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CAPITOLO LXXV

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

639. Fondamento e presupposto.

L’ordinamento permette di disporre dei propri beni tramite testamento, mentre in assenza di

disposizioni testamentarie interviene la legge, secondo i criteri della successione legittima,

attribuendo i beni ai congiunti più prossimi. Tale disciplina si fonda sulla presunta volontà del defunto

e sulla solidarietà familiare, privilegiando chi era più legato al de cuius e presumibilmente più

meritevole del suo patrimonio. 640. Le categorie di successibili.

Nella successione legittima, i successibili comprendono il coniuge, la persona unita civilmente, i

discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato. La riforma della filiazione ha

unificato lo status dei figli, eliminando ogni distinzione tra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, e

ha riconosciuto ai figli nati fuori dal matrimonio rapporti di parentela con i parenti del genitore,

permettendo loro di succedere non solo al genitore ma anche agli ascendenti e ai collaterali. Questo

principio di parità si applica anche retroattivamente alle successioni apertesi prima della riforma,

salvaguardando i diritti già consolidati. Per quanto riguarda il coniuge, la normativa storica gli

attribuiva solo un usufrutto variabile, con carattere temporaneo e non trasmissibile, configurando di

fatto il coniuge come legatario ex lege più che come vero erede.

Oggi il coniuge superstite è pienamente considerato erede, con una quota del patrimonio che varia a

seconda della presenza di figli o altri parenti, arrivando all’intera eredità in assenza di altri

successibili. La legge riconosce inoltre al coniuge il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso

sui mobili, il cui valore va aggiunto alla sua quota ereditaria come un vero e proprio incremento. In

caso di separazione personale, il coniuge mantiene i diritti ereditari, salvo che la separazione gli sia

addebitata, nel qual caso può ricevere solo un assegno vitalizio commisurato alle sostanze ereditarie

e alla situazione familiare. L’ex coniuge divorziato non ha diritto alla successione, ma può ottenere,

se in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell’eredità, proporzionato all’assegno divorzile

precedentemente percepito, alle sostanze ereditarie e alla situazione degli altri eredi.

Nella successione legittima, i successibili si articolano in diversi ordini. Il primo comprende i figli,

compresi gli adottivi, che succedono in parti uguali e, in caso di premorienza, vengono sostituiti dai

loro discendenti per rappresentazione, escludendo gli altri eredi tranne il coniuge. Il secondo ordine

comprende genitori, fratelli, sorelle e ascendenti, che intervengono solo in assenza di discendenti. I

genitori ereditano in quote uguali o, se superstite uno solo, l’intera quota loro spettante; i fratelli

germani succedono in parti uguali, mentre i fratelli unilaterali o uterini ricevono metà della quota dei

germani. Gli ascendenti entrano nella successione solo se mancano i genitori e, tra ascendenti di pari

grado, la quota si divide tra linea paterna e materna; essi concorrono con i fratelli del de cuius qualora

i genitori non agiscano. Il terzo ordine include i collaterali dal terzo al sesto grado, che hanno diritto

all’eredità solo in assenza degli altri successibili, con prevalenza dei più prossimi in grado e

suddivisione paritaria tra quelli di pari grado. La successione non si estende oltre il sesto grado.

La riforma del 1975 aveva equiparato i figli legittimi e naturali nella successione dei genitori,

eliminando la facoltà dei figli legittimi di sostituire i figli naturali con denaro o beni immobili. L’art.

566 c.c., aggiornato dal D.Lgs. n. 154/2013, stabilisce che tutti i figli succedono in parti uguali, mentre

l’art. 537, ultimo comma, c.c., che consentiva la commutazione, è stato abrogato. Ai figli nati fuori

dal matrimonio non riconoscibili spetta un assegno vitalizio equivalente alla rendita della quota

ereditaria cui avrebbero diritto se riconosciuti, con possibilità di capitalizzazione in denaro o beni a

scelta degli eredi. Tale disposizione ha oggi rilevanza soprattutto per i figli incestuosi non intenzionati

a richiedere l’accertamento della filiazione. Il convivente more uxorio del defunto non è incluso tra i

successibili ex lege, e tale esclusione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale; la L. n.

76/2016 non ha modificato questa situazione.

641. La successione dello Stato.

In assenza di altri successibili, l’eredità si devolve allo Stato, che acquista automaticamente senza

necessità di accettazione e non può rinunciare. Lo Stato risponde dei debiti ereditari e dei legati solo

entro il valore dei beni ereditati, senza bisogno di ulteriori procedure, diversamente dagli altri

successibili che devono avvalersi del beneficio d’inventario. La funzione della successione statale

non è l’arricchimento dell’Erario, bensì garantire la gestione dei rapporti giuridici del defunto privo

di eredi. CAPITOLO LXXVI

LA SUCCESSIONE NECESSARIA

642. Fondamento e natura.

L’ordinamento permette a ciascuno di disporre dei propri beni dopo la morte o di donarli in vita, a

condizione di non ledere i diritti dei familiari più prossimi. Per tutelare l’equità e la solidarietà

familiare, la legge riserva a coniuge, figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti, una parte dei beni

del defunto, detta quota di legittima, e i beneficiari di questa quota sono chiamati legittimari o

successori necessari. Il complesso delle norme che stabiliscono chi sono i legittimari, le quote

spettanti e i mezzi per far rispettare tali limiti costituisce la successione necessaria, che ha lo scopo

di proteggere i vincoli familiari e limita la piena libertà dispositiva del testatore, essendo di norma

inderogabile. 643. Categorie di legittimari.

I legittimari comprendono il coniuge o il partner dell’unione civile, i figli, anche adottivi, e gli

ascendenti, senza alcuna distinzione tra legittimi e naturali. La quota loro riservata varia in base al

numero dei figli e alla presenza del coniuge, configurandosi come quota mobile: ai figli spetta metà

dell’eredità se c’è un solo figlio, due terzi se sono più figli, e ciascuno riceve la propria porzione. La

riserva a favore degli ascendenti opera solo in assenza di figli ed è di un terzo, riducendosi a un quarto

se concorre il coniuge. Al coniuge superstite è riservata una quota di piena proprietà che dipende dalla

presenza di figli o ascendenti, mentre in tutti i casi gli spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare

e di uso sui mobili. La legge stabilisce anche la libertà di disporre della parte residua dell’eredità non

coperta dalle quote di legittima.

Nella successione necessaria, i diritti dei legittimari non si sommano alla quota del coniuge, ma

incidono sulla porzione disponibile e, se questa non è sufficiente, sulle quote di riserva del coniuge e

dei figli. Tali diritti spettano anche al coniuge separato non responsabile della crisi matrimoniale,

mentre al coniuge separato con addebito è riconosciuto un assegno vitalizio proporzionato alle

sostanze ereditarie e alla composizione degli eredi, senza superare l’importo degli alimenti

precedentemente ricevuti. I figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili hanno diritto allo stesso

tipo di assegno vitalizio previsto anche nella successione legittima.

644. La quota legittima.

Quando alla morte del testatore sono presenti legittimari, il patrimonio si divide idealmente in parte

disponibile, di libera disposizione, e parte legittima, riservata per legge ai successori necessari. Il

legittimario ha diritto alla propria quota in natura, senza che il testatore possa imporre condizioni,

sebbene sia ammesso che la legittima venga soddisfatta mediante denaro o beni equivalenti, purché

appartenenti all’asse ereditario. L’intangibilità della legittima riguarda la quantità, non la specie dei

beni, e trova conferma nelle facoltà attribuite al testatore di stabilire criteri di divisione. La cautela

sociniana costituisce un limite pratico alla protezione della legittima: se un legato a favore di un terzo

riduce il reddito della quota del legittimario, questi può scegliere tra ricevere la nuda proprietà

dell’intero patrimonio o la piena proprietà della propria quota di riserva, lasciando la parte disponibile

al legatario. Un ulteriore strumento di temperamento alla rigida protezione della legittima è il legato

in sostituzione di legittima, disciplinato dall’art. 551 c.c., che permette al testatore di soddisfare i

legittimari mediante beni specifici o disposizioni particolari.

Il testatore può attribuire al legittimario un legato di beni o somma di valore pari o superiore alla

legittima, con l’effetto di sostituire la quota riservata, richiedendo la rinuncia ad altre pretese

sull’eredità. Il legittimario ha la facoltà di scegliere se rinunciare al legato e richiedere la legittima o

accettare il legato stesso, nel qual caso perde il diritto a eventuali supplementi e non acquisisce la

qualità di erede. Il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente alla morte del

testatore e la rinuncia ad esso deve essere formalizzata per iscritto. Si distingue dal legato in conto di

legittima, che invece si calcola ai fini della riserva e permette al legittimario di richiedere

l’integrazione qualora il valore attribuito sia inferiore alla quota spettante. La qualificazione del legato

come sostitutivo o in conto di legittima dipende dalla chiara e univoca volontà del testatore; in

mancanza di tale manifestazione, il legato è considerato in conto della legittima.

L’art. 552 c.c. disciplina il caso in cui un legittimario, già destinatario di donazioni o legati, decida di

rinunciare all’eredità. In questa situazione, se non ha discendenti, il legittimario può trattenere i legati

e le donazioni ricevute, che vengono imputati alla quota disponibile, poiché rinunciando perde lo

status di legittimario e i suoi diritti si esercitano solo sulla parte di patrimonio non riservata. Tuttavia,

per garantire la reintegrazione della legittima agli eredi accettanti, può rendersi necessaria la riduzione

delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a lui destinate, salvaguardando quelle assegnate

sulla quota disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato

l’eredità. In sostanza, la norma tutela la quota di riserva degli altri legittimari evitando che la scelta

del legittimario di rinunciare comprometta i diritti degli eredi accettanti.

645. La riunione fittizia.

Per accertare se il de cuius abbia leso i diritti dei legittimari con donazioni in vita o disposizioni

testamentarie, occorre calcolare il valore comp

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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