento dei danni.
La giurisprudenza tende ad utilizzare tale divieto in maniera parsimoniosa, utilizzandone
restrittiva.
un’interpretazione
IMMISSIONI
832 cc
L’ART implica inevitabilmente che il proprietario sia legittimato ad opporsi a qualunque
attività materiali che terzi abbiano da svolgere sul suo fondo, poiché andrebbe contro al suo
diritto di godere del bene in modo esclusivo.
Egli, di regola, non può opporsi alle attività che si svolgano nel fondo del vicino.
È peraltro frequente che, specie in un sistema di produzione industriale, vi siano talvolta delle
immissioni immateriali immissioni materiali.
(es. rumori, fumi, calore). Ci sono anche le
In tal caso, è opportuno distinguere:
• immissioni sotto la soglia della normale tollerabilità,
Se le rimangono colui che le subisce
deve sopportarle (es. le immissioni sonore non superano il rumore di fondo).
• Se le immissioni superano invece la soglia della normale tollerabilità, giusti cate
ma sono
da esigenze di produzione (es. sebbene venga superato il rumore di fondo, l’interesse
collettivo supera dunque quello del singolo). Colui che subisce tali immissioni può richiedere un
indennizzo in denaro per il pregiudizio eventualmente so erto, ma non può farle cessare.
• Se le immissioni superano la soglia della normale tollerabilità, senza peraltro essere
giusti cate da un pubblico interesse (es. le immissioni superano il rumore di fondo). Colui che
subisce tali immissioni ha diritto alla 1) tutela inibitoria, con la cessazione della produzione di
immissioni; ha diritto inoltre alla 2) tutela risarcitoria, sia del danno patrimoniale (es. il valore del
fondo diminuisce in modo drastico) che di quello non-patrimoniale (es. danno biologico:
azione reale e persona
insonnia, che causa depressione) ->
reale, tutela
L’azione volta 1) accertamento dell’illegittimità; 2) condanna alla loro cessazione:
inibitoria -> proposta nei confronti del proprietario del fondo
personale tutela risarcitoria
L’azione volta alla -> proposta contro colui che ha concretamente
provocato il danno / oppure contro il proprietario solo se ha concesso ad altri l’uso dell’immobile,
quando però avrebbe potuto pre gurarsi che tale utilizzazione avrebbe recato danno a terzi.
La soglia della normale tollerabilità di un’immissione, secondo la giurisprudenza, viene valutata
caso per caso dal punto di vista del fondo che la subisce e tenendo conto della condizione dei
844 cc.
luoghi, come a erma l’ART Non vengono rilevate:
1) Né le condizioni soggettive di colui che utilizza il fondo (es. persona irritabile, perché in preda
ad un esaurimento nervoso)
2) Né l’attività svolta dal proprietario del fondo (es. guardia notturna che dorme durante le ore
diurne)
fi fi ff fi ff ff ff fi
L 145/2018,
A tal scopo, è intervenuto recentemente il legislatore con statuendo che per
accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche dal 1 gennaio 2019 si
applicano i criteri di accettabilità dei libelli di rumore indicati nella legge “quadro
sull’inquinamento acustico” (L 147/1995).
Ciò comporta che, se rientranti nei limiti imposti da tale legge, le immissioni acustiche debbano
senza dubbio rientrare nella normale tollerabilità, senza che al giudice sia più concesso valutare
caso per caso, adottando parametri più restrittivi.
Se l’immissione supera la soglie della norma tollerabilità e proviene dall’espletamento delle attività
produttive, è necessario bilanciare le esigenze dell’industria con le ragioni della proprietà.
consentita,
L’immissione sarà dunque salvo un indennizzo a favore delle parti danneggiate, se:
Non sia riducibile od eliminabile
1) attraverso accorgimenti tecnici non particolarmente onerosi
La cessazione danno alla collettività
2) dell’attività produttiva causerebbe un grave criterio di priorità di un
A riguardo, si può a scopo sussidiario e facoltativo anche tener conto del
determinato uso ex ante).
(es. costruisco in adiacenza a un’o cina presente
pregiudizio alla salute
Si è discusso se l’immissione sia tale da arrecare dei soggetti ivi operanti
dell’ambiente:
o all’integrità tradizionalmente, si riteneva che la disciplina delle immissioni era
stata però pensata solo ed esclusivamente per regolare i con itti tra proprietari incompatibili e che
tale disciplina fosse invece a data alle regole della responsabilità extra-contrattuale (ART 2043,
ART 2058). Tuttavia, un orientamento più recente ammette la possibilità di regolare con le norme
riguardanti le immissioni, l’immissione che leda il diritto alla salute o l’ingerirà dell’ambiente.
A lungo l’ART 844 cc è stato utilizzato in supplenza di una disciplina a tutela dell’ambiente, in un
1976
quadro normativo che no al non aveva neppure il Ministero dell’Ambiente. Vigeva il
principio “chi inquina paga”; in seguito, però, il legislatore comunitario ha messo in mora l’Italia,
poiché non proteggeva l’ambiente in modo adeguato: la missione non è tanto risarcire colui che
so re un danno da inquinamento, bensì incentivare colui che inquina a boni care. Solo nel caso in
cui la noti ca non venga compiuti, si prosegue con il risarcimento.
DISTANZE LEGALI
Al ne di impedire che, tra immobili che si fronteggiano da fondi appartenenti a proprietari diversi,
873 cc
possano crearsi delle anguste intercapedini, l’ART dispone che:”Le costruzioni su fondi
distanza non minore di 3 metri”.
nitimi, se non sono unite od aderenti, devono essere tenute a
derogabili mediante accordi tra
Le norme codicistiche concernenti le distanze legali sono
privati. Diversamente, invece, accade per le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici
locali, in quanto dettate in tutela di un interesse generale ad un pre gurato modello urbanistico.
in esclusione degli sporti
Nessuna parte della costruzione, deve trovarsi a distanza inferiore
rispetto a quella prescritta.
Se l’immobile risulta a distanza inferiore, il vicino può richiedere 1) tutela ripristinatoria = rimozione
dell’opera abusivamente realizzata + 2) tutela risarcitoria = risarcimento del danno
reale
Anche quella volta al rispetto delle distanze è un’azione e dunque rivolta contro il
proprietario (e non nei confronti dell’autore materiale): solo il proprietario, infatti, può essere
destinatario dell’ordine di demolizione, che l’azione personale tende a conseguire.
gli strumenti urbanistici richiedano una distanza
L’ART 873 cc fa salva l’ipotesi in cui
superiore ai tre metri; in quest’ultimo caso: regolare proprio le distanze
1) Se la previsione degli strumenti urbanistici è destinata a
(richiamata dunque dall’ART 872) -> la sua violazione implica 1) tutela ripristinatoria + 2) tutela
risarcitoria regolare esclusivamente degli
2) Se la previsione degli strumenti urbanistici è destinata a
interessi generali -> la sua violazione implica solo la tutela risarcitoria
fi ff
fi fi fi ffi ffi fl fi fi
874-878 cc) muri
Il Codice contempla una serie di norme (ARTT aventi per oggetto i che si
trovino sul con ne o su proprietà limitrofe.
Va in particolare segnalata la previsione secondo cui il proprietario con nante ha diritto di
sentenza costitutiva
acquisire - mediante - ove l’altro proprietario non vi consenta - la
comproprietà del muro sul con ne, distanza inferiore di un
1) che si trovi 2) che si trovi a
metro e mezzo dal con ne: in tal caso, viene acquisita la comproprietà al solo scopo si
fabbricare un appoggio allo stesso muro.
Chi acquista la comproprietà del muro, deve al con nante un importo pari alla 1) metà del prezzo
del muro + 2) metà del valore del suolo su cui insiste + 3) valore dell’area da occupare con la
nuova costruzione (se il muro non si trova sul con ne)
Nel sistema delineato dal codice, dunque, il con nante che per primo costruisce nisce per
principio di prevenz