LA CAMBIALE
436. Nozione.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine, distinguibile in tratta, che contiene l’ordine di un
soggetto a un altro di pagare una somma a un terzo, e vaglia cambiario, che consiste nella promessa
di pagamento direttamente al prenditore. Regolata dalla legge del 1933, presenta varianti particolari:
la cambiale ipotecaria, garantita da ipoteca trasferibile con la girata; la cambiale agraria, destinata a
finanziare attività agricole e zootecniche con indicazione dello scopo e delle garanzie; e la cambiale
finanziaria, emessa in serie da società o cooperative con scadenze tra uno e trentasei mesi, recante la
dicitura specifica e trasferibile solo con clausola particolare.
437. Caratteristiche del rapporto cambiario.
La cambiale condivide con gli altri titoli di credito le caratteristiche di letteralità e autonomia,
quest’ultima applicandosi in modo particolare ai rapporti cambiari, dove ciascuna obbligazione è
indipendente dalle altre e rimane valida anche in presenza di firme false o incapaci, che non
compromettono la validità delle obbligazioni degli altri firmatari. A queste si aggiunge la
caratteristica di astrattezza, per cui la cambiale è indipendente dal rapporto fondamentale che ne ha
determinato l’emissione: il titolo può essere emesso per varie ragioni, persino per favore, e il
sottoscrittore non può opporre al terzo giratario eccezioni relative al rapporto sottostante.
438. Requisiti del negozio cambiario.
La cambiale è un titolo scritto, generalmente su moduli filigranati venduti dallo Stato e soggetti a
bollo proporzionale all’importo, che conferisce efficacia esecutiva. Se redatta su carta diversa o con
bollo insufficiente, perde questa efficacia e deve essere regolarizzata per essere fatta valere in
giudizio. La dichiarazione di obbligarsi cambiariamente richiede forma scritta e deve contenere
requisiti essenziali stabiliti dalla legge, senza i quali il documento non è considerato cambiale e può
valere solo come semplice riconoscimento di debito o promessa di pagamento. Tra i requisiti vi
sono la denominazione «cambiale», l’ordine o promessa di pagamento incondizionata, i dati del
trattario, il luogo di pagamento, il nome del primo prenditore, la data e il luogo di emissione e la
sottoscrizione dell’emittente o traente. La scadenza può essere a giorno fisso, a certo tempo data, a
vista o a certo tempo vista, e deve essere indicata nel testo; in assenza di indicazione la cambiale si
considera pagabile a vista. Solo le cambiali a vista o a certo tempo vista possono prevedere
interessi, che devono essere specificati, mentre nelle altre forme la promessa di interessi è nulla.
439. Capacità e rappresentanza nel negozio cambiario.
L’emissione di una cambiale è considerata atto di straordinaria amministrazione, data la rigidità
delle regole che disciplinano il rapporto cambiario, ma storicamente ha rappresentato uno strumento
ampiamente utilizzato nell’attività commerciale. Per gli incapaci valgono le regole generali sugli
atti di straordinaria amministrazione compiuti nel loro interesse, con la possibilità di sottoscrivere
cambiali per il minore emancipato autorizzato all’impresa o da chi ne esercita la tutela, mentre la
rappresentanza è ammessa e la cambiale può essere firmata anche tramite procura. Una deroga
rilevante riguarda chi firma come rappresentante senza averne il potere: in questo caso, a differenza
delle regole civili ordinarie, l’articolo 11 della legge cambiaria attribuisce all’autore della firma la
piena obbligazione cambiaria, fondando la norma sul principio che ogni firma sulla cambiale genera
un’obbligazione a sé stante. 440. La cambiale in bianco.
I requisiti della cambiale devono essere presenti al momento della presentazione per il pagamento,
mentre alla sua emissione è sufficiente la firma dell’emittente. Una cambiale emessa incompleta,
detta «in bianco», può essere integrata secondo gli accordi tra le parti, ma se il completamento
avviene in modo abusivo, l’eccezione non può essere opposta a un terzo portatore salvo dolo o
colpa grave. La facoltà di completamento è soggetta a un termine di tre anni dall’emissione, che non
può tuttavia essere fatto valere nei confronti del portatore di buona fede che riceva la cambiale già
completa. 441. L’accettazione della tratta.
La cambiale-tratta consiste in un ordine impartito dal traente al trattario di pagare una somma a un
terzo beneficiario, o eventualmente allo stesso traente. L’emissione comporta un obbligo cambiario
immediato solo se il beneficiario è un terzo; diversamente, l’obbligo nasce solo con la trasmissione
della cambiale a un terzo. L’indicazione del trattario presuppone normalmente un debito o
un’autorizzazione preventiva, definita «rapporto di provvista». Il trattario non assume obbligazioni
verso il portatore finché non dichiara per iscritto l’adesione all’ordine tramite «accettazione», che
deve essere espressa senza condizioni, sebbene possa riguardare solo parte della somma. In caso di
rifiuto, il portatore può agire contro traente e giranti. L’accettazione può essere effettuata anche da
un soggetto diverso dal trattario, indicato sulla cambiale come «al bisogno».
442. La girata.
La cambiale, essendo un titolo all’ordine, può essere trasferita mediante girata, un ordine scritto sul
retro del documento con cui il prenditore o un successivo giratario impone al debitore di pagare
l’importo dovuto al nuovo beneficiario. La girata è un atto unilaterale che trasferisce la cambiale e
costituisce al contempo una promessa cambiaria, rendendo il girante responsabile dell’accettazione
e del pagamento. Eventuali condizioni poste alla girata sono considerate inesistenti, mentre la girata
parziale è nulla. Il trasferimento tramite girata rappresenta il modo ordinario di circolazione del
titolo, ma il traente o il girante possono vietare ulteriori girate, trasformando la circolazione in
cessione ordinaria e riservandosi la possibilità di opporre eccezioni ai successivi portatori. Gli
effetti di cessione si producono anche se la girata avviene dopo protesto o scadenza del termine per
il protesto.
La girata differisce dalla cessione perché trasferisce al giratario un diritto autonomo e originario,
privo dei vizi del diritto del girante, e attribuisce al giratario la possibilità di esercitare l’azione di
regresso in caso di mancato pagamento. La girata richiede una forma specifica, scritta sulla
cambiale o su un «allungamento», e può essere piena o in bianco; quest’ultima può essere
completata dal giratario, nuovamente girata o circolare come titolo al portatore. La legittimazione
del portatore dipende dal possesso della cambiale e dalla serie regolare delle girate, mentre il
possesso di buona fede attribuisce titolarità anche in caso di acquisto da chi non era proprietario,
salvo dolo o colpa grave.
Esistono forme particolari di girata, tra cui quella per incasso, che conferisce al giratario solo il
potere di rappresentanza del girante, e quella a titolo di pegno, che attribuisce un diritto autonomo
sulla cambiale senza permetterne la libera disposizione, consentendo la girata solo per procura.
Essendo la girata un atto unilaterale non ricettizio, non può essere simulata, sebbene sia possibile
simulare il rapporto sottostante al trasferimento del titolo; tale simulazione è opponibile solo ai
partecipanti all’accordo, non ai terzi. 443. L’avallo.
L’avallo è un’obbligazione cambiaria di garanzia tramite la quale un soggetto, l’avallante,
garantisce un’altra obbligazione cambiaria a favore dell’avallato, simile alla fideiussione ma distinta
per il principio di autonomia tipico delle obbligazioni cambiari. Questa autonomia fa sì che l’avallo
resti valido anche se l’obbligazione principale è nulla per vizi di contenuto, mentre l’accessorietà
riguarda solo i requisiti formali, senza permettere all’avallante di opporre eccezioni personali. In
caso di pagamento, l’avallante si surroga nei diritti del creditore verso l’avallato e gli altri obbligati,
estinguendo il debito garantito.
L’avallo, come tutte le obbligazioni cambiarie, richiede una forma scritta direttamente sulla
cambiale, solitamente con l’indicazione «per avallo» seguita dalla firma dell’avallante, che può
comparire sul fronte o sul retro del titolo. La legge prevede che, in mancanza di specifica
indicazione del beneficiario della garanzia, l’avallo si intende prestato a favore del traente, secondo
il principio della letteralità. 444. Il pagamento.
Le persone obbligate al pagamento della cambiale si dividono tra obbligati principali, costituiti
dall’emittente del vaglia o dall’accettante della tratta, e obbligati in via di regresso, come giranti e
traente in caso di rifiuto del principale. L’avallante assume la posizione dell’obbligato principale se
la garanzia riguarda quest’ultimo, altrimenti quella di regresso. Il pagamento estingue la cambiale
solo se effettuato dall’obbligato principale, mentre gli obbligati di regresso che pagano si surrogano
nei diritti del portatore. Tutti gli obbligati rispondono in solido e il pagamento deve avvenire nel
luogo indicato nel titolo, anche al domicilio di un terzo. Il portatore non può rifiutare pagamenti
parziali, che liberano parzialmente gli obbligati di regresso. Il debitore è tenuto a verificare la
continuità delle girate ma non l’autenticità delle firme, pagando correttamente chi appare come
creditore, salvo dolo o colpa grave. 445. L’azione cambiaria.
Il portatore di una cambiale può utilizzarla come titolo esecutivo, promuovere un giudizio ordinario
di cognizione o richiedere un decreto ingiuntivo. L’azione cambiaria può essere diretta contro gli
obbligati principali o di regresso contro gli obbligati di regresso, esercitabile dopo la scadenza per
mancato pagamento o, prima, per rifiuto d’accettazione, fallimento del trattario e altri casi. L’azione
principale prescrive in tre anni, mentre quella di regresso ha termini più brevi ed è subordinata al
protesto, atto pubblico che certifica il rifiuto di accettazione o pagamento entro termini rigorosi,
salvo clausole contrarie come «senza protesto». L’illegittima levata del protesto può costituire
illecito civile, con responsabilità del soggetto che arreca danno.
La legge prevede che i protesti delle cambiali siano registrati dalle Camere di commercio in un
registro informatico conservato per cinque anni, con possibilità di cancellazione se il debitore paga
entro dodici mesi. Parallelamente a
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