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LE PERTINENZE

Nella cosa composta gli elementi che la costituiscono diventano parti di un tutto, il quale non può dunque sussistere senza le varie cose che la compongono. Se invece una cosa è servizio o ad ornamento di un'altra cosa senza comunque costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza ma semplicemente serve ad accrescere l'utilità o il pregio, si ha la PERTINENZA (Es: il posto auto in un appartamento).

Occorre dunque affinché vi sia pertinenza che vi siano 2 elementi:

  1. Un elemento OGGETTIVO: cioè il rapporto di servizio o ornamento tra la cosa accessoria e la cosa principale.
  2. Un elemento SOGGETTIVO: cioè la volontà espressa o tacita di effettuare la destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un'altra cosa (Le parti vogliano che venga posta quella cosa a servizio di un'altra).

La destinazione di una cosa al servizio di un'altra fa sì che questa...

Cosa abbiano carattere accessorio rispetto all'altra. Se manca questa accessorietà ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 45 non vi è pertinenza. Il vincolo tra le due cose inoltre deve essere durevole e non occasionale, e deve essere posto in essere da chi è proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla cosa principale. Le pertinenze di solito seguono il destino della cosa principale, se vendo un bene l'atto ha ad oggetto anche le PERTINENZE, anche se nell'atto non viene specificato, salvo che le parti invece specifichino di non volere assoggettare le PERTINENZE all'atto di vendita.

UNIVERSALITÀ PATRIMONIALI

L'articolo 816 del cc, definisce le università come una pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria {Es: i libri di una biblioteca, sono una universalità di cose mobili}. L'universalità di beni mobili si distingue dalla cosa composta,

Perché non vi è una coesione tra le cose. L'universalità di beni mobili si distingue dal complesso pertinenziale in quanto le cose non si trovano l'una rispetto all'altra in rapporto di subordinazione, ma tutte insieme costituiscono un'entità nuova dal punto di vista economico sociale.

I beni che costituiscono l'universalità, possono essere considerati a volte separatamente e a volte invece come un tutt'uno, ciò dipende dalla volontà delle parti (es: posso vendere un solo libro o l'intera biblioteca).

La dottrina distingue inoltre tra:

UNIVERSALITÀ DI FATTO: è costituita da più beni mobili unitariamente considerati.

UNIVERSALITÀ DI DIRITTO: è costituita da più beni, in cui la riduzione ad unità è operata dalla legge sotto alcuni profili. Ad esempio l'eredità o il fondo patrimoniale.

CAPITOLO 15 LA PROPRIETÀ

LA PROPRIETÀ

Diritto di

Proprietà

Storicamente il diritto di proprietà e la proprietà stessa sono stati intesi con un forte senso di illimitatezza, ricordiamo infatti negli stati liberali come la proprietà inglobasse due tipi di esigenze di illimitatezza:

Istituzioni di diritto privato

Sul piano politico: sul piano politico l'illimitatezza della proprietà faceva sì che nessuno si intromettesse tra il proprietario del bene e il bene stesso, nemmeno lo stato. Aspetto che oggi cambia grazie all'intervento dell'articolo 834 il quale dispone che un bene può essere espropriato solo in casi di pubblica utilità.

Sul piano economico: l'illimitatezza si riteneva strumentale ad un maggiore sfruttamento economico della terra la quale caratterizzava al tempo la maggiore fonte di ricchezza.

Ricordiamo infatti come il diritto di proprietà venne trascritto dapprima nel CODE NAPOLEON del 1804 e successivamente nel nostro codice civile del 1865.

Nel code napoleon il diritto di proprietà era inteso in questa modalità: "Al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero". Nel nostro codice successivamente nell'articolo 436 la proprietà è così normata: "la proprietà è il diritto di godere e disporre della cosa nella maniera più assoluta purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti". Dagli inizi del 900 però questa prospettiva entrò in crisi ed infatti ricorre la formulazione dell'attuale articolo 832 il quale costituisce un passo avanti nella direzione odierna. Esso infatti ci permette di cambiare la nostra visione su una caratteristica della proprietà, ossia: prima veniva considerata assoluta ora piena, si parla infatti di assolutezza e pienezza. Dal secondo dopoguerra invece si comincerà ad evolvere la macchina giuridica permettendo così alle legislazioni moderne di classificare.

I vari tipi di proprietà, non parlando più di proprietà in generale ma classificandola in base alla sua natura.

Nell'albo dei diritti reali di godimento assume un ruolo centrale lo studio del diritto di proprietà che potremmo definire essere il diritto reale di godimento per eccellenza; N.B tutti gli altri diritti deli di godimento infatti nel linguaggio giuridico comune possono essere anche definiti come "diritti reali minori".

La centralità del diritto di proprietà si ricava già dalla sua rilevanza costituzionale. All'articolo 42 della costituzione infatti la proprietà viene riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto di godimento e di limiti, al fine di garantire la sua funzione sociale e di renderla, accessibile a tutti.

N.B dalla lettura dell'articolo 42 della cost. Si ricava quindi che i limiti al diritto di proprietà possono essere previsti solo ed esclusivamente ISTITUZIONI.

DI DIRITTO PRIVATO— vedi infra articoli divieti atti emulativi ex art.833 dall’ordinamento giuridico cc e i divieti di immissioni ex art 844 cc…

Il diritto di proprietà viene definito all articolo 832 del cc, ai sensi del quale il diritto di proprietà è il diritto di godere e di disporre della cosa o del bene in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e gli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico vedi articoli 833 e 834

Dalla definizione di proprietà si definisce anche le caratteristiche del Diritto:

  1. Assolutezza (si intende la possibilità per il suo titolare di opporre il suo diritto erga omnes e quindi di godere di un diritto libero da vincoli e di potere inibire le ingerenze che altri compiono sul bene stesso)—Es” tizio titolare del diritto di proprietà sull’immobile alpha, può opporre il suo diritto contro caio che si professa essere il presunto usufruttuario del bene se pure in assenza di

1. Idoneità (si intende la sua idoneità a dimostrarlo).

2. Elasticità (si intende la sua idoneità a restringersi nell'ipotesi di costituzione di diritti reali minori, il titolare del diritto di proprietà concede in favore di terzi, e successivamente a espandersi una volta cessato o estintosi il diritto reale minore... es. concessione di usufrutto a terzi e riserva della sola nuda proprietà, estinzione per scadenza dell'usufrutto e espansione del diritto di proprietà).

3. Esclusività (si intende il potere da parte del suo titolare di vietare ogni ingerenza da parte di terzi sulle scelte di disposizione e godimento del bene stesso, scelte che spettano solo ed esclusivamente al proprietario).

4. Pienezza (si intende la capacità del proprietario di fare ciò che ritiene giusto sulla sua proprietà).

5. Perpetuità (la perpetuità del diritto di proprietà indica che questo non ha limiti di tempo in quanto non si estingue per...

prescrizione —>N.B: adeccezione chiaramente degli effetti dell’ usucapione, ciò all’ipotesi di unsubito usucapione -> N.B anche se oggi sono sempre più diffuse leipotesi di proprietà temporanee (diritti di proprietà sottoposti ad untermine finale). Le ipotesi di proprietà risolubile (diritti di proprietàconcessi sotto condizione risolutiva).

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

Norma di riferimento 922 del codice civile, modi di acquisto della proprietà:

A TITOLO ORIGINARIO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 481. OCCUPAZIONE: (artt. 923-926 c.c.) è un modo di acquisto dellaproprietà a titolo originario che opera con riferimento ai soli beni mobili econcerne le cose abbandonate o le cose che non appartengono adalcuno. Art 827 I beni immobili che non appartengono a nessuno vannoallo stato→ Esempio: il pesce pescato nel mare; le conchiglie raccoltesulla spiaggia; il giornale lasciato su una panchina2.

INVENZIONE: (artt. 927-930 c.c.) modo di acquisto a titolo originario avendo a d'oggetto beni mobili e concerne le cose smarrite da altri. Nel momento del ritrovo della cosa smarrita bisogna seguire una determinata procedura, portare la cosa smarrita all'ufficio del comune, in secondo luogo si avrà pubblicazione della notizia per almeno un anno, se nessuno rivendica il bene per invenzione il bene spetta a chi lo ha trovato. Qualora, invece, il bene sia reclamato e restituito al proprietario, il ritrovatore ha diritto a un premio nella misura di 1/10 del valore. Esempio: se nei pressi di una piazza Tizio ritrova un portafoglio pieno di banconote oppure una collana di perle, questi ha il dovere di seguire la procedura indicata poiché non può divenire proprietario per occupazione, trattandosi di cose smarrite e non abbandonate. ACCESSIONE: (artt. 934 e ss. c.c.) quel principio in forza del quale qualsiasi opera, costruzione, piantagione si trova al di sopra o al disottodel suolo spetta al titolare di quest'ultimo ... N.B il diritto di superficie costituisce un eccezione al principio dell'accessione. Accessione artificiale: Il proprietario del fondo diventa proprietario delle costruzioni al di sopra e al di sotto del suolo, come i materiali per le costruzioni. 4. UNIONE: (art. 939 c.c.) = cose mobili appartenenti a più proprietari si uniscono in modo da non poterle più separare, ma mantenendo la loro individualità: il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Esempio: il proprietario del diamante incastonato su un anello di rame di altro proprietario diventa il proprietario dell'anello salvo rimborsare all'altro il valore del rame. 5. COMMISTIONE: (art. 939 c.c.) = Quando le cose mobili, appartenenti a persone diverse, si mescolano in modo tale da formare un nuovo bene in
Dettagli
A.A. 2022-2023
77 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittorio.dimiceli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.