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PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI
Sono obbligazioni pecuniarie quelle che hanno per oggetto una somma di denaro.
Sottostano al principio nominalistico e si estinguono pagandone il valore nominale, ossia
si fa riferimento al valore nominale e non al potere d’acquisto della moneta. Nelle
obbligazioni pecuniarie il debito è in valuta, dunque l’oggetto dell’obbligazione è una somma
di denaro determinata.
Come è possibile ripararsi dall’eventuale perdita di potere d’acquisto della moneta?
In tal proposito esistono diverse clausole quali:
● clausola oro: lega l’obbligazione pecuniaria al valore dell’oro
● clausole di pagamento in valuta straniera
Diverso è il caso del debito di valore che ha ad oggetto una somma ancora da determinare.
Tale debito non è soggetto al principio nominalistico e viene liquidato con riferimento al
valore del bene al momento della liquidazione.
Interessi corrispettivi, convenzionali, moratori, compensativi
Il denaro è, per sua natura, un bene fruttifero il quale produce frutti civili che si dividono in
diverse categorie:
● interessi corrispettivi: poiché maturino di pieno diritto, occorre che il credito sia liquido
ed esigibile. Il fenomeno dell’anatocismo consiste nella produzione d’interessi da
parte di interessi scaduti e non pagati. Gli interessi scaduti possono produrre
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interessi solo dal giorno della domanda giudiziale sempre che si tratti di interessi
dovuti almeno per sei mesi
● interessi convenzionali: determina la misura legale dell’interesse e stabilisce inoltre
che le parti possono convenzionalmente prevedere degli interessi. Se le parti
intendono convenire interessi superiori alla misura legale, l’accordo deve rivestire la
forma scritta.
● interessi moratori: sono dovuti in caso di mora e cioè nell’ipotesi del ritardo
qualificato del debitore. Hanno una funzione risarcitoria, ossia quella di risarcire il
creditore del danno che gli derivi dal ritardo.
● interessi compensativi: avviene qualora la cosa venduta e consegnata al compratore
produca frutti o altri proventi
Pluralità di creditori e debitori
Può esserci il caso di una pluralità di debitori e abbiamo due situazioni:
● nella prima: A, creditore di 1000 euro nei confronti di B e C, può chiedere il
pagamento dell’intero a uno qualunque di loro (obbligazioni solidale del lato passivo).
B e C si definiscono condebitori solidali e garantisce una garanzia per il creditore
Il debitore che sia stato chiamato ad eseguire per l’intero la prestazione avrà poi un
azione di regresso nei confronti degli altri condebitori e ottenere da ciascuno di essi
la quota. L’insolvenza di uno dei condebitori si ripartisce fra gli altri in proporzione
delle rispettive quote. Gli eventi sfavorevoli non si trasmettono agli altri condebitori in
solido: ad esempio il riconoscimento del debito effettuato da uno di essi non ha
effetto riguardo gli altri.
Quanto sll’opponibilità delle eccezioni personali, di regola il condebitore in solido non
può opporre al creditore quelle degli altri debitori.
Nel caso in cui uno dei condebitori solidali passi a miglior vita, la linea generale è che
rispetto agli eredi non opera il regime della solidarietà, bensì la diversa regola della
distribuibilità del debito solidale tra gli eredi del debitore.
● nella seconda: B e C sono sempre condebitori per la somma di 1000 euro, ma il
creditore A può chiedere a ciascuno esclusivamente la quota ad esso relativa
(obbligazione parziaria)
Solidarietà attiva
In caso di pluralità di soggetti dal lato attivo, ciascuno dei concreditori potrà chiedere al
debitore il pagamento dell’intero. Nel caso in cui l’obbligazione sia parziaria, ciascuno dei
creditori potrà chiedere al debitore soltanto il pagamento della propria quota di spettanza.
Obbligazioni alternative e facoltative, divisibili e indivisibili
Si parla di obbligazioni alternative con riferimento a quelle obbligazioni che hanno ad
oggetto due o più prestazioni e il debitore può scegliere quale eseguire senza che il
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concedente possa sindacare tale scelta. La scelta può essere fatta in modo espresso o
tacito, comunicata la prestazione la scelta diviene irrevocabile.
Quando il debitore, non esegue alcuna delle prestazioni dedotte nel termine assegnatogli dal
giudice, il meccanismo si ribalta: la facoltà di scelta passa al creditore (stessa cosa accade a
parti invertite). Se una delle due prestazioni diventa impossibile, l’obbligazione alternativa
diventa semplice e il debitore dovrà eseguire la prestazione rimasta possibile.
Nel caso in cui entrambe le prestazioni alternative divengano impossibili, l’obbligazione
alternativa si estingue.
Le obbligazioni facoltative sono quelle in cui una sola è la prestazione dedotta in
obbligazione, ma la legge attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi prestando una cosa
diversa.
L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che
non è suscettibile di divisione per sua natura.
Nelle obbligazioni divisibili ciascuna dei creditori può domandare il soddisfacimento del
credito soltanto per la sua parte e ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito solo per la
sua parte. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’OBBLIGAZIONE
Con la cessione del credito il creditore cede al terzo il proprio diritto di credito, il terzo
prende il posto del creditore. La cessione può avvenire in base a qualsiasi schema
contrattuale traslativo:può essere a titolo oneroso (vendita) o a titolo gratuito (donazione).
Per effetto della cessione, il debitore si ritrova ad essere obbligato nei confronti di un nuovo
soggetto,senza che il suo consenso sia necessario per determinare questo mutamento.
Gli unici casi in cui è necessario il consenso del debitore sono quelli in cui il credito abbia
carattere strettamente personale o il suo trasferimento sia vietato dalla legge. Per rendere
efficace la cessione nei confronti del debitore è necessario:
● che il debitore accetti espressamente la cessione
● che la cessione venga notificata al debitore
Novazione
Può anche darsi che l’accordo volto a modificare la persona del creditore intervenga tra il
creditore e lo stesso debitore. Può darsi che tale accordo abbia per effetto l’estinzione
dell’obbligazione e la nascita di un nuovo rapporto tra diversi soggetti. Questo schema
rientra nel concetto di novazione.
Se creditore e debitore si accordano per estinguere l’obbligazione e farne nascere una
nuova con un nuovo creditore non è sufficiente il consenso di questi soggetti, occorre anche
il consenso del nuovo creditore.
Può anche darsi che il creditore, in via unilaterale, deleghi un terzo: delegazione attiva.
Un mutamento del lato attivo dell’obbligazione si ha anche con la successione mortis causa
nel credito. 33
Surrogazione
L’ultima ipotesi di modificazione è rappresentata dalla surrogazione, la quale può essere di
3 diversi tipi a seconda della sua fonte. Essa, infatti può intervenire:
● per volontà del creditore: ricorre quando costui nel momento in cui viene pagato da
un terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti.
● per volontà del debitore: prevede che il debitore possa surrogare il mutuante nei
diritti del creditore. Tale surrogazione ha effetto solo qualora ricorrano le seguenti
condizioni di legge:
1. che il mutuo e la quetanza risultino da atto avente data certa
2. che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione
della somma mutuata
3. che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la
provenienza della somma impiegata nel pagamento.
● per effetto di legge: sancisce la surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1. a vantaggio di chi, essendo creditore ancorché chirografario, paga un altro
creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo
pegno o delle sue ipoteche
2. a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del
prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è
ipotecato
3. a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del
debito, aveva interesse a soddisfarlo
4. a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario che paga con denaro proprio
i debiti ereditari
5. negli altri casi stabiliti dalla legge
Modificazione del lato passivo
Con la delegazione passiva il debitore ordina ad un terzo di pagare al suo posto il debito
verso il creditore. Il delegato ha due possibilità:
● quella di pagare immediatamente il creditore (delegazione di pagamento)
● quella di obbligarsi verso il creditore (delegazione di debito)
L’obbligazione prosegue con un nuovo debitore (delegazione cumulativa). Ciò a meno che il
creditore non dichiari espressamente di liberare il debitore originario (delegazione
liberatoria).
Quando emerge la causa del pagamento si parla di delegazione titolata o causale.
Se invece il delegato si presenta dal creditore delegatario senza fare menzione dei rapporti
in base ai quali agisce, si parla di delegazione astratta.
Espromissione
Se il terzo non è delegato dal debitore, ma assume spontaneamente il debito verso il
creditore, si parla di espromissione: ha struttura bilaterale e il debitore originario vi è
estraneo. 34
Un’altra possibile convenzione bilaterale è quella tra il debitore e un terzo, il quale assume
su di sé il debito del primo: si parla, in questo caso di accollo.
Il creditore può rimanere estraneo a questa convenzione oppure può aderirvi, Se lo fa,
l’accordo tra accollante e accollato diviene irrevocabile. L’accollo è quindi cumulativo salvo
che:
● la liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa
● il creditore dichiari espressamente di liberare l’accollato
Un mutamento si ha in caso di successione mortis causa nel debito. Ciò può avvenire
soltanto in caso di successione a titolo universale: l’erede diviene titolare dell’intero
patrimonio del defunto.
L’erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche ultra vires, cioè anche se tali debiti
superano l’attivo ereditario.
LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
La responsabilità patrimoniale è il principio secondo cui il debitore risponde
dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: questa è la
regola centrale che governa ciò che si suole indicare come responsabilità patrimoniale del
debitore: la quale investe t