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AMMINISTRATORE DETERMINATI ATTI RAPPRESENTANZA

per cui essi possono essere sia dal che dall’ ;CONCORRENTE COMPIUTI BENEFICIARIO AMMINISTRATOREpotrà decidere che determinati possano essere dal solo l’ATTI COMPIUTI BENEFICIARIO CON ASSISTENZAdell’ . Il giudice potrà anche limitarsi a stabilire una rappresentanza concorrenteAMMINISTRATOREdell’amministratore per determinati atti, senza escludere o limitare la capacità del beneficiario. Si può cosiconfigurare, un’ . In dottrina si è dubitato di questa possibilità: ilAMMINISTRAZIONE NON INCAPACITANTEgiudice non potrebbe attribuire all’amministratore il potere di compiere certi atti, senza al contempo, privare olimitare la corrispondente capacità di agire del sostenuto, perché presupposto dell’istituto è che costui si trovinell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Questa opinione non sembra condivisibile.Non solo

essa limita la elasticità dell'istituto, ma non ha un sicuro fondamento normativo: un soggetto può ben trovarsi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, semplicemente perché per dimenticanza omette di compiere gli atti necessari; si può ben immaginare però che lo stesso soggetto quando si ricorda riesca a badare ai propri interessi, conservi una lucidità sufficiente a compiere gli atti da solo (non si tratta neppure necessariamente di casi gravi; si pensi a soggetti gravemente depressi o con amnesie ricorrenti).

Dunque il giudice tutelare può decidere che al beneficiario dell'amministrazione di sostegno si applichino, perché alla sua funzionale tutela, delle specifiche norme che lui deve specificatamente indicare in materia di interdizione/inabilitazione, motivando perché ritiene sia giusto applicarle. Caso più frequente è l'Articolo 591 c.c. con riferimento al di interdizione.

Dell'articolo 409,2 c.c. al soggetto rimane comunque la possibilità di compiere atti necessari a soddisfare esigenze vita. Per tutti gli atti non compresi nel decreto di nomina amministratore, la propria capacità di agire. In realtà, buona parte della dottrina e i giudici tutelari che seguono questa impostazione, ritengono opportuno che il beneficiario conserva integralmente capacità di agire, oltre ad indicare espressamente, anche se di per sé non necessario, gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore. L'amministratore indica l'amministrazione del conto beneficiario espressamente, anche se di per sé non necessario, gli atti che il beneficiario può compiere solo. Ogni atto non indicato nel decreto non è sindacabile (può compierli da solo) salvo quanto previsto dall'articolo 428 c.c.

ovvero l'ipotesi che il beneficiario amministrazione di sostegno incapace di agire dell' incapace si sia trovato in quella precisa circostanza, e quindi ricada sotto l'istituto dell'incapace naturale, nonostante stiamo parlando di un atto che il soggetto può compiere. La dottrina seguita dalla giurisprudenza ormai ritiene opportuno, per completezza, di dover indicare espressamente gli atti che il beneficiario può compiere, nonostante questi possono essere ravvisati dalla lettura di quelli che non può compiere. Tutti questi atti, comunque indicati negli atti che il beneficiario può continuare a compiere autonomamente per sé, perché posti in essere da un soggetto capace di agire, sono validi e non annullabili, anche se il soggetto in quel momento fosse incapace di intendere e di volere. In questo caso non è che noncui non è in grado di intendere e volere. In questi casi, si rende necessaria una procedura di interdizione o inabilitazione, che dichiari l'incapacità di agire del soggetto. Gli atti personalissimi sono quelli che riguardano la sfera più intima e personale del soggetto, come ad esempio la scelta del proprio medico o la decisione di intraprendere un trattamento medico. Questi atti possono essere compiuti solo dal soggetto stesso, anche se incapace di agire. Gli atti unilaterali, invece, sono quelli che possono essere compiuti da una sola parte, senza il consenso o la partecipazione dell'altra parte. Ad esempio, la revoca di un testamento o la rinuncia a un diritto. È importante distinguere tra questi due tipi di atti, in quanto l'incapace naturale potrebbe essere in grado di compiere atti unilaterali, ma non atti personalissimi. In conclusione, l'incapace naturale è un soggetto che si trova in una situazione di incapacità di intendere e volere, e quindi è necessario adottare misure di tutela per proteggere i suoi interessi.riferimento ad SOGGETTO TUTELA INCAPACITÀ NATURALE uno di quegli che può da e quindi per il quale di per sé è di , quindi ATTI COMPIERE SOLO CAPACE AGIRE l’ordinamento lo tutela con le norme relative all’ INCAPACITÀ NATURALE Gli : ai fini dell’ del , basta che si che il ATTI PERSONALISSIMI ANNULLAMENTO CONTRATTO PROVI era di o di . SOGGETTO INCAPACE INTENDERE VOLERE Gli : perché si possa ottenere l’ è necessario provare che il ATTI UNILATERALI ANNULLAMENTO SOGGETTO era di e di e che gli è derivato un INCAPACE INTENDERE VOLERE PREGIUDIZIO: affinché il sia è necessario che il è di CONTRATTI CONTRATTO ANNULLABILE SOGGETTO INCAPACE e di e la del , è il , là dove ci INTENDERE VOLERE MALAFEDE CONTRAENTE NON NECESSARIO PREGIUDIZIO sia la bisogna tutela il dell’ , cioè è giusto che in questo caso il BUONA FEDE PRINCIPIO AFFIDAMENTO contratto sia se c’è la della

NON ANNULLABILE BUONA FEDE CONTROPARTE

Le varie categorie di (per cui è prevista la rappresentanza, esclusiva o concorrente, o l'assistenza dell'amministratore di sostegno) possono essere individuate in vario modo: si può usare la tradizionale distinzione tra atti ordinaria straordinaria amministrazione, ma si possono anche delineare in altro modo. L'amministrazione può anche riguardare un atto singolo. Cosi ad esempio un giudice ha disposto una amministrazione di sostegno, avente ad oggetto la rappresentanza del beneficiario nella sottoscrizione dell'atto di alienazione, di un determinato immobile in relazione al quale i genitori deceduti avevano già sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per un corrispettivo ritenuto congruo dal giudice. Secondo l'opinione prevalente l'amministrazione può avere ad oggetto anche atti a contenuto. In materia di amministrazione sostegno atti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto

che la personale interdizione rappresenta la condizione di una persona che, a causa di infermità di mente, non può agire autonomamente in tutti gli atti civili che coinvolgono interessi strettamente legati alla sua persona. Il tutore, nominato appositamente, assume la rappresentanza dell'interdetto. Tuttavia, ci sono delle perplessità riguardo alla rappresentanza generale del tutore per gli atti a contenuto personale dell'interessato, che rendono opportuna la nomina di un curatore speciale. Queste perplessità non sussistono invece per l'amministratore di sostegno, il cui ruolo è limitato a specifici atti previsti dal giudice. In sostanza, l'amministratore di sostegno assume il ruolo specificamente incaricato dal giudice per l'interdetto. Secondo un'opinione prevalente, l'amministratore può essere incaricato di intrattenere rapporti con l'autorità sanitaria ed esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della persona interdetta.sua salute valutando le indicazioni dei sanitari; oppure autorizzato ad esprimere il consenso alla terapia sperimentale proposta dal sanitario a condizione che si indichi nel dettaglio di quale terapia si tratti. In tali materie il rappresentante deve tener conto dei desideri precedentemente espressi dal soggetto incapace ed anzi secondo la giurisprudenza deve adoperarsi per ricostruirne la presumibile volontà. Un altro ambito in cui spesso sono affidati compiti all'amministratore di sostegno è quello della separazione e del divorzio. Anche in questo caso si tende a sottolineare l'esigenza che l'iniziativa dell'amministratore di sostegno, in quanto volta all'esercizio di diritti personalissimi, rimanga ancora all'interno della espressione volontaria e dunque passi attraverso una valutazione giudiziale che accerti positivamente la corrispondenza della volontà manifestata.

Dal soggetto in condizioni di piena capacità. In ultimo si è sostenuto che l'incarico dell'amministratore non può essere limitato in concreto allo svolgere funzioni riguardanti in modo esclusivo la cura personale, rimanendo però contro intatta la capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno alla sfera dei suoi interessi patrimoniali non condivisibili. Tali affermazioni sono in alcun modo poiché per quanto si tratti di situazioni eccezionali, non è concepibile che il beneficiario abbia bisogno di essere rappresentato o assistito solo rispetto ad atti di contenuto personale. Dunque la prospettiva nella quale l'amministratore di sostegno è chiamato ad occuparsi della cura della persona rimane quella relativa al compimento di atti giuridici solo. Si ammette generalmente, ed è molto diffuso nella prassi che il giudice nel decreto impartisca delle direttive.

AMMINISTRATORE attenersi nello svolgimento del proprio COMPITO Del resto il legislatore prevede espressamente che il GIUDICE TUTELARE possa in qualunque momento l’ AMMINISTRATORE di sostegno CONVOCARE allo scopo di dare inerenti agli INTERESSI MORALI e PATRIMONIALI del BENEFICIARIO istruzioni di SOSTEGNO. Non si vede perché tali istruzioni non possano essere contenute nel DECRETO. In connessione a tale potere del giudice, si ammette generalmente che lo stesso BENEFICIARIO possa (ad esempio nell’atto di designazione dell’amministratore) IMPARTIRE DIRETTIVE; tale indicazione NON VINCOLANTE è direttamente, in quanto il giudice tutelare non ha l’obbligo di farle proprie nel decreto di NOMINA dell’amministratore di sostegno, ma la loro utilità
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Publisher
A.A. 2021-2022
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ResPublica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.