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Capitolo 18: Le promesse unilaterali

XVIII. 1. Le promesse unilaterali - cenni introduttivi

Il codice civile disciplina negli artt. 197-1991 le "promesse unilaterali", ovvero quei negozi giuridici che consistono in un'unica dichiarazione proveniente da una parte, con la quale questa si impegna ad effettuare una determinata prestazione a favore di un'altra parte.

A differenza di quanto abbiamo visto essere necessario per la nascita di un contratto (fusione delle volontà dei contraenti secondo lo schema proposta/accettazione), qui invece la parte destinataria della prestazione promessa non deve accettare; il negozio sorge dunque solo in forza della dichiarazione unilaterale.

Ulteriore fondamentale differenza rispetto alla categoria negoziale dei contratti sta nel fatto che, mentre per questi il legislatore ha previsto la possibilità che l'autonomia privata dia origine a fattispecie nuove e atipiche, al contrario le promesse unilaterali rappresentano una

categoriaa "numero chiuso", sicché non sarà possibile per i privati dar vita a promesse obbligatorie diverse ed ultronee rispetto a quelle previste ed disciplinate dalla legge (art. 1987 cod. civ.).

Le promesse unilaterali sono caratterizzate dall"obbligatorietà", ovvero fanno sorgere in capo al promittente l'obbligo di adempiere la prestazione promessa, indipendentemente dall'intervento o meno di una accettazione da parte del destinatario; sono "irrevocabili" e sono svincolate dal sinallagma, non acquistando mai il valore di corrispettivo.

XVIII.2. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito

Definiamo la "promessa di pagamento" come la dichiarazione unilaterale con la quale una parte si impegna ad effettuare una certa prestazione a favore di altro soggetto determinato (es: "pagherò 100 a Caio il giorno di Natale 2015).

Abbiamo invece "ricognizione di debito quando vi è una

dichiarazioneunilaterale con la quale un soggetto riconosce di essere debitore di unacerta prestazione verso altro soggetto determinato.Qui possiamo avere dichiarazioni esplicite (es: riconosco di esseredebitore nei confronti di Tizio per la somma di 100), ovvero implicite, cioèdesumibili da dichiarazioni aventi scopo differente (es: contesto la fatturadi 100 ricevuta da Caio, sottolineando che il mio debito ammonta a 50).Sia la promessa che la ricognizione presentano caratteri comuni:entrambe sono dichiarazioni unilaterali e recettizie (in quanto devonoessere rivolte ad un soggetto ben determinato); hanno effetto obbligatorioper il dichiarante e, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., hanno un importanteeffetto sul piano della prova: infatti colui che riceve la promessa dipagamento ovvero la ricognizione del debito viene sollevato dall'onere di "... provare il rapporto fondamentale" (ovvero il rapporto giuridicosottostante, ad esempio un contratto dicompravendita) che ha originato la dichiarazione unilaterale. Tale rapporto viene presunto e sarà colui che ha fatto la promessa o la ricognizione a dover provare l'inesistenza o l'invalidità del medesimo (presunzione semplice), qualora intenda liberarsi dall'obbligazione. XVIII.3. La promessa al pubblico Viene definita dall'art. 1989 cod. civ. come la promessa fatta da un soggetto che "rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione" (es.: "prometto un bonus di Euro 1000 a tutte le donne del mio paese che partoriranno una coppia di gemelli"; oppure "offro ricompensa di Euro 500 a chi ritroverà il mio gattino Pigio"). Nel momento in cui tale promessa viene portata a conoscenza del pubblico, essa diviene "vincolante" per il promittente; quest'ultimo potrà apporre un termine di validità della promessa. Seviceversa omette disegnalare la data di scadenza, la promessa perderà la efficacia vincolante qualora, entro un anno dalla dichiarazione, non si sarà verificato l'evento oil compimento dell'azione indicato in promessa (art. 1989, comma 2 cod.civ.). Il promittente avrà poi la facoltà di revocare la promessa, prima dellascadenza del termine, solo se tale revoca sia supportata da "giustacausa", ovvero se non si sia ancora verificata la situazione, o compiutal'azione, di cui alla promessa medesima. In ogni caso la revoca dovrà essere resa nota con le stesse modalità e forme utilizzate per "pubblicizzare" la promessa (art. 1990 cod. civ.). XVIII.4. I titoli di credito – cenni Il titolo V del libro IV del Codice civile si occupa della disciplina dei "titoli di credito" Si tratta di "promesse unilaterali, incorporate in un documento, con le quali un soggetto si impegna ad effettuare una prestazione in

A favore di chirisulterà possessore del documento medesimo", purché quest'ultimo risulti "legittimato nelle forme prescritte dalla legge" (art. 1992 cod. civ.).

Nel novero dei titoli di credito spiccano la cambiale e l'assegno.

Trattandosi di prestazioni che, come detto, risultano incorporate in un documento ("cartula") la loro circolazione avviene secondo le regole previste per i beni mobili; il semplice trasferimento del possesso del documento, purché avvenga nel rispetto delle norme di legge, comporta automaticamente il trasferimento del diritto di credito.

Ciò consente una circolazione senz'altro più veloce dei diritti di credito, senza la necessità di adempiere le formalità normalmente richieste per la cessione del credito.

Inoltre, a norma dell'art. 1993 cod. civ., il debitore può in questo caso opporre al creditore (alias: il possessore del titolo) per lo più solo eccezioni fondate sul titolo.

il trasferimento del titolo avviene attraverso una procedura più complessa. Infatti, il possessore del titolo dovrà notificare il trasferimento al debitore e registrare il cambio di proprietà presso l'emittente del titolo. Per quanto riguarda la circolazione del credito, i titoli di credito sono strumenti finanziari che consentono il trasferimento di un diritto di credito da un soggetto all'altro. Questo trasferimento avviene in modo più rapido e sicuro rispetto ad altre forme di trasferimento del credito, come ad esempio l'assegno o il bonifico bancario. L'utilizzo dei titoli di credito presenta numerosi vantaggi, tra cui la facilità di trasferimento del diritto di credito, la certezza del diritto del possessore del titolo e la possibilità di negoziare il titolo sul mercato finanziario. In conclusione, i titoli di credito sono strumenti finanziari che facilitano la circolazione del credito e rendono più sicuro il trasferimento del diritto di credito da un soggetto all'altro.ma che è imposto dalla legge stessa. La legge, infatti, può stabilire dei doveri e delle responsabilità per i cittadini, che devono essere rispettati indipendentemente dalla volontà delle persone coinvolte. La legge può creare obbligazioni di diverso tipo, come ad esempio il pagamento di una tassa o di una multa, l'obbligo di rispettare determinate norme di comportamento o di adempiere a determinati doveri. È importante sottolineare che l'obbligazione derivante dalla legge è vincolante per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro volontà o consenso. Ciò significa che non è possibile evitare o eludere tali obblighi, ma è necessario adempiervi. Inoltre, la legge può anche prevedere delle sanzioni per coloro che non rispettano gli obblighi imposti. Queste sanzioni possono essere di diverso tipo, come ad esempio una multa, una pena detentiva o altre misure coercitive. In conclusione, la legge rappresenta una fonte di obbligazioni che vincola i cittadini a rispettare determinati doveri e responsabilità imposti dalla stessa. È importante conoscere e rispettare la legge per vivere in una società civile e garantire il rispetto dei diritti e delle regole comuni.bensì da una "imposizione" dell'ordinamento, giustificata da esigenze di ordine generale. XIX.2. La gestione di affari altrui La fattispecie è disciplinata dagli artt. 2028-2032 cod. civ. e riguarda il caso in cui un soggetto (denominato "gestore") spontaneamente assume l'amministrazione di uno o più affari altrui. Elemento essenziale è la spontaneità del comportamento del gestore, il quale dunque dovrà essersi occupato della gestione degli altrui affari non su incarico dell'interessato; il gestore potrà poi compiere tanto atti giuridici, quanto atti di natura materiale. La legge dispone che una volta utilmente iniziata la gestione dell'altrui affare, questa debba essere continuata dal gestore, sino a quando il diretto interessato non sia in grado di provvedervi personalmente (art. 2028 cod. civ.). Addirittura l'obbligo del gestore perdurerà anche in caso di morte del soggetto interessato, quantomeno.sino al momento in cui l'erede non sia in grado di subentrare. Sotto il profilo della natura dell'obbligo che grava sul gestore (che deve comunque essere soggetto capace di contrattare; art. 2029 cod. civ.), l'art. 2030 cod. civ. fa richiamo alle norme sul mandato. Dal canto suo l'interessato, a condizione che l'attività di amministrazione del gestore sia stata utilmente condotta, dovrà adempiere alle obbligazioni derivanti dai negozi conclusi in suo nome dal gestore, manlevandolo da eventuali obblighi assunti personalmente e tenendolo indenne delle spese sostenute, maggiorate degli interessi (art. 2031 cod. civ.). In sintesi, dunque, sono requisiti necessari affinché si concreti tale fattispecie: - iniziale utilità della gestione: tale utilità andrà apprezzata alla stregua della valutazione che avrebbe fatto il soggetto interessato ("dominus") al momento in cui la gestione è iniziata, assumendo quale parametro

la diligenza del buon padre di famiglia;

di un divieto alla gestione da parte del dominus;

assenza da parte del gestore dell'altruità dell'affare: non solo

consapevolezza infatti il gestore deve sapere di compiere atti di amministrazione relativi ad affari e interessi di altro soggetto ma, in più, egli non deve in alcun modo essere convinto di avere un "obbligo" in tal senso. In caso contrario, verrebbe meno il requisito della "spontaneità".

il gestore deve essere capace di agire: quindi maggiorenne e non interdetto;

o gli affari, condotti dal gestore devono essere leciti;

l'affare, dominus deve essersi trovato in condizione di assoluta impossibilità di gestire personalmente i propri interessi.

XIX.3. Il pagamento dell'indebito

Per "pagamento indebito" si intende un pagamento non dovuto: da ciò, pertanto, consegue l'l'obbligo di restituzione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
170 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lidiabettati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Casnici Patrizia.