Amministrazione di sostegno
A partire dalla 6/2004 il principale istituto di protezione dei soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi è l'amministrazione di sostegno, nel nostro ordinamento. Ai sensi dell'articolo 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o domicilio con decreto motivato. È bene ricordare che i requisiti di infermità o menomazione psichica o fisica e l’impossibilità di provvedere ai propri interessi devono ricorrere congiuntamente. L'amministrazione di sostegno è un istituto che può essere applicato anche in caso di infermità transitorie. In senso ampio, non è necessario il requisito dell’abitualità che è invece caratteristica dell’interdizione, ma ciò non vuol dire che un infermo grave di mente e abituale possa essere tutelato anche con l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Ruolo del giudice e atti dell'amministratore di sostegno
Le norme in materia di amministrazione di sostegno contengono una norma uguale a quella trovata in tema di interdizione, per cui può essere sottoposto al procedimento di amministrazione di sostegno anche il minore nell’ultimo anno di età. Il giudice, nel decreto con cui nomina l'amministratore di sostegno, stabilisce l’oggetto dell’incarico e in particolare quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (405 c.c.). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno (art. 409 c.c.). In sostanza, dunque, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, in linea di principio, la capacità legale, salvo che per quegli specifici atti per i quali il giudice stabilisce espressamente che egli debba essere sostituito o assistito dall’amministratore di sostegno. Riguardo a tali atti, egli è incapace e, dunque, se li compie (o se li compie da solo) essi sono annullabili (art. 412 c.c.).
Capacità minima e obblighi dell'amministratore di sostegno
In tutti i casi, il beneficiario conserva una capacità minima: egli può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, ad esempio gli atti minuti della vita quotidiana come l’acquisto di generi alimentari o il giornale. In generale, nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.) e deve periodicamente riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (405 c.c.).
Anche laddove l’amministratore ha il potere di compiere atti in nome e per conto del beneficiario, egli deve tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere e informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In questo modo il beneficiario conserva in ogni caso un minimo di controllo sulla gestione dei propri affari.
Interdizione e inabilitazione
A fianco dell’amministrazione di sostegno, ricordiamo che il legislatore prevede altri due istituti di protezione: l’interdizione e l'inabilitazione. L'inabilitazione ha ormai una importanza marginale, dal momento che è stata praticamente sostituita dall’amministratore di sostegno. L’interdizione è prevista per i soggetti che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.).
L’interdizione ha effetti ben più radicali dell’amministrazione di sostegno: l’interdetto è equiparato a un minore, ed è dunque completamente privo di capacità di agire (però il giudice che pronuncia l’interdizione o in un successivo provvedimento, può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto, 427 c.c.). Con l’interdizione viene nominato un tutore che è equiparato a quello del minore (424 c.c.). Il tutore ha la cura della persona dell’interdetto e lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 c.c.).
Amministrazione di sostegno come istituto residuale
La Corte di Cassazione ha affermato esplicitamente che l’istituto dell’interdizione ha carattere residuale: il giudice infatti deve far ricorso all’interdizione soltanto se ritiene, ed è in grado di motivare, che tale istituto è necessario per assicurare una adeguata protezione del soggetto (e che dunque un’amministrazione di sostegno piuttosto estesa sarebbe stata inadeguata). Secondo una parte della dottrina, il principale criterio che deve guidare il giudice nella scelta tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione sarebbe la consistenza e complessità del patrimonio: di fronte a una situazione patrimoniale particolarmente florida, e che richieda una gestione complessa (titoli obbligazionari, partecipazioni sociali, beni immobiliari), lo strumento di tutela più adeguato resterebbe l’interdizione, vuoi per la complessità delle attività richieste, e sia per il rischio che il soggetto compia atti gravemente pregiudizievoli. Naturalmente però la consistenza e la complessità del patrimonio non possono comunque giustificare l’interdizione laddove la menomazione sia soltanto parziale. Tuttavia, di tale orientamento vi sono alcune perplessità. Per quanto consistente e complesso sia il patrimonio, infatti, non sembra impossibile provvedere attraverso un’amministrazione di sostegno di molto ampia, che conferisca un’integrale rappresentanza per gli atti a contenuto patrimoniale all’amministratore di sostegno.
Con il vantaggio che il giudice dovrebbe motivare ogni riduzione della capacità del beneficiario, invece che applicare semplicemente l’interdizione, e potrebbe comunque lasciare qualche spazio di autonomia residua. In realtà, non mancano voci favorevoli ad abrogare l’interdizione. Ove si procedesse in tal senso, resterebbe possibile per il giudice costruire, attraverso l’amministrazione di sostegno, un regime sostanzialmente corrispondente a quello dell’attuale interdizione. Ossia, si ritiene che, esistendo ancora l’interdizione, non sia possibile assegnare al beneficiario di amministrazione di sostegno, uno statuto identico a quello dell’interdetto, altrimenti si costruirebbe un mero simulacro di amministrazione di sostegno.
Critica storica all'interdizione e riforma Basaglia
L’atteggiamento tradizionale verso gli infermi di mente era orientato alla loro rimozione dalla vita sociale, ed insieme dal traffico giuridico. Tale atteggiamento si concretizzava in Italia nell’istituto dell’interdizione ed insieme in regole che vedevano l’internamento in un manicomio come la soluzione normale per i soggetti infermi di mente. Ai sensi della Legge 36/1904, rimasta in vigore fino al 1978, debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualunque causa di alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e non siano e non possono essere convenientemente custodite e curate se non nei manicomi. L’ammissione degli alienati nei manicomi doveva essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e poteva esserlo da chiunque nell’interesse degli infermi e della società. Doveva essere autorizzata in via provvisoria dal pretore sulla base di un certificato medico, e poi in via definitiva dal tribunale su istanza del PM in base alla relazione del direttore del manicomio. D’altra parte, ai sensi dell’articolo 414 c.c. del 1942 nella sua formulazione originaria, coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi devono essere interdetti. Se l’interdizione o l’inabilitazione non erano già state promosse dal coniuge o da parenti o affini, nel momento in cui si autorizzava in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio, il pubblico ministero presentava la domanda di interdizione (art. 420 c.c.). Come si è già detto, l’interdetto è equiparato ad un minore e completamente privo di capacità di agire. Né l’interdetto né il tutore in sua vece potevano (né possono) compiere i c.d. atti personalissimi: l’interdetto per infermità di mente può contrarre matrimonio (art. 85 c.c.), non è capace di testare (art. 591 c.c.); non può donare (art. 774 c.c.) né il tutore può fare donazioni per lui (art. 777 c.c.). La totale incapacità di agire degli interdetti ben si armonizzava con il loro normale internamento in un manicomio: una persona che sia rinchiusa entro le mura di un’istituzione totale non stipula contratti importanti, non firma né assegni né cambiali, non si sposa...
Una così completa e traumatica rimozione dalla vita sociale e giuridica finiva, comprensibilmente, col dissuadere molte famiglie dal promuovere l’interdizione, sia pure in casi in cui essa sarebbe stata chiaramente giustificabile. D’altra parte esisteva sicuramente un’ampia fascia di soggetti "al limite", cioè non necessariamente riconducibili alla fattispecie dell’art. 414 c.c. (che richiedeva un’abituale infermità di mente, tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi) e per i quali in ogni caso la disciplina dell’interdizione appariva sicuramente troppo drastica (anoressici, epilessici, spastici, vittime di ictus). A questi soggetti meglio pareva corrispondere la fattispecie che dava luogo all’inabilitazione. Ai sensi dell’art. 415 c.c. potevano essere inabilitati: il maggiore di età infermo, lo stato del quale è talmente non grave da non far luogo all’interdizione, inoltre coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici, infine il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto una educazione sufficiente. Tuttavia, l’istituto della inabilitazione appariva rivolto alla protezione del patrimonio più che alla cura dello inabilitato (curatore).
Riforma Basaglia e legge 180/1978
Tutto questo quadro era destinato a cambiare radicalmente con la Legge 180/1978, conosciuta come Legge Basaglia, dal nome del suo ispiratore, lo psichiatra Francesco Basaglia. La legge era ispirata da una aspra critica dell’istituzione del manicomio come luogo più che di cura di emarginazione, e dall’esigenza di recuperare degli spazi di vita autonoma per i malati. La legge ha affermato che gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. (Trattamenti sanitari obbligatori per le persone affette da malattie mentali in ospedale, se vi siano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengono accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni per adottare idonee misure sanitarie extra ospedaliere).
Secondo la successiva Legge 833/1978 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), la regione, nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici. A seguito della riforma sono stati chiusi oltre settanta ospedali psichiatrici. Dopo tutto ciò, però, da un lato il massiccio ricorso all’interdizione sarebbe stato in netto contrasto con lo spirito delle riforme, trasformando gli infermi di mente, finalmente liberati dai manicomi, in fantasmi completamente esclusi dal mondo del diritto. Vi è stata dunque l’esigenza di rivisitare gli istituti di protezione, attraverso un dibattito che ha avuto come principale animatore il giurista Paolo Cendon.
Il frutto di tale dibattito è stata la Legge 6/2004, che ha la finalità, dichiarata nell’art. 1, di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. La scelta del legislatore è stata quella di non eliminare gli istituti di protezione preesistenti (interdizione, inabilitazione) ma di introdurre a fianco di essi un nuovo istituto di protezione, l’amministrazione di sostegno. Rispetto agli istituti preesistenti, il legislatore ha cambiato relativamente poco.
Interdizione come istituto residuale e articolazione della capacità
L'interdizione è stata configurata come un istituto residuale. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 414 c.c., le persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che le rendono incapaci di provvedere ai propri interessi non devono ma possono essere interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il legislatore ha poi introdotto, al fine di rendere più elastica la disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’articolo 427 c.c. (il giudice che pronuncia l’interdizione o in un successivo provvedimento, può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto).
Con riguardo al nuovo istituto invece, la principale novità è costituita dalla disciplina del beneficiario. Da un lato, la scelta del legislatore è a favore di una tendenziale conservazione della capacità di agire del beneficiario. Dall’altro e a differenza dell’interdizione e della inabilitazione, l’amministrazione di sostegno è disegnata dal giudice su misura per il singolo beneficiario.
Ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno
Secondo l’articolo 404 c.c., l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche parziale o temporanea e deve derivare da una infermità o da una menomazione fisica o psichica. Dunque, dalla legge, si evince che il legislatore ha inteso affiancare alla vera e propria infermità la menomazione psichica e con ciò estendere l’amministrazione di sostegno a situazioni di disagio psichico che non sono clinicamente malattie. A prescindere dalla distinzione tra menomazione e malattia, non ci sono dubbi che l’amministrazione di sostegno si estenda a soggetti per i quali l’interdizione sarebbe stata probabilmente inapplicabile e comunque inadeguata: soggetti affetti da demenza senile, autismo, anoressia, disturbi depressivi. Nelle intenzioni dei suoi proponenti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno doveva essere ancora più ampio ed estendersi anche alle forme di mero disagio sociale. Il nuovo istituto doveva porsi come modello generale per la soluzione dei problemi anche di anziani portatori di handicap fisici, alcoolisti, tossicodipendenti. Inoltre, si è detto che possono usufruire del nuovo istituto le persone che sono pacificamente escluse dall’ambito di applicazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, e quindi i soggetti affetti da patologie mentali transitorie, quelli in condizione di debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali, come i depressi, alcolisti, tossicodipendenti.
La Corte di Cassazione non ha preso esplicitamente posizione sulla possibilità di applicare l’amministrazione di sostegno di fronte a situazioni di semplice disagio sociale, però ha avuto modo di sottolineare che l’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente. L’orientamento estensivo della giurisprudenza risponde ad esigenze ben comprensibili. Se si sottolinea l’elemento della difficoltà di provvedere ai propri interessi, allora è evidente che situazioni indipendenti da qualunque disturbo psichico (ex carcerato) possono essere ben più problematiche di altre in cui esiste una patologia accertata.
Vi possono essere diversi problemi ed il primo tra questi è che il beneficiario non accetta l’amministrazione di sostegno, dunque era contrario alla nomina. Ora però è bene ricordare che in questi casi vi è un regime di amministrazione di sostegno piuttosto leggero, che conserva largamente la capacità del beneficiario.
I problemi legati alla definizione dell’ambito applicativo dell’amministrazione di sostegno e la presenza di visioni diverse tra gli interpreti emergono a proposito dei soggetti colpiti da una semplice menomazione fisica. La lettera dell’art. 404 c.c. sembra includere tra i soggetti che possono essere assistiti da un amministratore di sostegno chi, per effetto di una semplice menomazione fisica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Una parte della dottrina ha sostenuto che la "mera presenza di un’infermità o una menomazione fisica" non rende mai accessibile l’istituto dell’amministrazione di sostegno e ciò per quanto gravi possano risultare gli ostacoli che una tale condizione determina nella cura dei propri interessi da parte della persona.
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