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Trasferimento dell'usufutto a favore di mio figlio
Nei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di una cosa determinata, oppure il trasferimento su una cosa reale, o il trasferimento di un diritto reale di godimento, la proprietà e i diritti si trasferiscono e si costituiscono per il tramite del consenso legittimamente manifestato, il consenso da solo purché sia legittimamente manifestato è idoneo al trasferimento del diritto.
In altri ordinamenti del passato e anche contemporanei per il trasferimento della proprietà non è sufficiente il consenso, ma anche la traditio ossia la consegna. Nel nostro ordinamento la fattispecie dell'acquisto si manifesta quando A e B raggiungono un accordo mediante il consenso bilaterale. Nel codice civile tedesco troviamo la particolarità che oltre al consenso è necessario anche che si adempia ad una formalità pubblicitaria. In primo luogo vi è il consenso e successivamente si deve perfezionare la
Fattispecie con l'ISCRIZIONE. In Italia sulla base del principio che veniva da cc FRANCESE e che ha caratterizzato il primo codice dell'Italia unita, fonda i trasferimenti anche immobiliari attraverso appunto il consenso legittimamente manifestato, non è necessaria la consegna ai fini del perfezionamento della FATTISPECIE. In Italia è possibile vendere un bene a 2 persone, in quanto la FATTISPECIE contrattuale si PERFEZIONERA' una volta che uno dei due trascriverà ai registri pubblici DOPPIA ALIENAZIONE. Il consenso da solo è necessario ma anche sufficiente al perfezionamento della fattispecie CONTRATTUALE. Più precisamente nel nostro ordinamento giuridico occorre distinguere 2 categorie di contratti, la distinzione rileva sul PIANO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA FATTISPECIE:
CONTRATTI CONSENSUALI; il consenso è necessario e sufficiente 1. per il perfezionamento del CONTRATTO→ Es; contratto di lavoro.
CONTRATTI REALI; sono contratti
Dopo la formattazione, il testo apparirà così:Dove è necessario il consenso,
ma anche un cooelemento perfezionativo ossia la CONSEGNA
Il mutuo, il deposito
Da un punto di VISTA DEGLI EFFETTI che scaturiscono da un contratto, distinguiamo 2 categorie;
CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI; quelli cioè il cui effetto è
il sorgere di una OBBLIGAZIONE in senso TECNICO-GIURIDICO
CONTRATTO DI LAVORO, preliminare di VENDITA.
CONTRATTI AD EFFETTI REALI; cioè quelli regolati dal 1376 del
cc. Es LA COMPRAVENDITA.
Possiamo anche fare alcuni esempi di CONTRATTI REALI ad effetti obbligatori, Es Il DEPOSITO il COMODATO. E poi abbiamo REALI ad
effetti REALI, Es MUTUO, il PEGNO.
Esempi di contratti CONSESUALI AD EFFETTI CONSESUALI e REALI scritti sopra negli effetti.
Poiché in Italia i trasferimenti delle proprietà, si basa sul consenso legittimamente professato, è possibile che un soggetto disponga 2 volte dello stesso bene, IPOTESI DELLA DOPPIA ALIENAZIONE. Se il
benemobile è MOBILIARE; se il bene è immobile è IMMOBILIARE. La situazione nella doppia alienazione. Secondo Gazzoni basata sulla buonafede della BORGHESIA napoleonica. Si ha quando si acquista un bene da chi era PROPRIETARIO PRECEDENTE DEL BENE. Troviamo anche l'acquisto A NON DOMINO, cioè l'acquisto da chi non è mai stato proprietario. La situazione si distingue in quando bisogna capire come fa un soggetto ad acquistare da un soggetto che non è più proprietario o non lo è mai stato: DOPPIA ALIENAZIONE; il secondo acquirente acquista da chi non è più proprietario ma lo è stato. ACQUISTO A NON DOMINO; cioè l'acquisto da chi non è mai stato proprietario. Entra in campo l'usucapione, che in genere è ventennale a meno che non trascrivo l'atto e di conseguenza diventa decennale. Nel caso in cui sono passati meno di 10 anni, TRAMITE non vi si
può opporre diritto. Si può ottenere il bene solo LA USUCAPIONE Le due fattispecie, hanno un trattamento diversificato a seconda che il bene sia mobile, immobile o mobile registrato. Per i beni MOBILI si applicano le regole di cui gli articoli 1153-1154-1155.
A: è il dante causa→ Comune dante causa B e C : gli aventi causa, perché acquistano da A. D e B è avente causa da B E è dante causa nei confronti di F e G. Z avente causa da parte di C. L’avente causa deve curare la trascrizione nei registri immobiliari a proprio vantaggio, e contro il DANTE CAUSA. si configura una situazione di ONERE. Il sistema della trascrizione in Italia è su base personale non reale, perché nei registri mobiliari, non trovi il nome del fondo, ma il nome di chi vende e di chi acquista.
QUALI SONO LE FUNZIONI E I PRINCIPI CHE CARATTERIZZANO IL SISTEMA DELLA TRASCRIZ. IMMOB. LA TRASCRIZIONE HA EFFICACIA NORMALMENTE DICHIARATIVA; 1. non già costitutiva,
L'atto è perfettamente valido, ma la trascrizione risolve il conflitto in punto di opponibilità fra più aventi causa da un comune autore. La situazione giuridica soggettiva è quella dell'onere. Però alcuni soggetti hanno l'obbligo, ovvero i NOTAI, hanno l'obbligo di curare la trascrizione nel più breve tempo possibile, stimato in una 30 di giorni. 1218 cc, se il notaio non adempie al suo obbligo incorre in un INADEMPIENZA DERIVANTE DA OBBLIGAZIONE. In alcuni casi la pubblicità può essere COSTITUTIVA, e eccezionalmente svolge una funzione NOTIZIA ES; convenzioni→MATRIMONIALI LA TRASCRIZIONE NON HA EFFICACIA SANANTE DEI VIZI2. DELL'ATTO; se l'atto è nullo, resta nullo in qualsiasi caso, anche in caso di trascrizione anticipata dell'altro soggetto. La trascrizione non opera sulla trascrizione ma opera sull'OPPONIBILITÀ.