Diritto privato
Il diritto: concetti di base
Fornire una definizione univoca di diritto è impossibile, derivata da intrecci tra teoria e fatti accaduti negli
anni orsono, fino ad oggi.
Genericamente, il diritto è un insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti sociali, e che
1
impongono il compimento o il divieto di un’azione; non rispettare le norme del diritto statale comporta
delle sanzioni, applicate da un organo istituzionale (quello giuridico) utilizzando o meno la forza fisica in
maniera legittima.
Il diritto statuale è l’unico sistema normativo che può essere esercitato con la forza dall’istituzione
legittima, mentre ciò non accade con qualsiasi altro sistema, e si studia perché è il più forte.
L’oggetto del diritto statuale tratta l’individuazione instancabile dei proprietari di beni e diritti; ciò è
rappresentato dal cosiddetto “diritto appropriativo”.
Il diritto appropriativo
Una peculiare funzione del diritto privato consiste nella risoluzione di conflitti tra delle parti riguardo la
proprietà di un bene, altresì detto diritto appropriativo.
Non tutti i diritti sono di tipo appropriativo, come:
• Dispute tra organi statali o tra Stato e Regioni
• Conflitti tra genitori nell’esercizio della potestà genitoriale
Secondo la concezione giuridica, il diritto appropriativo fa riferimento ad un assetto di beni
predeterminato (ecco perché esiste il reato di furto), preservandolo, per l’appunto, con la forza.
L’a-priori del diritto
Il diritto statuale è l’unico ordinamento che non necessita di essere aSiancato da altri tipi di ordinamento
alcuno (vedi religione), ma anche questo sistema di leggi necessita di un a-priori: l’uomo.
Senza l’uomo il diritto non esisterebbe, e il suo sistema di diritti è quello che regola l’ordinamento
giuridico; la sua sfera di diritti si suddivide in:
• Diritto soggettivo beni
à
• Diritti reali proprietà
à
Ma cosa è un uomo per la giustizia? Lo stesso ordinamento ha deciso di non fornirne alcuna definizione
in giurisprudenza, perché ne limiterebbe la disciplina; quindi, non avere una definizione aumenta il
potere del legislatore, che è sempre sottoposto a decidere sentenze in maniera soggettiva.
Norme quali religione, costume o morale non costituiscono diritto, perché non sono di matrice giuridica, nonostante questo non sia
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propriamente vero nella teoria. 1
Il diritto come regolatore della società nasce in maniera spontanea grazie a dei soggetti che si impegnano
a costruire le condizioni necessarie per costruire norme giuridiche di secondo grado.
Queste condizioni sono le fondamenta di sistemi volti a costruire altre norme e che prendono il nome di
“fonti del diritto”, delle quali la fonte suprema è la Costituzione.
Le fonti del diritto
La cosiddetta “fonte del diritto” è una norma attraverso la quale è possibile dare vita ad altre norme.
Le norme che producono altre norme, dette anche metanorme, sono anch’esse prescrittive, cioè hanno
funzione di indirizzare il comportamento degli individui – in questo caso degli organi parlamentari nel
promulgare nuove leggi e della Magistratura di astenersi dal farlo – e costituiscono le fonti del diritto.
L’espressione “fonte del diritto” è ambigua, perché nell’art. 1 Prel. vengono definite come tali leggi,
regolamenti, norme e usi, mentre per definizione la fonte del diritto non può essere ridotta alla singola
norma o legge per importanza, perchè costituisce l’insieme della legge.
Dunque, le fonti del diritto hanno una duplice definizione:
• Fonti di produzione (metanorme) procedimento tipizzato che implica la nascita di nuove
à
norme
• Fonti di cognizione (libri) strumenti che permettono di conoscere e consultare le norme
à
Gerarchia delle fonti di diritto
Le fonti del diritto sono ordinate in ordine gerarchico in questo modo:
1. Costituzione, leggi costituzionali, norme comunitarie
Le leggi costituzionali sono leggi la cui forza è equiparata agli articoli della Costituzione; le norme
comunitarie sono disposizioni specifiche promulgate dall’UE, che scavalcano le leggi interne.
2. Leggi statali ed atti equiparati alla legge
Le leggi statali sono il tipo più comune di legge: sono quelle proposte che vengono votate in Parlamento,
firmate dal Presidente ed emesse nella Gazzetta USiciale (che è una fonte di diritto di cognizione!!!).
Gli atti equiparati alla legge sono quelle leggi che il governo attua in caso di necessità e urgenza senza
passare per il Parlamento.
3. Leggi regionali
Sono leggi promulgate da un Parlamento regionale e valide nella regione stessa in virtù dei poteri
assegnatigli dalla Costituzione, per determinate materie (urbanistica, caccia, sanità).
4. Regolamenti (tipici delle giunte comunali) 2
Atti normativi posti in essere dal governo o altre autorità, ma che non possono sopravvenire in alcun
2
modo alla legge.
5. Usi
Non costituiscono norme giuridiche in senso stretto, ma sono dei comportamenti socialmente accettati
(elemento oggettivo) tant’è che si pensa siano conformi a delle norme, ma che in realtà non esistono
(elemento soggettivo).
Può capitare che delle fonti del diritto distinte abbiano promulgato leggi tra loro contraddittorie; in questo
caso si parla di antinomia, che in base alla situazione fornisce la soluzione:
1. Le fonti del diritto inferiori non possono abrogare leggi di fonti a loro superiori
2. Nel caso ciò avvenga tra due fonti di stesso rango, la legge più recente abroga quella più obsoleta
3. Le regole speciali abrogano quelle generali
Fonte atipica di diritto: la “giurisprudenza”
Non è una fonte del diritto propriamente detta, ma rappresenta bensì il complesso delle sentenze
pronunciate dai giudici, che interpretano la fattispecie concreta o astratta per applicarla a un caso
specifico; nel caso di “civil law” come in Italia, il risultato di una sentenza non costituisce un obbligo per i
giudici di applicare le stesse disposizioni per sentenza successive, cosa che invece accade in regime di
“common law”.
Il problema della “civil law” sta nel fatto che due giudici possono emettere sentenze diSerenti di fronte a
una stessa fattispecie, e proprio per questo motivo è atipica.
Come si svolge un processo?
Innanzitutto, il processo è sostenuto dalle parti del giudizio, cioè dei centri di imputazione d’interessi,
che sono diversi dai soggetti, i quali costituiscono una parte parzialmente o nella sua interezza; ad
esempio, se un condominio cita in giudizio un’impresa edile per una pessima esecuzione di un lavoro nel
palazzo, la parte è il condominio, mentre i soggetti sono i condòmini.
Per portare una parte in giudizio, l’accusa deve far riferimento ad uno o più articoli di un codice tecnico, il
giudice emette una sentenza che espone i fatti motivando la propria decisione in diritto, ed è inoltre
obbligato a prendere una decisione, anche se i fatti non sono completamente chiari. La giurisprudenza
rappresenta perciò una fonte di diritto perché nell’applicazione del diritto il giudice lo interpreta, cioè
svolge un’operazione logica utile a comprendere il significato giuridico della fattispecie.
In poche parole, quindi, il giudice prende il codice seguendo la fattispecie, lo interpreta al caso che deve
risolvere, e successivamente emette la sentenza.
In alcuni casi, quando la fattispecie è abbastanza concreta, il giudice funge da mera applicazione del
diritto, ma certe volte, quando si presenta una fattispecie astratta, il problema va ben interpretato, ed è
utile sapere come altri giudici l’abbiano interpretata precedentemente.
L’atto normativo è un atto giuridico volto a creare, modificare o abrogare norme generali e astratte.
2 3
La Costituzione
La Costituzione fu pubblicata nel 1948 e costituisce la fonte suprema del diritto in Italia, diversa rispetto
a quella del secolo precedente perché quest’ultima fungeva unicamente da regolatore tra i rapporti dei
poteri di Stato e dei diritti dei cittadini; quella attuale contiene in aggiunta una tavola di valori che vincola
tutti i soggetti presenti nell’ordinamento giuridico, estendendo il loro raggio d’azione anche nelle
questioni fra privati.
Le leggi costituzionali sono molto più rigide rispetto a quelle ordinarie, perché devono essere abrogate
nella stessa maniera in cui sono state approvate; quindi, non seguono lo stesso processo delle leggi
ordinarie, che devono “semplicemente” passare in Parlamento.
La revisione costituzionale si eSettua sottoponendo la modifica della legge ad entrambi rami del
Parlamento per due volte, le cui votazioni devono essere separate temporalmente da non meno di tre
mesi, nel cosiddetto periodo di riflessione. Per determinare l’approvazione in una determinata Camera,
questa deve raggiungere nella seconda votazione almeno i 2/3 a favore; da qui si apre un bivio:
• Se la votazione della modifica raggiunge entrambe le volte i 2/3 in ambedue i rami, la modifica
entra in vigore, e cambia così la Costituzione
• Se la votazione non va a buon fine, si passa al referendum costituzionale, nel quale la popolazione
può decidere se approvare o meno la modifica raggiungendo la maggioranza assoluta.
Vi è un gruppo di norme costituzionali che non sono suscettibili a modifica, cioè quelle che determinano
la forma repubblicana dello Stato: in poche parole, l’Italia non può essere altro che repubblica.
Il Codice civile
Sebbene il Codice civile si tratti di una legge ordinaria, e quindi al di sotto della suprema fonte del diritto
(la Costituzione), esso è il fondamento del diritto privato, in ragione della proprietà; d’altro canto, alcune
leggi del c.c. sono state dichiarate incostituzionali per le ragioni di cui sopra.
L’impiego del Codice civile è quindi applicabile ai singoli cittadini.
Non tutti i Paesi applicano ai propri cittadini un Codice civile: un esempio è l’Inghilterra, che basa le
sentenze in base ai precedenti giuridici (“se in una sentenza precedente il colpevole ricevette una pena
X, tendenzialmente anche tutte le sentenze simili porteranno alla pena X”).
Il codice civile in Italia
Il primo Codice civile italiano fu stipulato nel 1865, senza interferire con le questioni private commerciali,
che venivano inizialmente risolte tramite il Codice di Commercio, e l’unione tra diritto civile e
commerciale avvenne nel 1942, in epoca fascista, quando il c.c. fu riscritto.
La peculiarità del Codice civile italiano sta nel fatto che esiste anche prima della Costituzione
nonostante sia una norma ordinaria, ma ciò accadde perché nel 1948, anno in cui fu pubblicata la nostra
Costituzione, si decise che il Codice civile scritto in epoca fascista era, al netto di alcune norme, scritto
bene (questo perché Mussolini diede il compito di formularlo a dei soggetti imparziali).
Il Codice civile italiano è un disegno organico suddiviso in sei libri, introdotti dalle preleggi: 4
1. Persone e famiglia
2. Successioni
3. Proprietà
4. Obbligazioni
5. Lavoro vecchio Codice di Commercio
à
6. Tutela dei diritti
Tutte le altre leggi non incluse nel Codice civile sono le leggi speciali, perché questo documento si
occupa delle fattispecie del diritto privato in maniera generale.
La definizione tecnica di “codice” è che il codice è una norma di legge che disciplina in maniera unitaria
una serie di eventi facenti parte di un settore, e questa definizione si sposa proprio con il Codice civile,
che si occupa di 6 settori, prima riposti in libri separati e uniti poi nel 1942. Altri codici, come il “Codice
del diritto amministrativo”, non rispettano questa definizione perché nel libro in merito si trova una serie
di norme sconnesse che serve ad aiutare il giudice se gli “serve” il diritto amministrativo .
3
L’uso del diritto in diritto privato
Il concetto base su cui ruota il diritto privato parte dall’interpretazione delle due branche del diritto:
• Diritto oggettivo complesso di regole ritenute idonee al fine di regolare la convivenza civile dei
à
cittadini
• Diritto soggettivo complesso di poteri e facoltà che il diritto oggettivo riconosce al singolo
à
cittadino, il quale è tutelato dall’ordinamento giuridico statuale che ne protegge la sua sfera di
libertà e autonomia. Il tipo di diritto riconosciuto al soggetto varia a seconda della fattispecie:
Diritto soggettivo assoluto il cittadino titolare del diritto può farlo valere su chiunque, e
à
o che quindi le altre persone debbano astenersi dal turbare il diritto stesso. Appartengono a
questa categoria i diritti della personalità, all’integrità fisica e i diritti reali, come la
proprietà. à
Diritto soggettivo relativo il cittadino titolare del diritto può far valere gli eSetti su una
o parte obbligandola a adempiere al dovere correlato al diritto stesso. È incluso in questa
categoria il diritto di credito
Il diritto soggettivo assoluto e relativo si possono fondere nel tempo, e un esempio lampante ne è la
compravendita con credito: il venditore riceve i soldi dall’acquirente per un orologio, impegnandosi a
recapitargli il bene dopo 30 giorni; in questi 30 giorni, l’acquirente ha un diritto di credito sul venditore, e
una volta ottenuto l’orologio il diritto di credito si tramuta in proprietà, cioè un diritto soggettivo assoluto.
I diritti della personalità (nome, immagine, onore) e di integrità fisica, nella quale la persona è oggetto di
diritto (NON soggetto), sono tutelati da Costituzione, Codice civile e Codice penale, e la proiezione di una
persona nella società è tutelata in maniera così forte anche se le accuse sono eSettive.
La definizione atecnica di codice è proprio l’unione di norme in un unico libro in funzione delle comodità dell’ordinamento giuridico.
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Diritto all’integrità fisica (art. 5 c.c.)
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando causano una diminuzione permanente
dell’integrità fisica, o quando sono contrari alla legge, ordine pubblico e buon costume.
La trasfusione di sangue per donazione non è illegale perché si tratta di una compromissione
temporanea dell’integrità fisica.
Esistono delle eccezioni diramate da leggi speciali, e quindi non dal Codice civile:
• Trapianto di organi tra viventi non tutti gli organi possono essere però trapiantati, ma solo quelli
à
senza i quali la diminuzione dell’integrità fisica sia residua. È bene precisare che gli organi si
possono unicamente donare, mentre è assolutamente vietato vendere qualsiasi parte del corpo
• Per testamento si può disporre del proprio corpo con la donazione di qualsiasi organo, perché non
servono più al de cuius.
Diritto all’immagine (art. 10 c.c.)
Qualora l’immagine di una persona, o dei suoi figli, genitori o coniuge sia stata esposta o pubblicata al di
fuori dei casi in cui è consentito dalla legge, l’autorità giudiziaria può imporre la cessazione dell’abuso e il
risarcimento del danno.
La persona può quindi difendere un ampio spettro di individui a lei imparentati in caso di abuso della loro
immagine (inclusa sé stessa), ma questo diritto decade quando sussistono gli estremi del diritto di
cronaca, enunciato nella Costituzione (per questo è più forte del diritto d’immagine).
Il diritto di cronaca, sancito appunto dalla Costituzione, implica la libertà di informare la società su fatti
di interesse pubblico, fermo restando che la notizia non debba essere in alcun modo falsa o diSamatoria.
La definizione stessa del diritto di cronaca traccia uno spaccato: se si è famosi non si ha praticamente
diritto d’immagine, mentre le persone comuni, non essendo di pubblico interesse, possono far valere la
propria privacy.
La durata del diritto di cronaca, con conseguente riespansione del diritto d’immagine, non è fissa, ma in
genere dura finché l’individuo sia d’interesse pubblico. Dopodiché, le persone che vorrebbero revocare il
consenso sul trattamento di immagini e dati possono reclamare il diritto all’oblio, che permette la
cancellazione di informazioni e contenuti inerenti alla persona che ne ha fatto richiesta. 6
Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico
Oltre alla tutela dei diritti, nel diritto privato insorge un altro tipo di posizione, definita “situazione
giuridica soggettiva”, la quale è la posizione che un soggetto di diritto prende in materia di un rapporto
giuridico, determinate dall’ordinamento giuridico, e le cui condizioni d’esercizio possono limitare la
libertà di un soggetto coinvolto nel rapporto.
L’interesse che ruota attorno ad una situazione giuridica soggettiva è la situazione generale rispetto al
mero diritto soggettivo, il cui interesse è egoisticamente mantenuto dal solo titolare; questa fattispecie
presenta invece un interesse più diSuso, che va oltre i soli soggetti.
Il rapporto giuridico è quindi una relazione tra soggetti di diritto le cui situazioni giuridiche sono correlate
tra loro. Vi è comunque una semplice distinzione tra i tipi di situazioni:
• Situazione giuridica soggettiva attiva è altresì detta posizione di vantaggio, perché il soggetto
à
è titolare di un diritto e può agire in difesa di questo
• Situazione giuridica soggettiva passiva anche detta posizione di svantaggio, il soggetto nella
à<
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