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INTERESSI POST MORTEM, UNICO LIMITE È QUELLO DELLA LICEITÀ E DELLA MERITEVOLEZZA

È un atto di ultima volontà che produce i suoi effetti soltanto dopo la morte del suo autore. Il testamento è un negozio unipersonale, personalissimo e revocabile. È un negozio formale e può essere redatto soltanto in una delle forme tassativamente indicate. Come forma minimale è richiesta la forma ad substantiam, ovvero la forma scritta. Requisito necessario per redigere e revocare il testamento è la capacità di testare, che comprende sia la capacità di agire che la capacità di intendere e volere. È nullo il testamento a favore di determinati soggetti che hanno stretto particolari rapporti con il de cuius, in quanto potrebbero ottenere indebiti benefici (tutore, notaio, testimone).

Forme di testamento:

  • Testamento olografo
  • Testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto

Il testamento olografo...

è il testamento redatto, datato e sottoscritto dal testatore. La scrittura consiste in qualsiasi segno grafico intelligibile impresso su supporto idoneo (ad esempio, carta, pergamena, pietra etc.), tale da poter essere univocamente interpretato come manifestazione della volontà dell'autore. Il testamento olografo, affinché abbia efficacia, deve essere pubblicato, e il notaio che vi procede deve allegare, all'atto di pubblicazione, il supporto sul quale è scritto il testamento. Il testamento olografo è una scrittura privata con efficacia probatoria (art. 2702 c.c.). I requisiti formali del testamento olografo sono: 1. L'olografia, e quindi il testamento deve essere redato per intero e solamente dal testatore. Dunque, la mancanza di autografia rende il testamento nullo. Tale requisito ha la duplice finalità di garantire l'autenticità di quanto disposto dal testamento e di evitare che terzi possano manometterlo. Come si è detto,

è nullo il testamento in cui manca l'autografia, e quindi è nullo il testamento alla stesura del quale abbiano concorso persone diverse, salvo che la scrittura estranea sia stata apposta successivamente alla redazione del testamento e all'insaputa del testatore, oppure salvo che il testatore abbia usato un foglio già parzialmente scritto, purché le disposizioni siano rimaste autonome rispetto al testo già presente.

La sottoscrizione, che comprende nome e cognome del testatore ed ha la funzione di individuare la persona del testatore, e quindi di attribuire alle disposizioni la paternità del suo autore. Essa deve seguire e non precedere le disposizioni. Tuttavia, si ammette che la sottoscrizione possa non essere apposta in calce alle disposizioni qualora manchi lo spazio alla fine della pagina. La mancanza della sottoscrizione rende nullo il testamento. La sottoscrizione non deve necessariamente comprendere nome e cognome per esteso, potendo

anche contenere solo l'iniziale del nome e il cognome per interno, oppure la sigla normalmente utilizzata dal testatore, oppure può consistere anche in un diminutivo o uno pseudonimo utilizzato dal testatore stesso, purché, tutte questi mezzi siano idonei ad individuare in modo univoco la persona del testatore. 3. La data, ossia l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui il testamento è stato scritto. Essa può essere posta all'inizio o alla fine, e serve ad accertare la capacità del testatore e l'anteriorità di un testamento rispetto ad altri. La sua mancanza dà luogo all'invalidità del testamento qualora sia nascano delle controversie, dopo la morte del testatore, circa la sua capacità al momento della redazione o sull'anteriorità del testamento. La data può essere indicata anche per equipollenti purché non equivoci; la data può essere anche ricavata.mediante elementi estranei al testamento: è valida, infatti, la data che fa riferimento ad una determinata festa civile, religiosa oppure ad un giorno particolare per il testatore (ad es., Natale 2005, oppure il giorno del compleanno del testatore). La data incompleta (ad es., 25 Gennaio) oppure impossibile (ad es., 30 febbraio 2005) si considera mancante. Il testamento acquista data certa dal giorno della morte dell'autore. Se vi sono più testamenti aventi data diversa, ha efficacia l'ultimo testamento quando revoca espressamente il precedente. In mancanza di dichiarazione espressa di revoca, i testamenti si integrano tra loro se recano disposizioni compatibili. Se i testamenti sono di pari data, non hanno efficacia le disposizioni tra loro incompatibili. L'anteriorità di un testamento rispetto all'altro può desumersi anche dall'indicazione dell'ora, che però non è prescritta come requisito del testamento olografo. Il testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

Mediante elementi estranei al testamento: è valida, infatti, la data che fa riferimento ad una determinata festa civile, religiosa oppure ad un giorno particolare per il testatore (ad es., Natale 2005, oppure il giorno del compleanno del testatore). La data incompleta (ad es., 25 Gennaio) oppure impossibile (ad es., 30 febbraio 2005) si considera mancante. Il testamento acquista data certa dal giorno della morte dell'autore.

Se vi sono più testamenti aventi data diversa, ha efficacia l'ultimo testamento quando revoca espressamente il precedente. In mancanza di dichiarazione espressa di revoca, i testamenti si integrano tra loro se recano disposizioni compatibili. Se i testamenti sono di pari data, non hanno efficacia le disposizioni tra loro incompatibili. L'anteriorità di un testamento rispetto all'altro può desumersi anche dall'indicazione dell'ora, che però non è prescritta come requisito del testamento olografo.

testamento olografo è la forma più semplice di testamento, poiché consente a chiunque di confezionare il proprio testamento in qualunque momento, e soddisfa l'esigenza di economicità. Tuttavia, presenta l'inconveniente che esso possa essere smarrito oppure alterato o distrutto anche ad opera di terzi. Per evitare tali inconvenienti, il testatore può, anche per mezzo di un nuncius, depositare il testamento presso un notaio, che lo deve allegare ad un verbale di ricevimento redatto, alla presenza di due testimoni, nella forma dell'atto pubblico; oppure, potrebbe consegnarlo ad un avvocato o ad un amico, affinché venga custodito. La consegna, però, non esclude la possibilità per il testatore di revocare il testamento in qualunque momento. Il testamento per atto di notaio presenta gli svantaggi di una minore segretezza relativamente alla sua redazione, di un maggior formalismo (poiché alle norme del codice civile siaggiungono quelle prescritte per i notai) e di maggiori costi. Di contro, il testamento per atto notarile assicura la rispondenza delle disposizioni testamentarie all'ordinamento, in quanto il notaio ha il dovere di ricevere soltanto atti che siano conformi ad esso. Il testamento per atto di notaio può essere pubblico o segreto: quello pubblico può essere fatto anche da colui che non sappia o non possa scrivere né leggere; esso è redatto interamente dal notaio, o dal console per i cittadini all'estero, cui il testatore, in presenza di testimoni (due, ed eccezionalmente quattro quando il testatore sia muto, sordo e sia anche incapace di legge), abbia dichiarato le sue volontà mortis causa. Il notaio svolge un'attività di adeguamento al diritto della volontà del testatore, senza limitarsi alla sua registrazione; egli ha anche il compito di consigliare al testatore le soluzioni tecniche più rispondenti alla realizzazione delle.

Le sue ultime volontà, oltre ad avere il compito di prospettare al testatore le eventuali invalidità delle sue volontà testamentarie manifestate. Successivamente alla stesura ad opera del notaio, il testamento diviene pubblico mediante la lettura che, in presenza di testimoni, il notaio dà al testatore. Il testamento dev'essere sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni: se il testatore non può o non sa sottoscrivere, deve dichiararne la causa al notaio, che deve farne menzione prima della lettura del testamento. È prescritta anche l'indicazione dell'ora della sottoscrizione, a differenza del testamento olografo. Entro dieci giorni, il notaio trasmette una copia autentica del testamento, sigillato in una busta specifica, all'Archivio notarile distrettuale competente per territorio. La pubblicità viene attuata anche con la trasmissione di apposita scheda al registro generale dei testamenti: in esso sono iscritti con

gli atti di ultima volontà, e ciascun interessato, dopo la morte di una persona, può domandare al registro se risultino atti di ultima volontà. La redazione del consta in due fasi: la prima fase attiene alla redazione della ad opera del solo testatore; la seconda fase attiene alla redazione dell' , ad opera del notaio, in presenza del testatore e di due testimoni. La prima fase è simile alla redazione del : tuttavia, la legge consente la scheda testamentaria possa anche non essere scritta interamente di pugno dal testatore (quindi potrebbe anche essere scritta a stampa), ed inoltre non è richiesto che sia da lui sottoscritta; non è necessaria neppure la data, poiché il testamento segreto assume la data del successivo atto di ricevimento. Qualora la scheda testamentaria non sia interamente scritta dal testatore, perché in tutto o in parte

Scritta da altri o con mezzi meccanici, la sottoscrizione deve essere apposta a ciascun foglio, sia esso unito o separato, a pena di nullità: la firma o la sottoscrizione dei fogli serve ad assicurare il controllo del testatore sul contenuto della scheda non redatta da lui. La sottoscrizione finale può anche mancare, poiché ad essa sopperisce la seconda fase del testamento segreto, che determina la sua qualificazione come atto di notaio.

La seconda fase attiene alla ricezione del testamento da parte del notaio: in presenza di due testimoni, il testatore consegna al notaio un plico, dichiarandogli che in esso è contenuto il suo testamento segreto. Il plico, se non è chiuso e sigillato, viene sigillato dal notaio, che contestualmente stende il verbale di ricevimento.

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, oppure quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle

domicilio del testatore. In questi casi, è possibile fare un testamento speciale, chiamato testamento militare, che può essere scritto a mano dal testatore o da un'altra persona sotto la sua dettatura. Questo tipo di testamento deve essere firmato dal testatore e da due testimoni, che devono anche firmare in presenza del testatore. Il testamento militare deve essere consegnato al comandante dell'unità militare in cui il testatore è di stanza, che lo custodirà e lo invierà al notaio competente.rispetto di tutte le prescrizioni. Vi sono, quindi, fattispecie di testamenti speciali. Sono tali: - I testamenti redatti in occasioni di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni: in questi casi, il testatore può redigere il testamento anche in forma verbale davanti a due testimoni, senza la necessità di rispettare le formalità previste per i testamenti ordinari. - I testamenti marittimi: quando una persona si trova a bordo di una nave o di un aereo in viaggio, può redigere il testamento in forma scritta o verbale davanti a due testimoni, senza la necessità di rispettare le formalità previste per i testamenti ordinari. - I testamenti militari: i militari in servizio attivo possono redigere il testamento in forma scritta o verbale davanti a due testimoni, senza la necessità di rispettare le formalità previste per i testamenti ordinari. - I testamenti olografi: il testamento olografo è un testamento redatto interamente di pugno dal testatore, senza la necessità di testimoni. Tuttavia, per essere valido, deve essere scritto su carta e firmato dal testatore. - I testamenti pubblici: il testamento pubblico è redatto da un notaio davanti a due testimoni. Questa forma di testamento è particolarmente sicura e garantisce la validità del testamento. - I testamenti segreti: il testamento segreto è redatto dal testatore in forma scritta e sigillato. Deve essere consegnato a un notaio, che lo custodirà fino alla morte del testatore. Solo in seguito alla morte del testatore, il notaio aprirà il testamento e lo renderà esecutivo. - I testamenti internazionali: quando il testatore ha beni in più paesi, può redigere un testamento internazionale che sarà valido in tutti i paesi interessati. Questo tipo di testamento richiede la consulenza di un notaio specializzato in diritto internazionale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alice96m di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Boiti Cristina.