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Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno,
il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e
l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
stabilsce il caso che il creditore si comporta in modo scoretto,se il creditore sa
come evitare inadempimento non puo non fare niente, ma deve attivarsi per
evitare inadempimento,infatti se il danno si potteva evitare se il creditore
facceva qualcosa allora tale danno non necessita il pagamento;quindi in un
certo senso il danno è causato anche dal creditore.
Quindi elemento fondamentole di tale art è la colaborazione tra i soggetti, e
che siano attivi e attenti.
Art 1218 e art 1225,rigurdano elemento “ritardo”il quale puo costituire la
responsabile del debitore.
Quindi possiamo dire che il debitore è in mora se non adempie la prestazione
nel tempo previsto dal contratto/legge.
Pertanto diventa importante la disciplina sul tempo e sulla mora del debitore.
Mora del debitore è una disciplina che aiuta comprendere dal momento in cui
il debitore diventa ritardatario,cioe quando il ritardo diventa la responsabilita
del debitore.
Il debitore è in mora perche il debito è in ritardo(ovviamente questo ritardo
non deve essere causa da qualcosa di impoibile.
In seguito con art 1219
Art. 1219. (Costituzione in mora).
Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto.
Non e' necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere
eseguire l'obbligazione;
3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere
eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la
morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che
mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto
giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Dice che sta il creditore a mettere in mora il debitore,quindi è il creditore che
stabilisce--->costituzione in mora, dal momento in cuoi avviene la costituzione
il debitore è il ritardo.
Ci puo essere anche casi che non ce bisogno del mora(nominato nel comma
2)--->un mora che dipende dalla situazione (mora ex re)quindi sono casi che
nascono da solo.
Quindi art 1219 ci consente di distinguere i casi della costituzione in mora(se
per iscritto o in modo naturale), se la mora è messo per iscritto dal creditore
allora si chiama “mora ex persona”.
Effetti della mora del debitore vien descritto un nel art 1221;
Art. 1221. (Effetti della mora sul rischio).
Il debitore che e' in mora non e' liberato per la sopravvenuta
impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.
In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.
se il debitore è in ritardo,che è causato da un qualcosa che acade dopo la
costituzione della mora,anche se viene reso imposibile, allora il debitore è
comunque responsabile.
Mora del creditore
art 1206
Art. 1206. (Condizioni).
Il creditore e' in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve
il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o
non compie quanto e' necessario affinche' il debitore possa
adempiere
l'obbligazione.
È quando il creditore ostaccola adempimento del debito,e i suoi effetti sono
descritti negli art seguenti