Nullità e annullabilità
Il libro primo del codice civile non fornisce una netta divisione tra le due definizioni, già la terminologia utilizzata può indurre in errore. È stato compito della dottrina operare una sorta di riordino distinguendo le cause di annullabilità e nullità.
L’invalidità si distingue dall’irregolarità. In generale, quando vi è una semplice irregolarità del matrimonio non vi è l’annullamento ma bensì una ammenda, una sanzione amministrativa.
Bisogna altresì distinguere l’invalidità dall’inesistenza perché quando vi è inesistenza manca addirittura la parvenza dell’atto mentre l’invalidità colpisce l’atto. Parlando di invalidità, la terminologia non rispecchia la distinzione che si troverà in ambito contrattuale, tuttavia ha un suo peso e un suo rilievo.
Prescrizione dell'azione
Gazzoni dice che la distinzione rileva soprattutto la prescrizione dell’azione. La giurisprudenza ritiene che solo l’azione di nullità sia imprescrittibile, mentre per quanto riguarda l’annullabilità andrebbe applicata la prescrizione decennale. Talvolta la legge fissa il termine di decadenza di un anno; altre volte, sempre in tema di vizi che determinano l’annullabilità, la legge individua il termine di decadenza dell’azione collegandolo al verificarsi di alcuni fatti.
Tipi di decadenza dell'azione
Un'altra ipotesi di decadenza dell’azione è la coabitazione, che differisce dalla convivenza. Se vi è coabitazione protrattasi per un anno una volta che è venuto meno il vizio che è andato a invalidare l’atto matrimoniale, di conseguenza l’azione non può più essere proposta. Alcune cause di invalidità possono essere fatte valere da chiunque abbia interesse (assoluta), altre cause possono essere fatte valere dal coniuge e dal PM (relative), altre cause in qualunque tempo (insanabile), altre invece sono suscettibili di rapida sanatoria.
Legittimazione all'azione
Parlando di legittimazione all’azione, anche in caso di annullabilità talvolta la legittimazione all’azione è accordata a chiunque abbia interesse, parlando in tal caso di annullabilità assoluta. Il coniuge in generale è in qualunque tempo legittimato ad impugnare il matrimonio dell’altro coniuge. Se la legittimazione spetta ad uno dei due coniugi l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che vi sia una pendenza dell’azione. Talvolta quando il matrimonio è impugnato (avere la possibilità di far valere la propria pretesa nei confronti dell’altro coniuge difronte al tribunale), il tribunale adito, può su istanza di uno dei coniugi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio.
Cause di nullità
- Quando il matrimonio è contratto senza godere dello stato civile libero andando a violare l’art. 86 c.c. Ad esempio, quando un soggetto è già sposato non può contrarre matrimonio.
- Contratto dal coniuge del presunto morto, qualora dopo il matrimonio si accerti che esso in realtà è vivo. Il matrimonio è nullo.
- Matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili di parentela, affinità, adozione, andando così a violare l’art. 87 del c.c.
- Matrimonio contratto in violazione dell’impedimento da omicidio tentato o consumato art. 88 c.c.
In tutti questi casi, l’impugnazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al PM, e a tutti coloro i quali per impugnarlo abbiamo un interesse legittimo e attuale. Altre cause possono essere fatte valere da chiunque abbia interesse.
- Matrimonio contratto non volontariamente. Il difetto di consenso è una cosa diversa dal vizio del consenso, si ritiene dunque che determini la nullità la violenza fisica, anche lo stato ipnotico, l’ubriachezza, l’intossicazione da droga.
- Matrimonio contratto, ioci causa, contratto per gioco, con intenzione ludica. In tal caso la legittimazione spetta a qualunque interessato.
Annullabilità
- Matrimonio contratto senza osservare i divieti dispensabili di parentela, regolati dall’articolo 87 comma 2 del c.c. In tal caso la legittimazione spetta ai coniugi, agli ascendenti prossimi, al PM e a tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale. L’azione può essere proposta entro 1 anno dalla celebrazione del matrimonio.
- Matrimonio contratto dal minore infra-sedicenne o ultra-sedicenne non autorizzato dal tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile. In tal caso la legittimazione spetta ai coniugi, a ciascuno dei genitori del minorenne e al PM. Anche il minore può compiere l’azione ma non oltre 1 anno dalla maggiore età. Se i genitori o il PM propongono l’azione ma il minore ha raggiunto la maggiore età nel frattempo e mantiene il desiderio che il matrimonio resti valido, il matrimonio non può essere annullato. Art.117.
- Matrimonio contratto dall’interdetto per infermità mentale se al momento della celebrazione vi era la sentenza passata in giudicato (definitiva), oppure se l’interdizione è stata pronunciata dopo il matrimonio, ma l’infermità era presente ancora prima del matrimonio. In tal caso è legittimato ad esperire l’azione il tutore dell’interdetto, il PM e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo. Se l’interdizione viene revocata, l’impugnazione non è valida.
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato , Francesco G…
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato , Francesco G…
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Ga…
-
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Francesco Ga…