Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO:
Qualora - a seguito della conclusione di un contratto sinallagmatico -
una delle parti non esegua la propria prestazione o la esegua in modo
imperfetto, l’ordinamento offre all’altro contraente una serie di rimedi
per tutelare la propria posizione.
Esistono diversi strumenti capaci di rafforzare l’attuazione del contratto
e la necessità di rimedi che reagiscono alla sua inattuazione,
proteggendo la parte che ne è vittima.
Uno di questi strumenti è la :
La caparra confirmatoria: consistente in una somma di denaro (o
quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra alla conclusione del
contratto.
Essa funziona per entrambe le parti, come incentivo ad adempiere ,
perché penalizza l’inadempimento, infatti :
-se chi ha dato la caparra è inadempiente, rischia di perderla,
-se l’inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, chi l’ha data
può recedere ed esigere il doppio della caparra.
-se invece entrambe le parti adempiono, la caparra viene restituita
oppure imputata alla prestazione dovuta.
Quando si profila una minaccia del contratto, chi subisce la minaccia è
immediatamente protetto con rimedi che gli permettono di sospendere a
sua volta temporaneamente l’attuazione del contratto per la parte a suo
carico. eccezioni sospensive
Si tratta delle c.d. che possono essere di 2 tipi:
Eccezione d’inadempimento:
1. in base alla quale, se una parte è
inadempiente, l’altra può rifiutarsi di eseguire la propria
prestazione (art. 1460 c.1).
L'inadempimento di una parte giustifica l'inadempimento dell'altra.
La sua funzione è stimolare le parti ad adempiere, perché in caso
contrario rischiano di non ottenere la propria prestazione.
2. Eccezione di insicurezza (art. 1461): ciascuna tra le parti può
sospendere l’esecuzione della propria prestazione quando si
verifica un mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro
contraente, tale da mettere a rischio il conseguimento della
controprestazione, salvo che venga prestata idonea garanzia.
Clausola solve et repete (art. 1462): le parti possono limitare
convenzionalmente il potere di uno dei contraenti di rifiutare
l’esecuzione della propria prestazione opponendo determinate
eccezioni. In presenza di una simile pattuizione, il soggetto verso il
quale tale limitazione opera è tenuto a dare corso alla prestazione da lui
dovuta, salvo poi domandarne la ripetizione.
Una clausola del genere è ammessa per neutralizzare le eccezioni
sospensive viste precedentemente, ma non quelle di nullità e
rescissione.
Domanda di adempimento e risoluzione per inadempimento:
A parte i rimedi sospensivi la parte di un contratto a prestazioni
corrispettive può scegliere due strade contrapposte per reagire
all’inadempimento di controparte (art. 1453 c.1):
O la parte conserva la speranza e l’interesse di ottenere, sia pure
in ritardo, la prestazione attesa: allora tiene fermo il contratto e
domanda di adempimento,
propone una con cui chiede al
giudice di condannare l’inadempiente a eseguire la prestazione
inadempiuta.
Oppure non ha più tale speranza o interesse: in tal caso il suo
obiettivo non è mantenere e attuare il contratto, ma al contrario
distruggerlo; è vero che così egli perde definitivamente il diritto di
avere la prestazione attesa: ma in compenso non deve più la sua
prestazione e se l’ha già eseguita può ottenere la restituzione.
domanda di risoluzione
A questo fine egli propone la del contratto.
Oltre alla risoluzione , la parte in questione può domandare il
risarcimento dei danni.
NB: una volta proposta l’azione di adempimento, l’attore può
modificare, nel corso dello stesso giudizio, la propria domanda in una
domanda di risoluzione. È infatti possibile che, di fronte
all’atteggiamento ostile della controparte – che persiste nel non voler
adempiere malgrado la proposizione dell’azione di adempimento - , il
soggetto che ha subito l’inadempimento perda interesse al contratto e
scelga di liberarsi da un rapporto divenuto per lui ormai inutile.
Non è viceversa possibile convertire l’iniziale domanda di risoluzione in
domanda di adempimento. Nel momento in cui chiede la risoluzione, il
contraente fedele dimostra di non avere più interesse al contratto: la
controparte si sentirà pertanto libera di destinare altrimenti le risorse
necessarie per adempiere, e si terrà pronta solamente a risarcire
l’eventuale danno.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO:
Innanzitutto la risoluzione per inadempimento presuppone un
inadempimento imputabile: se uno dei contraenti si è trovato
nell’impossibilità, a lui non imputabile, di eseguire la prestazione
contrattuale, il contratto si risolve non per inadempimento ma per
impossibilità sopravvenuta.
La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o stragiudiziale:
mentre la risoluzione giudiziale si basa su una sentenza costitutiva del
giudice, la risoluzione stragiudiziale opera di diritto, quale conseguenza
di una serie di procedimenti che il legislatore provvede a regolare.
La risoluzione giudiziale:
Come regola, la risoluzione per inadempimento è risoluzione giudiziale:
viene pronunciata dal giudice con la sua sentenza, in base alla domanda
dell’interessato e dopo aver accertato che ne esistono tutti i
presupposti.
Dunque la sentenza di risoluzione incide sulla situazione esistente fra le
parti, modificandola.
Si tratta di una sentenza costitutiva per effetto della quale il rapporto
contrattuale cessa di esistere. Per concedere la risoluzione il giudice
deve verificare due presupposti:
dell’inadempimento:
1. L’esistenza meno sicuro è se debba anche
trattarsi di un inadempimento imputabile all’inadempiente.
La giurisprudenza lo sostiene ma gran parte della dottrina non è
d’accordo, e ritiene che per la risoluzione basti il fatto oggettivo
della mancata prestazione, mentre l’imputabilità all’inadempiente
occorrerebbe solo per la diversa e ulteriore conseguenza del
risarcimento del danno.
gravita dell’inadempimento:
2. Un certo livello di il contratto si
risolve solo se l’inadempimento ha importanza non scarsa,
riguardo all’interesse della parte che lo subisce (art. 1455).
Sarebbe ingiusto e pericoloso se un contraente potesse liberarsi
dal vincolo contrattuale, prendendo a preteso qualsiasi minima
inesattezza riscontrabile alla prestazione della controparte.
La gravità viene valutata dal giudice.
La risoluzione di diritto:
La regola per cui la risoluzione per inadempimento è determinata dalla
sentenza del giudice conosce 3 eccezioni, in cui la risoluzione non è
giudiziale ma è di diritto.
Questi casi sono i seguenti:
-La diffida ad adempiere (art. 1454)
- La clausola risolutiva espressa (art. 1456)
- Il termine essenziale (art. 1457)
Diffida ad adempiere (art. 1454): qualora il contraente fedele non
voglia affrontare il giudizio di risoluzione, può inviare alla controparte
una comunicazione scritta attraverso la quale gli intima di adempiere
entro un congruo termine (di regola, non inferiore a 15 giorni, che
decorrono dal momento in cui la diffida perviene a conoscenza del
destinatario), con l’avvertimento che, qualora la prestazione dovuta non
venga eseguita entro la scadenza di tale termine, il contratto dovrà
considerarsi risolto.
La diffida ad adempiere si differenzia sotto due aspetti dall’intimazione
necessaria a costituire in mora il debitore (atto di costituzione in mora):
1. La diffida ad adempiere, per determinare l’effetto dissolvente che
le è proprio, deve essere necessariamente caratterizzata
dall’avvertenza che la mancata esecuzione della prestazione
conduce, una volta decorso il congruo termine, alla risoluzione del
contratto.
2. Mentre l’intimazione è un atto giuridico in senso stretto, la diffida
ad adempiere si configura come un negozio unilaterale e recettizio.
clausola risolutiva espressa:
La che le parti possono inserire nel
contratto, prevede che l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una
determinata e specifica obbligazione contrattuale determina la
risoluzione del contratto.
E’ necessario anche che la clausola individui con precisione le
obbligazioni, il cui inadempimento determinerà la risoluzione.
Verificatosi l’inadempimento considerato dalla clausola la risoluzione
non si produce in modo automatico, ma richiede un’iniziativa della
vittima che deve dichiarare di volersi avvalere della clausola.
Il termine essenziale: qualora sia previsto che una delle prestazioni
contrattuali debba essere eseguita entro un determinato termine ed
esso debba ritenersi essenziale nell’“economia” del contratto,
l’inosservanza
di tale termine conduce alla risoluzione del contratto.
Il termine è essenziale qualora – in ragione di quanto dichiarato dalle
parti o della particolare natura della prestazione – emerga che la sua
osservanza assuma un rilievo essenziale per la parte accipiente.
La risoluzione non si verifica se l’accipiens dichiara, entro tre giorni dal
verificarsi dell’inadempimento, di voler comunque esigere l’esecuzione
del negozio.
. .
La risoluzione di diritto è una procedura più rapida ed economica
rispetto alla risoluzione giudiziale, ma c'è anche un rischio:
Si può infatti col tempo constatare che non esistevano i presupposti
della risoluzione di diritto (es l'inadempimento lamentanto non era
coperto dalla clausola risolutiva espressa) e che dunque il contratto non
è risolto; con la conseguenza che la parte in questione, pensandolo
risolto, non esiguala propria prestazione, incorrendo la responsabilità
per inadempimento.
Questo accertamento a posteriori compete al giudice: la cui sentenza
questa volta è una sentenza dichiarativa, che si limita ad accertare la
situazione giuridica esistente.
La risoluzione per impossibilita sopravvenuta:
La disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta opera
allorquando una delle prestazioni programmate attraverso la
stipulazione di un contratto sinallagmatico diviene impossibile per causa
non imputabile alla parte obbligata. In presenza di una simile situazione
impossibilitante, la parte che era tenuta a dare corso alla prestazione
divenuta ineseguibile si considera liberata dalla propria obbligazione: di
conseguenza, il contratto si risolve automaticamente, non potendosi più
attuare lo scambio inizialmente programmato.
Pertanto, la parte liberata in ragione dell’impossibilità sopravvenuta non
può pretendere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia
già ricevuta, in base alle norme sulla ripetizione