Estratto del documento

ISTITUZIONI DI DIRITTO

PRIVATO\

Tags GIURISPRUDENZA

CODICE CORSO 1

SCADENZA

CAPITOLO 1 NORMA ED ORDINAMENTO

DIRITTO E NORMA GIURIDICA

L’ordinamento di una collettivita è costituito da un insieme di regole, dette

NORME, e ciascuna di queste è detta GIURIDICA in quanto appartiene al

DIRITTO O IUS di quella popolazione.

BISOGNA DISTINGUERE PERO’ I DUE SIGNIFICATI DELLA PAROLA

DIRITTO:

in senso SOGGETTIVO: che riguarda il soggetto è il potere che esso ha

nell’esercitare un suo diritto, ES: LA PROPIRETA’ (Art. 832 C.C)

in senso OGGETTIVO: il quale riguarda l’insieme ordinato delle NORME

giuridiche

Le regole del diritto hanno delle Caratteristiche:

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 1

GENERALITA’: poichè esse sono rivolte ad una generalità dei

consociati.

ASTRATEZZA: poichè esse riguardano COMPORTAMENTI-TIPO cioè

una certa tipologia di comportamento/ formulata attraverso una

FATTISPECIE (species facti, la figura del fatto, oppure dal greco,

IPOTESI), le norme giuridiche sono prevaletemente formulate tramite

fattispecie astratte.

Dopo aver affrontato il TEMA dell’ASTRATEZZA bisogna effettuare un

ulteriore classificazione di quest’ultima caratteristica:

FATTISPECIE ASTRATTA: che indica l’astratta previsione normativa

relativa a quel accadimento individuando successsivamente gli effetti

giuridici, è la legge che dispone le conseguenze a cui vado incontro

ES:chi rompe paga

FATTISPECIE CONCRETA: Non è altro che il caso verificatosi che

secondo il principio di SUSSUMIBILITA’, rientra all’interno della

fattispecie astratta ES: compro una casa, la fattispecie è l’articolo 1170

articolo che regola compravendita, in concreto comprerò la casa ma

l’articolo non regola l’acquista

Da cosa deriva l’obbligatorietà di una norma

Nel corso della storia esso è stato collegto con l’utilizzo della forza, le norme

quindi venivano imposte per FORZA RAPPRESENTATIVA, TIRANNICA.

Nei sistemi contemporanei si impongono per LEGGITTIMAZIONE

POPOLARE, poichè tramite il voto si eleggono i membti del parlamento,

organo legislativo del nostro PAESE.

CHE VALORA HA LA FORZA?

Il diritto in alcuni casi può ricorrere alla forza qualora una delle sue norme

venga violata, un esempio di espressione di FORZA può essere l’arresto. Le

NORME GIURIDICHE traggono la loro forza dal fatto di essere previste da

un atto dotato DI AUTORITA, LA NORMA GIURIDICA E’ APPUNTO

ETERONOMA, cioè imposta al singolo da ALTRI, DA UN AUTORITA’

Si introduce cosi il concetto di punizione o meglio chiamata SANZIONE

GIURIDICA essa rappresenta l’azione da parte dell’organo di controllo verso

i consociati che non hanno osservato i comportamenti delineati

dall’ordinamento. ESISTONO DIVERSI TIPI DI SANZIONI:

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 2

DIRITTO PENALE: la sanzione può arrivare anche al

RESTRINGIMENTO della libertà personale

DIRITTO CIVILE: la sanzione OGGI, non può arrivare al restringimento

della libertà, ma può arrivare alla realizzazione COATTIVA del

comportamento dovuto. Il diritto civile può costringere chi viola una

norma a tenere un certo comportamento o a procurare un certo

comportamento ES: ESPROPRIAZIONE

Le Norme però intese in quanto regole non vanno considerate unicamente

GIURIDICHE poichè ne esistono di diversi tipi (RELIGIOSE, MORALI,

LUDICHE ECC…). E le norme MORALI si distinguono da quelle

GIURIDICHE anche se il loro contenuto è identico. Una delle caratteristiche

della norma MORALE è appunto la sua ASSOLUTEZZA, in quanto solo

colui che riconosce il valore di essa vi adegua di coseguenza i suoi

comportamenti, essa è anche AUTONOMA nel senso che essa pone

obblighi solo in colui che ne riconosce la validita. Un altra differenza risiede

nel tipo di SANZIONE che viene applicata qualora i consociati non rispettano

i termini:

PER LA NORMA SOCIALE, la punizione è la RIPROVAZIONE

SOCIALE

PER LA NORMA MORALE, la punizione deriva dalla COSCIENZA

In alcuni casi però il dirtto e la morale lavorano insieme come da esempio

concreto: art. 1337CC/ art 2034CC

L’INSIEME DELLE NORME PRENDE IL NOME DI ORDINAMENTO

GIURIDICO/SISTEMA GIURIDICO (ORDINATO E COORDINATO):il nostro

sistema è il sistema ITALO-EUROPEO, poichè aperto e comunicante verso

l’europa e l’esterno.

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE, quello italiano è unico ed unitario

, cioè l’ordinamento non deve contraddirsi, sempre coerente con se stesso,

deve fornire CERTEZZA, ESSE COSTITUISCONO PURE IL DIRITTO

POSITIVO, in quanto vigente.

CERTEZZA DEL DIRITTO: possibilità da parte dei sogetti a priori il

comportamento preteso dalla norma e la snazione che ne scaturisce

dall’inosservanza. La certezza è una meta tendenziale, cioè deve tendere

ma comunque deve essere riconsociuta l’evoluzione della società, di

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 3

conseguenza bisogna effettuare un opera di INTERPRETAZIONE delle

norme giuridiche stesse da parte dei giudici, che devono risolvere una lite

TRA CONSOCIATI. ES: il divorzio, art.156cc

Ogni società, ogni comunità umana stabile non può vivere senza un

complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui (ubi societas,

ibi ius) e senza apparati che s’incarichino di farle osservare.

Il comportamento dei consociati deve essere regolato remite delle REGOLE

DI CONDOTTA, che permettano di seguire dei comportamenti al fine di

perseguire una pacifica convivenza.

Inoltre il sistema giuridico e l’insieme delle norme vengono sviluppate dagli

appositi organi che si occupano anche di fornire delle regole di struttura o

anche dette ORGANIZZATIVE. Proprio perchè il fine ultimo dell’ordinamento

giuridico è proprio quello di fornire un’ordine per la società.

Il sistema giudiziario funziona secondo la TECNICA DEL PRECETTO

NORMATIVO (dal latino PRECETTUS, qualcosa che va fatto). Esso

funziona tramite COMANDI.

Il diritto ha anche una funzione DEFINITORIA, in quanto definisce le cose ed

esprime dei comandi.

Il diritto ha inoltre una Funzione PROMOZIONALE, poichè talvolta promuove

e incentiva QUALCOSA (ecobonus)

CAPITOLO 2 DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO

DISTINZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

Tradizionalmente la distinzione avveniva sulla base del tipo di rapporto che

le due parti istituivano. Nel senso che, se il rapporto intercorreva tra privati

allora si parlava di DIRITTO PRIVATO, se il rapporto avveniva tra due enti

della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE si parlava di DIRITTO PUBBLICO.

Successivamente però possiamo parlare di un secondo criterio, quello che

determina il ramo di competenza in base AGLI INTERESSI PERSEGUITI.

Poichè si pensava che gli interessi pubblici venissero perseguiti dagli enti

pubblici e il privato sostanzialmente pensava a se stesso.

Oggi però la distinzione che intercorre tra i due viene un attimo rivisitata,

perché si pensa che anche la PA possa utilizzare degli strumenti del diritto

privato per la persecuzione dei suoi obiettivi, come ad esempio il

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 4

CONTRATTO CHE UN ORGANO DELLA PA PUO STIPULARE CON UN

SOGGETTO.

Ad oggi infatti la distinzione tra i due si fa su un criterio detto SIMMETRICO,

ossia le due parti quando entrano in rapporto mettono in gioco i loro mezzi:

SE I MEZZI MESSI IN RAPPORTO SONO DELLO STESSO LIVELLO

allora si parla di privato

SE I MEZZI SONO DI DIFFEREMTE LIVELLO, quindi una delle due

parti esercita un potere maggiore sull’altra, si parla di DIRITTO

PUBBLICO

La distinzione però non risulta assoluta, in quanto esse si possono

mescolare e rientrare nei due diversi capi di distinzione. Non a caso la

distinzione di cui abbiamo appena parlato, risulta CONVENZIONALE cioè

siamo noi studiosi che classifichiamo le situazioni per fare ordine, poichè

tutto il diritto VA INTESO COME UN ALBERO, troviamo un unico sistema

giuridico, dal quale però partono più rami, ossia le varie specializzazioni del

DIRITTO.

IL DIRITTO PUBBLICO E LE SUE PARTI:

1. DIRITTO COSTITUZIONALE, il quale studia la costituzione

2. DIRITTO AMMINISTRATIVO, il quale studia il funzionamento della PA e

del rapporto di quest’ultima con i cittadini

3. DIRITTO TRIBUTARIO, il quale si occupa dei tributi

4. DIRITTO PROCESSUALE, il quale studia il processo nelle corti

5. DIRITTO PENALE, il quale si occupa del trattamento degli illeciti

(L’ILLECITO VA CHIAMATO SOLO REATO NON REATO PENALE)

IL DIRITTO PRIVATO E I SUOI RAMI:

1. DIRITTO CIVILE, il quale deriva da CILES cioè dei cittadini, esso infatti

si occupa di tutto cio che concerne con la vita del cittadino.

2. DIRITTO COMMERCIALE, che si occupa della sfera imprenditoriale e

delle società

3. DIRITTO DEL LAVORO

4. DIRITTO AGRARIO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 5

ISTITUZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: esso comprende i rapporti studiati

dal DIRITTO CIVILE, solo a livello didattico.

UN ALTRO CRITERIO PIU EMPIRICO PER LA DISTINZIONE TRA

PUBBLICO E PRIVATO è il ricorso del diritto privato a NORME

DEROGABILI e meno frequentemente a NORME INDEROGABILI.

Differentemente da quanto disposto, il DIRITTO PUBBLICO per sua natura

utilizza in larghissima parte NORME INDEROGABILI

DISTINZIONE TRA NORME DEROGABILI E NON DEROGABILI:

NORMA DEROGABILE: una norma che consente ai suoi destinatari di

disporre e di comportarsi diversamente

NORMA INDEROGABILE: una norma inderogabile non consente in

alcun modo un cambiamento, al suo interno però ha un altra

classificazione:

NORMA INDEROGABILE DISPOSITIVA: devi fare A ma se

preferisci puoi fare B . Dispone nella misura in cui non venga dettata

regola diversa es: 957

NORMA INDEROGABILE SUPPLETIVA: se non dici tu ciò che devi

fare lo dico io. Essa appunto fa da supplenza alla mancata volontà

tra le parti es: 1183

All’interno delle norme inderogabili troviamo vari sfaccettature. Per l’appunto

una norma inderogabile dispone un comportamento a cui i consociati

devono adeguarsi pena:

PRIVATO: se violi quanto disposto da una norma la sanzione viene

applicata SU INIZIATIVA DI UN PRIVATO, successivamente ad una

denuncia ad esempio.

PUBBLICO: le norme che rientrano nel pubblico sono caratterizzate dal

fatto fatto che la sanzione per la loro violazione è applicata

immediatamente dalla pubblica autorità senza alcuna iniziativa dei

privati.

LE NORME INDEROGABILI INOLTRE DEVONO ESSERE SUDDIVISE IN

ALTRE 2 CATEGORIE:

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 6

IMPERATIVE: essa riguarda i limiti del contenuto di un atto o il

contenuto stesso. Norme imperative o inderogabili sono quelle che

contengono un comando a cui bisogna obbligatoriamente conformarsi;

Sono imperative le norme di diritto penale, le quali contengono precetti

come non uccidere, non rubare, non truffare e così via. Ma lo sono

anche molte di diritto civile, come quelle contenute negli artt. 85, 108,

979, 1418 e altri ES: norma che prevede che il contenuto di un contratto

deve essere LECITO, DETERMINATO O DETERMINABILE.

Limperativa inoltre puo entrare anche all’interno del contenuto ES: se

vuoi vendere una merce ti IMPONGO IL PREZZO

NON DEROGABILI IN SENSO STRETTO: pongono un COMANDO che

riguarda la modalità secondo cui i consociati devono compiere un

CERTO ATTO ES: la forma del contratto per essere valida deve essere

per ISCRITTO, non importa il contenuto ma il modo secondo cui una

COMPRAVENDITA VENGA FATTA.

CAPITOLO 3 LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

LE FONTI DEL DIRITTO

Con fonti del diritto intendiamo tutti quegli strumenti che ci permettono di

produrre delle NORME.

Vi sono diversi tipi di fonti:

le fonti di produzione sono quegli atti esito di un procedimento da cui

nascono le norme GIURIDICHE, un esempio è l’attività legislativa del

parlamento in tutto il suo iter.

le fonti di cognizione: sono quelle fonti che ci permettono di conoscere le

norme giuridiche.

le leggi intese come ATTI sono suddivise in una gerarchia, anche chiamata

piramide delle fonti del diritto, il criterio gerarchico che sta alla base di

questa classificazione permette sempre ad una legge di livello superiore di

prevalere su quella inferiore.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 7

LA PIRAMIDE DELLE FONTI

LA CARTA COSTITUZIONALE E LE LEGGI DI REVISIONE

COSTITUZIONALE

La costituzione detta anche carta costituzionale è un corpus organico

contenente 139 articoli, i quali vengono classificati e costituiscono LA

LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. A TAL

PROPOSITO ESSA STATUISCE : LA COSTITUZIONE DOVRA’

ESSERE FEDELMENTE OSSERVATA COME LEGGE

FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA DA TUTTI I CITTADINI E

DAGLI ORGANI DELLO STATO.

Essa fu promulgata nel 1948 successivamente alla costituzione di un

assemblea detta costituente, per l’appunto colei che costituisce.

Essa è un testo normativo breve poichè in confronto agli altri testi

normativi vigenti al momento in italia presenta un corpus più ridotto, di

soli 139 ARTICOLI, più altre disposizioni d’attuazione, che in sostanza

sono delle piccole regolette.

Essa nella PRIMA PARTE è formata dai PRINCIPI FONDAMENTALI E

LE LIBERTA’ FONDAMENTALI, in cui sono tracciate le linee ispiratrici

dell’ordinamento giuridico REPUBBLICANO. Con la parola principio si

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 8

intende la massiva realizzazione di un valore, esempio il principio

DEMOCRATICO.

I PRINICIPI PERO’ SONO DA DIFFERENZIARE DALLE REGOLE;

PRINCIPIO: NORMA DI TAGLIO GENERALE, ESPRIMONO LA

REALIZZAZIONE DI UN VALORE. tutti i principi costituzionali

sono NORME PRECETTIVE, cioè che impongono

immediatamente un precetto. In passato le norme che rientrano

nei principi fondamentali venivano considerate

PROGRAMMATICHE norme che servono a delineare soltanto

un comportamento o uno stile da seguire, e norme che ad oggi

rivestono un fondamentale ruolo, venivano completamente

svuotate di senso, come ad esempio il principio di

EGUAGLIANZA. Di condeguenza si pensava che esse non

fossero immediatamente applicabili se non vi fosse a supporto

una norma ORDINARIA che ne giustificasse l’azione.

REGOLA: Norma di taglio piu specifico dei principi, che attuano

un principio o ne fanno eccezzione: ESE: tutti hanno il diritto di

voto (applica il principio DEMOCRATICO), tranne le donne

(caso particolare di eccezzione)

LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE DOPO I PRINCIPI

FONDAMENTALI, è la parte che si occupa principalmente dei DIRITTI E

DEI DOVERI DEI CITTADINI, in cui si contemplano non solo i rapporti

tra cittadini e stato, ma anche i rapporti intersoggetivi che costituiscono

lo STUDIO DEL DIRITTO PRIVATO

LA SECONDA PARTE DELINEA L’ORDINAMENTO DELLA

REPPUBLICA. Essa delinea l’organizzazione dello stato, delle regioni,

degli enti territoriali. Essa inoltre dispone quelli che sono gli organi dello

stato come: PARLAMENTO, GOVERNO, MAGISTRATURA ECC..

LA TERZA PARTE: PARLA DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI: essa

contiene tutte le norme che servono per garantire l’ordine costituzionale

NORME DI REVISIONE COSTITUZIONALE: Ossia il procedimento

tramite il quale si può procedere alla modifica della CARTA, cio è

possibile solo tramite un procedimento specifico. L’unico aspetto

della costituzione che non può essere modificato è la FORMA

REPUBBLICANA di conseguenza non si possono modificare

NEMMENO I PRINCIPI SUPREMI.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 9

NORME CHE REGOLANO LA CORTE COSTITUZIONALE: Essa è

anche chiamata CONSULTA, o volgarmente GIUDICE DELLE

LEGGI. Il suo compito principale è quello di delineare se le leggi si

attengono a quanto disposto dalla COSTITUZIONE, e ne controlla

l’effettivo rispetto.

LEGGI COSTITUZIONALI : Leggi successive alla costituzione prodotte

con un procedimento peculiare, hanno lo stsso valore giuridico della

costituzione

Esse modificano la costituzione, approvate con una specifica procedura,

e aventi lo stesso valore della costituzione.

FONTI INTERNAZIONALI ED EUROPEE

LEGGI ORDINARIE DELLO STATO DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME

LA LEGGE ORDINARIA, DELLO STATO : è la fonte più comune di

natura giuridica che viene approvata in parlamento sencondo la regola

della MAGGIORANZA

VIENE PROMULGATA dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e

viene pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA

REPUBBLICA

Il ruolo del parlamento è quello di votare la legge che andrà

successivamente nelle mani del presidente della repubblica, il quale

ne controllerà l’effettiva leggittimità e conformità nei confronti della

costituzione.

se l’esito della valutazione è positivo IL PDR, promulga la legge

in questione. In caso contrario viene rimandata al parlamento

che deve effettuare un opera di revisione. Tuttavia il parlamento

potrebbe riconfermare la stessa legge e a questo punto il PDR

deve promulgare. in due casi il PDR può opporsi nuovamente al

volere del parlamento, qualora valuti quella specifica norma

EVERSIVA O INCOSTITUZIONALE

il processo secondo il quale in italia viene approvata una legge è il

seguente:

PROPOSTA DI LEGGE——> APPROVAZIONE DA PARTE DEL

PARLAMENTO——>APPROVAZIONE DEL PDR, E PROMULGAZIONE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO\ 10

——> PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA

LEGGI REGIONALI: sono leggi ordinarie apparteneti alle regioni

approvate dal consiglio regionale:

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: Parlamento più antico del

mondo

ASSEMBLEA REGIONALE

Le leggi regionali vengono pubblicate nella gazzetta della regione.

TRA UNA LEGGE STATALE E UNA REGIONALE: tr

Anteprima
Vedrai una selezione di 17 pagine su 77
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 1 Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 2
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 6
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 11
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 16
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 21
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 26
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 31
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 36
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 41
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 46
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 51
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 56
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 61
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 66
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 71
Anteprima di 17 pagg. su 77.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto privato, Prof. Frezza Giampaolo, libro consigliato Manuale di diritto privato, Francesco Gazzoni Pag. 76
1 su 77
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittorio.dimiceli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community