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CAPITOLO 28: LA FORMA DEL CONTRATTO

Nozione – La forma del contratto è la modalità attraverso la quale la volontà dei contraenti si manifesta. Essa è elemento di perfezionamento del contratto, perché rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti, rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica. La legge annovera "la forma" tra i "requisiti" del contratto soltanto nell'ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge "a pena di nullità". L'art. 1350 c.c. elenca i casi in cui la forma scritta è richiesta per i contratti a pena di nullità; ricordiamo, ad esempio, che i negozi riguardanti i beni immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità. La forma ad substantiam è richiesta per l'esistenza del negozio, mentre la forma ad probationem è richiesta solo per provare l'esistenza del negozio, come nel caso di trasferimento.

d'azienda.

CAPITOLO 29: LA RAPPRESENTANZA

Nozione – La rappresentanza può essere definita come l'istituto in forza del quale ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato), relativamente al compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo. In generale, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti atti personalissimi: ad esempio, il testamento o, in generale, i negozi giuridici del diritto di famiglia. La rappresentanza non va confusa con l'attività di semplice messo, che è il soggetto incaricato di enunciare la volontà altrui a terzi. Infatti, mentre il rappresentante agisce in base ad una volontà propria, il messo si limita a riferire ad altri la dichiarazione di volontà del rappresentato.

Rappresentanza diretta ed indiretta – La locuzione

“rappresentanza” individua due distinte modalità di agire per conto di un altro soggetto. A questo riguardo si distingue il caso in cui gli effetti della condotta del sostituto si producono immediatamente nella sfera giuridica del sostituto (rappresentanza diretta), dall’ipotesi in cui sia indispensabile a tal fine compiere un’ulteriore attività (rappresentanza indiretta). Quando la rappresentanza è diretta il rappresentante agisce per conto ed anche in nome del rappresentato, quando invece la rappresentanza è indiretta il rappresentante agisce unicamente per conto e non in nome. ALESSANDRO F. 51

Negozi per i quali è esclusa la rappresentanza – Non tutti i negozi tollerano sostituzione rappresentativa. La rappresentanza è ammessa, entro limiti assai ristretti, nella donazione. Essa deve ritenersi esclusa anche nei negozi personalissimi, i quali, per la loro natura, si vogliono riservare in via esclusiva alla persona.

interessata: per es. nel matrimonio. Fonti della rappresentanza – Le fonti del potere di rappresentanza sono due: La legge, che da vita alla rappresentanza legale o necessaria (si pensi al caso dei genitori di un minore, del tutore, del curatore fallimentare). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta. L'interessato, che da vita alla rappresentanza volontaria, attraverso il conferimento di una procura. Un fenomeno particolare è inoltre la rappresentanza organica, ossia il potere di rappresentare un ente (società, associazione) che spetta all'organo che in base allo statuto dell'ente stesso, ha la competenza ad esternare la volontà di quest'ultimo: ad es. l'amministratore di una società ha il potere di concludere con i terzi atti vincolanti per la società che rappresenta. La procura – Ci occuperemo ora della rappresentanza volontaria. Il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere dirappresentante il potere di agire in suo nome. La procura può essere revocata in qualsiasi momento dal rappresentato. La procura può essere conferita anche a più persone contemporaneamente, che agiranno come rappresentanti congiunti o solidali. In questo caso, le decisioni prese dai rappresentanti dovranno essere concordate tra di loro. È importante sottolineare che il procuratore agisce sempre nell'interesse del rappresentato e deve agire con diligenza e buona fede. Qualsiasi abuso o violazione dei poteri conferiti può comportare la responsabilità del procuratore. In conclusione, la procura è uno strumento legale che permette a una persona di agire in nome e per conto di un'altra. È un atto di fiducia che richiede la massima attenzione nella scelta del rappresentante e nella definizione dei poteri conferiti.rappresentante il potere che gli aveva conferito. L'atto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura si chiama revoca della procura. Anche la revoca è negozio unilaterale. La procura cessa, di regola, anche per la morte sia del rappresentante che del rappresentato. La revoca e le modificazioni della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, nel caso in cui non venga fatto, il negozio resta valido, altrimenti l'interessato ha l'onere di provare che il terzo al momento della conclusione del contratto era a conoscenza della modificazione della procura. Vizi della volontà e stati soggettivi del negozio giuridico - Come si è detto, il negozio concluso dal rappresentante in nome del rappresentato, sorge dalla volontà del rappresentante: quindi la volontà negoziale è riconducibile al rappresentante, il quale valuta la convenienza delle condizioni contrattuali e ne determina il

Il negozio concluso dal rappresentante sarà annullabile, se egli versava in errore o è stato costretto da violenza.

Il conflitto d'interessi tra rappresentante e rappresentato - Se il rappresentante agisce in conflitto d'interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato.

La concreta possibilità di pervenire all'annullamento del contratto deve essere temperata dal principio della protezione del terzo contraente in buona fede. L'atto è pertanto annullabile solo se il conflitto medesimo era conosciuto o poteva essere conosciuto con l'ordinaria diligenza del terzo.

Se il rappresentante risulta essere portatore di interessi propri o di terzi, in contrasto con quelli del rappresentato, si ha conflitto di interessi tra detti soggetti. Si distingue il caso del conflitto potenziale, che consiste in una situazione di rischio nella quale possono essere

Assunte decisioni in contrasto con l'interesse del sostituto, da quello del conflitto attuale, nel quale cioè risulta provata la sussistenza effettiva del contrasto. ALESSANDRO F. 52

Rappresentanza senza potere – Si tratta dell'ipotesi di chi agisce in nome e per conto di un altro soggetto, senza averne i poteri o eccedendo i limiti del potere conferitogli. È questo il caso del falsus procurator. Il falsamente rappresentato non può essere obbligato all'osservanza del contratto concluso dal falso rappresentante, ma potrebbe essere comunque interessato a questo, come nel caso in cui il contratto sia comunque conveniente (l'art. 1399 consente al falsamente rappresentato di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator attraverso la ratifica). La ratifica è una procura successiva attraverso la quale il (falsamente) rappresentato rende efficace retroattivamente nei suoi confronti il contratto concluso dal falsus procurator. Con la ratifica, quindi,

la situazione diviene uguale a quella normale; è come se il falsus procurator avesse avuto sin dal primo momento la procura. Se non vi è ratifica, o quest'ultima è stata negata, il falsus procurator sarà responsabile per i danni arrecati al terzo contraente che, però, non potrà chiedere l'esecuzione del contratto divenuto definitivamente inefficace. Responsabile sarà il falsus procurator, che dovrà risarcire al terzo contraente l'interesse negativo, cioè quello che il terzo aveva a non essere coinvolto in trattative e spese inutili, ma non l'interesse positivo, che il terzo contraente aveva alla esecuzione del contratto. La gestione di affari altrui – Si ha gestione di affari altrui quando un soggetto, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di uno o più affari di un altro soggetto, che non è in grado di provvedervi. Se la gestione avverrà alle condizioni di legge,il dominus dovrà, non solo adempiere alle obbligazioni assunte dal gestore, ma dovrà anche indennizzarlo delle spese che questi ha sostenuto. Il contratto per persona da nominare – Nel momento della conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. CAPITOLO 30: IL CONTRATTO PRELIMINARE Il contratto preliminare – Contratto preliminare è un particolare contratto con il quale le parti si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto (contratto definitivo), di cui devono aver già determinato il contenuto essenziale. Il preliminare per non essere invalido, deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo. Esso può vincolare una parte o ambedue le parti. In conseguenza di inadempimento ad un contratto preliminare, si ha diritto oltre che alla prestazione, anche al risarcimento del

danno. L'opzione - Il patto di opzione consiste nella convenzione in base alla quale le parti stabiliscono che una delle stesse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la possibilità di accettarla o meno. Una volta concluso il patto di opzione, il contratto dovrà ritenersi perfezionato, in forza della sola dichiarazione unilaterale recettizia dell'opzionario effettuata nei termini stabiliti. La prelazione - Prelazione significa preferenza: essa viene intesa come obbligo di anteporre nella scelta del contraente un determinato soggetto. La prelazione può essere volontaria, quando viene concessa con un accordo tra privati, oppure legale, ossia accordata da una norma di legge.

CAPITOLO 31: L'OGGETTO DEL CONTRATTO

I requisiti dell'oggetto. Oggetto e contenuto - L'art. 1346 c.c. pone quali requisiti dell'oggetto del contratto: a) La possibilità l'oggetto del contratto

dev'essere materialmente suscettibile di esecuzione; b) La liceità è l'oggetto del contratto dev'essere lecito. È illecito quando la prestazione è contraria a norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume. In tal caso il contratto è nullo.
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandrodiale di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Frenda Maria.