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CAPITOLO LIX

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

497. Lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Il lavoro subordinato, pur non essendo esclusivo dell’impresa, riguarda principalmente chi presta la

propria attività alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Il tratto distintivo rispetto al

lavoro autonomo è la subordinazione del lavoratore, che mette a disposizione le proprie capacità ma

vede il datore di lavoro determinare concretamente le modalità di esecuzione della prestazione. La

distinzione teorica è netta, ma nella pratica la qualificazione dei rapporti è complessa, e la

giurisprudenza individua vari indici di subordinazione, quali la presenza di prescrizioni su modalità

e tempi, il controllo del lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’uso dei mezzi forniti

dal datore, la retribuzione a tempo, la continuità e l’esclusività della prestazione. La stessa attività

può essere svolta con o senza subordinazione e, nelle imprese, il vincolo tende a ridursi

all’aumentare della gerarchia, fino a limitarsi alle direttive generali per i dirigenti di vertice.

In Italia, la protezione del lavoro si è storicamente concentrata sul lavoratore subordinato,

tutelandone salute, dignità, stabilità del posto, retribuzione e prestazioni previdenziali, mentre il

lavoratore autonomo godeva di minore tutela. Tuttavia, la normativa più recente estende alcune

tutele anche a chi, pur formalmente autonomo, svolge prestazioni personali, continuative e

organizzate dal committente in modo da limitare significativamente la propria autonomia, le

cosiddette prestazioni eteroorganizzate. Queste si distinguono dalle collaborazioni coordinate e

continuative, in cui il prestatore mantiene autonomia nell’organizzazione del lavoro e non rientra

nella disciplina del lavoro subordinato, pur godendo di forme di tutela specifiche, ad esempio

previdenziali.

Nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione è prevalentemente personale

e il coordinamento delle modalità esecutive deve essere concordato tra le parti, senza imposizione

unilaterale del committente. Recenti interventi normativi, in particolare la L. n. 81/2017, hanno

esteso diverse tutele ai lavoratori autonomi, inclusi i professionisti, disciplinando puntualità dei

pagamenti, clausole abusive, abuso di dipendenza economica, diritti su attività inventiva e garanzie

in caso di gravidanza, malattia o infortunio.

498. I sindacati e la contrattazione collettiva.

Fin dai primi decenni della rivoluzione industriale i lavoratori hanno formato sindacati per

rafforzare il proprio potere contrattuale nei confronti degli imprenditori. Queste associazioni,

inizialmente osteggiate e vietate, sono poi state progressivamente riconosciute e tutelate, con la

Costituzione repubblicana che sancisce la loro libertà. I sindacati svolgono un ruolo centrale nella

stipulazione dei contratti collettivi, che regolano in modo uniforme i rapporti individuali di lavoro,

sia a livello nazionale sia a livello locale o aziendale, stabilendo minimi inderogabili per tutti i

lavoratori della categoria, pur consentendo deroghe a favore del singolo tramite il contratto

individuale.

Dopo il fascismo, la pluralità dei sindacati e la libertà di associazione hanno reso complessa

l’applicazione dei contratti collettivi a tutti i lavoratori di una categoria, poiché teoricamente

vincolano solo gli iscritti alle associazioni firmatarie. La Costituzione aveva previsto rappresentanze

sindacali unitarie con potere di stipulare contratti vincolanti per tutti, ma la norma non è mai stata

attuata per l’opposizione dei sindacati al controllo esterno sulla loro organizzazione interna. La

giurisprudenza ha tuttavia ridimensionato il problema, stabilendo che ogni patto individuale con

retribuzione inferiore al contratto collettivo è invalido e sostituibile d’ufficio con la disciplina più

favorevole, inducendo di fatto i datori di lavoro ad applicare le norme collettive a tutti i lavoratori

della categoria, indipendentemente dall’iscrizione sindacale.

Il legislatore ha introdotto incentivi economici e fiscali per incoraggiare i datori di lavoro ad

applicare spontaneamente i contratti collettivi, contribuendo a ridurre le difficoltà legate alla loro

efficacia soggettiva. I contratti collettivi aziendali, se sottoscritti secondo criteri di maggioranza

dalle rappresentanze sindacali più rappresentative, hanno efficacia vincolante per tutti i lavoratori

interessati, purché riguardino materie specifiche indicate dalla legge. Pur non potendo in generale

derogare in peius alle tutele legislative, la normativa più recente consente talvolta che la

contrattazione collettiva stabilisca regole derogatorie rispetto alla legge, permettendo una

valutazione concreta degli interessi delle parti.

499. Lo sciopero.

Lo sciopero, un tempo severamente punito, è oggi un diritto costituzionalmente garantito ai

lavoratori, pur esercitato nei limiti delle leggi vigenti. La legge del 1990 ha disciplinato lo sciopero

nei servizi pubblici essenziali, imponendo regole e preavvisi per tutelare l’utenza. Al di fuori di tali

servizi, la giurisprudenza ha stabilito che lo sciopero è legittimo sia quando mira a migliorare il

trattamento lavorativo, sia quando sostiene rivendicazioni generali dei lavoratori, mentre quello del

tutto politico può costituire inadempimento contrattuale. Nonostante ciò, anche scioperi a finalità

politiche sono stati riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza, pur con differenze rispetto agli effetti

civilistici.

Il diritto di sciopero appartiene a tutti i lavoratori e non dipende dalle decisioni sindacali, ma non

può essere esercitato individualmente, poiché perde la natura collettiva. Può manifestarsi non solo

attraverso l’astensione dal lavoro, anche in forme parziali o intermittenti, ma anche tramite rifiuto di

prestazioni straordinarie, mentre è illegittimo il rifiuto selettivo di compiti ordinari. Le modalità di

sciopero devono comunque rispettare interessi primari come la vita, l’incolumità delle persone e

l’integrità degli impianti. La serrata, ossia la chiusura temporanea dell’azienda da parte

dell’imprenditore, è in linea di principio illegittima, costituendo violazione contrattuale, salvo casi

eccezionali in cui il rifiuto della prestazione da parte dei lavoratori renda impossibile il processo

produttivo. 500. Lo Statuto dei lavoratori.

La legge 20 maggio 1970, n. 300, conosciuta come Statuto dei lavoratori, è stata introdotta per

tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori e favorire la presenza di organismi di rappresentanza nei

luoghi di lavoro. Essa riconosce ai lavoratori la libertà di manifestare il proprio pensiero, limita i

controlli del datore di lavoro tramite guardie o strumenti di sorveglianza, disciplina le verifiche

sull’idoneità fisica e sulla legittimità delle assenze, regolamenta le sanzioni disciplinari e vieta

indagini sulle opinioni personali o aspetti privati non rilevanti. Inoltre, attribuisce ai lavoratori il

diritto di vigilare sulle misure di sicurezza e prevede agevolazioni per i lavoratori studenti.

Lo Statuto dei lavoratori, nel titolo secondo, tutela la libertà sindacale, garantendo a tutti i lavoratori

il diritto di svolgere attività sindacale e costituire associazioni, vietando discriminazioni legate

all’affiliazione sindacale, alla partecipazione a scioperi o a caratteristiche personali, e proibendo

sindacati di comodo, oltre a tutelare contro licenziamenti illegittimi. Il titolo terzo disciplina

l’attività sindacale all’interno delle unità produttive, prevedendo rappresentanze aziendali,

assemblee dei lavoratori, permessi e garanzie per i dirigenti sindacali, nonché il diritto di affissione,

proselitismo e uso di locali per riunioni. L’articolo 28 istituisce una procedura giudiziaria sommaria

per consentire ai sindacati di denunciare comportamenti del datore di lavoro volti a limitare la

libertà e l’attività sindacale o il diritto di sciopero, con la possibilità di ottenere decreti

immediatamente esecutivi, la cui inottemperanza comporta responsabilità penale.

La procedura di repressione della condotta antisindacale, inizialmente concepita per contrastare

abusi degli imprenditori nei confronti dei sindacati, viene estesa anche a comportamenti illegittimi

verso singoli lavoratori quando tali condotte, per la loro plurioffensività, ledono indirettamente le

libertà e i diritti sindacali o il diritto di sciopero.

501. Diritti ed obblighi delle parti.

Il rapporto di lavoro nasce con l’assunzione, che costituisce un contratto individuale tra lavoratore e

datore di lavoro, normalmente non soggetto a forme particolari, sebbene nella pratica prevalga la

forma scritta. Alcune disposizioni, come la clausola di prova o i contratti a termine superiori a

dodici giorni, richiedono la forma scritta ad substantiam, mentre altri contratti specifici, quali part-

time, apprendistato o lavoro intermittente, richiedono la forma scritta ad probationem. Al momento

dell’assunzione devono essere definite le mansioni del lavoratore, che determinano i compiti

effettivi e influenzano la qualifica e l’inquadramento, dai quali dipendono le discipline previste dai

contratti collettivi. Il codice distingue tra dirigenti, quadri, impiegati e operai, ma la contrattazione

collettiva può prevedere qualifiche più ampie e la differenziazione normativa tra alcune categorie è

sempre meno rilevante. La prestazione lavorativa deve essere personale, non essendo permessi

sostituti o interventi di terzi senza consenso del datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza, rispettando le disposizioni del

datore di lavoro per l’organizzazione e la sicurezza dell’impresa, senza entrare in concorrenza né

divulgare informazioni riservate. L’orario di lavoro è regolato dai limiti legali e contrattuali,

fissando di norma le 40 ore settimanali, mentre il lavoro straordinario è consentito solo nei limiti

previsti. La normativa permette inoltre prestazioni a tempo parziale, sia su base giornaliera che

periodica, e il lavoro intermittente, con utilizzo discontinuo della prestazione secondo le esigenze

dell’impresa. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, alle festività e alle ferie annuali retribuite,

riconosciuti come irrinunciabili dalla Costituzione. La retribuzione deve essere proporzionata al

lavoro svolto e garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa, pur senza

prevedere un salario minimo legale.

La retribuzione comprende non solo lo stipendio o salario, ma anche indennità, premi, gratifiche e

fringe benefits, ai quali si aggiungono benefici azienda

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolini.sonia72 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.
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