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ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO\
Tags GIURISPRUDENZA
CODICE CORSO 1
SCADENZA
CAPITOLO 1 NORMA ED ORDINAMENTO
DIRITTO E NORMA GIURIDICA
L’ordinamento di una collettivita è costituito da un insieme di regole, dette
NORME, e ciascuna di queste è detta GIURIDICA in quanto appartiene al
DIRITTO O IUS di quella popolazione.
BISOGNA DISTINGUERE PERO’ I DUE SIGNIFICATI DELLA PAROLA
DIRITTO:
in senso SOGGETTIVO: che riguarda il soggetto è il potere che esso ha
nell’esercitare un suo diritto, ES: LA PROPIRETA’ (Art. 832 C.C)
in senso OGGETTIVO: il quale riguarda l’insieme ordinato delle NORME
giuridiche
Le regole del diritto hanno delle Caratteristiche:
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GENERALITA’: poichè esse sono rivolte ad una generalità dei
consociati.
ASTRATEZZA: poichè esse riguardano COMPORTAMENTI-TIPO cioè
una certa tipologia di comportamento/ formulata attraverso una
FATTISPECIE (species facti, la figura del fatto, oppure dal greco,
IPOTESI), le norme giuridiche sono prevaletemente formulate tramite
fattispecie astratte.
Dopo aver affrontato il TEMA dell’ASTRATEZZA bisogna effettuare un
ulteriore classificazione di quest’ultima caratteristica:
FATTISPECIE ASTRATTA: che indica l’astratta previsione normativa
relativa a quel accadimento individuando successsivamente gli effetti
giuridici, è la legge che dispone le conseguenze a cui vado incontro
ES:chi rompe paga
FATTISPECIE CONCRETA: Non è altro che il caso verificatosi che
secondo il principio di SUSSUMIBILITA’, rientra all’interno della
fattispecie astratta ES: compro una casa, la fattispecie è l’articolo 1170
articolo che regola compravendita, in concreto comprerò la casa ma
l’articolo non regola l’acquista
Da cosa deriva l’obbligatorietà di una norma
Nel corso della storia esso è stato collegto con l’utilizzo della forza, le norme
quindi venivano imposte per FORZA RAPPRESENTATIVA, TIRANNICA.
Nei sistemi contemporanei si impongono per LEGGITTIMAZIONE
POPOLARE, poichè tramite il voto si eleggono i membti del parlamento,
organo legislativo del nostro PAESE.
CHE VALORA HA LA FORZA?
Il diritto in alcuni casi può ricorrere alla forza qualora una delle sue norme
venga violata, un esempio di espressione di FORZA può essere l’arresto. Le
NORME GIURIDICHE traggono la loro forza dal fatto di essere previste da
un atto dotato DI AUTORITA, LA NORMA GIURIDICA E’ APPUNTO
ETERONOMA, cioè imposta al singolo da ALTRI, DA UN AUTORITA’
Si introduce cosi il concetto di punizione o meglio chiamata SANZIONE
GIURIDICA essa rappresenta l’azione da parte dell’organo di controllo verso
i consociati che non hanno osservato i comportamenti delineati
dall’ordinamento. ESISTONO DIVERSI TIPI DI SANZIONI:
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DIRITTO PENALE: la sanzione può arrivare anche al
RESTRINGIMENTO della libertà personale
DIRITTO CIVILE: la sanzione OGGI, non può arrivare al restringimento
della libertà, ma può arrivare alla realizzazione COATTIVA del
comportamento dovuto. Il diritto civile può costringere chi viola una
norma a tenere un certo comportamento o a procurare un certo
comportamento ES: ESPROPRIAZIONE
Le Norme però intese in quanto regole non vanno considerate unicamente
GIURIDICHE poichè ne esistono di diversi tipi (RELIGIOSE, MORALI,
LUDICHE ECC…). E le norme MORALI si distinguono da quelle
GIURIDICHE anche se il loro contenuto è identico. Una delle caratteristiche
della norma MORALE è appunto la sua ASSOLUTEZZA, in quanto solo
colui che riconosce il valore di essa vi adegua di coseguenza i suoi
comportamenti, essa è anche AUTONOMA nel senso che essa pone
obblighi solo in colui che ne riconosce la validita. Un altra differenza risiede
nel tipo di SANZIONE che viene applicata qualora i consociati non rispettano
i termini:
PER LA NORMA SOCIALE, la punizione è la RIPROVAZIONE
SOCIALE
PER LA NORMA MORALE, la punizione deriva dalla COSCIENZA
In alcuni casi però il dirtto e la morale lavorano insieme come da esempio
concreto: art. 1337CC/ art 2034CC
L’INSIEME DELLE NORME PRENDE IL NOME DI ORDINAMENTO
GIURIDICO/SISTEMA GIURIDICO (ORDINATO E COORDINATO):il nostro
sistema è il sistema ITALO-EUROPEO, poichè aperto e comunicante verso
l’europa e l’esterno.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO
INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE, quello italiano è unico ed unitario
, cioè l’ordinamento non deve contraddirsi, sempre coerente con se stesso,
deve fornire CERTEZZA, ESSE COSTITUISCONO PURE IL DIRITTO
POSITIVO, in quanto vigente.
CERTEZZA DEL DIRITTO: possibilità da parte dei sogetti a priori il
comportamento preteso dalla norma e la snazione che ne scaturisce
dall’inosservanza. La certezza è una meta tendenziale, cioè deve tendere
ma comunque deve essere riconsociuta l’evoluzione della società, di
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conseguenza bisogna effettuare un opera di INTERPRETAZIONE delle
norme giuridiche stesse da parte dei giudici, che devono risolvere una lite
TRA CONSOCIATI. ES: il divorzio, art.156cc
Ogni società, ogni comunità umana stabile non può vivere senza un
complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui (ubi societas,
ibi ius) e senza apparati che s’incarichino di farle osservare.
Il comportamento dei consociati deve essere regolato remite delle REGOLE
DI CONDOTTA, che permettano di seguire dei comportamenti al fine di
perseguire una pacifica convivenza.
Inoltre il sistema giuridico e l’insieme delle norme vengono sviluppate dagli
appositi organi che si occupano anche di fornire delle regole di struttura o
anche dette ORGANIZZATIVE. Proprio perchè il fine ultimo dell’ordinamento
giuridico è proprio quello di fornire un’ordine per la società.
Il sistema giudiziario funziona secondo la TECNICA DEL PRECETTO
NORMATIVO (dal latino PRECETTUS, qualcosa che va fatto). Esso
funziona tramite COMANDI.
Il diritto ha anche una funzione DEFINITORIA, in quanto definisce le cose ed
esprime dei comandi.
Il diritto ha inoltre una Funzione PROMOZIONALE, poichè talvolta promuove
e incentiva QUALCOSA (ecobonus)
CAPITOLO 2 DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO
DISTINZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO
Tradizionalmente la distinzione avveniva sulla base del tipo di rapporto che
le due parti istituivano. Nel senso che, se il rapporto intercorreva tra privati
allora si parlava di DIRITTO PRIVATO, se il rapporto avveniva tra due enti
della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si parlava di DIRITTO PUBBLICO.
Successivamente però possiamo parlare di un secondo criterio, quello che
determina il ramo di competenza in base AGLI INTERESSI PERSEGUITI.
Poichè si pensava che gli interessi pubblici venissero perseguiti dagli enti
pubblici e il privato sostanzialmente pensava a se stesso.
Oggi però la distinzione che intercorre tra i due viene un attimo rivisitata,
perché si pensa che anche la PA possa utilizzare degli strumenti del diritto
privato per la persecuzione dei suoi obiettivi, come ad esempio il
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CONTRATTO CHE UN ORGANO DELLA PA PUO STIPULARE CON UN
SOGGETTO.
Ad oggi infatti la distinzione tra i due si fa su un criterio detto SIMMETRICO,
ossia le due parti quando entrano in rapporto mettono in gioco i loro mezzi:
SE I MEZZI MESSI IN RAPPORTO SONO DELLO STESSO LIVELLO
allora si parla di privato
SE I MEZZI SONO DI DIFFEREMTE LIVELLO, quindi una delle due
parti esercita un potere maggiore sull’altra, si parla di DIRITTO
PUBBLICO
La distinzione però non risulta assoluta, in quanto esse si possono
mescolare e rientrare nei due diversi capi di distinzione. Non a caso la
distinzione di cui abbiamo appena parlato, risulta CONVENZIONALE cioè
siamo noi studiosi che classifichiamo le situazioni per fare ordine, poichè
tutto il diritto VA INTESO COME UN ALBERO, troviamo un unico sistema
giuridico, dal quale però partono più rami, ossia le varie specializzazioni del
DIRITTO.
IL DIRITTO PUBBLICO E LE SUE PARTI:
1. DIRITTO COSTITUZIONALE, il quale studia la costituzione
2. DIRITTO AMMINISTRATIVO, il quale studia il funzionamento della PA e
del rapporto di quest’ultima con i cittadini
3. DIRITTO TRIBUTARIO, il quale si occupa dei tributi
4. DIRITTO PROCESSUALE, il quale studia il processo nelle corti
5. DIRITTO PENALE, il quale si occupa del trattamento degli illeciti
(L’ILLECITO VA CHIAMATO SOLO REATO NON REATO PENALE)
IL DIRITTO PRIVATO E I SUOI RAMI:
1. DIRITTO CIVILE, il quale deriva da CILES cioè dei cittadini, esso infatti
si occupa di tutto cio che concerne con la vita del cittadino.
2. DIRITTO COMMERCIALE, che si occupa della sfera imprenditoriale e
delle società
3. DIRITTO DEL LAVORO
4. DIRITTO AGRARIO
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ISTITUZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: esso comprende i rapporti studiati
dal DIRITTO CIVILE, solo a livello didattico.
UN ALTRO CRITERIO PIU EMPIRICO PER LA DISTINZIONE TRA
PUBBLICO E PRIVATO è il ricorso del diritto privato a NORME
DEROGABILI e meno frequentemente a NORME INDEROGABILI.
Differentemente da quanto disposto, il DIRITTO PUBBLICO per sua natura
utilizza in larghissima parte NORME INDEROGABILI
DISTINZIONE TRA NORME DEROGABILI E NON DEROGABILI:
NORMA DEROGABILE: una norma che consente ai suoi destinatari di
disporre e di comportarsi diversamente
NORMA INDEROGABILE: una norma inderogabile non consente in
alcun modo un cambiamento, al suo interno però ha un altra
classificazione:
NORMA INDEROGABILE DISPOSITIVA: devi fare A ma se
preferisci puoi fare B . Dispone nella misura in cui non venga dettata
regola diversa es: 957
NORMA INDEROGABILE SUPPLETIVA: se non dici tu ciò che devi
fare lo dico io. Essa appunto fa da supplenza alla mancata volontà
tra le parti es: 1183
All’interno delle norme inderogabili troviamo vari sfaccettature. Per l’appunto
una norma inderogabile dispone un comportamento a cui i consociati
devono adeguarsi pena:
PRIVATO: se violi quanto disposto da una norma la sanzione viene
applicata SU INIZIATIVA DI UN PRIVATO, successivamente ad una
denuncia ad esempio.
PUBBLICO: le norme che rientrano nel pubblico sono caratterizzate dal
fatto fatto che la sanzione per la loro violazione è applicata
immediatamente dalla pubblica autorità senza alcuna iniziativa dei
privati.
LE NORME INDEROGABILI INOLTRE DEVONO ESSERE SUDDIVISE IN
ALTRE 2 CATEGORIE:
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IMPERATIVE: essa riguarda i limiti del contenuto di un atto o il
contenuto stesso. Norme imperative o inderogabili sono quelle che
contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi;
Sono imperative le norme di diritto penale, le quali contengono precetti
come non uccidere, non rubare, non truffare e così via. Ma lo sono
anche molte di diritto civile, come quelle contenute negli artt. 85, 108,
979, 1418 e altri ES: norma che prevede che il contenuto di un contratto
deve essere LECITO, DETERMINATO O DETERMINABILE.
Limperativa inoltre puo entrare anche all’interno del contenuto ES: se
vuoi vendere una merce ti IMPONGO IL PREZZO
NON DEROGABILI IN SENSO STRETTO: pongono un COMANDO che
riguarda la modalità secondo cui i consociati devono compiere un
CERTO ATTO ES: la forma del contratto per essere valida deve essere
per ISCRITTO, non importa il contenuto ma il modo secondo cui una
COMPRAVENDITA VENGA FATTA.
CAPITOLO 3 LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO
LE FONTI DEL DIRITTO
Con fonti del diritto intendiamo tutti quegli strumenti che ci permettono di
produrre delle NORME.
Vi sono diversi tipi di fonti:
le fonti di produzione sono quegli atti esito di un procedimento da cui
nascono le norme GIURIDICHE, un esempio è l’attività legislativa del
parlamento in tutto il suo iter.
le fonti di cognizione: sono quelle fonti che ci permettono di conoscere le
norme giuridiche.
le leggi intese come ATTI sono suddivise in una gerarchia, anche chiamata
piramide delle fonti del diritto, il criterio gerarchico che sta alla base di
questa classificazione permette sempre ad una legge di livello superiore di
prevalere su quella inferiore.
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LA PIRAMIDE DELLE FONTI
LA CARTA COSTITUZIONALE E LE LEGGI DI REVISIONE
COSTITUZIONALE
La costituzione detta anche carta costituzionale è un corpus organico
contenente 139 articoli, i quali vengono classificati e costituiscono LA
LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. A TAL
PROPOSITO ESSA STATUISCE : LA COSTITUZIONE DOVRA’
ESSERE FEDELMENTE OSSERVATA COME LEGGE
FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA DA TUTTI I CITTADINI E
DAGLI ORGANI DELLO STATO.
Essa fu promulgata nel 1948 successivamente alla costituzione di un
assemblea detta costituente, per l’appunto colei che costituisce.
Essa è un testo normativo breve poichè in confronto agli altri testi
normativi vigenti al momento in italia presenta un corpus più ridotto, di
soli 139 ARTICOLI, più altre disposizioni d’attuazione, che in sostanza
sono delle piccole regolette.
Essa nella PRIMA PARTE è formata dai PRINCIPI FONDAMENTALI E
LE LIBERTA’ FONDAMENTALI, in cui sono tracciate le linee ispiratrici
dell’ordinamento giuridico REPUBBLICANO. Con la parola principio si
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intende la massiva realizzazione di un valore, esempio il principio
DEMOCRATICO.
I PRINICIPI PERO’ SONO DA DIFFERENZIARE DALLE REGOLE;
PRINCIPIO: NORMA DI TAGLIO GENERALE, ESPRIMONO LA
REALIZZAZIONE DI UN VALORE. tutti i principi costituzionali
sono NORME PRECETTIVE, cioè che impongono
immediatamente un precetto. In passato le norme che rientrano
nei principi fondamentali venivano considerate
PROGRAMMATICHE norme che servono a delineare soltanto
un comportamento o uno stile da seguire, e norme che ad oggi
rivestono un fondamentale ruolo, venivano completamente
svuotate di senso, come ad esempio il principio di
EGUAGLIANZA. Di condeguenza si pensava che esse non
fossero immediatamente applicabili se non vi fosse a supporto
una norma ORDINARIA che ne giustificasse l’azione.
REGOLA: Norma di taglio piu specifico dei principi, che attuano
un principio o ne fanno eccezzione: ESE: tutti hanno il diritto di
voto (applica il principio DEMOCRATICO), tranne le donne
(caso particolare di eccezzione)
LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE DOPO I PRINCIPI
FONDAMENTALI, è la parte che si occupa principalmente dei DIRITTI E
DEI DOVERI DEI CITTADINI, in cui si contemplano non solo i rapporti
tra cittadini e stato, ma anche i rapporti intersoggetivi che costituiscono
lo STUDIO DEL DIRITTO PRIVATO
LA SECONDA PARTE DELINEA L’ORDINAMENTO DELLA
REPPUBLICA. Essa delinea l’organizzazione dello stato, delle regioni,
degli enti territoriali. Essa inoltre dispone quelli che sono gli organi dello
stato come: PARLAMENTO, GOVERNO, MAGISTRATURA ECC..
LA TERZA PARTE: PARLA DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI: essa
contiene tutte le norme che servono per garantire l’ordine costituzionale
NORME DI REVISIONE COSTITUZIONALE: Ossia il procedimento
tramite il quale si può procedere alla modifica della CARTA, cio è
possibile solo tramite un procedimento specifico. L’unico aspetto
della costituzione che non può essere modificato è la FORMA
REPUBBLICANA di conseguenza non si possono modificare
NEMMENO I PRINCIPI SUPREMI.
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NORME CHE REGOLANO LA CORTE COSTITUZIONALE: Essa è
anche chiamata CONSULTA, o volgarmente GIUDICE DELLE
LEGGI. Il suo compito principale è quello di delineare se le leggi si
attengono a quanto disposto dalla COSTITUZIONE, e ne controlla
l’effettivo rispetto.
LEGGI COSTITUZIONALI : Leggi successive alla costituzione prodotte
con un procedimento peculiare, hanno lo stsso valore giuridico della
costituzione
Esse modificano la costituzione, approvate con una specifica procedura,
e aventi lo stesso valore della costituzione.
FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE
LEGGI ORDINARIE DELLO STATO DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME
LA LEGGE ORDINARIA, DELLO STATO : è la fonte più comune di
natura giuridica che viene approvata in parlamento sencondo la regola
della MAGGIORANZA
VIENE PROMULGATA dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e
viene pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA
Il ruolo del parlamento è quello di votare la legge che andrà
successivamente nelle mani del presidente della repubblica, il quale
ne controllerà l’effettiva leggittimità e conformità nei confronti della
costituzione.
se l’esito della valutazione è positivo IL PDR, promulga la legge
in questione. In caso contrario viene rimandata al parlamento
che deve effettuare un opera di revisione. Tuttavia il parlamento
potrebbe riconfermare la stessa legge e a questo punto il PDR
deve promulgare. in due casi il PDR può opporsi nuovamente al
volere del parlamento, qualora valuti quella specifica norma
EVERSIVA O INCOSTITUZIONALE
il processo secondo il quale in italia viene approvata una legge è il
seguente:
PROPOSTA DI LEGGE——> APPROVAZIONE DA PARTE DEL
PARLAMENTO——>APPROVAZIONE DEL PDR, E PROMULGAZIONE
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——> PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA
LEGGI REGIONALI: sono leggi ordinarie apparteneti alle regioni
approvate dal consiglio regionale:
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Parlamento più antico del
mondo
ASSEMBLEA REGIONALE
Le leggi regionali vengono pubblicate nella gazzetta della regione.
TRA UNA LEGGE STATALE E UNA REGIONALE: tr
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