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CAPITOLO XLVII

I CONTRATTI ALEATORI

A) LA RENDITA

408. La nozione di rendita.

La rendita consiste in una prestazione periodica di denaro o di beni fungibili, che può derivare dal

trasferimento di proprietà, dalla cessione di un capitale o da una liberalità, e si realizza, ad esempio,

quando il pagamento di un bene o una donazione avviene mediante corrispettivi annuali a favore del

cedente o di terzi. 409. La rendita perpetua.

Le rendite più significative sono quella perpetua e quella vitalizia. La rendita perpetua attribuisce al

beneficiario e ai suoi eredi il diritto di ricevere periodicamente una prestazione in cambio della

cessione di un immobile o di un capitale, a titolo oneroso o gratuito, distinguendosi in fondiaria se

derivante da un immobile e semplice se da capitale. La legge prevede la possibilità per il debitore di

riscattare la rendita mediante pagamento della somma risultante dalla capitalizzazione degli importi

annui, diritto che può diventare anche forzoso in caso di inadempienze o divisioni del fondo

garantito. Le regole sul riscatto si applicano a tutte le rendite perpetue, comprese quelle derivanti da

testamenti. 410. La rendita vitalizia.

La rendita vitalizia, più diffusa della perpetua, obbliga il soggetto a corrispondere periodicamente

prestazioni per tutta la vita di una persona designata, beneficiario o terzo, e possiede natura aleatoria

poiché l’onere economico dipende dalla durata della vita del beneficiario. Essa può costituirsi per

contratto o testamento, non è risolubile per inadempimento o onerosità sopravvenuta, e il riscatto è

ammesso solo se pattuito. Una variante atipica è il vitalizio alimentare, in cui l’obbligato fornisce

vitto, alloggio e assistenza, con alea più intensa legata sia alla vita del beneficiario sia alle sue

esigenze, e soggetto, a differenza della rendita vitalizia ordinaria, alla risoluzione per

inadempimento. B) LE ASSICURAZIONI

411. Il contratto e l’impresa di assicurazione.

L’assicurazione è un contratto aleatorio in cui l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si

impegna a indennizzare l’assicurato per danni subiti, a corrispondere capitale o rendita in caso di

eventi legati alla vita umana, o a risarcire terzi per responsabilità dell’assicurato. La causa del

contratto è il trasferimento del rischio economico dall’assicurato all’assicuratore, che, grazie alla

distribuzione statistica dei premi tra più assicurati esposti allo stesso rischio, può far fronte ai

sinistri e realizzare un profitto. L’alea è elemento essenziale: la sua inesistenza rende nullo il

contratto, la sua cessazione ne provoca lo scioglimento, e la conoscenza inaccurata del rischio da

parte dell’assicuratore può determinare annullamento, risoluzione o rettifica.

Il contratto di assicurazione rappresenta uno strumento di previdenza per l’assicurato e

un’operazione economica per l’impresa assicuratrice, la cui attività è regolamentata e riservata a

specifici soggetti come istituti di diritto pubblico, società per azioni o mutue assicuratrici, soggetti a

vigilanza statale. La disciplina complessiva è riordinata dal Codice delle Assicurazioni Private, con

rinvio al codice civile per i contratti, e il settore è sorvegliato dall’IVASS. Si distingue tra

assicurazioni private, di natura volontaria, e assicurazioni sociali, obbligatorie e pubblicistiche,

destinate alla previdenza del lavoratore; qui ci si concentra sulle prime.

412. La conclusione del contratto.

Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta e si concreta nella polizza, spesso predisposta

come contratto di adesione con condizioni generali evidenziate in modo chiaro. L’assicuratore deve

valutare il rischio per determinare se accettarlo e quale premio richiedere, ma poiché talvolta non

può ottenere tutte le informazioni necessarie, la legge protegge la sua posizione in caso di

dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato. L’annullamento del contratto avviene solo in caso

di dolo o colpa grave, altrimenti l’assicuratore può recedere o ridurre l’indennità

proporzionalmente. Sono previsti termini brevi di decadenza per evitare abusi legati alla conoscenza

tardiva di inesattezze o reticenze.

Nel contratto di assicurazione i principi di tutela dell’assicuratore possono essere derogati solo a

favore dell’assicurato tramite clausole di incontestabilità, che impediscono all’assicuratore di

contestare il contratto dopo un certo periodo salvo dolo dell’assicurato. Fondamentale è la

definizione del periodo di copertura del rischio, che decorre dalle ore ventiquattro del giorno di

stipula fino alla stessa ora dell’ultimo giorno del contratto. La legge consente anche contratti

pluriennali con premio ridotto, prevedendo per l’assicurato la facoltà di recedere dopo cinque anni,

con regole specifiche per alcune tipologie di polizza come l’assicurazione auto.

413. L’assicurazione contro i danni.

L’assicurazione si distingue in ramo danni e ramo vita, e per le assicurazioni contro i danni vale il

principio indennitario, secondo cui l’indennizzo non può eccedere il danno subito, evitando che

l’assicurazione diventi fonte di arricchimento. In caso di pagamento, l’assicuratore esercita le azioni

spettanti all’assicurato contro i terzi responsabili (surrogazione). È necessario che l’assicurato abbia

un interesse al risarcimento, valido per proprietari, usufruttuari o creditori, mentre il contratto è

nullo se tale interesse manca o se mira a trasferire rischi vietati dall’ordine pubblico, come il

pagamento di sanzioni o il riscatto di persona.

414. L’assicurazione della responsabilità civile. Le assicurazioni obbligatorie.

L’assicurazione della responsabilità civile tutela l’assicurato dai danni che deve risarcire a terzi per

fatti imputabili alla sua responsabilità, escludendo i danni dolosi. Una clausola frequente, detta

claims made, stabilisce che la copertura riguarda le richieste di risarcimento pervenute durante la

vigenza del contratto, anche se il fatto dannoso è avvenuto prima, mentre non copre le richieste

presentate successivamente per fatti accaduti durante il contratto, salvo eventuali clausole di

ultrattività. La Corte di cassazione ha riconosciuto la validità di questa deroga all’art. 1917 c.c.,

confermando che non altera la funzione assicurativa. L’indennizzo è limitato a un massimale

determinato in relazione al rischio e al premio, e questa forma di assicurazione è molto diffusa per

cautelarsi contro responsabilità proprie o di terzi, sia aquiliane sia contrattuali.

L’assicurazione della responsabilità civile tutela il patrimonio dell’assicurato da eventuali danni a

terzi, offrendo vantaggi indiretti anche al danneggiato, che altrimenti potrebbe non trovare mezzi

per ottenere il risarcimento. Per questo, la legge impone l’obbligo di assicurazione per attività

potenzialmente rischiose, come nel caso della circolazione di veicoli a motore o natanti, in cui il

veicolo non può circolare senza copertura assicurativa. La normativa consente al danneggiato di

rivolgersi direttamente all’assicuratore e prevede procedure semplificate e rapide di risarcimento,

comprese misure come la proposta di risarcimento entro sessanta giorni e il risarcimento diretto

tramite il proprio assicuratore, garantendo così un’efficace tutela dei diritti delle vittime e un rapido

soddisfacimento delle loro pretese.

È stato istituito un fondo di garanzia per le vittime della strada, che assicura il risarcimento dei

danni causati da veicoli o natanti non identificati o privi di assicurazione. Inoltre, l’assicurazione

obbligatoria per la circolazione ha durata annuale e non può prevedere il tacito rinnovo, agevolando

così la possibilità per l’assicurato di rivolgersi a un altro operatore.

415. L’assicurazione sulla vita.

Le assicurazioni sulla vita comprendono quelle in cui la prestazione dell’assicuratore dipende dalla

durata della vita umana, distinguendosi tra quelle per il caso di morte, per il caso di vita e miste, in

cui il capitale è corrisposto in caso di decesso prima di una certa età o, altrimenti, all’assicurato

stesso. Negli ultimi anni si è rafforzata la funzione finanziaria di tali contratti, collegando le

prestazioni a investimenti o indici di mercato. L’assicurazione può riguardare anche la vita di un

terzo, richiedendo il suo consenso per evitare incentivi illeciti, e spesso prevede che l’indennità sia

corrisposta a un beneficiario designato, con possibilità di designazione o revoca anche tramite

testamento, configurandosi come contratto a favore del terzo.

Il diritto del beneficiario di un’assicurazione a suo favore è un credito autonomo verso

l’assicuratore e non deriva dalla successione del contraente; di conseguenza, né i creditori né gli

eredi del defunto possono rivalersi sulla somma assicurata, potendo agire solo sui premi

eventualmente versati, che rappresentano l’effettiva uscita patrimoniale del contraente e non

trasmettono alcun diritto sul capitale assicurato.

416. La riassicurazione.

La riassicurazione è un contratto con cui l’assicuratore trasferisce a un’altra impresa i rischi assunti,

senza sostituirsi al contraente originario e senza creare rapporti diretti tra il riassicuratore e

l’assicurato, sebbene alcune norme attribuiscano ai primi un privilegio sulle indennità dovute dai

riassicuratori. C) GIUOCO E SCOMMESSA

417. Natura.

Gioco e scommessa sono contratti aleatori caratterizzati dallo scopo di lucro per entrambe le parti, a

differenza dell’assicurazione che ha finalità previdenziale. Se vietati, il contratto è illecito e il

vincitore deve restituire quanto ricevuto; se leciti, il vincitore non può agire, ma il perdente non può

ripetere quanto spontaneamente pagato, salvo eccezioni per competizioni sportive o lotterie

autorizzate. Nei giochi organizzati, l’organizzatore richiede il pagamento anticipato della posta per

tutelarsi, il che conferisce al contratto carattere reale. Le regole valgono anche per giochi autorizzati

da alcuni comuni, che rimuovono solo le sanzioni penali senza alterare la disciplina privatistica.

CAPITOLO XLVIII

I CONTRATTI DIRETTI A COSTITUIRE UNA GARANZIA

418. La fideiussione. Il mandato di credito. Le «lettere di patronage».

La fideiussione è un contratto con cui un terzo, il fideiussore, garantisce personalmente

l’adempimento di un’obbligazione altrui, rispondendo con l’intero proprio patrimonio. La garanzia

è personale e non reale, non attribuisce diritti sui beni del

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolini.sonia72 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.
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