Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE
Teorie tra le persone giuridiche e persone fisiche
per riconoscere delle distinzioni fra persone giuridiche e quelle fisiche sono state elaborate delle
teorie, le principali sono tre:
Secondo la teoria della finzione, la persona giuridica sarebbe un'entità astratta creata dal legislatore
per la tutela giuridica degli scopi che persegue l’ente, per supportare la possibilità di disciplinare tutta
l’attività che ruota intorno all’ente,
Questa teoria è stata superata da quella della teoria organica, differentemente dalla precedente che
si basa sulla finzione, questa si basa sulla realtà, vede la persona giuridica come un fenomeno reale a
cui viene dato un riconoscimento. Per cui le persone giuridiche diciamo nascono, vivono e si
estinguono per mezzo delle persone fisiche. Ci sono centri di interesse che svolgono attività per
mezzo delle persone fisiche che lo compongono.
Poi la teoria della realtà giuridica afferma che la realtà delle persone giuridiche viene affermata
dalla legge, in quanto la norma giuridica (che la disciplina) conferisce loro un substrato naturale fatto
di persone, di mezzi e dello scopo.
L’ordinamento attribuisce soggettività giuridica non soltanto alla persona fisica ma anche agli enti
collettivi, ossia organizzazioni di persone e di beni dirette alla realizzazione di uno scopo comune,
economico e non.
Corporazioni e istituzioni
Corporazione: sono un complesso organizzato di persone fisiche che si riuniscono per il
conseguimento di uno scopo. Nelle corporazioni prevale l’elemento soggettivo, lo scopo è interno e
deve essere lecito.
Si suddividono in associazioni e società.
Qual è la differenza?
Le associazioni non perseguono scopo di lucro (di natura economica);
*scopo di lucro: utili non verranno poi ripartiti tra i singoli associati.
Le società invece perseguono uno scopo di lucro.
L’altro insieme è formato dalle istituzioni sono un complesso organizzato di beni destinati ad
un'opera per volontà del fondatore. Nelle istituzioni prevale l’elemento patrimoniale, lo scopo è
esterno e deve essere di pubblica utilità.
Le istituzioni a loro volta hanno due sottoinsiemi:
Le fondazioni che costituiscono l’insieme di beni destinati ad un determinato scopo di pubblica
utilità dal fondatore.
Mentre i comitati si caratterizzano per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità che generalmente
è altruistica.
Elementi costitutivi delle persone giuridiche
Una pluralità di persone, un patrimonio sufficiente per il raggiungimento dello scopo, uno scopo
comune, lecito e deve essere determinabile.
Riconoscimento (elemento formale)
Gli elementi costituitivi, anche se necessari per l’esistenza della persona giuridica, non sono
sufficienti. Occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento
Con il riconoscimento si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Le conseguenze sono: un'autonomia patrimoniale perfetta, cioè il patrimonio dell'ente viene
completamente distinto/separazione da quello delle singole persone fisiche che lo compongono e
viceversa.
Nel caso in cui il patrimonio dell’ente sia incapiente, non va ad intaccare i patrimoni dei singoli
consociati e viceversa. Non c'è fusione tra i due patrimoni.
Nel caso di prelievi illeciti si possono applicare due procedure diverse: dal punto di vista civile e
penale. Appropriazione indebita
In passato il riconoscimento era attribuito con un decreto del presidente della Repubblica,
successivamente c’è stata una modifica legislativa, del DPR 361 del 2000, e quindi il riconoscimento
delle persone giuridiche avviene presso la prefettura e per le materie di competenza delle regioni
presso le regioni.
Per gli enti non riconosciuti, laddove il riconoscimento non c'è, c'è un'autonomia patrimoniale
imperfetta ovvero non c’è la distinzione totale tra il patrimonio dell’ente e quello dei consociati.
Laddove il patrimonio non è sufficiente il creditore potrà far valere le sue ragioni sul patrimonio solo
di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.
Le volontà delle persone giuridiche sono espresse tramite le persone fisiche, le persone giuridiche
vivono per mezzo delle persone fisiche.
Questa forma di rappresentanza viene detta rappresentanza organica o istituzionale, necessaria per
il tipo di attività delle persone giuridiche ma gli atti posti in essere dalle persone fisiche, che agiscono
in nome e per conto dell’ente, producono effetti nella sfera giuridica dell’ente stesso.
Che cos’è la rappresentanza? Si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce in nome e
per conto del rappresentato. Questo vuol dire che, gli atti posti in essere dal rappresentante e come se
li avesse posti in essere il rappresentato. Le conseguenze giuridiche ricadono direttamente sul
patrimonio del rappresentato.
Poiché non ci può essere una volontà dell’ente, cioè si manifesta nella volontà dei singoli che agiscono
in nome e per conto, quindi ci vogliono le persone che pongono in essere uno o più atti giuridici per
l’ente.
Amministratori
Art. 18 c.c.: Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però
esente da responsabilità quello degli amministratori, il quale non abbia partecipato all'atto che ha
causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non
abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 1703 c.c.: il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell'altra.
l’atto col quale viene conferito questo potere di sostituzione: la procura è un atto unilaterale con il
quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di rappresentarlo in uno o più atti giuridici.
Art. 1704 c.c. (Mandato con rappresentanza): Se al mandatario è stato conferito il potere di agire
in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Cioè un contratto con il quale il mandante può conferire o meno il potere di agire in suo nome
(spendita del nome).
Art. 1704 c.c. (Mandato senza rappresentanza):
Capacità giuridica delle persone giuridiche
Le persone giuridiche godono di una capacità illimitata e generale, ma l’ordinamento non riconosce
ad esse quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche e cioè:
- nel campo dei diritti personali perché priva di organismo fisico;
- nel campo dei diritti patrimoniali.
LA PERSONA FISICA
È il destinatario di tutta la nostra organizzazione, anche se parliamo di una società è un organismo
composto da persone.
Il soggetto è dotato di personalità lo stesso tipo che potrebbe avere una persona giuridica.
La personalità, dal punto di vista giuridico, vuole dire l’attitudine di essere titolare di diritto e di
doveri, cioè poter essere titolare di una situazione giuridica e passibile di doveri giuridici.
La persona fisica si distingue da quella giuridica.
Il concetto di status
Lo status è il nostro modo di confrontarci rispetto ad una determinata situazione.
Indica la posizione di un soggetto rispetto all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
È una situazione giuridica che nasce da una relazione personale, fonte di diritti, doveri e poteri rispetto
a determinate attività.
In ogni situazione abbiamo una determinata posizione che ci colloca (esempio posizione di studente,
di figlio ecc…).
Questi diritti di status si effettuano erga omnes, cioè sono riconosciuti nei confronti di tutti i
consociati. Devono essere riconosciuti e tutelati, si tratta di diritti imprescrittibili e inalienabili quindi
non ammettono né compromessi né transazioni.
Nell'attuale ordinamento gli status possono essere classificati:
- status personae: costituisce il presupposto di ogni diritto oggettivo attribuito all'uomo e
della stessa capacità giuridica;
- status civitatis: delinea la speciale capacità del cittadino nei confronti dello Stato;
- status familiae: costituisce una speciale capacità del soggetto rispetto al nucleo familiare
a chi fa parte.
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
Hanno come oggetto attributi essenziali della persona umana. Sono riconosciuti e tutelati dalla legge.
I diritti della personalità sono:
- essenziali, garantiscono attributi essenziali della vita;
- non patrimoniali, non hanno contenuto economico;
- originali, sorgono con la nascita;
- assoluti, possono essere fatti valere nei confronti di tutti;
- intrasmissibili, si estinguono con la morte del titolare;
- imprescrittibili, non si estinguono per il non uso;
- irrinunciabili;
- personalissimi.
I diritti della personalità, proprio per la loro importanza, vengono tutelati sia in sede penale sia in sede
civile.
In campo civile vengono in rilievo:
- azione inibitoria, si richiede al giudice la cessazione del fatto lesivo;
- azione di risarcimento.
Principali tipologie:
Diritto alla vita che può configurarsi in:
1) Diritto di acquisire la vita, l’ordinamento tutela il diritto a nascere sani, nessuno può provocare al nascituro
lesioni o malattie e devono essere predisposte tutte le strutture per la tutela, cura e assistenza per garantire al
concepito di nascere sano, e il diritto a non nascere;
2) Diritto di conservare la vita, l’ordinamento impone a tutti i consociati di astenersi dall’attentare della vita altrui.
Il diritto penale punisce il delitto di omicidio e l’omicidio del consenziente o l’aiuto al suicidio.
Chiunque abbia causato la morte è tenuto al risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti dell’ucciso.
Danno che può essere patrimoniale e non patrimoniale, ad eccezione nei casi in cui il soggetto agente incapace
di intendere e di volere o la causa sia giustificata (legittima difesa);
3) Diritto di rinunciare alla vita, impone al medico di rispettare la volontà espressa del paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o rinunciare al medesimo, anche il caso di rifiuto il medico deve adoperarsi per alleviare le
sofferenze. La persona maggiorenne e capace di intendere e di volere in previsione di una sua eventuale
incapacità di autodeterminarsi può esprimere attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), il
consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari, comprese
pratiche di nutrizione o idratazione artificiali. Autore della DAT può essere sia un soggetto malato che una
persona