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RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Dalla “potestà” alla “responsabilità” genitoriale; evoluzione dell’art. 316 c.c.:
• eliminazione di ogni riferimento ai limiti temporali della responsabilità genitoriale;
• dalla tendenziale soggezione del figlio all’obbligo dei genitori di esercitare comunemente la
responsabilità, secondo le direttive dell’art. 315 bis c.c.;
• permanenza in capo al figlio convivente dei doveri (tra il morale ed il giuridico-
patrimoniale) di “rispettare i genitori” e di “contribuire [...] al mantenimento della
famiglia”;
• implementazione del “diritto di ascolto” del minore in tutti i procedimenti che lo
riguardano;
• eventuale ricorso, anche informale, al giudice “in caso di contrasto su questioni di
particolare importanza”;
• Art. 317 c.c.: “Nel caso di [...] impedimento” di uno dei genitori, la responsabilità
genitoriale è esercitata “in modo esclusivo dall’altro”.
I genitori hanno la rappresentanza legale e l’usufrutto dei beni del minore per gli atti di straordinaria
amministrazione devono chiedere l’autorizzazione al giudice tutela che accerta la convenienza
dell’atto. Gli atti di ordinaria amministrazione li compiono di comune accordo. Non devono rendere
il conto della gestione. Se i genitori non ci sono o non sono in grado di esercitare la rappresentanza
viene nominato un tutore.
Colui che è incapace di agire e chi per le sue condizioni fisico psichiche non è in condizione di
valutare adeguatamente i propri interessi e di prendere le giuste per realizzarli. Incapaci di agire
hanno capacità giuridica e quindi possono essere titolari di un patrimonio che richiede di essere
amministrato con degli atti giuridici che l’incapace però non può fare personalmente. Chi sono gli
incapaci di agire?
-Innanzitutto la minore età quindi coloro che hanno meno di 18 anni a eccezione dei manubri
emancipati cioè minori maggiori di 16 che eccezionalmente sono stati autorizzati a sposarsi e hanno
acquistato una capacità parziale.
-poi c’è l’interdizione giudiziale che comprende i soggetti che si trovano in condizioni di abituale
infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, vengono sottoposti a un
apposito procedimento giudiziale che si conclude con una sentenza che lo dichiara interdetto.
L’incapacità di questi soggetti riguarda solo gli atti patrimoniali non quelli familiari e personali.
-poi c’è l’inabilitazione per i casi di malattia meno seria per esempio coloro che per prodigalità o
per abuso abituale di bevande alcoliche espongono se ho la loro famiglia aggravi pregiudizi
economici.
Per rimediare è intervenuto nel 2004 un nuovo meccanismo di protezione degli incapaci
l’amministrazione di sostegno.
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (Artt. 404-413 c.c.)
Presupposti: soggetto che versi in stato di menomazione fisica o psichica che può dar luogo a
impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (non è status di
incapacità, è una misura temporanea). Si può chiedere un amministrato di sostegno.
Caratteristiche dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire
relativamente agli atti che non richiedono rappresentanza o assistenza dell’amministratore di
sostegno (indicati nel decreto di nomina dal tribunale) e il potere di compiere gli atti necessari alle
esigenze della vita quotidiana (art. 409 c.c.). Vantaggi: soggetto conserva dignità di persona e non
perde capacità di agire, e che è del tutto temporaneo. A questa procedura ricorrono spesso gli stessi
soggetti, es un anziano che non riesce a muoversi. L’amministratore di sostegno è scelto di regola
tra gli stretti familiari della persona ma può tenersi conto della designazione fatta dallo stesso
interessato in vista della propria eventuale incapacità futura.
Decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno: i soggetti legittimati (v. art. 406 c.c.)
possono presentare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno al Giudice tutelare (art. 404
c.c.). Il decreto di nomina indica, (v. art. 405 c.c.), l’oggetto dell’incarico e gli atti che il
beneficiario può compiere soltanto con l’intervento dell’amministratore. Il giudice emette il decreto
di nomina dell’amministratore di sostegno che va a indicare la durata dell’incarico e gli atti per i
quali l’interessato deve essere sostituito o assistito delimita l’area di incapacità del soggetto.al
decreto si dà pubblicità mediante annotazione in margine all’atto di nascita.
TUTELA DELL’INTERDETTO (ART. 414 SS. C.C.)
Il maggiore di età o minore emancipato che è in stato di infermità mentale ovvero
di alterazione abituale e durevole delle facoltà mentali tale da dar luogo ad
un’incapacità totale di provvedere ai propri interessi (deve esiste il pericolo
Presupposti concreto ed attuale di atti pregiudizievoli al suo patrimonio) può essere dichiarato
interdetto con provvedimento del giudice che nomina un tutore (l’interdetto è
incapace di agire)
La pronuncia di interdizione è emessa dal tribunale competente, previo esame
Sentenza di dell’interdicendo, con sentenza che impedisce l’acquisto della capacità di agire se
interdizione emessa nell’ultimo anno della minore età e estingue la capacità di agire se emessa
dopo il raggiungimento della maggiore età
EFFETTI DELL’INTERDIZIONE (ART. 414 SS. C.C.)
Il tutore, nominato dal tribunale, ha il compito di salvaguardare gli interessi
dell’interdetto, si occupa della cura della persona dell’interdetto, lo rappresenta negli
Nomina atti civili e nell’amministrazione dei beni. (rappresentanza legale). Gli atti compiuti
del tutore dall’interdetto senza la rappresentanza del tutore sono annullabili (art. 427 c.c.) su
istanza del tutore, dell’interdetto (dopo la revoca della sentenza), nonché dai suoi
eredi e aventi causa.
CURATELA DELL’INABILITATO (ART. 414 SS. C.C.) (incapacità relative casi meno gravi)
Il maggiore di età che si trovi in stato di infermità mentale (debolezza delle facoltà
mentali, pervertimenti dell’intelletto, della volontà e del sentimento) non talmente
grave da dar luogo ad una pronuncia di interdizione, tuttavia sufficiente a generare
un pericolo attuale di pregiudizio per il patrimonio del soggetto è, con
provvedimento del giudice, inabilitato. Possono essere inabilitati anche coloro che,
Presupposti per prodigalità (eccessiva larghezza nello spendere e nel regalare, abitudine a
spendere in modo smisurato o disordinato, incapacità di valutare il pregiudizio che
deriva dallo sperpero delle proprie sostanze) o abituale abuso di alcolici o
stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici; il
sordomuto e il cieco che non abbiano ricevuto un educazione sufficiente.
La sentenza di inabilitazione è emessa dal tribunale competente, previo esame
Sentenza di dell’inabilitando. Ad esito di tale pronuncia il soggetto conserva una capacità di
inabilitazione agire limitata al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.
Il curatore, nominato dal tribunale, ha il compito di salvaguardare gli interessi
dell’inabilitato e di assistere lo stesso per il compimento degli atti di
Effetti della straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti
curatela dall’inabilitato senza assistenza del curatore e l’autorizzazione giudiziale sono
annullabili (art. 427 c.c.) su istanza dell’inabilitato con l’assistenza del curatore,
nonché́ dei suoi eredi e aventi causa.
INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE (INCAPACITÀ NATURALE)
Definizione Concreta ed effettiva inidoneità della persona ad intendere e volere l’atto che ha
posto in essere che può derivare da una situazione temporanea (ubriachezza, sonnambulismo, uso
sostanze stupefacenti, ecc.)
Conseguenze Annullabilità degli atti e dei contratti compiuti dall’incapace naturale. presupposti:
◼ se si tratta di atti unilaterali è necessario ai fini dell’annullamento fornire la prova del grave
pregiudizio derivato nel caso concreto all’incapace;
◼ se si tratta di contratti ai fini dell’annullamento va dimostrata la mala fede dell’altro contraente
Art. 428 c.c. codice contempla possibilità che un oggetto capace di agire ponga in essere un atto in
un qualsiasi momento in cui non si rende conto. Se atto è unilaterale, cc prevede che atto sia
annullabile, se è un contratto devo tenere contro dell’interesse della controparte, se il terzo è in
buona fede l’atto è valido.
LA CESSAZIONE DELL’Incapacità DI AGIRE
- Per I minori il compimento della maggiore età
- Per gli interdetti giudiziali e inabilitati occorre la guarigione del soggetto e che sia accertata
e dichiarata con una sentenza di revoca
- Incapacità dell’interdetto legale che ha funzione punitiva e non protettiva cessa con la
cessazione della pena
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Sono una categoria di diritti soggettivi che TUTTI i soggetti hanno. I diritti della personalità sono
diritti: non patrimoniali, assoluti, indisponibili, imprescrittibili. In passato non si ritenevano
importanti quanto i diritti a cui corrispondevano interessi economici, anche perché si pensava che
non dovesse occuparsene il diritto privato, diciamo che prima il diritto privato si tendeva a
identificare con il diritto privato patrimoniale.
I diritti di libertà
Le libertà sono fra i più importanti diritti inviolabili dell’uomo di cui parla ad esempio art 2 (libertà
personale). Tra le libertà: di pensiero di manifestazione religiosa di movimento ecc. In base alle
regole del diritto privato non sono validi gli atti con cui un soggetto assume obblighi in contrasto
con qualche sua libertà fondamentale.
Il diritto all’integrità fisica e alla vita
Per l’art. 32 la salute è un fondamentale diritto dell’individuo (sia fisica che psichica). L’integrità
fisica può essere minacciata da decisioni della persona stessa, le norme proteggono il diritto
secondo la logica dei diritti indisponibili. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando
cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica. Sono possibili azioni come il taglio di
capelli o un tatuaggio, perché non ledono la dignità umana. Per la donazione di organi valgono
norme apposite. C’è un limite: che l&rsqu