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In relazione a determinati apporti giuridici, la legge può stabilire che la capacità di agire

venga acquisita prima dei 18 anni. Esistono, infatti, delle regole speciali che riducono l’età,

compiuta la quale, viene acquisita la capacità di agire. Ad esempio, i minori che lavorano

hanno capacità di agire limitata nei rapporti di lavoro; inoltre, il minore che ha compiuto 16

anni può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre matrimonio. In questo caso

diventa emancipato e viene assistito da un curatore: l’emancipato può compiere da solo atti

di ordinaria amministrazione (come gestire il reddito o conservare i beni), mentre per gli atti

di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza del curatore.

Esistono casi in cui la capacità di agire può essere limitata a causa di condizioni particolari.

La limitazione di questa capacità di agire ha funzione protettiva. Ci sono due strumenti:

l’interdizione e l’inabilitazione. L’interdizione è giustificata da una abituale infermità di mente

ed è una sentenza del tribunale che viene annotata a margine dell’atto di nascita. Con

l’interdizione viene nominato un tutore dell’interdetto che lo rappresenta in tutti i suoi atti, e

opera sotto controllo del giudice. Al pari del minore, l’interdetto è totalmente privo di capacità

di agire (incapacità assoluta) e per ogni atto deve essere rappresentato dal tutore.

Mentre l’inabilitazione si verifica in presenza di infermità mentale meno grave, abuso di

sostanze alcoliche o stupefacenti o in presenza di prodigalità (tendenza a sperperare

denaro). È una sentenza che viene annotata a margine dell’atto di nascita dell’inabilitato a

seguito di una perizia, come per l’interdizione. Con la sentenza viene nominato un curatore e

il regime degli atti che l’inabilitato può compiere è analogo a quelli che può compiere un

minore emancipato. L’inabilitato ha una capacità di agire limitata (incapacità relativa): può

compiere da solo atti di ordinaria amministrazione, ma non atti di straordinaria

amministrazione.

L’inabilitato può essere autorizzato solo a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale

già costituita; invece, il minore emancipato può chiedere al tribunale di essere autorizzato a

iniziare l’esercizio di un’impresa commerciale.

Ci sono però due difetti: l’interdizione e l’inabilitazione sono risposte rigide, che non si

adattano al singolo individuo; interdizione e inabilitazione in teoria proteggono l’interdetto o

l’inabilitato, ma, in realtà, lo sanzionano spingendolo ai margini della società. Allora viene

elaborato un nuovo istituto che è l’amministrazione di sostegno, che coesiste con

l’interdizione e l’inabilitazione, ma non le abroga. Viene introdotta da una novella, legge

106/2004. I presupposti sono molto elastici e si tratta di incapacità anche parziale o

temporanea di provvedere ai propri interessi, dovuta a menomazioni fisiche o psichiche.

Anche l’amministrazione di sostegno viene pronunciato dal giudice tutelare e annotato a

margine dell’atto di nascita. Si caratterizza per la flessibilità di adattarsi al singolo individuo e

valorizza la sua personalità, attribuendo una certa rilevanza alla sua volontà e ai suoi gusti.

La rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno è richiesta solo per atti

indicati dal decreto di nomina, mentre gli altri atti possono essere compiuti dal beneficiario

autonomamente, in quanto il beneficiario conserva comunque la facoltà di compiere atti della

vita quotidiana. L’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario e tenere conto

delle sue aspirazioni, se si verifica un contrasto tra i due la decisione spetta al giudice

tutelare.

L’interdizione legale del condannato è una limitazione della capacità di agire sanzionatoria e

colpisce tutti coloro che sono condannati all’ergastolo o a più di cinque anni di reclusione. A

differenza dell’interdetto giudiziale, l’interdetto legale mantiene la capacità di compiere atti di

carattere non patrimoniale.

La controparte è colui che compie un atto giuridico insieme a un altro soggetto. La

controparte dell’incapace è in grado di conoscere l’incapacità consultando l’atto di nascita.

Quindi tutti gli atti compiuti dagli incapaci legali sono sempre annullabili, in qualsiasi caso,

anche se l’incapacità non è evidente dal punto di vista della controparte dell’incapace.

L’incapacità naturale è una situazione in cui un soggetto è incapace di intendere e di volere

pur senza essere stato interdetto o inabilitato, per una causa che può essere permanente o

transitoria. Gli atti personali compiuti in stato di incapacità naturale sono sempre annullabili.

Gli atti patrimoniali lo sono anch’essi, ma con due precisazioni: se si tratta di atti unilaterali,

essi devono arrecare un grave pregiudizio all’incapace; se si tratta di contratti, è necessario

che la controparte fosse a conoscenza dello stato di incapacità, ossia agisse in mala fede. In

altre parole, la tutela dell’incapace naturale si bilancia con l’affidamento che la controparte,

in buona fede, può aver riposto nell’atto. Un esempio è il caso di una persona che, sotto

effetto di sostanze, si presenta per acquistare una moto: se il venditore si accorge

chiaramente dello stato di incapacità e se ne approfitta, il contratto è annullabile.

Infine, vi sono alcuni elementi identificativi fondamentali della persona: il nome, la residenza,

il domicilio e la dimora. Il nome è composto da prenome e cognome, attribuito dai genitori e

oggi liberamente scelto anche come cognome materno o paterno. La residenza è il luogo in

cui una persona ha la propria dimora abituale; il domicilio è il luogo in cui ha stabilito la sede

principale dei suoi affari o interessi; la dimora è invece il luogo in cui la persona si trova in un

determinato periodo di tempo, purché non brevissimo (es casa vacanze).

Organizzazioni come soggetti di diritto

Le organizzazioni sono una categoria eterogenea di soggetti di diritto, caratterizzata da due

componenti, quella personale e quella patrimoniale, perché composte da persone e da beni.

Si tratta di complessi organizzati di uomini e mezzi patrimoniali. Tutte le organizzazioni

hanno capacità giuridica, sono titolari di diritti e obblighi, in questo caso si parla di

soggettività giuridica. Le organizzazioni non hanno una propria capacità di agire, quindi gli

atti di disposizione dei diritti vengono compiuti dalle persone fisiche che le rappresentano e

che agiscono per nome e per conto dell’organizzazione. Queste persone fisiche si chiamano

organi e gli atti compiuti dagli organi si producono nella sfera giuridica delle organizzazioni.

Possono essere individuali, se co posti da una sola persona, collegiali se sono composti da

una pluralità di individui. Le organizzazioni hanno una denominazione e una sede, che può

essere la sede legale o la sede operativa, che è quella dove effettivamente opera. Si

costituiscono mediante atti, l’atto che dà vita ad un’organizzazione è l’atto costitutivo, mentre

lo statuto è quello che descrive le regole relative all’organizzazione e al funzionamento

dell’ente. Le organizzazioni possono essere private o pubbliche, quando è pubblica è

disciplinata da norme speciali che le riconoscono una condizione di favore, mentre quelle

private sono disciplinate dal diritto privato.

Ci sono diversi criteri distintivi, da considerare congiuntamente, come:

Interesse perseguito: se è di natura collettiva, generalmente si tratta di un ente

· pubblico; se invece mira a favorire interessi particolari o privati (ad esempio

un’associazione sportiva o ricreativa), si tratta di un ente privato.

Origine normativa: un ente istituito direttamente da una legge ad hoc è di regola

· pubblico.

Poteri di imperio: se l’ente ha la possibilità di imporre decisioni vincolanti ad altri

· soggetti, è sicuramente pubblico (anche se esistono enti pubblici privi di questo

potere).

Controlli pubblici: un’organizzazione sottoposta al controllo di autorità pubbliche

· è sicuramente pubblica, poiché utilizza risorse provenienti dalla fiscalità generale.

Finanziamenti pubblici: anche alcuni enti privati possono beneficiare di

· finanziamenti pubblici, ma l’utilizzo di tali risorse è tipico soprattutto degli enti

pubblici

Dal punto di vista strutturale, le organizzazioni possono distinguersi in:

di tipo associativo, come le associazioni e le società, in cui prevale l’elemento

· personale dei soci o associati, che hanno potere di incidere sulle funzioni

dell’ente;

di tipo non associativo, come le fondazioni, dove invece l’elemento rilevante è

· quello patrimoniale e chi le istituisce perde poteri di controllo diretto sull’ente.

Gli associati hanno il potere di orientare l’attività dell’associazione e di decidere in merito alla

sua estinzione; lo stesso non vale per il fondatore di una fondazione, che una volta costituita

e destinato un patrimonio a una certa finalità non può più mutarne la destinazione. Nelle

organizzazioni di tipo associativo, dunque, le persone fisiche hanno un ruolo centrale di

controllo sull’attività dell’organizzazione e sui suoi rappresentanti, potendo incidere anche

sulle finalità stesse dell’ente.

Le associazioni possono distinguersi tra enti “for profit” ed enti “non profit”. Le società,

disciplinate dal Libro V del Codice civile, sono organizzazioni a scopo di lucro, mentre non

hanno scopo di profitto le associazioni, le fondazioni e i comitati, che trovano la loro

disciplina nel Libro I del Codice. Esistono tuttavia attività di natura lucrativa che non

assumono la forma di impresa, ma che svolgono funzioni di supporto a determinate

categorie di soggetti; allo stesso modo, vi sono società non lucrative che svolgono attività di

tipo imprenditoriale. In questo caso, esiste un divieto di distribuzione degli utili tra i

componenti dell’organizzazione. Gli utili prodotti verranno reinvestiti nell’attività

dell’associazione. Invece nelle società con scopo di lucro gli utili prodotti verranno distribuiti

tra i soci.

Storicamente, il legislatore ha riservato un atteggiamento di favore verso gli enti lucrativi,

mentre ha mostrato sfavore nei confronti di q

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