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PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI

Sono obbligazioni pecuniarie quelle che hanno per oggetto una somma di denaro.

Sottostano al principio nominalistico e si estinguono pagandone il valore nominale, ossia

si fa riferimento al valore nominale e non al potere d’acquisto della moneta. Nelle

obbligazioni pecuniarie il debito è in valuta, dunque l’oggetto dell’obbligazione è una somma

di denaro determinata.

Come è possibile ripararsi dall’eventuale perdita di potere d’acquisto della moneta?

In tal proposito esistono diverse clausole quali:

● clausola oro: lega l’obbligazione pecuniaria al valore dell’oro

● clausole di pagamento in valuta straniera

Diverso è il caso del debito di valore che ha ad oggetto una somma ancora da determinare.

Tale debito non è soggetto al principio nominalistico e viene liquidato con riferimento al

valore del bene al momento della liquidazione.

Interessi corrispettivi, convenzionali, moratori, compensativi

Il denaro è, per sua natura, un bene fruttifero il quale produce frutti civili che si dividono in

diverse categorie:

● interessi corrispettivi: poiché maturino di pieno diritto, occorre che il credito sia liquido

ed esigibile. Il fenomeno dell’anatocismo consiste nella produzione d’interessi da

parte di interessi scaduti e non pagati. Gli interessi scaduti possono produrre

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interessi solo dal giorno della domanda giudiziale sempre che si tratti di interessi

dovuti almeno per sei mesi

● interessi convenzionali: determina la misura legale dell’interesse e stabilisce inoltre

che le parti possono convenzionalmente prevedere degli interessi. Se le parti

intendono convenire interessi superiori alla misura legale, l’accordo deve rivestire la

forma scritta.

● interessi moratori: sono dovuti in caso di mora e cioè nell’ipotesi del ritardo

qualificato del debitore. Hanno una funzione risarcitoria, ossia quella di risarcire il

creditore del danno che gli derivi dal ritardo.

● interessi compensativi: avviene qualora la cosa venduta e consegnata al compratore

produca frutti o altri proventi

Pluralità di creditori e debitori

Può esserci il caso di una pluralità di debitori e abbiamo due situazioni:

● nella prima: A, creditore di 1000 euro nei confronti di B e C, può chiedere il

pagamento dell’intero a uno qualunque di loro (obbligazioni solidale del lato passivo).

B e C si definiscono condebitori solidali e garantisce una garanzia per il creditore

Il debitore che sia stato chiamato ad eseguire per l’intero la prestazione avrà poi un

azione di regresso nei confronti degli altri condebitori e ottenere da ciascuno di essi

la quota. L’insolvenza di uno dei condebitori si ripartisce fra gli altri in proporzione

delle rispettive quote. Gli eventi sfavorevoli non si trasmettono agli altri condebitori in

solido: ad esempio il riconoscimento del debito effettuato da uno di essi non ha

effetto riguardo gli altri.

Quanto sll’opponibilità delle eccezioni personali, di regola il condebitore in solido non

può opporre al creditore quelle degli altri debitori.

Nel caso in cui uno dei condebitori solidali passi a miglior vita, la linea generale è che

rispetto agli eredi non opera il regime della solidarietà, bensì la diversa regola della

distribuibilità del debito solidale tra gli eredi del debitore.

● nella seconda: B e C sono sempre condebitori per la somma di 1000 euro, ma il

creditore A può chiedere a ciascuno esclusivamente la quota ad esso relativa

(obbligazione parziaria)

Solidarietà attiva

In caso di pluralità di soggetti dal lato attivo, ciascuno dei concreditori potrà chiedere al

debitore il pagamento dell’intero. Nel caso in cui l’obbligazione sia parziaria, ciascuno dei

creditori potrà chiedere al debitore soltanto il pagamento della propria quota di spettanza.

Obbligazioni alternative e facoltative, divisibili e indivisibili

Si parla di obbligazioni alternative con riferimento a quelle obbligazioni che hanno ad

oggetto due o più prestazioni e il debitore può scegliere quale eseguire senza che il

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concedente possa sindacare tale scelta. La scelta può essere fatta in modo espresso o

tacito, comunicata la prestazione la scelta diviene irrevocabile.

Quando il debitore, non esegue alcuna delle prestazioni dedotte nel termine assegnatogli dal

giudice, il meccanismo si ribalta: la facoltà di scelta passa al creditore (stessa cosa accade a

parti invertite). Se una delle due prestazioni diventa impossibile, l’obbligazione alternativa

diventa semplice e il debitore dovrà eseguire la prestazione rimasta possibile.

Nel caso in cui entrambe le prestazioni alternative divengano impossibili, l’obbligazione

alternativa si estingue.

Le obbligazioni facoltative sono quelle in cui una sola è la prestazione dedotta in

obbligazione, ma la legge attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi prestando una cosa

diversa.

L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che

non è suscettibile di divisione per sua natura.

Nelle obbligazioni divisibili ciascuna dei creditori può domandare il soddisfacimento del

credito soltanto per la sua parte e ciascuno dei debitori è tenuto a pagare il debito solo per la

sua parte. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL’OBBLIGAZIONE

Con la cessione del credito il creditore cede al terzo il proprio diritto di credito, il terzo

prende il posto del creditore. La cessione può avvenire in base a qualsiasi schema

contrattuale traslativo:può essere a titolo oneroso (vendita) o a titolo gratuito (donazione).

Per effetto della cessione, il debitore si ritrova ad essere obbligato nei confronti di un nuovo

soggetto,senza che il suo consenso sia necessario per determinare questo mutamento.

Gli unici casi in cui è necessario il consenso del debitore sono quelli in cui il credito abbia

carattere strettamente personale o il suo trasferimento sia vietato dalla legge. Per rendere

efficace la cessione nei confronti del debitore è necessario:

● che il debitore accetti espressamente la cessione

● che la cessione venga notificata al debitore

Novazione

Può anche darsi che l’accordo volto a modificare la persona del creditore intervenga tra il

creditore e lo stesso debitore. Può darsi che tale accordo abbia per effetto l’estinzione

dell’obbligazione e la nascita di un nuovo rapporto tra diversi soggetti. Questo schema

rientra nel concetto di novazione.

Se creditore e debitore si accordano per estinguere l’obbligazione e farne nascere una

nuova con un nuovo creditore non è sufficiente il consenso di questi soggetti, occorre anche

il consenso del nuovo creditore.

Può anche darsi che il creditore, in via unilaterale, deleghi un terzo: delegazione attiva.

Un mutamento del lato attivo dell’obbligazione si ha anche con la successione mortis causa

nel credito. 33

Surrogazione

L’ultima ipotesi di modificazione è rappresentata dalla surrogazione, la quale può essere di

3 diversi tipi a seconda della sua fonte. Essa, infatti può intervenire:

● per volontà del creditore: ricorre quando costui nel momento in cui viene pagato da

un terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti.

● per volontà del debitore: prevede che il debitore possa surrogare il mutuante nei

diritti del creditore. Tale surrogazione ha effetto solo qualora ricorrano le seguenti

condizioni di legge:

1. che il mutuo e la quetanza risultino da atto avente data certa

2. che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione

della somma mutuata

3. che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la

provenienza della somma impiegata nel pagamento.

● per effetto di legge: sancisce la surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1. a vantaggio di chi, essendo creditore ancorché chirografario, paga un altro

creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo

pegno o delle sue ipoteche

2. a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del

prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è

ipotecato

3. a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del

debito, aveva interesse a soddisfarlo

4. a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario che paga con denaro proprio

i debiti ereditari

5. negli altri casi stabiliti dalla legge

Modificazione del lato passivo

Con la delegazione passiva il debitore ordina ad un terzo di pagare al suo posto il debito

verso il creditore. Il delegato ha due possibilità:

● quella di pagare immediatamente il creditore (delegazione di pagamento)

● quella di obbligarsi verso il creditore (delegazione di debito)

L’obbligazione prosegue con un nuovo debitore (delegazione cumulativa). Ciò a meno che il

creditore non dichiari espressamente di liberare il debitore originario (delegazione

liberatoria).

Quando emerge la causa del pagamento si parla di delegazione titolata o causale.

Se invece il delegato si presenta dal creditore delegatario senza fare menzione dei rapporti

in base ai quali agisce, si parla di delegazione astratta.

Espromissione

Se il terzo non è delegato dal debitore, ma assume spontaneamente il debito verso il

creditore, si parla di espromissione: ha struttura bilaterale e il debitore originario vi è

estraneo. 34

Un’altra possibile convenzione bilaterale è quella tra il debitore e un terzo, il quale assume

su di sé il debito del primo: si parla, in questo caso di accollo.

Il creditore può rimanere estraneo a questa convenzione oppure può aderirvi, Se lo fa,

l’accordo tra accollante e accollato diviene irrevocabile. L’accollo è quindi cumulativo salvo

che:

● la liberazione del debitore originario costituisca condizione espressa

● il creditore dichiari espressamente di liberare l’accollato

Un mutamento si ha in caso di successione mortis causa nel debito. Ciò può avvenire

soltanto in caso di successione a titolo universale: l’erede diviene titolare dell’intero

patrimonio del defunto.

L’erede è tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche ultra vires, cioè anche se tali debiti

superano l’attivo ereditario.

LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

La responsabilità patrimoniale è il principio secondo cui il debitore risponde

dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: questa è la

regola centrale che governa ciò che si suole indicare come responsabilità patrimoniale del

debitore: la quale investe t

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A.A. 2023-2024
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giocorti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Addis Fabio.