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I DIRITTI REALI MINORI

Abbiamo descritto il diritto del proprietario dicendo che egli ha diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. In modo pieno significa che tutte le attività di godimento e di disposizione immaginabili spettano al proprietario stesso, il quale ne fa uso normale, anormale, o come vuole, benché rispetti la legge. Tuttavia, accanto al diritto di proprietà (diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo) la cosa oggetto di esso può essere anche oggetto di "diritti reali minori". Essi sono detti in questo modo perché sono reali come la proprietà (hanno il carattere dell'assolutezza), ma a differenza di essa comprendono poteri di godimento e di disposizione non pieni ma particolari. Una cosa può essere allo stesso tempo oggetto di diritto di proprietà e di diritto reale minore. Se una stessa cosa è soggetta a entrambi, il proprietario non potrà esercitare.servitù prediale è limitata. La SUPERFICIE è il diritto di costruire o piantare sulla cosa altrui e di godere delle costruzioni o delle piante. L'ENFITEUSI è il diritto di godere della cosa altrui come se ne fosse proprietario, con l'obbligo di pagarne un canone annuale. L'ABITAZIONE è il diritto di abitare gratuitamente in un immobile altrui. Le SERVITÙ PREDIALI sono diritti reali minori che attribuiscono al loro titolare il diritto di utilizzare una parte del fondo altrui per soddisfare i propri bisogni. Il PEGNO è il diritto reale di garanzia che consiste nel concedere al creditore il potere di soddisfare il proprio credito con la vendita della cosa data in pegno. L'IPOTECA è il diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di soddisfare il proprio credito con la vendita della cosa ipotecata.

usufrutto si chiama “nuda proprietà”, così chiamata perché è una proprietà senza contenuto di godimento). Il diritto di ABITAZIONE è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare del diritto di abitazione e della sua famiglia. Il diritto reale di SUPERFICIE è il diritto di fare e mantenere una cosa al di sopra o al di sotto del suolo di un altro proprietario (il proprietario di un fondo è proprietario di ciò che ci sta sopra e sotto, ma può costituire a favore di altri il diritto di costruire sopra e sotto, come i parcheggi sotterranei). L'ENFITEUSI riguarda la proprietà dei soli frutti altrui. La SERVITÙ PREDIALE (che riguarda un fondo) è il peso imposto sopra un fondo per la utilità di un altro fondo che appartiene ad un diverso proprietario (limite al diritto del proprietario di un fondo per l’utilità del proprietario di un altro fondo): un

godimento sono diritti assoluti, cioè valgono nei confronti di tutti, e attengono alla cosa, quindi nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo servente venda il fondo a terzi, esso rimarrà gravato dalla servitù (diritto reale e assoluto, vale anche nei confronti dell'acquirente del fondo servente). Il concetto di servitù di passaggio è la possibilità per il proprietario di un fondo di attraversare un fondo altrui. Questa servitù può essere prevista dalla legge, come nel caso della servitù di passaggio a beneficio del fondo intercluso. Questa situazione si verifica quando il proprietario di un fondo non può raggiungere la pubblica via se non attraversando un altro fondo. In questo caso, la legge impone al proprietario del fondo di mezzo di garantire il passaggio al proprietario del fondo intercluso. Il fondo gravato si chiama fondo servente, mentre il fondo che beneficia dell'utilità si chiama fondo dominante.garanziaI diritti reali di garanzia hanno una funzione completamente diversa dai diritti di godimento, e servono per garantire l'adempimento del debito. Sono pegno ed ipoteca. Il pegno riguarda le cose mobili, l'ipoteca le cose immobili. Il valore delle cose mobili o immobili date in pegno o in ipoteca deve essere assicurato al creditore nell'ipotesi in cui un debito non venga adempiuto. Il pegno sulla cosa mobile presuppone lo spossessamento da parte del titolare della cosa e si costituisce con la consegna: il contratto costitutivo del pegno è reale, al pari di mutuo, comodato e deposito. L'ipoteca si costituisce invece con la iscrizione nei pubblici registri. Funzione del pegno e dell'ipoteca è garantire un debito, in questo senso il pegno può essere costituito sia dal debitore che da un terzo per un debito altrui, mentre l'ipoteca può essere volontaria (essere costituita per contratto), legale (prevista dalla legge), egiudiziale (disposta dal giudice con sentenza). Come si realizza la garanzia? Se Tizio deve 100 a Caio e a garanzia del suo debito ha dato una cosa a Caio, cosa succede se Tizio non paga? NON funzionano nel senso che se il debitore non adempie il debito il titolare del pegno o dell'ipoteca diventano proprietari della cosa. La garanzia reale in diritto non funziona così, anzi l'accordo tra le parti che prevedesse che la cosa data in pegno o in ipoteca in caso di inadempimento del debito diventi di proprietà del creditore pignoratizio sarebbe nullo (è il pattocommissorio, vietato!!). Il pegno e l'ipoteca funzionano diversamente: la cosa data in pegno o in ipoteca viene venduta a terzi con procedura pubblicistica e il ricavato viene dato al creditore fino all'ammontare del suo credito con gli interessi maturati al momento, e l'eccedenza viene restituita al proprietario della cosa data in pegno o in ipoteca (debitore o terzo). Il principio che

Presiede alla realizzazione dei diritti reali in garanzia è la vendita del bene al pubblico distribuendo il ricavato al creditore e l'eccedenza al debitore.

LEZIONE 21 – 06/05/2022

Quando si commette un torto e con quali conseguenze?

I precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non ledere gli altri e dare a ciascuno il suo. Se il diritto privato è il diritto della relazione tra soggetti, esso disciplina anche i conflitti che nascono dall'ordinaria convivenza. Sappiamo che le obbligazioni nascono anche da fatto illecito, cioè un torto. Ovviamente parliamo di un torto fra privati. La sanzione amministrativa e la sanzione penale sono diversi, non rappresentano un ristoro (vantaggio, rimedio) per il danneggiato. Al rimedio pensa invece il diritto privato. L'illecito compiuto dal soggetto può essere civile (diritto privato), amministrativo o penale. Noi ci occupiamo dell'illecito civile, con la precisazione che molti illeciti civili

Sono anche illeciti penali, ma non tutti. Dal punto di vista del danneggiato (colui che subisce un illecito) ciò che conta è l'illecito civile, perché quello che gli dà ristoro è il diritto privato. La differenza fra diritto privato e penale da questo punto di vista è nettissima: nel penale diremmo che nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato prima che sia commesso (i reati devono essere a fattispecie predeterminata: la legge deve prevedere espressamente cos'è un reato). L'illecito civile invece, non è rappresentato da ipotesi predeterminate: ciò che è illecito dal punto di vista civilistico, il cc lo prevede facendo riferimento a una definizione generica, a una clausola generale, che viene descritta facendo riferimento a certi elementi. Il primo elemento è chiamato dal cc "un fatto rappresentato da condotta umana" e quindi un

“atto”: si commette un atto o fatto illecito se si attua un comportamento. Tale comportamento non è predeterminato perché il cc prevede che si risponda per qualunque fatto “doloso o colposo (elemento soggettivo) che cagiona ad altri un danno ingiusto”.

ILLECITO CIVILE: qualunque atto o fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto (art.2043). Esso dà luogo a una responsabilità per fatto illecito, detta anche responsabilità contrattuale o responsabilità aquiliana (diversa da quelle viste finora, prescinde da contratti). Colui che ha compiuto l’atto illecito è obbligato a risarcire il danno: cioè rappresenta una riparazione dal punto di vista giuridico per il danneggiato, che diventa creditore di questo risarcimento. Noi sappiamo in generale che non dobbiamo compiere atti illeciti, cioè non dobbiamo danneggiare gli altri con comportamenti dolosi o colposi. In questo senso, non ci

Interessa la punizione inflitta dallo stato ma dobbiamo pensare che c'è una persona che ha subito un danno ingiusto. Il diritto privato equipara dolo e colpa perché quando c'è un conflitto non bisogna guardare solo a uno, ma anche all'altro. Colposo significa più possibili cose: il soggetto ha agito, per negligenza, per imprudenza, per imperizia o per inosservanza di regole (leggi, regolamenti, ordini o discipline). Negligenza significa scarsa considerazione degli interessi altrui e trascuratezza. Il diritto prescrive anche al di fuori dei rapporti obbligatori di essere ordinariamente diligenti, anche per chi non è debitore, cioè di comportarsi da "buon padre di famiglia". Imprudenza significa non considerare gli interessi altrui: il codice richiede a tutti un grado di impegno normale nella considerazione degli interessi altrui. Imperizia significa inabilità a fare qualcosa, ma non significa che ognuno risponde se

noncuranza) c'è una differenza sostanziale. Nel caso del dolo, la persona agisce intenzionalmente per arrecare danni, mentre nella colpa si tratta di un comportamento negligente o imprudente. È importante tenere conto di queste distinzioni quando si valuta la responsabilità di un individuo in determinate situazioni. La legge prevede sanzioni diverse per il dolo e la colpa, in base alla gravità dell'azione e all'intenzionalità dell'agente. In conclusione, è fondamentale essere consapevoli delle proprie capacità e agire in modo diligente e prudente. Rispettare le regole e le norme è essenziale per evitare sanzioni e per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.

imperizia o inosservanza di regole) esiste una figura rappresentata dal dolo eventuale, il quale è l'atteggiamento di chi non vuole danneggiare ma si rappresenta che potrebbe e ne accetta il rischio. È un atteggiamento soggettivo che si distingue dalla colpa. Esempio: tizio per mestiere fa il lan

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Publisher
A.A. 2021-2022
122 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giada44016 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Daniele Maffeis.