Diritto privato
Cosa si intende per diritto privato? È la branca del diritto che disciplina i rapporti tra i cittadini, sulla base di presupposti e limiti che rendono possibile la vita in società. È importante sottolineare che in tutti i rapporti giuridici privati i cittadini si trovano sempre posti sullo stesso piano, e quindi in condizione di parità. Ciò vale anche per la Pubblica Amministrazione quando essa agisce “iure privatorum”, ovvero in veste di soggetto privato.
Il diritto privato comprende
- Diritto civile, ove troviamo tutte le norme che riguardano l'esistenza del soggetto, la sua capacità, la regolamentazione generale dei vari aspetti della partecipazione del soggetto al godimento e all'utilizzazione delle risorse economiche. In particolare qui troviamo la disciplina dei diritti reali e delle obbligazioni. Appartengono poi sempre all'ambito del diritto civile tutte quelle norme che accordano a ciascuno di noi tutela contro concrete o possibili offese che possano colpire la nostra sfera giuridico-patrimoniale.
- Diritto commerciale, che comprende tutta la normativa atta a disciplinare i rapporti commerciali.
- Diritto del lavoro e diritto della navigazione.
Norma giuridica
Cos'è una norma giuridica? Tradizionalmente la si definisce come “un comando generale ed astratto”, rivolto a tutti i soggetti appartenenti a un gruppo sociale, attraverso il quale si tende ad imporre a tutti i consociati di tenere un determinato comportamento, sotto pena – in caso di violazione – di una sanzione.
Caratteristiche di ogni norma sono
- La generalità, giacché è egualmente suscettibile di essere applicata ad un numero indeterminato di destinatari.
- L'astrattezza, giacché essa è suscettibile di essere applicata ad un numero indefinito di casi.
Le norme giuridiche non hanno peraltro tutte la medesima efficacia obbligatoria. Sotto questo profilo distinguiamo:
- Norme cogenti, dette anche imperative o assolute: l'ordinamento ne impone l'applicazione, a nulla valendo la volontà dei singoli. Sono sicuramente cogenti tutte le norme penali.
- Norme relative, dette anche derogabili: l'applicazione di queste norme può essere evitata dai soggetti interessati. Si dividono in:
- Norme dispositive, che regolano un rapporto, lasciando libere le parti di disciplinarlo diversamente.
- Norme suppletive, che servono a disciplinare un rapporto ove manchi una volontà regolativa delle parti.
Dal punto di vista della struttura, la maggior parte delle norme presenta due elementi:
- Il precetto, ovvero il comando impartito al consociato affinché tenga il previsto comportamento.
- La sanzione, ovvero la minaccia di un castigo che toccherà al consociato che non avrà rispettato il precetto.
Esistono peraltro anche norme cosiddette imperfette, che non contengono in concreto alcuna sanzione (si pensi ad esempio alle norme costituzionali).
Fonti del diritto
Cosa s'intende per fonti del diritto? Le Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile del 1942, chiamate anche disposizioni preliminari, ne trattano negli articoli dal n.1 al n. 9. Si definiscono fonti del diritto tutti quegli atti e/o fatti produttivi di diritto, come tali riconosciuti dall'ordinamento.
Dobbiamo peraltro ricordare che il nostro Codice Civile nasce in epoca fascista e si tratta quindi di legge anteriore alla promulgazione della Carta Costituzionale, avvenuta – come noto – il 27 dicembre 1947 con entrata in vigore il 1 gennaio 1948. È per tale motivo che l'art.1 delle disposizioni preliminari, nella sua formulazione testuale, va da un canto integrato con la menzione delle nuove e fondamentali fonti successivamente intervenute, e dall'altro sfrondato di fonti ivi menzionate ma non più attuali.
Sotto quest'ultimo profilo certamente va rilevata l'intervenuta abrogazione parziale della norma di cui all'art.1 disp. prel. n.3, nella parte in cui annoverava tra le fonti del diritto le “norme corporative”, a seguito della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, avvenuta nel novembre 1944.
Per contro, attualmente possiamo stilare una nuova gerarchia delle fonti, più ampia di quella prevista nella norma citata, che così si può riassumere:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi dello Stato
- Atti di governo aventi forza di legge (decreti legge e decreti delegati)
- Statuti regionali
- Statuti degli Enti minori
- Regolamenti
- Gli Usi
Accanto a queste, che chiamiamo altresì fonti scritte, troviamo pure le cosiddette fonti non scritte, o fonti-fatto, la più importante delle quali, per il nostro ordinamento, è la consuetudine. La consuetudine non è il frutto dell'attività di un organo istituzionalmente dotato di potestà normativa, bensì una regola che si forma a seguito del costante ripetersi di un certo comportamento all'interno di una determinata collettività.
Concetto di legge e norma
Che differenza c'è tra il concetto di legge e il concetto di norma? Per semplificare, possiamo dire che è la stessa differenza che corre tra il contenitore e il contenuto. In linea di principio nulla vieta che vi possano essere leggi formate da una sola norma; di fatto, però, ciò non avviene mai. Di regola dunque ogni legge è composta da più norme, attraverso i cui precetti il legislatore intende disciplinare in tutto o in parte determinate situazioni di interesse sociale. Anche il Codice Civile è un unico testo di legge, formato da numerosissime norme.
Si tratta senz'altro di una delle leggi ordinarie di maggiore importanza per l'ambito del diritto privato. Approvato con Regio decreto n. 262 del 16 maggio 1942 (pertanto in pieno periodo fascista), entrò in vigore il successivo 21 aprile. Ancora oggi il Codice si presenta così strutturato:
- Disposizioni sulla legge in generale: dette anche “preleggi”, sono disposizioni che trattano delle fonti del diritto, dell'efficacia soggettiva, spaziale e temporale delle norme.
- Libro primo: dedicato alle persone e alla famiglia.
- Libro secondo: dedicato alle successioni e alle donazioni.
- Libro terzo: dedicato alla proprietà, al possesso e agli altri diritti reali.
- Libro quarto: dedicato alle obbligazioni.
- Libro quinto: dedicato al lavoro e alle società.
- Libro sesto: dedicato alla tutela dei diritti.
È importante peraltro osservare che, senza nulla togliere alla centralità e importanza del Codice Civile, nel corso dei successivi decenni la disciplina di fondamentali istituti del diritto civile (si pensi alla famiglia e al diritto del lavoro) è stata rinnovata e fortemente modificata da leggi speciali, ciascuna delle quali fa corpo a parte rispetto al Codice. Così come, posto che il Codice Civile è antecedente all'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale (vigente dal 1 gennaio 1948), notevole è stato nel tempo lo sforzo che il legislatore ha compiuto per armonizzare e adeguare il sistema del Codice con i ben diversi principi ispiratori di cui la Costituzione è permeata.
Efficacia temporale della legge
Cosa significa "Efficacia temporale della legge"? L'art. 73 della Costituzione dispone che le leggi vengano promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla loro approvazione da parte dei due rami del Parlamento. La legge così promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore, di regola, trascorsi quindici giorni dalla suddetta pubblicazione (a meno che la legge stessa non preveda espressamente un periodo diverso).
Tale lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione e l'entrata effettiva in vigore della legge è chiamato “vacatio legis”, e ha lo scopo di consentire a tutti gli interessati di potersi rendere edotti delle nuove disposizioni normative alle quali dovranno adeguarsi. È noto infatti che la cosiddetta “ignoranza della legge” non vale quale giustificazione o esimente per il soggetto che abbia tenuto una condotta contraria alle norme in vigore.
Di regola poi ogni legge può disporre solo per l'avvenire (art. 25 c.IIo Cost. e art.11 disp. prel.). Si tratta del cosiddetto principio dell'irretroattività della legge, posto a tutela del cittadino che non può mai essere sanzionato per atti o fatti che al momento della loro commissione non erano vietati dalla legge, ma lo siano divenuti solo successivamente. Sia chiaro che il principio dell'irretroattività di cui si è detto può essere derogato, solo a condizione che il legislatore lo dichiari espressamente e solo se le norme cui si vuole concedere una valenza retroattiva apportino ai soggetti dei vantaggi (si pensi, a titolo di esempio, alle cosiddette leggi di depenalizzazione di taluni reati, ovvero a talune norme contenute nei contratti collettivi di lavoro che introducano condizioni migliori a vantaggio dei lavoratori).
È poi anche possibile che la retroattività riguardi solo alcune norme e non l'intera legge. A norma dell'art.15 Disp. Prel. ciascuna legge, nella sua totalità o anche solo in parte, è suscettibile di abrogazione, ovvero può perdere la propria efficacia sia precettiva che sanzionatoria. L'abrogazione può essere espressa, quando è lo stesso legislatore, in un suo nuovo intervento, a dichiarare esplicitamente che a far tempo da certa data una legge, ovvero una o più determinate norme, non deve più intendersi in vigore. Si parla invece di abrogazione tacita quando le norme inserite in un nuovo testo di legge appaiano oggettivamente incompatibili con quelle contenute nella legge precedente, oppure quando la nuova legge regola per intero la materia già disciplinata dalla legge anteriore.
Interpretazione della legge
L'interpretazione della legge in generale. Quando si parla di interpretazione della legge, e quindi delle norme che la compongono, ci si riferisce a quell'attività atta a ricercare il più vero e profondo significato da attribuire ad un atto normativo. L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, nel suo primo comma, recita: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.” Dalla lettura di tale norma appare dunque chiaro che due sono i criteri di interpretazione dettati dallo stesso legislatore: letterale e logico.
In realtà tali due criteri non vanno considerati separatamente, giacché entrambi armoniosamente concorrono al risultato interpretativo finale. In particolare si deve ricordare che:
- Quando si parla di interpretazione letterale ci si riferisce a quell'attività finalizzata a considerare e valutare il significato proprio delle parole usate dal legislatore, le quali peraltro non vanno prese isolatamente, bensì esaminate nella loro connessione.
- Con l'espressione “interpretazione logica” s'intende invece riferirsi all'attività finalizzata a enucleare il vero contenuto della norma. Si vuole quindi scoprire il reale intendimento che il legislatore intendeva perseguire emanando una determinata disposizione.
Va chiarito che, naturalmente, l'espressione “reale intendimento del legislatore” sta a significare la necessità di estrapolare l'intento obiettivo del testo normativo, individuando l'interesse o gli interessi generali che la norma intende tutelare. Tre sono i criteri che contestualmente vanno applicati al fine di giungere a una corretta interpretazione logica del testo normativo:
- Criterio teleologico: la norma va letta con particolare attenzione alle finalità che il legislatore si è posto, e quindi agli interessi ritenuti degni di tutela e protezione.
- Criterio sistematico: sta a indicare la necessità di non considerare mai la singola norma come fine a se stessa, bensì come parte integrante di un sistema, l'ordinamento giuridico, alla luce dei principi generali del quale va sempre letta, considerata, interpretata e applicata.
- Criterio storico: con ciò s'intende che ogni norma va sempre contestualizzata, tenendo conto delle caratteristiche e delle contingenze del momento storico e sociale in cui ha visto la luce.
Dal punto di vista dei soggetti che compiono attività di interpretazione della legge distinguiamo:
- Interpretazione giudiziale: si tratta dell'attività di interpretazione dei giudici nell'esercizio della loro funzione ed essa vincola solo le parti di un giudizio. Nel nostro sistema, infatti, non vale il principio del precedente giurisprudenziale vincolante, come invece accade nei paesi anglosassoni di common law; tuttavia non può disconoscersi che spesso orientamenti giurisprudenziali costanti nel tempo condizionino anche da noi le pronunzie dei giudici che si trovino successivamente a dover dirimere controversie simili.
- Interpretazione dottrinale: si tratta di quella fornita dagli studiosi del diritto. Essa non ha alcuna forza vincolante.
- Interpretazione autentica: può accadere che dinnanzi a talune norme i giudici trovino particolare difficoltà ad individuarne il corretto significato. Ciò può condurre a interpretazioni difformi della medesima disposizione, circostanza senz'altro poco gradita in quanto inevitabilmente generatrice di confusione e incertezza. In tali circostanze lo stesso legislatore può intervenire emanando norme (ovviamente con efficacia retroattiva) il cui scopo è quello di chiarire l'esatto significato di norme preesistenti.
L'analogia
L'art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, al suo secondo comma, così recita: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”. La norma appena riportata soccorre l'interprete dinnanzi alle ipotesi di “lacuna normativa”, ovvero in tutti quei casi in cui il giudice si trovi a dover dirimere una controversia che abbia ad oggetto una fattispecie concreta non prevista, e quindi non disciplinata, dall'ordinamento giuridico. In tal modo, grazie soprattutto al lavoro interpretativo dei nostri Tribunali e delle nostre Corti, non solo è possibile soddisfare al meglio la richiesta di giustizia dei cittadini ma, sovente, si fornisce un utile suggerimento allo stesso legislatore per un intervento teso a colmare il “vuoto normativo”.
Più in particolare, dobbiamo ricordare che esiste:
- Analogia legis: il giudice risolve un caso concreto non previsto e disciplinato dalla legge ricorrendo alla disciplina prevista per casi simili. Occorre che sussistano tutti i seguenti requisiti:
- Non deve esistere alcuna norma che disciplini espressamente la fattispecie concreta all'esame del giudice.
- La fattispecie astratta prevista dalla legge e quella concreta priva di disciplina devono presentare similitudini. Per convincersi dell'effettiva esistenza di tali similitudini, che sole giustificano il ricorso all'analogia, il giudice deve porre a confronto entrambe le fattispecie e verificare che queste presentino la “eadem ratio”. In sostanza, l'interprete deve valutare che nella fattispecie concreta e non prevista siano presenti gli stessi elementi che hanno giustificato l'emanazione della disciplina legislativa per la fattispecie astratta. Compiuta tale disamina con esito positivo, il giudice potrà risolvere il caso concreto applicando ad esso, in tutto o in parte, norme presenti nell'ordinamento e dettate dal legislatore per una o più fattispecie astratte.
- Analogia juris: vi si ricorre quando all'interprete, che già avrà cercato di disciplinare il caso concreto ricorrendo ai meccanismi dell'analogia legis, rimangono ancora dubbi circa la validità della soluzione raggiunta. In tal caso lo soccorrono i cosiddetti “principi generali dell'ordinamento”, rinvenibili nella nostra Carta Costituzionale (si veda Cost. artt. 2-3-4-29-35-36-41-42-45).
È di fondamentale importanza ricordare che non tutte le norme del nostro ordinamento sono suscettibili di essere applicate in via analogica per disciplinare fattispecie concrete non previste. In particolare l'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale sancisce l'espresso divieto di ricorso all'analogia per le norme penali e le norme eccezionali. Da ultimo, una breve notazione merita la differenza tra il concetto di interpretazione analogica, così come appena chiarito, e quello di “interpretazione estensiva”. Quest'ultima la ritroviamo ogni qualvolta l'interprete, andando oltre ai limiti della mera formulazione letterale di una norma, ne estende l'ambito di applicazione in modo da potervi far rientrare un numero maggiore di fattispecie concrete.
Premettendo che il diritto privato si occupa in larga parte di “rapporti giuridici” (es. rapporto tra coniugi, rapporto tra debitore e creditore, rapporto tra proprietario e collettività etc.), definiamo dunque il rapporto giuridico come “relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto”. Rinviando ad altro momento una più puntuale disamina di detto rapporto e delle sue principali vicende, occupiamoci ora dei soggetti e della loro disciplina.
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