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RETRATTO SUCCESSORIO
Fissato dall'articolo 732 prevede che in caso di ALIENAZIONE della quota ereditaria di un bene, il coerede deve notificare la proposta di alienazione, scritta in caso di immobili indicandone il prezzo agli altri coeredi i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi entro il termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
COLLAZIONE
La collazione sta alla divisione come la riunione fittizia sta all'azione di riduzione. La collazione è un'anticamera della divisione, in quanto rappresenta una procedura da applicare quando i casi lo permettono, al fine di accedere correttamente alla divisione. La collazione riguarda i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, e riguarda le donazioni che hanno ricevuto dal defunto. Bisogna riconteggiare le donazioni ricevute da questi soggetti da parte del defunto, devono essere riconteggiate ai fini della divisione. Non tutte le donazioni sono soggette a collazione art 737 e ss.
Il de cuius infatti può dispensare un soggetto dalla collazione mediante DICHIARAZIONE DI DISPENSA, che non è elemento accessorio o accidentale, ma autonomo e negoziale, in quanto strutturalmente INTER VIVOS come la donazione. Tale dichiarazione può essere presente sia nell'atto di donazione che in atto separato, e proprio come il testamento può essere revocato.
Il codice ci dimostra come si opera la collazione. La collazione si opera in modi diversi a seconda del bene donato. E allora abbiamo un modo per operare la COLLAZIONE DI BENI IMMOBILI, un modo per operare la COLLAZIONE DI DENARO. Un bene può essere riconferito in natura, oppure inputando il suo valore alla propria copia. Il valore del bene va sicuramente ricalcolato dal momento dell'apertura della successione. Art 747 cc.
DONAZIONI
Spesso e volentieri le donazioni sono una forma anticipata di SUCCESSIONE. Nei rapporti familiari le donazioni anticipano ciò che un ascendente donerebbe per successione.
La donazione rappresenta un contratto con la quale una parte arricchisce l'altra, trasferendo un DIRITTO, o meglio disponendo di un diritto a suo favore, o assumendo verso di essa un OBBLIGAZIONE, per spirito di LIBERALITÀ. ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 49 ACCORDO; la donazione si conclude normalmente con il semplice consenso. La donazione, salvo alcuni casi, rappresenta un CONTRATTO CONSENSUALE. In quanto non è necessaria la consegna della cosa. CAUSA: La causa della donazione è rappresentata dal c.d. SPIRITO DI LIBERALITÀ, ovvero lo scopo di arricchire il donatario senza alcun proposito di arricchimento, non è un titolo gratuito in quanto manca del tutto nello spirito di liberalità qualunque scopo economico, di convenienza, per il DONANTE. OGGETTO: La donazione può avere ad oggetto qualsiasi bene, non vi sono limiti particolari. FORMA: La donazione va fatta normalmente per atto pubblico, bisogna quindi recarsi dal notaio, in quanto in questo caso.LA FORMA FORTE RIMEDIA ALLA CAUSA DEBOLE, ovvero la donazione ha una causa debole in quanto vi è un disequilibrio tra le parti, non visto bene dal diritto, e di conseguenza richiedere una forma forte solenne, pubblica. La forma forte tutela la volontà del donante, in quanto si presuppone una piena coscienza.
EFFETTI: Gli effetti prodotti dalla donazione possono essere REALI; Si può trasferire o costituire un diritto a favore del donatario. OBBLIGATORI; oppure si può prevedere un obbligo per il donante, in questo secondo caso si parla di DONAZIONE OBBLIGATORIA.
IL CONTRATTO
Il contratto è definito dall'articolo 1321 cc.
Il contratto è l'accordo fra 2 o più parti per costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale. Subito si coglie, dalla descrizione normativa, l'essenza del contratto come accordo, incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico (ricordiamo inoltre che Il)
Il contratto è fonte di obbligazione (art. 1173 cc.). Il contratto costituisce il principale strumento attraverso il quale i privati definiscono l'assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale. Per mezzo del contratto il soggetto può comperare un bene (un immobile, beni di consumo, oggetti di arredamento, ecc.); può procurarsi un servizio (ad esempio stipulare un contratto di trasporto per consegnare merci o per recarsi in un certo luogo; un contratto d'opera professionale con un medico per essere curato, ecc.) ovvero la disponibilità temporanea di un bene (ad esempio locazione di un immobile ad uso abitativo o commerciale; noleggio di un veicolo) o di una somma di denaro (mutuo); può offrire a terzi beni e servizi, per ricevere un corrispettivo in denaro. Attraverso il contratto i privati dunque operano sul mercato, dove possono scambiare beni e servizi. Sotto questo profilo si può apprezzare il ruolo del contratto come
strumento fondamentale del sistema economico, in quanto veicolo degli scambi. Dal coordinamento fra gli articoli 1321 e 1173 emerge la rilevanza nel nostro ordinamento dei CONTRATTI AD EFFETTI OBBLIGATORI, ma il 1321 va coordinato anche con il 1376 cc CONTRATTI AD EFFETTI REALI per mettere in evidenza anche questa seconda categoria di contratti. Quando si studia il contratto è di fondamentale importanza analizzare una disposizione normativa ossia l'art 1374 cc che è rubricato FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO, secondo questa disposizione, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo previsto (autonomia contrattuale- autoregolamentazione) ma anche a ciò che prevede la legge, e in mancanza gli usi e l'equità. 1374cc: Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (1), o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.L'equità sono fonti del regolamento contrattuale:
- L'autonomia contrattuale; Il termine "autonomia" esprime, dal punto di vista etimologico (autòs-nòmos), l'attività delle parti che dettano una regola, che compiono un atto di disciplina dei reciproci rapporti giuridici. È chiaro dunque per quale motivo il contratto occupa un ruolo cardine nel diritto dei privati, in quanto modo di espressione della libertà dei singoli di gestire i loro interessi materiali per mezzo di atti che producono effetti nel loro patrimonio giuridico.
- La legge, non solo la legge primaria, ma ancor prima la costituzione.
- Gli usi in mancanza della legge.
- Equità.
Occorre di conseguenza indagare che cosa è l'autonomia contrattuale, innanzi tutto l'articolo 1322 è proprio rubricato autonomia contrattuale.
1322 cc: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
(1) e dalle norme corporative (2).
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 51
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventiuna disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessimeritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridicoper comprendere quanto l’autonomia sia fondamentale negli assetti contrattualianalizziamo il Comma 1 il quale parla dell’AUTONOMIA DEL CONTENUTO; leparti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti stabilitidalla legge.
Comma 2; riguarda i c.d. i CONTRATTI ATIPICI, le parti possono ancheconcludere contratti che non sono disciplinati nel codice civile, purché questicontratti atipici siano diretti a conseguire un interesse meritevole di tutela. Icontratti atipici devono superare il giudizio di MERITEVOLEZZA.
APPROFONDIMENTO COMMA 1; Il primo comma stabilisce che le partipossono liberamente determinare il contenuto del contratto, ossia le clausole
Le parti che stipulano un contratto hanno il potere di regolare il loro rapporto, nel rispetto della legge (art. 1322, comma 1, c.c.). Ciò significa che le parti sono libere di stabilire, ad esempio, il prezzo della cosa venduta, le modalità di esecuzione della prestazione, il tempo di esecuzione, le garanzie che ciascuna parte presta e gli impegni che assume (talvolta con dei limiti: ad esempio, l'orario di lavoro non può superare certi massimi). L'assetto concreto dell'accordo dipende dal risultato delle trattative, dalla maggiore o minore abilità o potere contrattuale delle parti, dal loro interesse alla realizzazione dell'affare.
APPROFONDIMENTO COMMA 2: Tornando a trattare dell'autonomia delle parti, occorre dire che questa non si arresta alla libertà di fissare le specifiche condizioni del contratto da loro concluso. Infatti, le parti non devono necessariamente adottare,
per regolare l'affare che intendono compiere, uno dei modelli previsti dal codice (contratti "nominati"), ma possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (si parla in tal caso di contratti "atipici" o "innominati"), elaborando schemi contrattuali non contemplati dalla legge, che ritengano più confacenti alle loro particolari esigenze e che possono raggiungere un'ampia diffusione nella prassi, così che talora si parla di contratti che, pur essendo privi di una specifica disciplina legale, vengono definiti "socialmente tipici", perché utilizzati largamente in conformità ad un modello diffuso tra gli operatori (si pensi agli esempi del contratto di leasing, o del contratto di sponsorizzazione, che il legislatore non ha predefinito, ma che sono nati dalla creatività degli operatori commerciali). In qualche caso contratti innominati sono inSeguito divenuti oggetto di apposita disciplina legale, Istituzioni di Diritto Privato 2 come nel caso del contratto di affiliazione commerciale, o franchising, nato come figura atipica ed oggi regolato dalla L. 6 maggio 2004, n. 129. I contratti atipici sono validi ed efficaci, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ne segue che l’«autonomia contrattuale» dei privati non è limitata alla definizione del contenuto concreto di un contratto «tipico», ma si estende fino alla creazione di modelli di contratto «nuovi», in quanto non previsti dal legislatore, che siano funzionali a realizzare operazioni economiche o «scambi» rispondenti a peculiari interessi delle parti.
L’AUTONOMIA DEL CONTENUTO
Didatticamente distinguiamo 4 tipi di espressione dell’autonomia;
- LIBERTÀ DI CONCLUDERE O MENO UN CONTRATTO; que