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Il matrimonio civile

Il matrimonio è un istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso che da quello dell'ordinamento giuridico dello stato. Per il diritto italiano il termine matrimonio è adoperato tanto per indicare l'atto delle nozze mediante il quale viene fondata la società coniugale, quanto il rapporto che ne deriva per gli sposi. Il rapporto che si costituisce è il rapporto coniugale, che determina l'acquisizione automatica, per la prole, dello status dei figli legittimi. Fine essenziale del matrimonio civile è la costituzione di una comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. Il matrimonio si limita a produrre delle conseguenze giuridiche, e cioè la costituzione di un vincolo tra gli sposi. Questo vincolo ha cessato fin dal 1960 di essere indissolubile, a seguito dell'introduzione del divorzio; esso rimane esclusivo (monogamico). La celebrazione dell'atto può aver luogo con due

forme diverse:

  1. con la celebrazione davanti ad un ufficiale dello stato civile,
  2. con la celebrazione davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le regole del diritto canonico, purché seguita da trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile.

LA PROMESSA DI MATRIMONIO

Il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento.

I fidanzati si promettono reciprocamente di celebrare il matrimonio, ma le parti sono libere fino al momento del matrimonio. Perciò la promessa non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento.

Se la promessa è fatta per iscritto da un maggiorenne o da un minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84 c.c., il promittente, qualora senza giusto motivo rinunci di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze, è tenuto ai danni qualora una delle parti abbia contratto delle spese ai fini del matrimonio.

In ogni caso di rottura del fidanzamento,

inoltre, può essere chiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio. Tali sono i c.d. regali d'uso tra fidanzati, di valore adeguato alle condizioni sociali ed economiche del donante. La restituzione può essere chiesta a prescindere dai motivi della rottura del fidanzamento, e quindi ad essa è tenuto anche il promittente incolpevole. L'azione per il risarcimento dei danni e quella per la restituzione dei doni sono soggette ad un breve termine di decadenza: un anno dal giorno del rifiuto di celebrare le nozze oppure, per la restituzione dei doni, da quello della morte di uno dei promettenti. CAPACITÀ E IMPEDIMENTI Per contrarre matrimonio occorre per un verso che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e per altro verso che non sussistano impedimenti relativi alla coppia. Sotto il primo profilo sono necessari, per ciascuno degli sposi: - la libertà di stato: non può contrarre nuovo matrimonio chi è già coniugato o è legato da un vincolo di parentela o affinità che impedisce il matrimonio; - l'età: l'uomo deve aver compiuto 18 anni e la donna 16 anni; - la capacità di intendere e di volere: non possono contrarre matrimonio chi è affetto da infermità di mente o da altre patologie che ne pregiudicano la capacità di intendere e di volere. Sotto il secondo profilo, gli impedimenti possono essere di diversa natura: - impedimenti di parentela: non possono contrarre matrimonio tra loro i parenti in linea retta (genitori e figli) e i parenti in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli e sorelle, zii e nipoti); - impedimenti di affinità: non possono contrarre matrimonio tra loro il coniuge e i parenti dell'altro coniuge in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale; - impedimenti di adozione: non possono contrarre matrimonio tra loro l'adottante e l'adottato, né l'adottato e i discendenti dell'adottante; - impedimenti di matrimonio precedente: non può contrarre nuovo matrimonio chi è già sposato e non ha ottenuto il divorzio o l'annullamento del matrimonio precedente. È importante verificare la presenza di eventuali impedimenti prima di contrarre matrimonio, altrimenti il matrimonio potrebbe essere dichiarato nullo.

matrimonio chi è legato da vincolo di nozze precedenti;

l'età minima: per entrambi è necessaria la maggiore età;

la capacità di intendere e di volere: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere o di volere;

In particolare per la donna che sia già stata sposata è poi necessaria:

non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 gg. dallo scioglimento o dall'annullamento del precedente matrimonio concordatario, eccetto il caso in cui il matrimonio sia dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.

Dopo la riforma, non costituisce più condizione necessaria per celebrare matrimonio la capacità di intrattenere rapporti sessuali.

Difatti, mentre l'art.123 c.c., ora totalmente modificato, disponeva che l'impotenza costituiva causa di nullità del matrimonio,

Purché anteriore alle nozze, con la riforma l'impotenza non ha più alcun rilievo autonomo, ma può essere adotta quale causa di invalidità del vincolo soltanto quando sia stata ignorata dall'altro coniuge, e perché si accerti che questi non avrebbe prestato il suo consenso se avesse conosciuto l'anomalia del partner.

La mancata consumazione del matrimonio, peraltro, legittima la domanda di divorzio, qualunque ne sia stata la causa, e perciò pure quando sia conseguenza di impotenza di uno dei coniugi.

Sotto secondo profilo (impedimenti), non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
  2. i fratelli e le sorelle germani (figli degli stessi genitori), consanguinei (figli dello stesso padre ma di madre diversa) o uterini (figli della stessa madre ma di padre diverso);
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera):

Il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio sciolto o dichiarato nullo;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati);

6) l'adottante; l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;

10) l'affiliante, l'affiliato e il coniuge dell'affiliante, l'affiliante e il coniuge dell'affiliato.

Non possono inoltre contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato e l'altra sia il coniuge della vittima.

-PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONE

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, salva autorizzazione giudiziale ad ometterla. La pubblicazione consiste nell'affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi,

alla porta del comune ed è fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. Essa serve a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e a mettere così ogni interessato in grado di fare le eventuali opposizioni. La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione: questi, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt.143, 144, 147 c.c.; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio; immediatamente dopo la celebrazione deve essere compilato l'atto di matrimonio, che verrà poi iscritto nel registro di stato civile. È ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra, o quando uno degli sposi risieda.

All'estero e concorrano gravi motivi, da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro coniuge. La procura deve essere rilasciata per atto pubblico; deve indicare il nome dell'altro sposo ed è soggetta ad un breve termine (180 gg.) di efficacia.

INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO

Le cause di invalidità possono essere fatte valere da:

  • chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta),
  • soltanto dai coniugi o dal pubblico ministero (annullabilità relativa),
  • in qualunque tempo (annullabilità insanabile e imprescrittibile),
  • altre sono suscettibili di rapida sanatoria.

Sinteticamente le cause di invalidità del matrimonio civile sono:

  1. vincolo di precedente matrimonio di uno dei coniugi. In particolare, se uno dei coniugi scompare (assenza), le nuove nozze che l'altro coniuge ha eventualmente contratto non possono essere impugnate finché dura l'assenza. Se viene dichiarata la morte presunta delloscomparso,

Il coniuge può liberamente contrarre nuovo matrimonio, ma qualora la persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta torni o ne sia accertata la sopravvivenza, le seconde nozze del coniuge sono considerate nulle e l'invalidità è assoluta e imprescrittibile;

sussistenza dell'impedimentum criminis: anche in questo caso l'invalidità è assoluta e insanabile;

interdizione giudiziale di uno dei coniugi: il matrimonio può essere impugnato dal tutore dell'interdetto, dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia un interesse legittimo;

incapacità naturale di uno dei coniugi;

difetto di età: l'azione di annullamento proposta da un genitore o dal pubblico ministero deve essere respinta qualora il minore raggiunga la maggiore età o vi sia stato concepimento o procreazione e vi sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale;

vincolo di parentela, affinità,

adozione o affiliazione; il vizio è insanabile;7) c.d. vizi del consenso: il matrimonio può essere impugnato per difetti relativi alla volontà dei nubendi, i casi sono:

  1. violenza, ossia quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce. L'azione non può più essere proposta (e, ove proposta, va respinta) se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che sia cessata la violenza;
  2. timore di eccezionale gravità, derivato da cause esterne allo sposo (es. il caso di chi teme che la fidanzata, in caso di rifiuto alle nozze, attenti alla propria vita). Questa causa di invalidità è anch'essa sanabile quando la coabitazione sia continuata per un anno dopo la cessazione delle cause che hanno determinato il timore;
  3. errore sull'identità dell'altro coniuge. Si può chiedere l'annullamento del matrimonio anche per un errore su qualità personali dell'altro coniuge. Anche

L'impugnativa per errore non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la scoperta dell'errore.

La simulazione: il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando questi abbiano contratto le nozze con l'accordo di non adempirne gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano. In pendenza del giudizio di annullamento può essere disposta la separazione dei coniugi.

IL MATRIMONIO PUTATIVO

Se i coniugi sono in buona fede (ossia ignoravano, al momento della celebrazione, il vizio che inficiava le loro nozze), il matrimonio si considera valido fino alla pronunzia della sentenza di annullamento, la quale, dunque, opera ex nunc (quasi fosse una causa di scioglimento del vincolo), anziché ex tunc (perciò si parla di matrimonio putativo, ossia credere: matrimonio, cioè, che i coniugi credevano valido).

Se in buona fede è uno solo dei coniugi, gli effetti del matrimonio

ta la qualifica di illegittimi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.m2 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Rende Francesco.