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Diritti e doveri delle parti nel contratto

Art. 2034 c.1 - Ad esempio, chi si è impegnato a consegnare una cosa, è tenuto anche a custodirla fino al momento della consegna (art. 1177). Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.

Sono doveri di rispetto, di protezione, di informazione, di custodia e di collaborazione. Va sottolineato che obblighi di correttezza sono imposti anche al creditore, il quale è tenuto a quel minimo di cooperazione, che è usuale fra persone corrette, per facilitare al debitore l’adempimento o, quantomeno, per evitargli inutili aggravi.

Causa della prestazione e azione - Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché li procuri coattivamente ciò che gli spetta. Il potere di provocare un provvedimento giudiziario a difesa del proprio diritto si chiama...

L'obbligazione manifesta una rilevanza giuridica, perché costituisce la causa che giustifica la prestazione: se l'obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita ugualmente, questa sarebbe ingiustificata e andrebbe restituita.

Dunque l'obbligazione, nella sua pienezza, ha una duplice rilevanza giuridica: è azione al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto.

Vi sono però anche delle obbligazioni imperfette, perché presentano solo il primo di questi due aspetti. Se il perdente al gioco non paga, il vincitore non ha azione; ma se paga spontaneamente, il pagamento è giustificato e non va restituito.

Responsabilità patrimoniale

Mediante l'esercizio dell'azione, il creditore tende ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto per via giudiziaria. Viene allora in primo piano il patrimonio del debitore, assoggettato all'esecuzione.

Il diritto di credito implica l'assoggettamento del patrimonio del debitore, nella consistenza che esso ha al momento dell'esecuzione forzata (responsabilità patrimoniale). Il creditore, se il debitore è inadempiente, può anche adottare misure coercitive sul patrimonio del debitore.

La responsabilità patrimoniale sancisce la giuridicità del vincolo (art. 2740): "Il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri". Ciò significa che il creditore può soddisfarsi anche sui beni conseguiti dal debitore successivamente alla nascita del debito. D'altra parte, però, i beni che nel frattempo sono usciti dal patrimonio del debitore non saranno più raggiungibili.

Ciò che connota l'obbligazione è la responsabilità patrimoniale. Se uno tradisce il coniuge, non è responsabile patrimonialmente: il matrimonio non

è un'obbligazione giuridica. Il creditore, se il debitore è inadempiente, può anche adottare misure coercitive sul patrimonio del debitore. Questo vincolo evidenza la doverosità del comportamento, ciò che contraddistingue le obbligazioni da altri doveri non giuridici (doveri morali, sociali, rapporti di cortesia). Il medesimo impegno (trasporto) può essere assunto su un piano non giuridico (amico che si è impegnato a darmi un passaggio) e su un piano giuridico (quando è previsto un corrispettivo: un autista di un taxi). La differenza è a livello di responsabilità. A trasportare una persona è un tassista che viene pagato, oppure è un datore di lavoro che non fa pagare i lavoratori, oppure è un amico che si è offerto. Nel primo caso si parla di prestazione a titolo oneroso, nel secondo si parla di prestazione a titolo gratuito, nel terzo caso si parla di rapporto di cortesia. Nei rapporti a

Titolo gratuito

Chi esegue la prestazione lo fa per un interesse proprio; nei rapporti di cortesia chi esegue la prestazione non ottiene alcun vantaggio. Di conseguenza, la responsabilità ha sfumature diverse:

  • Se il tassista fa un incidente e provoca lesioni al trasportato, la responsabilità è massima, in quanto è presente un contratto a titolo oneroso.
  • Se fa un incidente il datore di lavoro, la responsabilità c'è comunque ma minore, in quanto il rapporto è a titolo gratuito.
  • Infine, nei rapporti di cortesia non c'è responsabilità contrattuale (ciò non esclude l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale).

Rilevanza giuridica dei doveri morali e sociali

I doveri morali e sociali hanno rilevanza per il diritto: non sono muniti di sanzione giuridica. Se mi offro di andare a ritirare un premio in denaro al posto del mio amico e non mi presento, io non ho l'obbligo di dargli quei soldi.

In quanto 29DVera un rapporto di cortesia. Se poi però mi sento in dovere di darglieli, dato che la colpa è mia, e gliene do la metà, esuccessivamente mi pento e li rivoglio, l'amico non me li deve restituire.

Il dovere morale ha rilevanza giuridica.

Fonti delle obbligazioni

Art. 1173 L'art.

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità 1173dell'ordinamento giuridico. elenca le fonti dell'obbligazione, ossia i modi in cui può sorgere un rapporto obbligatorio. Vengono dunque menzionate specificatamente le fonti di obbligazioni che sono espressione della responsabilità umana: responsabilità per il danno ingiusto cagionato colpevolmente, o provocato mediante l'esercizio di un'attività rischiosa; e responsabilità per gli impegni volontariamente assunti.

Il fatto illecito è disciplinato dall'art. 2043:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (diventa debitore)”.

Dal fatto illecito sorge un rapporto obbligatorio.

30DVATTI E FATTI CHE DETERMINANO LE OBBLIGAZIONI

Ci sono eventi, accadimenti naturali, o comportamenti dell’uomo, che determinano effetti giuridicamente rilevanti, ossia producono un qualche effetto giuridico. Questi sono detti “fatti giuridici”, in senso lato.

I fatti giuridici creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico.

Non c’è un fatto che di per sé è giuridico: la giuridicità di un fatto discende sempre da una valutazione dell’ordinamento (che collega a un determinato fatto determinati effetti).

Tra fatto e diritto è presente un rapporto di causa-effetto (usucapione-proprietà; contratto-diritto di servitù che sorge; fatto illecito-diritto di credito che sorge). In altre parole,

Chiedersi se Tizio sia proprietario di una cosa determinata, significa chiedersi se sia intervenuto un fatto idoneo per l'ordinamento giuridico ad attribuire a Tizio un diritto di proprietà. Un diritto di proprietà può far capo ad un soggetto come effetto di un contratto, ad esempio. Allo stesso modo, se viene meno il fatto giuridico che ha attribuito un diritto soggettivo (proprietà) ad un soggetto, quest'ultimo perde il diritto soggettivo così acquistato: l'annullamento di un contratto di compravendita ha come effetto automatico la perdita, in capo all'acquirente, del diritto di proprietà acquistato e il conseguente ripristino della proprietà stessa in capo all'alienante. Tra i fatti giuridici si hanno:

  • Fatti giuridici in senso stretto: fatti sono gli accadimenti naturali, a cui l'ordinamento ricollega un determinato effetto giuridico. Sono atti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.
prescindere dalla circostanza che siano volontario involontari: essi rilevano unicamente per il loro risultato obiettivo, cioè per l'evento che determinano nel mondo esteriore. Ad esempio, il crollo di un edificio fa sorgere, in capo al proprietario, l'obbligazione di risarcire gli eventuali danneggiati. Il decorso del tempo conduce all'estinzione di un diritto che non è fatto valere dal titolare (art. 2934: "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"). Non ha importanza che il fatto naturale incida sulla persona umana: sono fatti giuridici anche la nascita della persona fisica, alla quale è ricollegato l'acquisto della capacità giuridica, e la morte, che determina il meccanismo della successione. È fatto giuridico anche l'infermità, che consente l'interdizione o l'inabilitazione, o la malattia, che attribuisce al subordinato.Il diritto alla conservazione del posto lavorativo Gli atti giuridici sono i comportamenti dell'uomo che l'ordinamento prende in considerazione per la loro volontarietà. Sono caratterizzati da coscienza e volontà: sono atti compiuti volontariamente e consapevolmente. Questi si distinguono in atti giuridici veri e propri (non negoziali) e atti giuridici negoziali. Gli atti non negoziali non sono strumento dell'autonomia privata, perché i loro effetti sono predeterminati dalla legge (es. trasferimento di residenza; costituzione in mora; comunicazione dei vizi della cosa acquistata; dichiarazioni di scienza). I negozi sono lo strumento attraverso il quale si dà concreta attuazione al principio dell'autonomia privata. Questa è la libertà di regolare, nei limiti consentiti dall'ordinamento, come meglio si vuole i propri interessi. L'ordinamento garantisce il rispetto dell'assetto di interessi che si sonodecisi (es. facoltà di stipulare contratti atipici non previsti dalla legge). Espressamente Il negozio giuridico si definisce allora come una o più dichiarazioni (o manifestazioni) di volontà dirette a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall'ordinamento. In ogni negozio giuridico sono individuabili due volontà: la volontà dell'atto e la volontà degli effetti. a) la volontà dell'atto è la coscienza e volontà che un soggetto ha di porre in essere una determinata dichiarazione, scritta o orale, nella sua pura materialità. Se tale dichiarazione di volontà manca, il negozio giuridico è nullo. b) la volontà degli effetti è la volontà diretta a produrre effetti idonei a regolare determinati interessi del dichiarante. Allorché Tizio redige un testamento, l'effetto al quale è diretta la sua volontà è quello di lasciare le sue

Il negozio giuridico è un atto attraverso il quale una o più persone manifestano la propria volontà di produrre determinati effetti giuridici. Esso può riguardare diversi oggetti e può essere voluto dal testatore.

Le due fasi del negozio giuridico sono la dichiarazione, che rappresenta la volontà dell'atto, e la volontà degli effetti, che indica gli effetti che si intendono produrre con il negozio.

La differenza tra negozio giuridico e contratto è che il negozio giuridico è un atto unilaterale, mentre il contratto è un atto bilaterale che richiede il consenso di entrambe le parti.

Dettagli
A.A. 2023-2024
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martina16022002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Castelli Laura.