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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO:

Qualora - a seguito della conclusione di un contratto sinallagmatico -

una delle parti non esegua la propria prestazione o la esegua in modo

imperfetto, l’ordinamento offre all’altro contraente una serie di rimedi

per tutelare la propria posizione.

Esistono diversi strumenti capaci di rafforzare l’attuazione del contratto

e la necessità di rimedi che reagiscono alla sua inattuazione,

proteggendo la parte che ne è vittima.

Uno di questi strumenti è la :

La caparra confirmatoria: consistente in una somma di denaro (o

quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra alla conclusione del

contratto.

Essa funziona per entrambe le parti, come incentivo ad adempiere ,

perché penalizza l’inadempimento, infatti :

-se chi ha dato la caparra è inadempiente, rischia di perderla,

-se l’inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, chi l’ha data

può recedere ed esigere il doppio della caparra.

-se invece entrambe le parti adempiono, la caparra viene restituita

oppure imputata alla prestazione dovuta.

Quando si profila una minaccia del contratto, chi subisce la minaccia è

immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di sospendere a

sua volta temporaneamente l’attuazione del contratto per la parte a suo

carico. eccezioni sospensive

Si tratta delle c.d. che possono essere di 2 tipi:

Eccezione d’inadempimento:

1. in base alla quale, se una parte è

inadempiente, l’altra può rifiutarsi di eseguire la propria

prestazione (art. 1460 c.1).

L'inadempimento di una parte giustifica l'inadempimento dell'altra.

La sua funzione è stimolare le parti ad adempiere, perché in caso

contrario rischiano di non ottenere la propria prestazione.

2. Eccezione di insicurezza (art. 1461): ciascuna tra le parti può

sospendere l’esecuzione della propria prestazione quando si

verifica un mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro

contraente, tale da mettere a rischio il conseguimento della

controprestazione, salvo che venga prestata idonea garanzia.

Clausola solve et repete (art. 1462): le parti possono limitare

convenzionalmente il potere di uno dei contraenti di rifiutare

l’esecuzione della propria prestazione opponendo determinate

eccezioni. In presenza di una simile pattuizione, il soggetto verso il

quale tale limitazione opera è tenuto a dare corso alla prestazione da lui

dovuta, salvo poi domandarne la ripetizione.

Una clausola del genere è ammessa per neutralizzare le eccezioni

sospensive viste precedentemente, ma non quelle di nullità e

rescissione.

Domanda di adempimento e risoluzione per inadempimento:

A parte i rimedi sospensivi la parte di un contratto a prestazioni

corrispettive può scegliere due strade contrapposte per reagire

all’inadempimento di controparte (art. 1453 c.1):

O la parte conserva la speranza e l’interesse di ottenere, sia pure

 in ritardo, la prestazione attesa: allora tiene fermo il contratto e

domanda di adempimento,

propone una con cui chiede al

giudice di condannare l’inadempiente a eseguire la prestazione

inadempiuta.

Oppure non ha più tale speranza o interesse: in tal caso il suo

 obiettivo non è mantenere e attuare il contratto, ma al contrario

distruggerlo; è vero che così egli perde definitivamente il diritto di

avere la prestazione attesa: ma in compenso non deve più la sua

prestazione e se l’ha già eseguita può ottenere la restituzione.

domanda di risoluzione

A questo fine egli propone la del contratto.

Oltre alla risoluzione , la parte in questione può domandare il

risarcimento dei danni.

NB: una volta proposta l’azione di adempimento, l’attore può

modificare, nel corso dello stesso giudizio, la propria domanda in una

domanda di risoluzione. È infatti possibile che, di fronte

all’atteggiamento ostile della controparte – che persiste nel non voler

adempiere malgrado la proposizione dell’azione di adempimento - , il

soggetto che ha subito l’inadempimento perda interesse al contratto e

scelga di liberarsi da un rapporto divenuto per lui ormai inutile.

Non è viceversa possibile convertire l’iniziale domanda di risoluzione in

domanda di adempimento. Nel momento in cui chiede la risoluzione, il

contraente fedele dimostra di non avere più interesse al contratto: la

controparte si sentirà pertanto libera di destinare altrimenti le risorse

necessarie per adempiere, e si terrà pronta solamente a risarcire

l’eventuale danno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO:

Innanzitutto la risoluzione per inadempimento presuppone un

inadempimento imputabile: se uno dei contraenti si è trovato

nell’impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire la prestazione

contrattuale, il contratto si risolve non per inadempimento ma per

impossibilità sopravvenuta.

La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o stragiudiziale:

mentre la risoluzione giudiziale si basa su una sentenza costitutiva del

giudice, la risoluzione stragiudiziale opera di diritto, quale conseguenza

di una serie di procedimenti che il legislatore provvede a regolare.

La risoluzione giudiziale:

Come regola, la risoluzione per inadempimento è risoluzione giudiziale:

viene pronunciata dal giudice con la sua sentenza, in base alla domanda

dell’interessato e dopo aver accertato che ne esistono tutti i

presupposti.

Dunque la sentenza di risoluzione incide sulla situazione esistente fra le

parti, modificandola.

Si tratta di una sentenza costitutiva per effetto della quale il rapporto

contrattuale cessa di esistere. Per concedere la risoluzione il giudice

deve verificare due presupposti:

dell’inadempimento:

1. L’esistenza meno sicuro è se debba anche

trattarsi di un inadempimento imputabile all’inadempiente.

La giurisprudenza lo sostiene ma gran parte della dottrina non è

d’accordo, e ritiene che per la risoluzione basti il fatto oggettivo

della mancata prestazione, mentre l’imputabilità all’inadempiente

occorrerebbe solo per la diversa e ulteriore conseguenza del

risarcimento del danno.

gravita dell’inadempimento:

2. Un certo livello di il contratto si

risolve solo se l’inadempimento ha importanza non scarsa,

riguardo all’interesse della parte che lo subisce (art. 1455).

Sarebbe ingiusto e pericoloso se un contraente potesse liberarsi

dal vincolo contrattuale, prendendo a preteso qualsiasi minima

inesattezza riscontrabile alla prestazione della controparte.

La gravità viene valutata dal giudice.

La risoluzione di diritto:

La regola per cui la risoluzione per inadempimento è determinata dalla

sentenza del giudice conosce 3 eccezioni, in cui la risoluzione non è

giudiziale ma è di diritto.

Questi casi sono i seguenti:

-La diffida ad adempiere (art. 1454)

- La clausola risolutiva espressa (art. 1456)

- Il termine essenziale (art. 1457)

Diffida ad adempiere (art. 1454): qualora il contraente fedele non

voglia affrontare il giudizio di risoluzione, può inviare alla controparte

una comunicazione scritta attraverso la quale gli intima di adempiere

entro un congruo termine (di regola, non inferiore a 15 giorni, che

decorrono dal momento in cui la diffida perviene a conoscenza del

destinatario), con l’avvertimento che, qualora la prestazione dovuta non

venga eseguita entro la scadenza di tale termine, il contratto dovrà

considerarsi risolto.

La diffida ad adempiere si differenzia sotto due aspetti dall’intimazione

necessaria a costituire in mora il debitore (atto di costituzione in mora):

1. La diffida ad adempiere, per determinare l’effetto dissolvente che

le è proprio, deve essere necessariamente caratterizzata

dall’avvertenza che la mancata esecuzione della prestazione

conduce, una volta decorso il congruo termine, alla risoluzione del

contratto.

2. Mentre l’intimazione è un atto giuridico in senso stretto, la diffida

ad adempiere si configura come un negozio unilaterale e recettizio.

clausola risolutiva espressa:

La che le parti possono inserire nel

contratto, prevede che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una

determinata e specifica obbligazione contrattuale determina la

risoluzione del contratto.

E’ necessario anche che la clausola individui con precisione le

obbligazioni, il cui inadempimento determinerà la risoluzione.

Verificatosi l’inadempimento considerato dalla clausola la risoluzione

non si produce in modo automatico, ma richiede un’iniziativa della

vittima che deve dichiarare di volersi avvalere della clausola.

Il termine essenziale: qualora sia previsto che una delle prestazioni

contrattuali debba essere eseguita entro un determinato termine ed

esso debba ritenersi essenziale nell’“economia” del contratto,

l’inosservanza

di tale termine conduce alla risoluzione del contratto.

Il termine è essenziale qualora – in ragione di quanto dichiarato dalle

parti o della particolare natura della prestazione – emerga che la sua

osservanza assuma un rilievo essenziale per la parte accipiente.

La risoluzione non si verifica se l’accipiens dichiara, entro tre giorni dal

verificarsi dell’inadempimento, di voler comunque esigere l’esecuzione

del negozio.

. .

La risoluzione di diritto è una procedura più rapida ed economica

rispetto alla risoluzione giudiziale, ma c'è anche un rischio:

Si può infatti col tempo constatare che non esistevano i presupposti

della risoluzione di diritto (es l'inadempimento lamentanto non era

coperto dalla clausola risolutiva espressa) e che dunque il contratto non

è risolto; con la conseguenza che la parte in questione, pensandolo

risolto, non esiguala propria prestazione, incorrendo la responsabilità

per inadempimento.

Questo accertamento a posteriori compete al giudice: la cui sentenza

questa volta è una sentenza dichiarativa, che si limita ad accertare la

situazione giuridica esistente.

La risoluzione per impossibilita sopravvenuta:

La disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera

allorquando una delle prestazioni programmate attraverso la

stipulazione di un contratto sinallagmatico diviene impossibile per causa

non imputabile alla parte obbligata. In presenza di una simile situazione

impossibilitante, la parte che era tenuta a dare corso alla prestazione

divenuta ineseguibile si considera liberata dalla propria obbligazione: di

conseguenza, il contratto si risolve automaticamente, non potendosi più

attuare lo scambio inizialmente programmato.

Pertanto, la parte liberata in ragione dell’impossibilità sopravvenuta non

può pretendere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia

già ricevuta, in base alle norme sulla ripetizione

Dettagli
A.A. 2022-2023
39 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SECS-P/02 Politica economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ciaosonomari03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Politica economica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Di Sabato Daniela.