Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
VIZI DELLA VOLONTÀ
Alla base dell'accordo ci deve essere la volontà, ma ciò non accade sempre. Accanto alle situazioni di incapacità (che determinano l'annullabilità) ci sono i vizi della volontà che sono 3 e possono generare l'annullabilità:
- ERRORE: (art 1427) è la conseguenza di una falsa rappresentazione della realtà, che porta il soggetto a formare in modo anomalo la propria volontà e di conseguenza a fare una dichiarazione contrattuale segnata dall'errore. Altre volte l'errore può cadere sulla qualità o sull'identità delle persone. L'errore deve presentare alcune precise caratteristiche per rientrare nei vizi della volontà ed essere causa di annullamento del contratto (art 1428,1429), infatti deve essere:
- Essenziale: cioè quando:
- cade sulla natura o sull'oggetto del contratto
- cade sulla qualità o identità delle persone
dell'oggetto❖ cade sulla qualità o identità del contraente❖ è un errore di diritto: cioè se è stata l'unica o principale ragione distipula del contratto la non conoscenza della legge
Determinante: cioè di peso nel processo decisionale.
Riconoscibile dall'altro contraente: cioè io potrò chiedere l'annullamentodel contratto al giudice solo se riesco a provare che l'altro contraente si eraaccorto o doveva accorgersi dell'errore nel quale stavo cadendo, e non miabbia avvertito.
Queste 3 caratteristiche devono coesistere per l'annullamento.
DOLO: si intende un insieme di raggiri e di artifizi tali da convincere una persona astipulare un contratto che in caso diverso non avrebbe mai stipulato o avrebbestipulato a condizioni differenti. Bisogna distinguere:
Dolus malus: artifizi e raggiri perpetrati in danno a una persona al fine difargli stipulare un contratto
Dolus bonus:
pubblicità con lo scopo di non far concludere altri contratti rispetto a quello proposto. Non viene considerato in grado di viziare la volontà dei soggetti o comunque non è volto a causare un danno significativo.
Se il dolo viene fatto da una terza persona, l'annullabilità è possibile solo se l'altro contraente, cioè quello a cui il terzo che pone in essere i raggiri fa riferimento, ne sia a conoscenza e non sia intervenuto.
VIOLENZA PSICHICA O MORALE: (la violenza fisica non è considerata come un vizio della volontà ma come annientamento della volontà quindi è talmente più grave che è causa di nullità del contratto.) La violenza morale o psichica (art 1435) è una minaccia il cui contenuto deve essere di un male grave e ingiusto (senza una giustificazione plausibile) nei confronti della persona o dei suoi beni. Se la minaccia proviene da una terza persona: l'annullamento
può essere richiesto sempre (anche se non ne era a conoscenza l'altro contraente). La violenza è considerata più esecrabile del dolo e dell'errore.Prendiamo ora in considerazione i casi in cui la divergenza tra volontà e dichiarazione è una divergenza che le parti pongono in essere di proposito. L'istituto più importante in questa categoria è quello dell'accordo simulatorio. Ci sono anche due altre ipotesi di volontà dichiarazione diversa dal volere: - Dichiarazioni ioci causa: quelle rese per gioco. In questo caso si rendono delle dichiarazioni a cui non corrisponde in alcun modo l'interno volere del soggetto che dichiara, c'è una voluta discrasia tra dichiarazioni e volontà, ma la giustificazione è data dal contesto del gioco. - Dichiarazioni docendi causa: quelle che si fanno nel mentre che si insegna qualcosa. Viene spontaneo creare un esempio nel quale magari mi pongo io come protagonista.ma anche in questo caso le dichiarazioni che vengono rese non hanno mai un riscontro di volontà interiore. Le dichiarazioni che vengono rese in queste circostanze non hanno una valenza e un'efficacia giuridicamente rilevante. Un altro caso è invece quello in cui l'intenzione di rendere una dichiarazione che non aderisce all'intima volontà dei soggetti è frutto di un accordo tra i contraenti. È il caso della simulazione: mettiamo che l'imprenditore tizio è in crisi di liquidità e ha dei debiti, ma possiede un patrimonio personale (villa). Ha paura che non riuscendo a risanare i debiti gli venga portata via la villa. Per evitare che i suoi creditori portino via il suo patrimonio, si mette d'accordo con l'amico Caio e stipula un contratto di vendita della propria villa, ma questo contratto è in realtà una finzione, è un contratto simulato. Questo contratto apparirà ai terzi come unACCORDO SIMULATORIO
contratto vero e proprio, ma i contraenti sono d’accordo che gli effetti di questo contratto non si producano. In questo modo tizio inganna i creditori. Questa ipotesi è un tipico caso di simulazione assoluta: due o più soggetti fingono di stipulare un contratto, ma in realtà è tutta una finzione, non ne stipulano alcuno.
Immaginiamo un altro caso: la signora sempronia ha due figli e desidera che i gioielli di famiglia arrivino come eredità solo alla figlia femmina, però sa che non può fare troppe ingiustizie tra i due figli perchè per legge si possono creare dei problemi, e quindi si mette d’accordo con la figlia e finge di vendere i gioielli a lei, mentre in realtà la volontà è di donarli, non venderli. In questo caso le parti fingono una contratto di compravendita, ma vogliono che gli effetti siano di un altro contratto ovvero la donazione. Si tratta di un’ipotesi di simulazione relativa: vi
È un contratto simulato che non produce effetti e che nasconde un contratto chiamato contratto dissimulato, di cui le parti vogliono che si producano gli effetti. In entrambi i casi c'è una volontà di fingere, quindi la divergenza tra dichiarazione e volontà è frutto di un accordo che si chiama accordo simulatorio. Non è altro che una frode fatta a danno dei terzi, quindi il legislatore ne è contrario e cerca di rendere difficile la vita a coloro che la compiono, ma in che modo?
- Nel caso della simulazione assoluta: stabilendo che il contratto simulato non può produrre alcun effetto e non deve essere tutelato.
- Nel caso della simulazione relativa: soltanto il contratto dissimulato può essere tutelato e può essere consentito che produca i suoi effetti, ma a condizione che tutti gli elementi di forma e di sostanza necessari affinché il contratto dissimulato possa essere ritenuto valido e efficace siano contenuti.
di compravendita reale? In questo caso, il contratto simulato potrebbe essere considerato come un contratto valido e vincolante, a meno che non vi siano prove che dimostrino la simulazione. Tuttavia, se il contratto simulato viene utilizzato come strumento per eludere la legge o per trarre vantaggi ingiusti, potrebbe essere considerato nullo e non vincolante. È importante sottolineare che la simulazione di un contratto è una pratica illegale e può comportare conseguenze legali per le parti coinvolte. Pertanto, è sempre consigliabile agire in buona fede e rispettare le norme legali quando si stipula un contratto.vero ed efficace? Tizio dovrà dimostrare la natura simulata di quel contratto ma attraverso quali mezzi? Tra le parti è possibile provare in giudizio la natura simulatoria del contratto, ma il legislatore mette questi contraenti in difficoltà e li obbliga a dimostrare la natura simulatoria solo attraverso l'esibizione o la produzione in giudizio di un documento scritto chiamato controdichiarazione, cioè un documento che le parti per loro reciproca tutela dovrebbero sempre ricordarsi di sottoscrivere non appena realizzato un accordo simulatorio, nel quale le parti dichiarano la loro reale volontà. Se le parti non hanno dato vita a questa controdichiarazione scritta, nel caso dovesse sorgere una controversia in merito alla natura o al contenuto del contratto simulato, non potranno utilizzare alcun altro mezzo di prova sempre con l'eccezione della possibilità di deferire il giuramento decisorio o della confessione da parte dell'altro.Dover dimostrare in giudizio la natura simulatoria dell'accordo è un terzo, questo terzo in giudizio potrà provare la simulazione fra altri intervenuta con qualsiasi mezzo di prova. Le parti invece potevano solo con la controdichiarazione.
Cosa succede nei confronti dei terzi?
Il legislatore tutela i terzi. Non tutti i terzi sono interessati dalla simulazione intervenuta fra Tizio e Caio, ma soltanto quei terzi i cui diritti possono essere lesi proprio in virtù dell'accordo simulato (quindi nell'esempio della madre e dei gioielli, il terzo leso sarebbe l'altro figlio).
I terzi che vengono lesi dall'accordo simulatorio sono i terzi creditori, ma non tutti sono nella stessa posizione: nel caso in cui Tizio simulò la vendita della propria villa a Caio, i creditori che vengono pregiudicati sono i creditori di Tizio. Il creditore del simulato alienante, cioè di colui il quale finge di vendere, si ritrova certamente pregiudicato.
perché il patrimonio del suo debitore è diminuito. Invece i creditori del simulato acquirente gongolano perché vedono apparire nel patrimonio del loro debitore un nuovo bene e non vedono uscire niente. Quindi fra i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente possono sorgere dei conflitti perché gli interessi dei due gruppi sono contrapposti. I creditori del simulato alienante hanno interesse a svelare la simulazione, mentre quelli del simulato acquirente vogliono lasciare le cose come stanno. A termini di legge devono essere risolti gli eventuali conflitti tra questi 2 gruppi di creditori (art 1416). Il primo comma di questo articolo considera l'ipotesi in cui uno o più creditori del simulato acquirente, non appena vedono entrare il bene nel patrimonio del proprio debitore ed essendo in buona fede, compiono degli atti di esecuzione su quel bene. Se accade ciò, purché il creditore sia in buona fede, le parti non
possono bloccare l'esecuzione. Normalmente invece vengono sempre preferiti i creditori del simulato alienante a condizione.